Le modifiche apportate all’art. 357 del DPR 207/2010 con la Legge 23
luglio 2012, n. 119
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione”.
(Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2012)
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione”.
(Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2012)
Art.
1.
1.
I termini previsti dall'articolo
357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono
prorogati di centottanta giorni.
2.
I termini previsti dall'articolo
357, comma 5, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno.
3.
All’articolo 357 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma
12 è sostituito dal seguente:
“12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 nelle
categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla
naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal
cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61,
commi 4 e 5. Cessano di avere validità a decorrere dal
cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all’allegato
A del d.P.R. n. 34 del 2000, nonché le attestazioni relative alle categorie
OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del
2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e
rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e
successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito
della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma
14-bis, l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente
regolamento.”;
b)
dopo il comma
12-bis è inserito il seguente:
“12-ter. Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui
all’allegato
A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi
del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e
successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000,
possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di
esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la
qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A
di cui all’allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle
categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato
A del d.P.R. n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del
2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per
ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la
qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente
regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma,
dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo
61, commi 4 e 5.”;
c)
il comma
14 è sostituito dai seguenti:
“14. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui
all’allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta
dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere
nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla
categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato
A del d.P.R. n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche
ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A
del presente regolamento, secondo l’allegato B.1 del presente regolamento,
indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a
ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente
regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il
riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli
83, commi 3 e 4, 85,
comma 2, e 86,
comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1.
14-bis. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate:
14-bis. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate:
categoria
OS 3: 20 per cento;
categoria OS 28: 40 per cento;
categoria OS 30: 40 per cento.
I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e
OS 21, di cui all’allegato
A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi
del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e
successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione,
rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui
all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata:
i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto
o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi
dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all’allegato A del
presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS
12-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei
lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai
componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella
categoria OS 18-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la
corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota,
ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla
categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all’esecuzione di indagini
geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all’allegato A del
presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS
21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori
relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali
mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS
2-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita
e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di
esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato
A del d.P.R. n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione
nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Su
richiesta dell’impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori
relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di
impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria
OS 8 di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota
eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei
certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma è effettuata
secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B,
6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate
nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo
83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli
83, commi 3 e 4, 85,
comma 2, e 86,
comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1.”;
d)
dopo il comma
21 è inserito il seguente:
“21-bis.
In relazione all’articolo
77, comma 6, fino al 31 dicembre 2012, le percentuali ivi indicate, pari al
venticinque per cento, sono aumentate al cinquanta per cento".
3-bis.
Resta ferma la validità dei certificati di esecuzione dei lavori, con le
percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate, già
riemessi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai sensi dell’articolo
357, comma 14, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nella formulazione
vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
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