Per
“elaborati specialistici” – che, ai sensi dell’art. 91, comma 3, sono sottratti
al divieto di subappalto gravante sugli incarichi di progettazione – devono
intendersi gli elaborati afferenti a competenze specialistiche diverse da
quelle necessarie per lo svolgimento della prestazione principale. Pertanto, in
caso di incarico di sistemazione idrologica, la verifica idrologica, in quanto
attività “elaborativa” intrinsecamente connessa allo svolgimento dell’incarico
principale, non può essere subappaltata allo scopo di rendere accessibile
l’incarico principale a professionalità diverse da quelle ad esso deputate.
L’art. 118 comma 12 del d.lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale non configura
subappalto l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, non è
applicabile ai servizi tecnici la cui disciplina è contenuta nella norma
speciale recata dall’art. 91 dello stesso decreto. Una interpretazione diversa,
infatti, condurrebbe al risultato paradossale di escludere dal divieto di
subappalto tutti i servizi di ingegneria affidati a liberi professionisti. Deliberazione
dell’AVCP n. 316 del 20/12/2007
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