Tratto
dalla Sentenza N.4145/2003 del 11/7/2003 del Consiglio di Stato (Sezione
Sesta).
Il
sistema delineato dall’art. 90 del DPR n. 554/1999, (ora art. 119 del DPR n.
207/2010), prevede un sistema concluso, volto a risolvere, nell’ottica della
certezza e della trasparenza delle operazioni di affidamento degli appalti,
ogni incertezza che possa insorgere in un’offerta articolata quale quella per
prezzi unitari, in modo da prevenire contestazioni circa l’effettiva volontà
della parte privata, in caso di discordanze fra le diverse componenti
dell’offerta stessa.
In
sede regolamentare, il legislatore (che pure avrebbe potuto sanzionare di
nullità tutte le offerte contenenti dati non congruenti fra loro), ha preferito
privilegiare, per quanto possibile, la conservazione delle offerte medesime,
risolvendo le ipotesi di ambiguità della manifestazione di volontà non
attraverso una (sempre controvertibile) ricostruzione dell’effettiva volontà
dell’offerente, ma attribuendo alla dichiarazione equivoca un contenuto
legalmente sostitutivo, maggiormente idoneo, per il suo carattere
predeterminato e obiettivo, a garantire la trasparenza della procedura e la
connessa par condicio dei concorrenti.
A
tal fine è preordinato, innanzi tutto, il secondo comma dell’art. 90 (ora
art.119), il cui dato testuale è tassativo nello stabilire (dopo aver indicato
le regole per la compilazione dell’offerta) che:
a)
in calce al modulo vanno indicati il prezzo complessivo offerto ed il
corrispondente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base d’asta;
b)
il prezzo complessivo e il ribasso vanno indicati in cifre e in lettere;
c)
in caso di discordanza (quale che sia la causa e l’entità di tale discordanza)
“prevale il ribasso percentuale indicato in lettere”.
La
semplice lettura della norma, condotta secondo il suo significato letterale e
le sue concordanze sintattiche, conduce alla piana conclusione che con essa si
è posto un criterio di chiusura, volto a dare prevalenza, in tutti i casi di
discordanza fra i dati indicati in calce al modulo di offerta (riferiti sia al
prezzo sia alla percentuale di ribasso), al ribasso percentuale indicato in
lettere, sì da precludere alla Commissione di gara ogni intervento correttivo
sull’offerta, ai fini dell’aggiudicazione.
E
che un intervento siffatto sia precluso in radice, in questa fase del
procedimento, è dimostrato dalla previsione del sesto comma dell’art. 90(ora
art. 119), il quale recita coerentemente: “Nel giorno e nell'ora stabiliti nel
bando di gara, l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e
contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali
correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il
prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale
e procede all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere
ai sensi di quanto previsto all'articolo 89, commi 2 e 4”.
Il
che conferma che tra i poteri della Commissione non rientra la correzione delle
offerte, ma solo la valutazione di congruità di quelle risultate anomale, in
applicazione delle disposizioni di legge, restando fermo l’obbligo di
aggiudicazione a quella che, superata la verifica condotta in base alle
giustificazioni, abbia offerto il maggior ribasso percentuale indicato in
lettere.
E
del resto, ove si riconoscesse un potere di correzione alla Commissione dei
dati indicati dai partecipanti, per ricondurre a congruenza gli stessi, secondo
la valutazione soggettiva dell’organo, non si avrebbe alcuna precostituita
certezza né circa i contenuti delle offerte né circa la soglia di anomalia da
individuare.
Poiché
i criteri dettati dal secondo comma dell’art. 90 del DPR n. 554/99(ora art. 119
del DPR n. 207/2010) sono preordinati esclusivamente a risolvere le ambiguità
ai fini dell’individuazione dell’offerta aggiudicataria, ma non eliminano dette
ambiguità dal corpo dell’offerta stessa, il settimo comma dello stesso art. 90
si occupa della “chiusura” del sistema, attraverso la rimozione delle
incongruenze, in modo da definire esattamente i contenuti dell’offerta, ai fini
dell’esecuzione del contratto.
Tale
operazione – che è affidata alla stazione appaltante e si svolge in un momento
successivo all’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del
contratto - è disciplinata anch’essa analiticamente con criteri coerenti con
quelli indicati al secondo comma.
In
particolare, dopo aver proceduto alla verifica dell’esattezza dei calcoli dei
prezzi unitari, l’Amministrazione, ove riscontri una discordanza fra il prezzo complessivo
(eventualmente corretto) e quello corrispondente al ribasso percentuale
offerto, deve provvedere a correggere tutti i prezzi unitari “in modo costante
in base alla percentuale di discordanza”.
Infine,
i prezzi così corretti costituiscono “l’elenco dei prezzi unitari contrattuali”,
da valere in sede di esecuzione dell’appalto.
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