Pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2012 la legge 1
ottobre 2012, n. 177: Modifiche al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la
bonifica degli ordigni bellici.
Art.
1.
1.
Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma
1 dell'articolo 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei
cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo
89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di
scavo»;
b) all'articolo
91 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Fatta salva
l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza
redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del
rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante
le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la
progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere
alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il
committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica
preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante
dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche
regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e
della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza
dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero della salute»;
c) al comma 1 dell'articolo 100, dopo le parole: «di cui all'allegato XI,» sono inserite le seguenti: «con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo,»;
c) al comma 1 dell'articolo 100, dopo le parole: «di cui all'allegato XI,» sono inserite le seguenti: «con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo,»;
d) all'articolo
104 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. E'
considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91,
l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega
idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle
attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un
apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneità
dell'impresa è verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e,
successivamente, a scadenze biennali»;
e) all'allegato
XI, dopo il punto 1 è inserito il seguente: «1-bis. Lavori che
espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco
accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di
scavo»;
f) all'allegato
XV, punto 2.2.3, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) al
rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico
inesploso rinvenuto durante le attività di scavo».
2.
L'albo di cui al comma
4-bis dell'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è istituito, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico
e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto,
sulla base di una proposta formulata da una commissione di cinque esperti
designati dai medesimi Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche
sociali, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei
trasporti, sono definiti i criteri per l'accertamento dell'idoneità' delle
imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché per le successive
verifiche biennali. Ai componenti della commissione di esperti di cui al
periodo precedente non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di
spese.
3.
Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal
comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data
della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2
del presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano efficacia,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo
vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
e sono autorizzate a proseguire l'attività le imprese già operanti ai sensi
delle medesime disposizioni.
Normative
07/12/2010
Circolare riattivazione 320
26/06/1998
Riordino settore BOB
12/01/1984
Capitolato
01/11/1947
Decreto Legislativo 1 Novembre 1947,
n. 1768
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