Ai
sensi dell’art.57 comma 5, lett.a), del codice, la nozione di lavori
complementari è ancorata a tre elementi principali.
In primo luogo, deve trattarsi di lavori non compresi nell’appalto e nel progetto appaltato e divenuti necessari all’esecuzione dell’opera del contratto iniziale, a seguito di una circostanza imprevista. Nel caso in esame la sopraelevazione non era prevista nel progetto appaltato e la sopravvenuta oggettiva condizione di precarietà strutturale di un plesso ospedaliero (“Maternità-Pediatrica”) aggravata da un recente evento sismico di intensità medio-alta, le cui attività sono perciò da ricoverare nell’erigendo edificio, caratterizza la assoluta necessità di completamento dell’opera fino al sesto piano. A cura del medesimo esecutore.
Il secondo elemento risiede nella sussitenza di gravi inconvenienti qualora i lavori complementari siano separati dal contratto iniziale ovvero siano strettamente necessari al perfezionamento. Qualora infatti non si cogliesse l’opportunità di ospitare nella sopraelevazione le attività svolte attualmente nel plesso bisognoso di consolidamento, si verrebbe a interrompere la erogazione dei servizi ospedalieri ivi svolti con conseguente forte disagio nel bacino di utenza. Inoltre, dovrebbe procedersi alla sopraelevazione con un appalto in un tempo successivo alla messa in esercizio del corpo “B” di tre piani e verosimilmente procedere ad una nuova messa fuori esercizio del nuovo plesso di tre piani con danni rilevanti per l’Azienda. Anzi, con ogni probabilità, le difficoltà tecniche di sopraelevare, di fatto, allontanerebbero del tutto la possibilità di procedere alla realizzazione di un edifico come originariamente concepito di sei piani fuori terra, ma subito ridimensionato per le carenze di copertura finanziaria.
Il terzo e non meno importante elemento richiamato nel comma 5, lett. a.2), dell’art.57, verte sulla sussistenza del limite tassativo all’importo complementare del 50 % dei lavori principali.
In primo luogo, deve trattarsi di lavori non compresi nell’appalto e nel progetto appaltato e divenuti necessari all’esecuzione dell’opera del contratto iniziale, a seguito di una circostanza imprevista. Nel caso in esame la sopraelevazione non era prevista nel progetto appaltato e la sopravvenuta oggettiva condizione di precarietà strutturale di un plesso ospedaliero (“Maternità-Pediatrica”) aggravata da un recente evento sismico di intensità medio-alta, le cui attività sono perciò da ricoverare nell’erigendo edificio, caratterizza la assoluta necessità di completamento dell’opera fino al sesto piano. A cura del medesimo esecutore.
Il secondo elemento risiede nella sussitenza di gravi inconvenienti qualora i lavori complementari siano separati dal contratto iniziale ovvero siano strettamente necessari al perfezionamento. Qualora infatti non si cogliesse l’opportunità di ospitare nella sopraelevazione le attività svolte attualmente nel plesso bisognoso di consolidamento, si verrebbe a interrompere la erogazione dei servizi ospedalieri ivi svolti con conseguente forte disagio nel bacino di utenza. Inoltre, dovrebbe procedersi alla sopraelevazione con un appalto in un tempo successivo alla messa in esercizio del corpo “B” di tre piani e verosimilmente procedere ad una nuova messa fuori esercizio del nuovo plesso di tre piani con danni rilevanti per l’Azienda. Anzi, con ogni probabilità, le difficoltà tecniche di sopraelevare, di fatto, allontanerebbero del tutto la possibilità di procedere alla realizzazione di un edifico come originariamente concepito di sei piani fuori terra, ma subito ridimensionato per le carenze di copertura finanziaria.
Il terzo e non meno importante elemento richiamato nel comma 5, lett. a.2), dell’art.57, verte sulla sussistenza del limite tassativo all’importo complementare del 50 % dei lavori principali.
Un’
importanza particolare risiede inoltre nella qualità della “connessione” dei
lavori complementari con quelli principali. In merito, autorevole
giurisprudenza chiarisce (cfr. Cons. Giust. Amm. Sic. Sez. giurisdiz.,
03-02-2000, n. 38, pur se riferito alla stessa tematica nella previgente
legislazione sui ll.pp.): possono ritenersi "complementari" quelle
opere che da un punto di vista tecnico - esecutivo rappresentino una
integrazione dell'opera principale sì da giustificare l'affidamento e la relativa
responsabilità costruttiva ad un unico esecutore.
Ed
ancora (cfr. Cons. Giust. Amm. Sic. Sez. giurisdiz., 20-06-2000, n. 295), sono
da ritenersi complementari soltanto quelle opere che da un punto di vista
tecnico - costruttivo rappresentino una integrazione dell'opera principale
saldandosi inscindibilmente con essa sì da giustificarne l'affidamento e la
relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore. La unicità
dell’esecutore assume nel caso in esame una singolare ricorrenza e pregnanza,
trattandosi di un’opera da realizzarsi fisicamente al disopra di un’altra
preesistente alla quale è richiesta la piena e indefettibile idoneità
strutturale a sopportare carichi aggiuntivi, non solo dal punto di vista
progettuale (cosa qui assicurata dal Progettista come detto), bensì sotto il
profilo esecutivo della qualità dei materiali impiegati e modalità tecniche di
“ripresa” della sopraelevazione (aspetto quest’ultimo di importanza cruciale in
una zona ad altissima sismicità come il territorio della città di Foggia, a
causa delle forzanti orizzontali alternate cui è sottoposto l’edifico in caso
di sisma). Non può pertanto non rimarcasi quanto sia congeniale la circostanza
di poter riunire su di un unico esecutore la responsabilità della sopraelevazione.
L’Autorità, nel parere AG 19-10 del 29 aprile 2010, ha ripreso e ampliato la stessa giurisprudenza citata per chiarire la nozione di lavori complementari: “possono ritenersi complementari soltanto le opere che da un punto di vista tecnico costruttivo rappresentano un’integrazione delle opere principali”; mentre in altra fattispecie, argomenta sempre il parere AG 19-10, il giudice amministrativo (Tar Lombardia, 3.11.2004, n.5575) “ha ritenuto illegittimo l’affidamento di lavori a trattativa privata .. sebbene abbiano ad oggetto collegamenti che comprendono nuovi svincoli di interconnessione di infrastrutture già esistenti, qualora essi non riguardano il completamento dell’opera principale ma concernono la costruzione di un nuovo raccordo che unisce vari tratti stradali al fine di migliorare la viabilità”. In sostanza, il parere AG 19-10 segnala la differenza tra i lavori rientranti nel piano dell’opera e dunque come tali ascrivibili a lavori suppletivi o complementari, e “i lavori extracontrattuali consistenti in lavori aventi una propria individualità distinta da quella dell’opera originaria e che integrano un’opera a sé stante (es. strada di collegamento).”Come si vede, alla luce del citato parere AG 19-10, l’opera di sopraelevazione non è riconducibile a lavoro extracontrattuale - da affidarsi con procedura di evidenza pubblica - data la sua stretta connessione con l’opera principale.
Per le sopra esposte considerazioni, si rinvengono gli elementi per assentire alla richiesta di applicazione dell’art.57 comma 5, lett. a) del DLgs n.163/2006, sotto la condizione di verificare a cura della stazione appaltante medesima, il possesso dei requisiti di idoneità tecnica dell’appaltatore all’esecuzione della sopraelevazione, confluendo i lavori complementari in un unico e più ragguardevole contratto (i lavori principali sono in corso di esecuzione).
Sono fatti salvi gli altri profili da attuare in conformità al DLgs n.163/2006 in tema di: affidamento della progettazione aggiuntiva la quale non potrà riguardare nuovamente la progettazione strutturale; mantenimento dei requisiti generali dell’operatore; validazione della progettazione suppletiva; accettazione dell’appaltatore agli stessi patti e condizioni del contratto principale e segnatamente del ribasso di aggiudicazione; nuovi limiti al subappalto delle opere della categoria prevalente e scorporate; obbligo di comunicazione alla stazione appaltante di tutti i subcontratti; adeguamento del contratto in ordine alla tracciabilità finanziaria, nei termini e con le modalità indicati dall’Autorità con le determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 22.12.2010; controllo stringente della qualità dei lavori a fronte del ribasso di aggiudicazione particolarmente elevato. Deliberazione dell’AVCP n. 26 del 23/2/2011
L’Autorità, nel parere AG 19-10 del 29 aprile 2010, ha ripreso e ampliato la stessa giurisprudenza citata per chiarire la nozione di lavori complementari: “possono ritenersi complementari soltanto le opere che da un punto di vista tecnico costruttivo rappresentano un’integrazione delle opere principali”; mentre in altra fattispecie, argomenta sempre il parere AG 19-10, il giudice amministrativo (Tar Lombardia, 3.11.2004, n.5575) “ha ritenuto illegittimo l’affidamento di lavori a trattativa privata .. sebbene abbiano ad oggetto collegamenti che comprendono nuovi svincoli di interconnessione di infrastrutture già esistenti, qualora essi non riguardano il completamento dell’opera principale ma concernono la costruzione di un nuovo raccordo che unisce vari tratti stradali al fine di migliorare la viabilità”. In sostanza, il parere AG 19-10 segnala la differenza tra i lavori rientranti nel piano dell’opera e dunque come tali ascrivibili a lavori suppletivi o complementari, e “i lavori extracontrattuali consistenti in lavori aventi una propria individualità distinta da quella dell’opera originaria e che integrano un’opera a sé stante (es. strada di collegamento).”Come si vede, alla luce del citato parere AG 19-10, l’opera di sopraelevazione non è riconducibile a lavoro extracontrattuale - da affidarsi con procedura di evidenza pubblica - data la sua stretta connessione con l’opera principale.
Per le sopra esposte considerazioni, si rinvengono gli elementi per assentire alla richiesta di applicazione dell’art.57 comma 5, lett. a) del DLgs n.163/2006, sotto la condizione di verificare a cura della stazione appaltante medesima, il possesso dei requisiti di idoneità tecnica dell’appaltatore all’esecuzione della sopraelevazione, confluendo i lavori complementari in un unico e più ragguardevole contratto (i lavori principali sono in corso di esecuzione).
Sono fatti salvi gli altri profili da attuare in conformità al DLgs n.163/2006 in tema di: affidamento della progettazione aggiuntiva la quale non potrà riguardare nuovamente la progettazione strutturale; mantenimento dei requisiti generali dell’operatore; validazione della progettazione suppletiva; accettazione dell’appaltatore agli stessi patti e condizioni del contratto principale e segnatamente del ribasso di aggiudicazione; nuovi limiti al subappalto delle opere della categoria prevalente e scorporate; obbligo di comunicazione alla stazione appaltante di tutti i subcontratti; adeguamento del contratto in ordine alla tracciabilità finanziaria, nei termini e con le modalità indicati dall’Autorità con le determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 22.12.2010; controllo stringente della qualità dei lavori a fronte del ribasso di aggiudicazione particolarmente elevato. Deliberazione dell’AVCP n. 26 del 23/2/2011
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