venerdì 19 febbraio 2016

L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ALL’AUTORITÀ PREVISTO DALL’ART. 48, C.1 E C. 2



Con Comunicato del Presidente del 3 febbraio 2016, l’ANAC ha evidenziato l’obbligo di segnalazione all’Autorità previsto dall’art. 48, c.1 e c. 2, del d.l.vo 163/2206  a seguito dell’adozione di un provvedimento ex art. art. 40, comma 9 quater, del d.l.vo 163/2006, con accertamento dell’imputabilità all’o.e. con dolo della presentazione di falsa dichiarazione o di falsa  documentazione  ai fini della qualificazione.
Nel caso di utilizzazione successiva dell’attestazione - affetta da falsità- si verifica un distinto ed autonomo fatto illecito, per il quale, per quanto concerne gli eventuali profili sanzionatori,  ricorre l’applicazione dell’art. 48, del d.l.vo 163/2006.
Poiché l’attestazione di qualificazione è condizione necessaria e sufficiente ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti a carattere speciale richiesti  ai fini della partecipazione alle gare pubbliche di lavori di importo superiore a Euro 150.000, si è ritenuto che la decadenza dell’attestazione conseguita sulla base di falsa dichiarazione o falsa documentazione, possa produrre effetti anche ai fini  di quanto previsto dall’art. 48, commi 1 e 2, del d.l.vo 163/2006 , in quanto contestabile all’o.e. la consapevole produzione di un’attestazione di qualificazione affetta da falsità.
In tale circostanza, nel caso di consapevole e volontaria utilizzazione di un’attestazione, affetta da falsità, si profila, infatti, la fattispecie sanzionatoria prevista dal comma 1, dell’art. 48, del d.l.vo 163/2006, con l’attivazione a carico della Stazione appaltante sia degli obblighi sanzionatori ivi previsti sia dell’obbligo di segnalazione verso l’Autorità, ove il soggetto non risulti già essere stato escluso dalla gara.
Occorrerà, tuttavia, che la condotta dell’o.e. sia già stata profilata nell’ambito del procedimento ex art. 40, comma 9 quater, del d.l.vo 163/2006, come dolosa; solo in tal caso, infatti, si ritiene possa venire in evidenza  l’ipotesi sanzionatoria ex art. 48 del d.l.vo 163/2006. Si ritiene, infatti, che la nuova ipotesi sanzionabile è confinata ai soli casi di utilizzo della falsa attestazione consapevolmente conseguita con referenze false e, dunque,  ai soli casi di imputabilità con dolo, ai sensi del 40 comma 9 quater, del d.l.vo 163/2006.
In tal caso, dunque, l’Autorità procederà all’analisi delle partecipazioni dell’o.e. alle gare nell’ultimo quinquennio, a decorrere dal momento  di adozione del provvedimento di imputabilità ex art, 40, c. 9 quater, del d.l.vo 163/2006, e  procederà all’inoltro alle S.A., che abbiano ricevuto la predette istanze di partecipazione, di una comunicazione  finalizzata all’ attivazione, a cura delle medesime  S.A., della segnalazione necessaria ai fini dell’avvio del procedimento ex art. 48 del d.l.vo 163/2006, che rimarrà di competenza dell’Ufficio Sanzioni di questa Autorità.

AGGIORNAMENTO MODALITÀ OPERATIVE PER L’ACQUISIZIONE DEL CIG



Con il Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016, l’ANAC ha specificato le nuove modalità operative per l’acquisizione del CIG:
1.    dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dPCM del 24 dicembre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2016, i RUP delle Stazioni Appaltanti che intendono effettuare un nuovo affidamento pubblico, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, tramite la consueta procedura informatica di creazione della gara, se quest’ultima riguarda una delle categorie di cui all’art. 1 del Decreto stesso (farmaci, vaccini, stent, facility management immobili etc.) ovvero categoria merceologica differente.
2.    Per affidamenti che non riguardano le categorie merceologiche in questione, è possibile procedere all’acquisizione del CIG con le consuete modalità selezionando la voce “altre categorie”.
3.    Nel caso si selezionasse una categoria interessata dall’obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori, il RUP dovrà dichiarare la motivazione per la quale è titolato ad acquisire un CIG, scegliendo una delle opzioni proposte nel seguito.
4.    Le S.A. diverse da quelle di cui al punto 5 del presente Comunicato, dovranno selezionare “Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015“. Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità.
5.    Le SA di cui all’art. 9 co.3 del dl 66/14 e s.m. e i. (amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale), che intendono procedere all’acquisizione di beni e servizi nelle categorie merceologiche e per importi complessivi annuali superiori alle relative soglie elencate all’art. 1 del dPCM in premessa, dovranno selezionare “Acquisto espletato mediante adesione all’iniziativa avviata dal soggetto aggregatore iscritto nell’elenco di cui alla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015“. Procederanno quindi all’acquisizione di un CIG derivato e dovranno dunque indicare il numero del CIG padre relativo alla convenzione, accordo quadro o fattispecie consimile messa a disposizione dal Soggetto aggregatore di riferimento.
6.    I Soggetti aggregatori che intendono realizzare una iniziativa quale convenzione, accordo quadro o fattispecie consimile o espletare una gara su delega della SA, dovranno selezionare “Stazione appaltante iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi della delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015“, procedendo quindi all’acquisizione di un CIG padre secondo le consuete modalità. La SA delegante procederà successivamente all’acquisizione del CIG derivato per l’intero importo della gara.
7.    Le SA di cui al punto 5 che intendono realizzare affidamenti nelle categorie di cui al DPCM art.1, ma il cui importo non raggiunge le relative soglie annuali, dovranno selezionare “Soglie massime annuali di cui all’art. 1 del dPCM 24 dicembre 2015 non raggiunte per la categoria merceologica d’interesse“. Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità fino al raggiungimento di tale soglia di importo annuale.
8.    Le SA di cui al punto 5 che intendono realizzare affidamenti nelle categorie di cui al dPCM art.1, che non trovassero una iniziativa attivata da Consip ovvero dal Soggetto Aggregatore territorialmente competente, e quest’ultimo non avesse stretto appositi accordi con altro soggetto aggregatore per la specifica categoria merceologica, dovranno selezionare “Iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore (di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG“. Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità.
9.    Le SA di cui al punto 5 che intendano realizzare affidamenti nelle categorie di cui al dPCM art. 1, per rimporti inferiori alle eventuali franchigie imposte dai soggetti aggregatori per i contratti attivi, che non consenta l’adesione alle iniziative del Soggetto aggregatore di riferimento o di Consip, dovranno selezionare “Il fornitore non ha accettato ordinativi di importi minimi previsti dalle iniziative attive“. Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità.
10.  Verrà realizzata a breve analoga procedura per l’acquisizione di smartCIG. Per ovvi motivi le dichiarazioni di cui sopra verranno richieste direttamente in fase di acquisizione dello smartCIG (a differenza dei CIG per i quali vengono richieste in fase di creazione gara).
11.  Dalla data di entrata in vigore del dPCM in premessa, non sarà più possibile acquisire smartCIG in carnet per nessuna categoria merceologica. I carnet già acquisiti in data precedente all’entrata in vigore dello stesso, andranno rendicontati entro 30 giorni dall’entrata in vigore del dPCM medesimo, secondo le consuete modalità; tutti gli altri saranno annullati d’ufficio decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in parola.

ELENCO DEI SOGGETTI AGGREGATORI



Con Delibera n. 125 del 10 febbraio 2016, l’ANAC ha aggiornato l’Elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9, del decreto legge n. 66 del 2014, come definitivamente risultante dalla modifica apportata con il presente atto al precedente provvedimento del 23 luglio 2015.