Pur
dovendosi riconoscere il carattere transattivo dell’accordo bonario, si evidenzia
come le procedure di affidamento siano rigorosamente soggette alla normativa
comunitaria e nazionale a tutela della libera concorrenza e non possono essere
oggetto di scambi transattivi in termini di “affidamento lavori/rinuncia alle
liti”. L’amministrazione, in linea generale, può, pertanto, addivenire ad una
transazione con l’appaltatore per dirimere controversie insorte in sede di
esecuzione del contratto, fermo restando che la particolare natura giuridica
del rapporto instaurato tra le parti, sorto a seguito di procedura di scelta
del contraente soggetta al regime pubblicistico, impone precisi limiti alla
possibilità di modificare il contenuto delle rispettive prestazioni. Così,
mentre deve ritenersi praticabile in ambito pubblicistico una transazione c.d.
“semplice”, ossia semplicemente modificativa della situazione giuridica dedotta
in lite, deve escludersi invece l’ammissibilità di una transazione “novativa”,
intesa come accordo mediante il quale si instaura con l’appaltatore un nuovo e
diverso rapporto contrattuale, per soddisfare un interesse diverso da quello
dedotto nel contratto originario. Deliberazione dell’AVCP n. 56 del 03/12/2008
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