venerdì 19 dicembre 2014

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AD UNA GARA DI APPALTO



Rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara di appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza degli stessi e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo tale da non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio (cfr. ex multis, pareri AVCP nn. 83 e 109 del 2010, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8914 del 29 dicembre 2009, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2304 del 3 aprile 2007, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6534 del 23 dicembre 2008); pertanto, deve ritenersi non incongrua o sproporzionata, né limitativa dell’accesso alla gara, la richiesta di un fatturato globale, nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo posto a base della stessa (cfr. pareri Avcp nn. 59 del 2009 e 95, 19 e 4 del 2010).
Deliberazione n. 36 del 09/06/2010 - d.lgs 163/06 Articoli 41
Non è conforme alla normativa vigente un bando che calibra i requisiti economico-finanziari richiesti per la partecipazione alla gara non in relazione all’importo di ogni singolo lotto, ma in misura unica, indiscriminatamente, su tutti i lotti, risultando così non in linea con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e libera concorrenza. La ragionevolezza di tale limite non va valutata astrattamente, ma in relazione al valore complessivo dell’appalto e alle peculiarità dell’oggetto della gara; pertanto, è incongruo richiedere un fatturato globale dell’ultimo triennio superiore al doppio dell’importo posto a base di gara ad un operatore che intenda partecipare a un solo lotto, e, insieme, ad uno interessato ad altro lotto (v. pareri AVCP n. 59/2009 e n. 188 del 19 giugno 2008; Deliberazioni n. 20, 33 e 62 del 2007; Cons. di Stato, Sez. V, 14.12.2006 n. 7460; Cons. di Stato, Sez. V, 13.12.2005 n. 7081).
Non è conforme alla normativa di settore la prescrizione del bando che richieda il possesso di un fatturato minimo globale, negli ultimi tre anni, pari al triplo dell’importo posto a base d’asta, in quanto appare lesiva dei principi posti a tutela della libera concorrenza e del mercato. In numerosi precedenti dell’Autorità è stata ritenuta non incongrua o sproporzionata, né limitativa dell’accesso alla gara la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo posto a base della stessa.
In nessun caso le stazioni appaltanti possono stipulare il contratto, se il responsabile del procedimento e l’impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori (art.106 comma 3 del Regolamento).

giovedì 18 dicembre 2014

RATING DI LEGALITÀ - MODIFICHE AL REGOLAMENTO ATTUATIVO



Sulla Gazzetta Ufficiale n.290 del 15 dicembre 2014 è stato pubblicato il Provvedimento 4 dicembre 2014 dell'Antitrust recante “Modifiche al Regolamento attuativo in materia di rating di legalità” (LEGGI QUI).
Con la delibera n. 25121 del 24 settembre 2014 si è proceduto ad una revisione del Regolamento adottato dall’Antitrust il 14 novembre 2012 con successive modifiche, al fine di rendere più capillare e penetrante il controllo che l'Autorità è chiamata a esercitare in sede di rilascio del rating e di aumentare ulteriormente il livello di legalità richiesto alle imprese. Dal 22 ottobre 2014 al 10 novembre 2014 si è tenuta la consultazione pubblica preventiva per la revisione del Regolamento. 
Le modifiche al Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, adottato con la delibera n. 20075 del 14 novembre 2012, riguardano in particolare l'art. 2, commi 2, 3 e 6, l'art. 3, comma 2, l'art. 5, commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, e l'art. 6, comma 7.
Il Regolamento con le modifiche approvate entra in vigore il 16/12/2014, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L'11 dicembre scorso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che tra l'altro prevede una cooperazione sul procedimento per l’attribuzione del rating di legalità (LEGGI QUI).

mercoledì 17 dicembre 2014

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) E ANTICIPAZIONE



Un emendamento alla legge di stabilità 2015, presentato dal Governo in commissione Bilancio del Senato, propone di introdurre in via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, una deroga alla disciplina attuale in materia di stato di avanzamento lavori (Sal), ai fini dei pagamenti in corso d'opera.
Attualmente la disciplina – art. 194 del DPR n. 207/2010 – rinvia al contratto la definizione dei termini per la maturazione di rate di acconto. L'emendamento stabilisce invece che la maturazione dello stato di avanzamento lavori (Sal), che determina il pagamento degli acconti, avvenga almeno ogni due mesi, in modo da prevenire ritardi eccessivi nell'erogazione da parte della stazione appaltante delle risorse in base ai lavori svolti.
L'emendamento mira dunque “a prevenire rallentamenti dei lavori e comportamenti non virtuosi delle imprese che si trovino in difficoltà di liquidità”, spiega la relazione tecnica.
Il Governo ha presentato anche altri due emendamenti, uno per la proroga fino al 31 dicembre 2016 del ricorso – attualmente previsto fino al 31 dicembre 2014 - all'anticipazione del 10% del prezzo in favore dell'appaltatore, e l'altro che prevede che la regolarità contributiva del cedente dei crediti (di cui al comma 7-bis dell'articolo 37 del decreto legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014) sia definitivamente attestata dal Durc (Documento unico di regolarità contributiva), in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debitrici acquisiscono il documento esclusivamente nei confronti del cessionario.