L’ANAC ha pubblicato la determinazione n.1005 del 21 settembre 2016 recante “Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Offerta economicamente più vantaggiosa”. Le linee guida sull’Offerta economicamente più
vantaggiosa non sono tra quelle specificatamente previste nell’articolato
del codice e sono catalogabili tra quelle genericamente individuate
dall’articolo 213, comma 2 del Codice stesso. Così come precisato dal Consiglio
di Stato nel parere n. 1767 del 2 agosto si tratta di linee
guida “non vincolanti”. Le linee guida ricalcano l’impianto del testo
approvato dopo la consultazione online ma contengono alcune modifiche in
gran parte scaturenti dal citato parere del Consiglio di Stato.
L'ANAC
specifica anche che le stazioni appaltanti devono individuare criteri di
valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative
delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione
della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri
devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili
tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui
medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto
qualità/prezzo. In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione
i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i
concorrenti, o le condizioni minime - incluso il prezzo – con cui i lavori,
servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un
punteggio positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a
base di gara.
In
riferimento al paragrafo III relativo alla ponderazione, l’ANAC precisa,
in questa nuova versione, che il peso attribuito ai criteri di natura
soggettiva o agli elementi premianti, deve essere, di regola, limitato; ad
esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano
tanto il contenuto dell’offerta ma la natura dell’offerente. Tuttavia si può
attribuire un punteggio maggiore in relazione alla specificità dei servizi come
avviene per quelli relativi all’ingegneria e all’architettura.
Determinazione
n. 1005 del 21/09/2016
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