1.
Nell’ipotesi di cui all’articolo
53, comma 2, lettera b), del codice, dopo la stipulazione del contratto, il
responsabile del procedimento, con ordine di servizio, dispone che
l’affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che
dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al
progetto definitivo posto a base di gara.
2.
Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessità, l’affidatario,
previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente
disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all’effettuazione di
studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati
per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso
aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario.
3.
Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle
quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto
disposto dal comma 4. Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e
quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i
lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per
cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, che
non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non
comportino un aumento dell’importo contrattuale.
4.
Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo
132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del codice, ovvero nel caso di
riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, diversi da quelli di
cui all’articolo 119, comma 5, le variazioni da apportarsi al progetto
esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo
di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 163. La stazione
appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che
hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi
secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto
definitivo.
5.
Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il
progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal contratto.
Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall’articolo
153, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di
acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è
effettuato in favore dell’affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei
lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano
le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto definitivo,
salvo il diritto di risolvere il contratto.
6.
Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’affidatario non sia ritenuto
meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura
di cui all’articolo
136 del codice.
7.
In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione
appaltante recede dal contratto e all’affidatario è riconosciuto unicamente
quanto previsto dall’articolo
157 in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna
dei lavori.
8.
Nella ipotesi in cui non trova applicazione l’articolo
53, comma 3-bis, del codice, il capitolato speciale allegato al progetto
definitivo indica le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per
le spese di progettazione esecutiva.
9.
Il progetto esecutivo è soggetto, prima dell’approvazione, a verifica secondo
quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, del presente regolamento.
Nessun commento:
Posta un commento