L’integrazione
del bando di gara e della relativa disciplina può provenire soltanto
dall’organo competente ad indire la gara medesima e nelle stesse forme, per cui
è illegittima l’integrazione delle clausole del bando mediante risposte ai
chiarimenti resi ai concorrenti, che possono esclusivamente precisare e meglio
delucidare le previsioni della lex specialis.
(cfr. TAR Campania Napoli, sez. I – 24/03/2011 n. 1659).Tuttavia la ratio del
principio evocato risiede essenzialmente nell’esigenza di tutelare il principio
di par condicio tra concorrenti e di pubblicità, presidiati dalla certezza
delle regole di gara divulgate per un lasso temporale idoneo.
1 commento:
complimenti. ben fatto questo sito.
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