LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
(Gazzetta Ufficiale del 18
agosto 1990 n. 192.Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte
dalla Legge 11 febbraio 2005,
n. 15, dal Decreto Legge 14 marzo
2005, n. 35, dalla Legge 2 aprile 2007, n.
40, dalla Legge 18 giugno 2009, n.
69, dal Decreto Legge 31 maggio
2010, n. 78, dal Decreto Legislativo 2
luglio 2010, n. 104 e dal Decreto Legislativo 13
maggio 2011, n. 70, dal D.Lgs.
70/2011, dal D.L. 138/2011, dalla L. 180/2011 e dal D.Lgs.
195/2011 e da
ultimo dal D.L. 9 febbraio 2012, n.
5, convertito con legge di conversione 4
aprile 2012, n. 35.)
Articolo 19. (Segnalazione certificata di
inizio attività - Scia)
1. Ogni
atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla
osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei
requisiti e presupposti di legge o da atti amministrativi a contenuto generale,
e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti
di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da
una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e (2) degli
atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi
compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le
costruzioni in zone sismiche e di quelli (3) imposti dalla normativa
comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le
qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, (2) dalle
attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni
di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire
le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge
prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione
di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni,
attestazioni e asseverazioni nonchè dei relativi elaborati tecnici, può essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezioni
dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità
telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento
della ricezione da parte dell'amministrazione. (4)
2. L'attività oggetto della segnalazione può
essere iniziata dalla data di presentazione della presentazione della
segnalazione all'amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di
accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al
medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa
vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto
comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o
mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali
di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e
in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei
provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis,
(5) all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza
del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per
l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e
previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali
interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa
vigente.
4-bis. Il presente articolo non si
applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi
comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo
unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
(...) (6)
6. Ove il fatto non costituisca più grave
reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che
corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la
reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia,
il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a
trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4
e (7) 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle
sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 e dalle leggi regionali. (8)
6-ter. La segnalazione certificata di inizio
attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono
provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono
sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in
caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1,
2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (9)
(1)
Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio
2005, n. 15,
dal Decreto legge 14
marzo 2005, n. 35 e successivamente
dalla Legge 18 giugno 2009,
n. 69,
dal Decreto Legislativo
26 marzo 2010, n. 59 e dal Decreto Legge 31
maggio 2010, n. 78.
(2) Parole aggiunte dall'art. 2, D.L. 9 febbraio 2012,
n. 5,
convertito con legge di conversione
4 aprile 2012, n. 35.
(3) Parole aggiunte dal Decreto Legge 13
maggio 2011, n. 70.(4) Periodo aggiunto dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.
(5) Le parole: "ovvero di cui al comma 6-bis" sono state aggiunte dal D.L. 13 agosto 2011, n 138.
(6) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Il testo previgente così recitava: "5. Ogni controversia relativa
all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da
qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di
assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste
dall'articolo 20."
(7) Le parole: "al comma 4 e" sono state aggiunte dal D.L. 13 agosto 2011,
n 138.(8) Comma aggiunto dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.
(9) Comma aggiunto dal D.L. 13 agosto 2011, n 138.
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