Le
associazioni temporanee di impresa (anche costituende) devono indicare, a pena
di esclusione, anche nelle gare per l'appalto di pubblici servizi (o di
forniture) le quote di partecipazione delle singole imprese associate e le
parti del servizio.
Il
principio secondo il quale deve esservi una perfetta corrispondenza, già in
fase di offerta, tra quote di partecipazione all'A.T.I. e quote di esecuzione
(e tra le quote di qualificazione e le quote di partecipazione) è oramai
pacifico per gli appalti di lavori ed è sancito dall'art. 37 commi 6 e 13, del
d.lgs. n. 163 del 2006.
E’
compito delle stazioni appaltanti indicare, con la massima precisione possibile
la natura e la quantità (almeno stimata) delle prestazioni richieste, in modo
da consentire alle partecipanti alle gare che intendono riunirsi in Ati di
poter specificare sia la quota di partecipazione al raggruppamento che la
connessa ripartizione delle prestazioni richieste
Si
è infatti giustamente osservato che il comma 13 dell’articolo 37 statuisce, in
generale (e senza distinguere fra appalti di lavori ed appalti di servizi e
forniture), che “I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento”.
La
chiarezza del tenore letterale della disposizione impone di considerare
vincolanti, per le imprese riunite, gli obblighi di specificazione delle parti
delle prestazioni che saranno poi eseguite da ciascuna di esse nonché le quote
di partecipazione al RTI e tale obbligo deve ritenersi espressione di un
principio di carattere generale che prescinde dall'assoggettamento (o meno)
della gara alla disciplina comunitaria e non consente distinzioni legate alla
natura del raggruppamento (verticale o orizzontale) o alla tipologia delle
prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie).
Si
è in proposito di recente affermato che, nel procedimento per l'aggiudicazione
di un appalto di lavori pubblici, ai fini dell'ammissione alla gara di un
raggruppamento temporaneo di imprese, occorre che già nella fase di offerta sia
evidenziata la corrispondenza sostanziale fra quote di qualificazione, quote di
partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori, con la
conseguenza che le quote di partecipazione al raggruppamento non possono essere
evidenziate ex post, in sede di esecuzione del contratto, costituendo un
requisito di ammissione, la cui inosservanza determina l'esclusione dalla gara,
anche se non sia stato esplicitato nel bando (Consiglio di Stato, Sezione III,
n. 1422 del 7 marzo 2011; Sezione VI n. 472 del 24 gennaio 2011).
La
ratio di tale obbligo va individuata sia nella necessità che la stazione
appaltante possa verificare il possesso dei requisiti di qualificazione delle
singole imprese in corrispondenza della quota delle prestazioni che ciascuna
deve effettuare, sia, sotto diverso profilo, nella necessità di evitare la
partecipazione di comodo di imprese molto quotate, che, nella realtà, non
sarebbero invece impegnate effettivamente nell’espletamento dell’appalto
(Consiglio di Stato, sez. III n. 2132 del 6 aprile 2011).
L’applicazione
del principio anche agli appalti di servizi (ed a quelli di forniture) è stata
invece oggetto di orientamenti non univoci nella giurisprudenza determinati
anche dalla particolarità delle diverse fattispecie sottoposte all’esame del
giudice amministrativo.
Il
CdS, in linea con la giurisprudenza più recente (Consiglio di Stato, sez. V, 12
febbraio 2010, n. 744), ha peraltro ritenuto, con diverse pronunce, che le
associazioni temporanee di impresa (anche costituende) devono indicare, a pena
di esclusione, anche nelle gare per l'appalto di pubblici servizi (o di
forniture) le quote di partecipazione delle singole imprese associate e le
parti del servizio (o delle forniture) che ogni singola impresa dovrà eseguire
(Consiglio di Stato, sez. III n. 2132 del 6 aprile 2011 cit.; n. 2804 e n. 2805
dell’11 maggio 2011).
In
tali pronunce, dalle quali non v’è ragione di discostarsi, si è affermato che,
ai sensi dell'art. 37, comma 13, del d. lgs. n. 163 del 2006 (secondo il quale
"i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le
prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento"), deve sussistere una perfetta simmetria (anche) tra la
quota di servizi e la quota di effettiva partecipazione al raggruppamento e che
la quota di partecipazione deve essere stabilita e manifestata, a pena di
inammissibilità dell'offerta, dai componenti del raggruppamento all’atto di
partecipazione alla gara. Infatti con tale disposizione, che è valida anche per
gli appalti di servizi, il legislatore ha inteso evitare che alla spendita dei
requisiti di partecipazione (e di qualificazione) non corrisponda un identico
impegno in sede di esecuzione dei lavori.
Si
è anche chiarito che la necessità di indicare nell'offerta le parti del
servizio che saranno eseguite dalle singole imprese risponde a diverse esigenze
di pubblico interesse:
a)
consentire la conoscenza preventiva, da parte della stazione appaltante, di chi
(fra i diversi partecipanti all’ATI) è il soggetto che si è impegnato
effettivamente ad eseguire il servizio in ogni sua parte;
b)
agevolare la verifica, da parte della commissione di gara e poi del
responsabile del procedimento, delle competenza tecniche degli esecutori per
ogni parte del servizio;
c)
rendere effettiva la composizione del raggruppamento e rispondente a reali
esigenze di unire capacità tecniche e finanziarie integrative e complementari;
d)
rendere possibile una maggiore speditezza nella fase di esecuzione del
contratto;
e)
non consentire la partecipazione di imprese non qualificate che potrebbero
aggirare (anche solo per parte del servizio) le norme di ammissione stabilite
dal bando;
f)
non consentire, ai fini della valutazione tecnica delle offerte, la
partecipazione di un raggruppamento composto da imprese con una presenza
meramente fittizia.
Si
è quindi chiarito che l’obbligo di specificazione delle quote di partecipazione
trova (ovviamente) applicazione anche per le ATI costituende che sono tenute
anch'esse ad indicare, già nella fase di ammissione alla gara, e dunque prima
dell'aggiudicazione, le quote di partecipazione di ciascuna impresa al futuro
raggruppamento e le quote di ripartizione delle prestazioni oggetto
dell’appalto.
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