In
sede di validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 21
dicembre 1999, n. 554, il Responsabile Unico del Procedimento ha l’obbligo di
verificare, in contraddittorio con le parti, che il progetto esecutivo sia
conforme alla normativa vigente e al documento preliminare della progettazione
redatto ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d.p.r. 554/1999 e, in caso di
apposizione di riserve, è tenuto a valutare, in relazione alle effettive
motivazioni delle stesse, l’eventuale sussistenza delle condizioni per
l’apporto di varianti ai sensi dell’art. 132 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Sono considerati errori di progettazione tutte le ipotesi di inadeguata valutazione
dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa
tecnica vincolante la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta e la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali. Deliberazione dell’AVCP n. 21 del 11/03/2009 d.lgs 163/06
Nessun commento:
Posta un commento