La
mancanza di pareti in un manufatto che, ciononostante, abbia le caratteristiche
di una costruzione e, quindi, di struttura realizzante una determinata
volumetria, non può costituire circostanza idonea ad escludere l'osservanza
delle distanze legali per la pretesa impossibilità di calcolare le distanze.
È
questa la conclusione dell’Ordinanza n. 16776 della Cassazione civile del
02/10/2012 che afferma: «Costituisce costruzione anche un manufatto privo
di pareti ma realizzante una determinata volumetria, e pertanto la misura delle
distanze legali per verificare se il relativo obbligo è stato rispettato deve
esser effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della
parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti
più avanzate del manufatto stesso».
Va,
pertanto, rimossa la struttura metallica con tettoia realizzata in violazione
delle distanze legali, oltre al risarcimento del danno, provocato sul muro di
confine, derivante dall’ancoraggio della predetta struttura. La dimostrazione
che la tettoia in questione sia da considerare una costruzione risiede
nell’ammissione che la stessa possegga caratteri di stabilità, consistenza ed
immobilizzazione al suolo e, sulla base di queste motivazioni, la Corte ritiene
del tutto irrilevante, ai fini dell’osservanza delle norme sulle distanze, la
costruzione di pareti.
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