Ai
sensi dell’articolo 76 del D.Lgs. n. 163/2006 le stazioni appaltanti, quando il
criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti e
menzionano i requisiti minimi che le stesse devono rispettare e le modalità per
la loro presentazione. La variazione migliorativa, tuttavia, è legittimamente
ammessa sempre che sia riconducibile nella sfera delle migliori modalità
esecutive del progetto base, da individuare in quelle soluzioni tecniche che
consentano di realizzare quanto progettato in modo da garantire una migliore
qualità delle lavorazioni dedotte in contratto, salve restando le scelte progettuali
fondamentali già effettuate dall'Amministrazione.
Attiene ai compiti della Commissione di gara
valutare la rispondenza delle varianti ai livelli prestazionali stabili dal
progetto posto a base di gara.
Alla
variante progettuale migliorativa non può non corrispondere, nell’offerta
economica, la relativa voce di nuovo prezzo o la modifica delle quantità nelle
lavorazioni già previste nella lista delle categorie ovvero il non utilizzo di
determinate lavorazioni. E’, pertanto, conforme alla normativa vigente
l’offerta del concorrente che, in relazione alle varianti migliorative
introdotte nell'offerta tecnica, valutate dalla Commissione di gara coerenti
con il progetto, ha conseguentemente introdotto nuovi prezzi nell'offerta
economica (cfr. ad es. deliberazione dell’Autorità n. 253 del 12 luglio 2007). Parere
dell’AVCP di Precontenzioso n. 107 del 27/05/2010
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