Ai
fini dell’esonero dalle responsabilità del committente, secondo quali criteri
deve avvenire la nomina del Responsabile dei lavori nel cantiere?
A
parere dello scrivente occorre tener presente che, in base all’art. 89, comma
1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008, la figura del responsabile dei lavori nel
cantiere è quella di un soggetto solo eventualmente presente nel cantiere,
essendo il committente - così come affermato, otre che dal dato normativo,
anche da numerose pronunce giurisprudenziali - il perno attorno al quale
ruotano la sicurezza nel cantiere e le relative responsabilità, da cui può
essere esonerato soltanto con la nomina di un responsabile dei lavori e nei
limiti dell’incarico a questi conferito, così come specificato dall’art. 93,
comma 1, “Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori”, ai
sensi del quale il committente è
esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente
all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
Ciò che si evince con certezza dal
combinato disposto dei citati articoli 89, c.1, lett. c) e 93, c.1 è la
necessità del conferimento di un
incarico formale in cui, ai fini dell’operatività dell’esonero dalle
responsabilità del committente, siano
specificati con chiarezza i compiti che il committente intende trasferire al
responsabile dei lavori; affinché operi, pertanto, il trasferimento al
responsabile dei lavori dei compiti di protezione e di salvaguardia che fanno
capo al committente, tale incarico deve essere necessariamente, anche se
implicitamente, trasfuso in un atto
scritto, che precisi la natura
e l’estensione dell’incarico e dei compiti affidati.
Non specificando ulteriormente il
legislatore la forma e le modalità di conferimento di detto incarico, sembra
opportuno in primo luogo distinguere tale istituto dalla delega di funzioni da
parte del datore di lavoro di cui all’art. 16 del medesimo testo
normativo.
Infatti, sebbene l’istituto di cui
sopra sia stato delineato dal legislatore tenendo conto dell’elaborazione
giurisprudenziale in materia di delega di compiti inerenti la sicurezza sul
lavoro, di cui costituisce pertanto una trasfusione nel diritto positivo, non appare
tuttavia possibile, alla luce dei complementari principi di tassatività della fattispecie
penale e di certezza del diritto, applicare la disciplina che ne deriva - in mancanza
di un espresso riferimento normativo in tal senso - al caso, diverso e distinto,
del conferimento di incarico al responsabile dei lavori da parte del
committente, stante la non sovrapponibilità della disciplina degli obblighi
datoriali a quello degli obblighi del committente.
Pertanto, non essendo applicabile al
caso in esame la norma di cui al citato art. 16, occorre inquadrare la
questione nel più generale contesto della delega di funzioni in materia
presidiata da sanzioni penali, nozione di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale,
che ricorre ogni qual volta il titolare originario di una posizione di garanzia,
con atto formale, attribuisce ad altri soggetti determinate funzioni,
adempiendo così ai suoi doveri di diligenza per il tramite del soggetto delegato.
Ai sensi di copiosa e ormai risalente giurisprudenza, la delega di funzioni, -
nel cui ambito, come si è visto, rientra l’incarico di responsabile dei lavori,
- ai fini della propria validità deve presentare determinati requisiti,
oggettivi e soggettivi, di validità, che si possono sinteticamente enucleare,
oltre che nella forma scritta e nella specificazione puntuale delle
attribuzioni e dei compiti del responsabile, risultanti come visto dal combinato
disposto degli artt. 89, c.1, lettera c)
e 93, nella tempestività della nomina stessa in relazione agli
adempimenti da osservarsi, nella certezza della sua provenienza, nell’attribuzione
di autonomi poteri deliberativi, con autonomia decisionale e di gestione ed
adeguata disponibilità economica e di mezzi materiali; la stessa deve, inoltre,
essere conferita ad un soggetto che abbia capacità e idoneità tecnica
sufficienti e da questi accettata.
Stante
quanto sopra, si ritiene, conclusivamente, che l’incarico del committente al responsabile
dei lavori, pur non essendo pienamente assimilabile alla delega di funzioni da
parte del datore di lavoro di cui all’art. 16 D.Lgs. 81/2008, e non dovendo
quindi presentare necessariamente i medesimi requisiti, rientra tuttavia nel
più generale ambito della delega di funzioni così come elaborata dalla dottrina
e dalla giurisprudenza, della quale deve pertanto presentare i requisiti
soggettivi e oggettivi di validità, così come sopra delineati.
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