Orientamenti per programmare, progettare, approvare, appaltare, realizzare, collaudare, manutenere le opere pubbliche - a cura di giuliano lorenzi
martedì 16 giugno 2020
TAGLIO DELLE ALI – OFFERTE CON EGUALE RIBASSO
DISPOSIZIONI ACCELERATORIE E DI SEMPLIFICAZIONE GIA' UTILIZZABILI
SUBAPPALTO E AVVALIMENTO: RASSEGNA RAGIONATA DELLE MASSIME
Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di “subappalto” 2017 – 2018 – luglio 2018
Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di “avvalimento” e “soccorso istruttorio” anno 2017 – aprile 2018
INTERDITTIVA ANTIMAFIA: RASSEGNA DEGLI ATTI DELL’AUTORITÀ
VERIFICA DELL’ANOMALIA: RASSEGNA RAGIONATA DELLE MASSIME
Rassegna ragionata dei pareri di
precontenzioso in tema di 'verifica dell'anomalia', 2017-2019 - ottobre 2019
mercoledì 10 giugno 2020
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA
REQUISITI SPECIFICI DEL PERSONALE IMPIEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
GARA CON SUDDIVISIONE IN LOTTI
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI. DISCREZIONALITÀ NON SINDACABILE
OFFERTA CONDIZIONATA
Per una normativa adeguata ai tempi 4) LA TUTELA DEI DIRIGENTI E DEI FUNZIONARI PUBBLICI
lunedì 8 giugno 2020
MISURE URGENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA
domenica 7 giugno 2020
Per una normativa adeguata ai tempi 3) SPEZZARE LA CATENA DELLE AUTORIZZAZIONI
venerdì 5 giugno 2020
Per una normativa adeguata ai tempi 2)NORME ESSENZIALI PER LA SEMPLIFICAZIONE
Per una normativa adeguata ai tempi 1)I PRINCIPI A CUI SI DEVE ISPIRARE LA NORMATIVA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
giovedì 4 giugno 2020
ILLEGITTIMA LA RISERVA DI PARTECIPAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE LOCALI
LEGITTIMA LA NORMA SUGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE
ANTICIPAZIONE MAGGIORATA FINO AL 30% (decreto Rilancio)
Ai
sensi dell’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, comma 18 (modificato
dal D.L. 32/2019, c.d. “sblocca cantieri” convertito nella
legge 14/6/2019 n.55), entro 15 giorni dall’inizio della prestazione (quindi
sia che si tratti di lavori sia che si tratti di servizi o forniture),
l’appaltatore ha diritto ad una anticipazione del 20% sul valore del
contratto di appalto.
L’erogazione
dell’anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza (come
previsto dall’art. 91, D.L. 17/03/2020, n. 18 - c.d. Decreto
Cura Italia - che ha modificato il comma 18 del suddetto art. 35, convertito
nella legge 24/4/2020 n.27).
L’art. 207 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d.
“Decreto Rilancio”), ha previsto al comma 1 che l’importo
dell’anticipazione può essere incrementato fino al 30% (in deroga, quindi, a quanto previsto
dal citato art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, comma 18), nei
limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante, nei seguenti casi:
1) procedure
i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati alla data del 19/05/2020 (data
di entrata in vigore del D.L. 34/2020);
2) in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, procedure in cui, alla
medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini;
3) in ogni caso, procedure avviate a decorrere dal 19/05/2020 e fino al
30/06/2021.
In
aggiunta ai casi sopra indicati, l’anticipazione maggiorata del 30% può essere
riconosciuta anche, ai sensi del comma 2 dell’art. 207 del D.L.
34/2020 e sempre compatibilmente con le risorse annuali stanziate per
ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante:
4) agli
appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente
prevista (la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata
dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a
tale titolo all’appaltatore);
5) agli
appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito
di anticipazione.
La
norma di cui all’art. 207 del D.L. 34/2020 non indica alcun
termine per l’erogazione dell’anticipazione.
Art.
207 Disposizioni urgenti per la liquidita' delle imprese appaltatrici
1. In relazione alle
procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui
bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le
procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30
giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' essere incrementato fino al
30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per
ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
2. Fuori dei casi previsti
dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma puo' essere riconosciuta,
per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e
comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni
singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore
degli appaltatori che hanno gia' usufruito di un'anticipazione contrattualmente
prevista ovvero che abbiano gia' dato inizio alla prestazione senza aver
usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale
anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al
quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile
viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme
gia' versate a tale titolo all'appaltatore.
PAGAMENTI DELLE STAZIONI APPALTANTI (decreto Rilancio)
L’articolo 153 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 (c.d. “Decreto Rilancio”), prevede una importante novità, relativa ai pagamenti delle stazioni appaltanti pubbliche. Le Pubbliche amministrazioni sono obbligate, ai sensi dell’art. 48-bis D.P.R. n.602/73, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. L’operazione viene effettuata utilizzando il Servizio verifica inadempimenti disponibile su www.acquistinretepa.it .
Art.
153 Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973
1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente gia' effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le societa' a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Si
prevede dunque la sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020
(il termine del 31 maggio previsto dall’art. 68
del Decreto legge
17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile
2020, n.27, è stato posticipato dall’articolo 154 del D.L. 34/ 2020 al 31
agosto), delle verifiche di inadempienza previste dall’art. 48-bis del DPR n.
602/1973, prima di disporre pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore
a cinquemila euro. Le stazioni appaltanti pubbliche dunque possono procedere ai
pagamenti a favore dei fornitori evitando uno dei tradizionali controlli. Le
verifiche eventualmente già effettuate risultano senza alcun effetto se, alla
data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, l’agente della riscossione non
abbia notificato il pignoramento previsto dall’art. 72-bis del DPR n. 602/1973.