Quali
sono le modalità di valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d’appalto o d’opera
o di somministrazione?
(Risposta
del Ministero del Lavoro a quesito del 13 luglio 2009)
La disciplina giuridica relativa alla
valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o
dei lavoratori autonomi risulta rinvenibile all’art.26, comma 1, lettera a),
del d.lgs. n. 81/2008, anche noto come “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro
e, per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del
citato “testo unico”, all’art. 97, comma 2, il quale opera uno specifico rinvio
all’allegato XVII.
Ferma
restando la disciplina per ultimo citata, va al riguardo rimarcato come la valutazione
di cui all’art.26, comma 1, lettera a), è al momento effettuata attraverso la acquisizione
del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
della impresa o del lavoratore autonomo e mediante autocertificazione dei requisiti di idoneità
tecnico professionale ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 secondo quanto previsto
dall’art.26, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 81/2008.
Ciò
fino a quando non verrà emanato il D.P.R. previsto dal combinato disposto degli
articoli 6, comma 8, lettera g) e 27 del “testo unico”, il cui scopo principale
è, appunto, individuare settori e criteri per la qualificazione delle imprese,
in modo che, tra l’altro, sia possibile “misurare” – per mezzo di strumenti
legati al riscontro del rispetto delle regole in materia di salute e sicurezza
da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi – la idoneità tecnico professionale delle imprese
o dei lavoratori autonomi. Infine, si
coglie l’occasione per rimarcare come l’obbligo per il datore di lavoro di valutare
l’idoneità allo svolgimento della attività commissionata all’impresa
appaltatrice, corrisponde comunque al principio generale in forza del quale
ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori (art. 2087
c.c.), tra le quali – ovviamente – rientra la scelta di imprese e lavoratori in
grado di svolgere “in sicurezza” attività nei luoghi di lavoro di pertinenza
del committente.
Pertanto, per quanto non sia possibile
indicare in maniera puntuale e specifica le modalità di tale verifica da parte
del soggetto obbligato, ciò che si richiede al datore di lavoro, che affidi
lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non
solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un’ottica
economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della
esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda, nella unità
produttiva o nel ciclo produttivo della medesima.
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