venerdì 26 ottobre 2012

PROROGA TERMINE VALIDITÀ DEL TITOLO EDILIZIO


L’efficacia temporale dei titoli edilizi, com’è noto, decorre con la comunicazione dell’inizio dei lavori e termina con quella di comunicazione di fine dei lavori. L’eventuale protrazione della validità del titolo edilizio può essere accordata solo nel caso di presentazione della proroga prima della scadenza del titolo stesso. 
Tuttavia, l’efficacia di quest’ultimo non può essere posticipata nell’ipotesi in cui, vi è una formale comunicazione dell’avvenuta ultimazione delle opere edilizie. Inoltre, non può nemmeno invocarsi il fatto che la comunicazione di ultimazione dei lavori è stata effettuata al solo fine di ottenere l’agibilità dei fabbricati, dacché propedeutico all’attestazione della conformità ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dell’edificio è l’adempimento dell’avvenuto collaudo o certificato di regolare esecuzione delle opere.
I titoli edilizi hanno, com’è noto, efficacia temporale che decorre, in particolare, con la comunicazione dell’inizio dei lavori e termina con quella di comunicazione di fine dei lavori.
La protrazione della validità del titolo edilizio può essere accordata in relazione alla presentazione di proroga prima della scadenza del titolo stesso, ma l’efficacia del medesimo non può essere posticipata nell’ipotesi in cui, come nella specie, è la concessionaria stessa a far presente con formale comunicazione l’avvenuta ultimazione delle opere edilizie. 
Né può invocarsi il fatto che la comunicazione di ultimazione dei lavori è stata effettuata al solo fine di ottenere l’agibilità dei fabbricati, dacché propedeutico all’attestazione della conformità ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dell’edificio è l’adempimento dell’avvenuto collaudo o certificato di regolare esecuzione delle opere (artt. 23, 24 e 25 del Testo unico sull’edilizia di cui al DPR n. 320/2001)  (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 01.08.2012 n. 4403).

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