I
compiti del coordinatore non si esauriscono in una mera funzione organizzativa
e di raccordo, ma vi è obbligo di vigilanza sulla concreta adozione delle
misure prescritte dal Piano di sicurezza.
In
materia di sicurezza del lavoro, il coordinatore per l'esecuzione del lavori,
cui sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in
situazioni di pericolo grave ed imminente, deve assicurare il collegamento tra
impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del
lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica, ed in particolare sono
a suo carico i compiti di adeguare il piano di sicurezza in relazione allo
stato di avanzamento dei lavori, di vigilare sul rispetto dello stesso e di
sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente.
Così
la Corte di Cassazione, IV sezione penale, con la sentenza 17/08/2011, n.
32142.
In
altre parole, le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti
organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese
che collaborano nella realizzazione dell'opera, ma si estendono anche al
compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della
singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior
garanzia dell'incolumità dei lavoratori.
Nella
fattispecie è stato ritenuto colpevole il coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione in relazione alla caduta dall’alto di un operaio intento a lavori
di posa in opera di un solaio in laterizio, per non aver correttamente vigilato
sulla effettiva realizzazione degli interventi atti ad evitare infortuni dei
lavoratori addetti a tali opere.
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