L’obbligo
della verifica tecnico-professionale per quanto riguarda i cantieri
temporanei o mobili è previsto nell’articolo 90 comma 9 lettera a) del D.Lgs.
n.81/2008 secondo il quale:
“9.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei
lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a)
verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai
lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la
cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non
comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte
delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla
Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di
regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso
degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII”
dove
l’allegato XVII è quello nel quale sono stati riportati i requisiti minimi da
prendere in considerazione per la verifica dell’idoneità tecnico professionale
stessa e dove è chiaro che il committente in esso indicato non può che
intendersi il committente dell’opera edile tant’è che il legislatore, in
alternativa allo stesso, fa riferimento al responsabile dei
lavori che il committente ha eventualmente designato.
In
tale allegato, nel punto 1 sono riportati i requisiti che devono possedere le
imprese esecutrici e nel punto 2 quelli che devono possedere i lavoratori
autonomi affinché possano essere considerati in possesso dell’idoneità tecnico
professionale per svolgere i lavori nel cantiere. Nel punto 3 viene inoltre
esplicitamente indicato che:
“3.
In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica
l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri ci
cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di
cui al precedente punto 2”.
Sembra
ovvio ora che il legislatore nel punto 3 di tale allegato XVII non abbia voluto
indicare come impresa affidataria l’impresa affidataria così come definita
nell’art. 89 comma 1 lettera i) dello stesso D. Lgs. e cioè sostanzialmente la
prima impresa appaltatrice che ha firmato il contratto con il committente
dell’opera edile, individuata comunemente come impresa madre del cantiere, ma
che abbia voluto fare riferimento a qualsiasi impresa che nel cantiere provveda
a sua volta a commettere e ad affidare ad altra impresa o lavoratore
autonomo in subappalto o in subsubappalto parte dell’opera già ricevuta in
appalto assumendo sostanzialmente in tal caso una posizione di subcommittente e
di subsubcommittente. Questa interpretazione si ritiene essere la più corretta
in quanto si verrebbe così a creare un sistema, come del resto la logica vuole,
in base al quale qualsiasi impresa che chiama un’altra impresa è tenuta, in
qualunque punto della cascata degli appalti avvenga il trasferimento, a
controllare la idoneità tecnico professionale di chi ha chiamato seguendo gli
stessi criteri di cui all’allegato XVII.
Una
lettura del punto 3 dell’allegato XVII diversa di quella sopraindicata e
mirante ad individuare quale impresa affidataria in esso indicata una impresa
di cui alla definizione contenuta nell’art. 89 comma 1 lettera i) e cioè la
prima impresa che ha sottoscritto il contratto con il committente dell’opera
edile, porterebbe infatti all’assurda ed inaccettabile situazione che la prima
impresa appaltatrice, già controllata per quanto riguarda i requisiti di
idoneità tecnico professionale dal committente dell’opera edile, è chiamata a
controllare con gli stessi criteri la regolarità della sua o delle sue imprese
subappaltatrici mentre a carico di queste ultime non graverebbe l’obbligo di
fare altrettanto nei confronti di quelle che a loro volta hanno chiamato in
cascata ad operare nel cantiere edile con le eventuali conseguenze che si
possono facilmente immaginare.
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