Sulla
determinazione dell'AVCP n. 7/2011 recante “Linee guida per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture”, in relazione alla
richiesta di chiarire se le stazioni appaltanti abbiano, ai fini di una
corretta aggiudicazione, l’obbligo di disinnescare qualsivoglia potenziale
distorsione dovuta al peso ponderale attribuito alla parte economica rispetto a
quello attribuito alla parte tecnica, qualora optino per la formula del metodo
aggregativo – compensatore ai fini della determinazione della graduatoria, l’AVCP
con parere pubblicato il 22/3/2012, ha approvato le seguenti considerazioni.
L’Autorità,
nella determinazione n. 7 del 2011, ha ritenuto che la stazione appaltante, al
fine di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in
modo corretto ed efficace, deve prendere in considerazione una serie di
variabili, mettendo in atto una vera e propria strategia di gara, cercando di
delineare ex ante i possibili scenari, alla luce dei diversi obiettivi da
perseguire. In particolare, la stazione appaltante deve individuare nel bando
di gara i criteri, i sub- criteri di valutazione ed i relativi pesi e sub-pesi,
nonché i metodi di formazione della graduatoria in relazione alla risposta
attesa dal mercato ed alla tipologia di servizi o di forniture.
In
tale prospettiva, riveste importanza fondamentale l’operazione di definizione
dei pesi ponderali da assegnare a ciascun criterio e sub-criterio di
valutazione, cioè del livello di utilità per la stazione appaltante, connessa a
ciascun profilo in cui si scompone l’offerta. Una ponderazione non coerente con
gli obiettivi può, infatti, portare a risultati erronei o diversi da quelli
desiderati dalla stazione appaltante stessa. Può verificarsi che la stazione
appaltante voglia aggiudicare la commessa alla miglior offerta sul piano
qualitativo ma, invece, l’articolazione dei pesi determina l’aggiudicazione alla
migliore offerta sostanzialmente sul piano economico.
L’Autorità,
per queste ragioni, ha sottolineato che, ai fini di una corretta valutazione
delle offerte, occorre attribuire agli elementi di valutazione pesi equilibrati
in modo da evitare di attribuire eccessiva preponderanza ad uno dei criteri,
tale da escludere qualsiasi rilievo per tutti i restanti: in tal caso infatti
la stazione appaltante baserebbe la propria valutazione sulla base di un unico
criterio (per esempio il prezzo) mentre il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa si fonda su una pluralità di elementi tra loro integrati, come
previsto dalla disciplina legislativa.
In
particolare, può affermarsi che, quando per l'aggiudicazione della gara sia
stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ferma
restando la discrezionalità della stazione appaltante nella determinazione
degli elementi e dei relativi pesi o punteggi, la natura propria del criterio,
postulante la ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, necessariamente
correlato alla specificità di ciascun affidamento, non deve essere tradita,
riconoscendosi al criterio prezzo un peso ponderale sproporzionato rispetto a
quello attribuito agli altri criteri da tenere in considerazione nella scelta
dell’offerta migliore. Il prezzo deve essere combinato con gli altri criteri
onde assicurare, da un lato, alla stazione appaltante il risultato migliore e
più conveniente e, dall’altro, consentire ai partecipanti di confidare in una
uniforme valutazione dell’offerta. Ne deriva la grande importanza di
effettuare, in sede di impostazione della gara, simulazioni di vario tipo,
prima di cristallizzare la scelta definitiva negli atti.
Pertanto,
nella determinazione è stato precisato che l’individuazione del corretto
rapporto tra le due componenti, deve essere effettuata dalla stazione
appaltante sulla base di una preliminare valutazione correlata:
-
al mercato di riferimento ed alle tipologie di tecnologie presenti e dei
relativi costi;
-
al numero dei potenziali concorrenti in grado di garantire soluzioni idonee e
qualitativamente rispondenti ai requisiti ricercati;
-
al grado di puntualità delle specifiche tecniche poste a base di gara.
La
valutazione effettuata ex ante dalla stazione appaltante deve considerare anche
gli effetti del metodo di attribuzione dei punteggi prescelto nel bando di
gara.
L’allegato
P al dPR n. 207 del 2010 prevede alcuni metodi multicriteri per la formazione
della graduatoria delle offerte, quali il metodo aggregativo compensatore, il metodo
electre, il metodo topsis ecc., e due formule per la determinazione dei
coefficienti variabili tra 0 e 1 strumentali per l’attribuzione dei punteggi
all’elemento prezzo. Tali formule, certamente coerenti con i principi
comunitari come esplicitati dalla giurisprudenza interna, possono tuttavia
determinare in presenza di talune circostanze concomitanti un effetto tale da
far pesare di fatto nell’aggiudicazione l’elemento prezzo in modo relativamente
più elevato rispetto agli altri elementi di valutazione di natura qualitativa,
come previsti nel bando di gara.
L’Autorità
ha rilevato che tale fenomeno si può verificare quando sono previsti nel bando
criteri di valutazione quantitativi, quindi misurabili, e criteri qualitativi,
quindi non misurabili e la graduatoria delle offerte va determinata con il
metodo aggregativo compensatore. In tal caso qualora i ribassi siano molto
contenuti può risultare che l’aspetto economico, fondato sul ribasso offerto,
pesi di fatto in misura relativamente più consistente nella determinazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche se, in assoluto, cioè in
entità di euro risparmiati, i vantaggi per la stazione appaltante sono poco
elevati.
In
altri termini, quando sussistono le circostanze prima evidenziate, nel caso in
cui vi siano ribassi non elevati e vicini tra di loro, le differenze tra i
punteggi possono risultare molto consistenti ma non rispecchiare le differenze
tra le offerte in termini di prezzo. La conseguenza pratica è che può vincere
la gara un’offerta di un concorrente che, in termini assoluti, offre un prezzo
di poco più basso ma che per effetto della situazione sopra descritta riceve un
punteggio per il prezzo molto elevato, ribaltando la graduatoria degli aspetti
qualitativi, diversamente dall’articolazione dei pesi stabilita dalla stazione
appaltante nel bando di gara.
Considerati
tali effetti, la stazione appaltante, qualora rilevi che, nelle gare svoltesi
in precedenza, aventi lo stesso oggetto di quella da indire, i ribassi offerti
avevano valori contenuti, deve valutare in modo particolarmente attento il peso
da attribuire all’offerta economica in modo da ridurre la possibile incidenza
della anomalia rilevata.
Si
sottolinea, tuttavia, che, in questo caso, la migliore soluzione sarebbe quella
di non applicare il metodo aggregativo compensatore ma il metodo electre che,
come dimostrato nel Quaderno “Il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa” pubblicato sul sito dell’Autorità,non presenta l’anomalia rilevata
e pertanto il peso del prezzo non rischia di diventare determinante in modo
irrazionale.
Inoltre,
si richiama la necessità, al fine di garantire il mantenimento del rapporto fra
i pesi dei criteri qualitativi e del criterio del prezzo, di prevedere nel
bando di gara la procedura della “riparametrazione” dei punteggi attribuiti ai
criteri qualitativi, qualora suddivisi in sub-criteri, come illustrato nella
determinazione n. 7 del 2011, paragrafo 5.2.
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