Contrasta
con l’art. 132 del D.Lgs. 163/06 l’approvazione di un progetto di variante per
un importo superiore al 5% di quello contrattuale, in quanto tale disposizione
prevede alcuni casi specifici per i quali si possono approvare delle varianti
e, al comma 3, prevede che le stesse possano essere redatte “nell’esclusivo
interesse dell’amministrazione, (…) finalizzate al miglioramento dell’opera ed
alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento
relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
l’esecuzione dell’opera”. Deliberazione
dell’AVCP n. 16 del 09/02/2011
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