L’efficacia
temporale dei titoli edilizi, com’è noto, decorre con la comunicazione
dell’inizio dei lavori e termina con quella di comunicazione di fine dei
lavori. L’eventuale protrazione della validità del titolo edilizio può essere
accordata solo nel caso di presentazione della proroga prima della scadenza del
titolo stesso.
Tuttavia,
l’efficacia di quest’ultimo non può essere posticipata nell’ipotesi in cui, vi
è una formale comunicazione dell’avvenuta ultimazione delle opere edilizie.
Inoltre, non può nemmeno invocarsi il fatto che la comunicazione di ultimazione
dei lavori è stata effettuata al solo fine di ottenere l’agibilità dei
fabbricati, dacché propedeutico all’attestazione della conformità ai requisiti
igienico-sanitari e di sicurezza dell’edificio è l’adempimento dell’avvenuto
collaudo o certificato di regolare esecuzione delle opere.
I
titoli edilizi hanno, com’è noto, efficacia temporale che decorre, in
particolare, con la comunicazione dell’inizio dei lavori e termina con quella
di comunicazione di fine dei lavori.
La protrazione della validità del titolo edilizio può essere accordata in relazione alla presentazione di proroga prima della scadenza del titolo stesso, ma l’efficacia del medesimo non può essere posticipata nell’ipotesi in cui, come nella specie, è la concessionaria stessa a far presente con formale comunicazione l’avvenuta ultimazione delle opere edilizie.
La protrazione della validità del titolo edilizio può essere accordata in relazione alla presentazione di proroga prima della scadenza del titolo stesso, ma l’efficacia del medesimo non può essere posticipata nell’ipotesi in cui, come nella specie, è la concessionaria stessa a far presente con formale comunicazione l’avvenuta ultimazione delle opere edilizie.
Né
può invocarsi il fatto che la comunicazione di ultimazione dei lavori è stata
effettuata al solo fine di ottenere l’agibilità dei fabbricati, dacché
propedeutico all’attestazione della conformità ai requisiti igienico-sanitari e
di sicurezza dell’edificio è l’adempimento dell’avvenuto collaudo o certificato
di regolare esecuzione delle opere (artt. 23, 24 e 25 del Testo unico
sull’edilizia di cui al DPR n. 320/2001) (Consiglio di Stato, Sez.
IV, sentenza
01.08.2012 n. 4403).
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