mercoledì 27 novembre 2019

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI


Con il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 19 giugno 2019 n. 76, in vigore dal 22 agosto 2019, pubblicato in gazzetta ufficiale Serie Generale n.184 del 07-08-2019, è operativo il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

giovedì 21 novembre 2019

METODO ON/OFF PER OEPV


Con la sentenza n. 140/2019 pubblicata il 29 ottobre, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha precisato che il metodo on/off per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa è legittimo, sebbene non tutte le voci rientranti nell'offerta tecnica si prestano, in generale, ad essere vagliate con tale metodo (che, nello specifico, ha comportato l'appiattimento della valutazione sul solo aspetto economico, trasformando la gara nella scelta del prezzo più basso).
Questo pronunciamento ha chiarito che non è in discussione la possibilità di aggiudicare l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando criteri di valutazione incentrati sul metodo “on/off”. Del resto l’ANAC nelle Linee Guida n. 2, in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa” (approvate con la delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate con la delibera n. 424 del 2 maggio 2018), ha chiarito che «Per le forniture e per taluni servizi, ovvero quando non è necessario esprimere una valutazione di natura soggettiva, è possibile attribuire il punteggio anche sulla base tabellare o del punteggio assoluto. In questo caso, sarà la presenza o assenza di una data qualità e l’entità della presenza, che concorreranno a determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro. Anche in questo caso si attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente che presente il requisito richiesto con intensità maggiore».
Tuttavia nelle predette linee guida è stato specificato altresì che i criteri di valutazione devono «consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo».
Ciò è quanto è accaduto nel caso in esame per effetto della combinazione del previsto metodo di attribuzione dei punteggi “on/off” con la mancata previsione dell’obbligo di allegare documentazione tecnica a corredo dell’offerta e con la mancata nomina di una commissione incaricata di verificare quanto dichiarato dai concorrenti. L’impostazione della lex specialis ha, di fatto, vanificato la valutazione dell’elemento qualitativo, perché tutti i concorrenti hanno dichiarato il possesso delle caratteristiche richieste per i dispositivi offerti in gara, così ottenendo il massimo punteggio tecnico previsto (70 punti), con l’effetto di trasformare il criterio di aggiudicazione prescelto dalla lex specialis in quello del prezzo più basso (perché l’unico elemento determinante per l’aggiudicazione dell’appalto in contestazione è risultato il prezzo offerto da ciascun corrente) e di rinviare alla fase della stipula e/o dell’esecuzione del contratto la verifica di quanto dichiarato dal concorrente aggiudicatario in merito alle caratteristiche del dispositivo offerto in gara, così unificando due momenti (quello relativo alla gara vera e propria e quello del controllo del prodotto offerto dal concorrente aggiudicatario) che la legislazione in materia di contratti pubblici vuole e tiene autonomi e distinti.

SUBAPPALTO – PROPOSTE ANAC DI MODIFICA


Nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’art. 213, comma 3, lett. d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha formulato alcune proposte per una urgente modifica normativa inerente la disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del Codice Appalti.
Ciò alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE del 26 settembre 2019 (causa C-63/18) che, nell’esaminare una domanda di pronuncia pregiudiziale del TAR Lombardia, ha statuito la non conformità al diritto UE della norma nazionale che prevede un limite quantitativo al subappalto.
Secondo la sentenza della Corte Ue citata, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella italiana.

FORMULARI ELETTRONICI UE PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISI E BANDI



Il regolamento, che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Ue, si applica a decorrere dal 14 novembre 2022 e stabilisce i seguenti modelli di formulari: 1) «Programmazione» 2) «Gara» 3) «Preavviso di aggiudicazione diretta» 4) «Risultati» 5) «Modifica dell’appalto» 6) «Rettifica».
I suddetti modelli di formulari consistono dei campi stabiliti nell’allegato.
I modelli di formulari di cui all’articolo 1 sono utilizzati per la pubblicazione dei seguenti avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:
«formulario di programmazione»: per gli avvisi e i bandi di cui all’articolo 27, paragrafo 2, all’articolo 28, paragrafo 3, e all’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 45, paragrafo 2, e all’articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, all’articolo 30, paragrafo 1, e all’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE;
«formulario di gara»: per gli avvisi e i bandi di cui all’articolo 48, paragrafo 2, all’articolo 49, all’articolo 75, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 79, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 67, paragrafo 2, agli articoli 68 e 69, all’articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 96, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/25/UE; di cui all’articolo 31, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/23/UE e all’articolo 30, paragrafo 2, e all’articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE;
«formulario di preavviso di aggiudicazione diretta»: per gli avvisi di cui ai rispettivi articoli 3 bis delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE;
«formulario di comunicazione dei risultati»: per gli avvisi di cui all’articolo 50, all’articolo 75, paragrafo 2, e all’articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 70, all’articolo 92, paragrafo 2, e all’articolo 96, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/25/UE; di cui all’articolo 32 della direttiva 2014/23/UE e all’articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE;
«formulario di modifica dell’appalto»: per gli avvisi di cui all’articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE e all’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE;
«formulario di rettifica»: in caso di rettifica o annullamento degli avvisi e dei bandi elencati in precedenza.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 è abrogato a decorrere dal 25 ottobre 2023.

BANDO TIPO N. 1 SERVIZI E FORNITURE E SBLOCCA-CANTIERI


In considerazione delle modifiche introdotte dalla legge 55/2019 al Codice dei contratti pubblici, e nelle more del Regolamento di attuazione dello stesso Codice che il Governo dovrà emendare, ANAC ha dato indicazioni interpretative in merito all'applicazione delle clausole del bando tipo nel nuovo contesto normativo.
“Ai sensi dell’art. 213, comma 2, d.lgs. 50/2016 l’Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ha approvato il Bando-tipo n. 1, relativo all’affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria. Le clausole del predetto bando sono state redatte tenendo conto del quadro normativo allora vigente e degli orientamenti giurisprudenziali espressi. Successivamente in data 18 aprile 2019 è stato emanato il d.l. 32/2019, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55, che ha modificato diverse disposizioni del codice dei contratti pubblici richiamate dal citato Bando-tipo in esame. In particolare, per quanto qui rileva, si dà atto che:
- l’art. 1, comma 1, lett. c), l. 55/2019 fino al 31 dicembre 2020 ha sospeso l’obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all’albo tenuto dall’ANAC (art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016), e, quindi, la disposizione in esame ha sostanzialmente esteso il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, d.lgs. 50/2016;
- l’art. 1, comma 2, l. 55/2019 fino al 31 dicembre 2020 ha esteso ai settori ordinari la disposizione dell’art. 133, comma 8, d.lgs. 50/2016, quindi le stazioni appaltanti possono ora prevedere nei bandi che l’esame delle offerte preceda la verifica dell’idoneità degli offerenti;
- l’art. 1, comma 18, l. 55/2019 ha previsto che fino al 31 dicembre 2020 la quota subappaltabile non può superare il 40% dell’importo complessivo del contratto. Sul limite della quota subappaltabile è intervenuta di recente la sentenza della Corte di giustizia, sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18;
- l’art. 1, comma 18, l. 55/2019, con riferimento all’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara, ha disposto sino al 31 dicembre 2020 la sospensione dell’art. 105, comma 6, d.lgs. 50/2016; dell’art. 174, comma 2, terzo periodo, d.lgs. 50/2016 nonché delle verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 d.lgs. 50/2016, riferite al subappaltatore;
- l’art. 1, comma 20, lett. d) l. 55/2019, con riferimento agli oneri di pubblicazione ai fini della trasparenza, ha soppresso il secondo, terzo e quarto periodo dell’art. 29, comma 1, d.lgs. 50/2016;
- l’art. 1, comma 20, lett, l), l. 55/2019, con riferimento ai requisiti di partecipazione dei consorzi, ha sostituito il secondo comma dell’art. 47 d.lgs. 50/2016 ed aggiunto dopo il predetto comma 2 un nuovo comma 2bis;
- l’art. 1, comma 20, lett.e), l. 55/2019 ha modificato l’art. 31, comma 5, attribuendo all’emanando regolamento governativo la competenza a regolare compiti e funzioni del RUP;
- l’art. 2 l. 55/2019 ha modificato l’art.110, recante disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa.
Il quadro normativo risultante a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della citata l. 55/2019 è diverso rispetto a quello tenuto presente dall’Autorità al momento dell’approvazione del predetto Bando-tipo, conseguentemente come già chiarito nella Relazione illustrativa che accompagna tale atto ‹‹nel caso di sopravvenute modifiche o integrazioni normative che dovessero incidere su talune clausole del Disciplinare tipo, le stesse dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni nelle more dell’aggiornamento del Disciplinare medesimo. In tal caso, non è richiesta la motivazione nella determina a contrarre per la eventuale deroga››.
La riforma avviata dal d.l. 32/2019 deve essere completata mediante l’adozione del regolamento unico di attuazione del d.lgs. 50/2016, pertanto, l’Autorità si riserva di modificare il Bando-tipo in esame all’esito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento governativo e terrà conto anche delle eventuali ulteriori modifiche che il legislatore dovesse apportare al d.lgs. 50/2016. A tal fine, essendo necessario valutare l’impatto della regolazione, la stessa intende avviare un monitoraggio presso le stazioni appaltanti, attraverso la somministrazione di un apposito questionario sull’utilizzo del Bando-tipo.
Nelle more delle modifiche al Bando-tipo n. 1/2017, al fine di orientare l’attività interpretativa delle stazioni appaltanti ed evitare prassi applicative discordanti e/o erronee delle nuove disposizioni codicistiche, si segnalano le clausole del citato bando, che devono reputarsi sospese o non conformi alle disposizioni sopra richiamate. Più precisamente:
- paragrafo 7.5 “Indicazione per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili”, terzo capoverso, lett. b) (pag. 21) non è conforme all’art. 1, comma 20, lett, l), l. 55/2019;
- paragrafo 8 “Avvalimento”, ottavo capoverso, (pag. 22), deve ritenersi automaticamente sospeso, stante la previsione dell’art. 1, comma 18, l. 55/2019;
- il paragrafo 9 “Subappalto”, (pag. 22), non è conforme all’art. 1, comma 18, l. 55/2019 in quanto fino al 31 dicembre 2020 il limite massimo della quota subappaltabile è pari al 40% dell’importo complessivo del contratto. Devono, inoltre, ritenersi automaticamente sospese le clausole in cui si fa riferimento alla terna dei subappaltatori e ai controlli in sede di gara sui subappaltatori, stante la previsione dell’art. 1, comma 18, l. 55/2019;
- paragrafo 15.2 “Documento di gara unico europeo” (pag. 31) l’indicazione dei tre subappaltatori deve ritenersi automaticamente sospesa, stante la previsione dell’art. 1, comma 18, l. 55/2019, conseguentemente devono ritenersi sospeso sia l’obbligo di allegare per ciascun subappaltatore la documentazione indicata nel Bando-tipo sia le verifiche in sede di gara sui subappaltatori;
- paragrafo 5 “Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione” e paragrafo 15.3.1 “Dichiarazioni integrative”, punto 15, (pag. 12 e 34), il riferito agli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all’art. 186-bis d.r. 267/1942 deve essere inteso alla norma (art. 186 bis) come novellata dall’art. 2, l. 55/2019. Inoltre la clausola di cui al citato punto 15 deve essere letta unitamente alla nuova previsione dell’art. 110 d.lgs. 50/2016 ed in particolare dei commi 4 e 5, come modificati dall’art. 2, l. 55/2019;
- paragrafo 19 “Svolgimento operazioni di gara…” e paragrafo 21 “Apertura delle buste B e C, - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche, primo capoverso, (pag. 43), devono essere letti alla luce dell’art. 1, comma 2, l.55/2019, in virtù del quale le stazioni appaltanti possono ora prevedere nei bandi che l’esame delle offerte preceda la verifica dell’idoneità degli offerenti;
- paragrafo 19 “Svolgimento operazioni di gara…”, terzo capoverso, lett. d) (pag. 42) non è conforme alla previsione dell’art. 1, comma 20, lett. d) l. 55/2019;
- paragrafo 20 “Commissione giudicatrice” primo capoverso, (pag. 43), per effetto della novella il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, d.lgs. 50/2016 deve considerarsi in vigore, salvo ulteriori sospensioni, fino al 31 dicembre 2020.
Si precisa, inoltre, che il richiamo alle Linee guida n. 3, contenuto nel predetto bando, in virtù di quanto previsto dall’art. 213, comma 27 octies, d.lgs. 50/2016, si intendere effettuato nei limiti di compatibilità di queste ultime con le nuove disposizioni del codice dei contratti pubblici.
Si ricorda, infine, che l’art. 50 d.lgs. 50/2016 prevede espressamente che le stazioni appaltanti inseriscono, nei bandi e nelle lettere di invito, “nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione, da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. Al fine di coadiuvare le stazioni appaltanti in tale attività, con delibera numero 114 del 13 febbraio 2019 l’Autorità ha approvato le Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, pertanto il paragrafo 24 del Bando-tipo deve essere letto alla luce delle predette Linee Guida.
Il testo delle stesse è liberamente accessibile e consultabile sul sito dell’Autorità, al seguente link:
Le osservazioni appena svolte in riferimento alle clausole del Bando-tipo n. 1/2017, valgono anche per le clausole del Bando-tipo n. 2, relativo ai servizi di pulizia sopra soglia comunitaria, approvato con delibera n. 2 del 10 gennaio 2018, e per quelle del Bando-tipo n. 3, relativo ai servizi di architettura e ingegneria pari o superiori a 100.000,00 euro, approvato con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, che si conformano al Bando-tipo n. 1.

mercoledì 20 novembre 2019

BANDI CONSIP PER L’OFFERTA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE STRADE PUBBLICHE


Per la gestione delle strade pubbliche, nell’ambito del Bando Servizi, vi sono tre categorie nell’ambito delle quali possono essere negoziati servizi inerenti la gestione delle strade pubbliche:
- Servizi professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale
- Servizi per la gestione dell’Energia
-Servizi di pulizia delle strade e servizi invernali
Nella categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale” sono comprese le sottocategorie:
- servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale, che include dunque, fra gli altri, anche servizi di rilievo costituzione e aggiornamento del catasto stradale, monitoraggio dello stato delle pavimentazioni delle strade etc.
- servizi di anagrafica tecnica per la costituzione del catasto stradale e del catasto della segnaletica
Per quanto riguarda i fornitori, l’abilitazione a tali categorie prevede l’iscrizione obbligatoria a uno degli ordini professionali inerenti i servizi da erogare.
Nella categoria “Servizi per la gestione dell’energia” è compresa la sottocategoria “Servizi di censimento di livello I degli impianti di illuminazione pubblica”.
Il censimento di livello 1 prevede la rilevazione di informazioni minime sull’impianto di illuminazione, sufficienti a una prima valutazione dello stato dell’impianto e delle risorse necessarie per eventuali interventi di riqualificazione e di adeguamento normativo. Sulla base di tali dati viene redatto un progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi necessari.
C’è infine una categoria specifica che riguarda la gestione delle strade, quella dei “Servizi di Pulizia delle strade e servizi invernali” che si articola in:
- Pulizia delle strade (pulizia e spazzamento, pulizia e svuotamento di canali)
- Servizi invernali (es misure anti-gelo) e di sgombero neve
Per tutte queste categorie non esiste un catalogo. I servizi sono negoziabili attraverso una Richiesta di Offerta (RdO) o una Trattativa Diretta (TD), definendo nelle “Condizioni Particolari” da allegare alla procedura i dettagli merceologici della fornitura.
Nell’ambito del Bando Beni, vi sono tre categorie nell’ambito delle quali possono essere acquistati beni funzionali alla gestione delle strade pubbliche:
- Attrezzature e segnaletica stradale
- Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
- Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche
La categoria “Attrezzature e segnaletica stradale” include la sottocategoria “Segnali stradali orizzontali e verticali e Attrezzatura stradale” e consente alle PA di negoziare beni quali attrezzature per segnaletica orizzontale e controllo dei parcheggi, barriere, spartitraffico, reti di protezione, cartelli stradali, segnali, lampade per segnalazione pericolo, semafori, segnalatori acustici, vernici stradali ecc…
La categoria “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”, comprende la sottocategoria “Ferramenta” consente di negoziare beni quali materiali stradali bitumati, bitume e asfalto, conglomerato bituminoso a caldo, asfalto a freddo, catramina, sale stradale per disgelo, ecc.
La categoria di abilitazione “Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche” prevede la possibilità di acquistare/noleggiare macchinari per pavimentazione stradale, spazzaneve e sgombraneve, macchinari per lo scavo di gallerie, macchine per rivestimenti stradali, ecc.
Per alcuni dei beni presenti in queste categorie merceologiche è disponibile un catalogo. In tal caso i prodotti offerti a catalogo potranno essere acquistati anche tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA), oltre che attraverso Richiesta di Offerta (RdO) e Trattativa Diretta (TD).
Ai fini della gestione delle strade pubbliche, vi sono soluzioni disponibili nel Bando Lavori di manutenzione opere specializzate. Nel capitolato d’oneri per l’abilitazione degli esecutori dei lavori sono disponibili le seguenti categorie merceologiche:
- Lavori in terra: scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare.
- Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico: fornitura e posa in opera, manutenzione sistematica o ristrutturazione, tra gli altri, di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale
- Segnaletica stradale non luminosa: fornitura, posa in opera, manutenzione o ristrutturazione nonché esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.
- Barriere stradali di sicurezza: fornitura, posa in opera e manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale
- Barriere paramassi, fermaneve e simili: fornitura, posa in opera e manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche
- Pavimentazioni e sovrastrutture speciali: costruzione, manutenzione o ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari.
Inoltre, nel capitolato d’oneri per l’abilitazione degli esecutori di Lavori di manutenzione stradali, ferroviari ed aerei sono previste due categorie merceologiche – “Manutenzione di interventi a rete necessari per consentire la mobilità su gomma, ferro e aerea” e “Manutenzione di interventi in sotterraneo necessari per consentire la mobilità su gomma e ferro – dove è possibile negoziare ulteriori interventi.
Per l’abilitazione a queste categorie, gli operatori economici devono possedere requisiti di ordine generale e idoneità professionale e requisiti di capacità tecnica. Le procedure di affidamento vengono realizzate mediante Richiesta di Offerta (RdO).

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018



Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.245 del 18 ottobre 2019, la Legge di delegazione europea 2018 consta di 26 articoli e dell'allegato A.

Questa Legge prevede l'attuazione di 26 direttive, oltre all'adeguamento a 9 regolamenti e una decisione quadro europea.

L'articolo 1 reca la delega generale al Governo per dare attuazione alle direttive contenute nell'allegato A, di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, tra cui figurano i princìpi della semplificazione dei procedimenti, del coordinamento con le discipline vigenti, del divieto di gold plating, del divieto di trattamento più sfavorevole dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati dell'UE e della previsione di sanzioni penali solo per la tutela di interessi costituzionalmente protetti.
L'articolo 2 del disegno di legge prevede la consueta delega legislativa per l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, delle disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti UE o in direttive europee attuate in via amministrativa.
L'articolo 3, modificato in Commissione, reca i princìpi e criteri specifici di delega, relativi alla delega conferita con l'articolo 1 per l'attuazione della direttiva UE n. 1371 del 2017, sulla protezione interessi finanziari, cosiddetta direttiva PIF, riguardante la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea.
L'articolo 4 stabilisce una delega di nove mesi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 1939 del 2017 che ha istituito la procura europea. L'articolo è stato modificato con un emendamento governativo, con cui sono stati inseriti 5 commi volti a dettare la disciplina transitoria che regolerà la procedura per la designazione dei tre candidati al posto di procuratore europeo.
L'articolo 5 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE n. 655 del 2014, sulla procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
L’articolo 6, introdotto con un emendamento governativo, delega il Governo a recepire le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
L'articolo 7 reca i princìpi e i criteri specifici di delega per dare compiuta attuazione della direttiva UE n. 828 del 2017, che è volta a favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e a semplificare l'esercizio dei relativi diritti.
L'articolo 8 reca i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione alla direttiva UE n. 1852 del 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, volta a garantire l'effettiva risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali e della Convenzione sull'arbitrato dell'Unione.
L'articolo 9 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 1129 del 2017, che stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alle modalità di diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o per l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato. Il regolamento ha abrogato la previgente normativa, al fine di contenere gli oneri per le imprese, in particolare piccole e medie, garantendo al contempo che gli investitori siano ben informati sui prodotti in cui stanno investendo.
L'articolo 10 conferisce la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 1131 del 2017, sui fondi comuni monetari (FCM), che rappresentano uno strumento di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società e le amministrazioni pubbliche. La normativa è volta a garantire una loro stabilizzazione e un livello di liquidità minima, inoltre rafforza i requisiti di trasparenza, per garantire che l'investitore comprenda correttamente il profilo di rischio e il rendimento del suo investimento.
L'articolo 11 delega il Governo ad adeguare l'ordinamento interno, tramite anche l'emanazione di un testo unico, al regolamento UE n. 2031 del 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e al regolamento UE n. 625 del 2017 sui controlli sanitari, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.
L'articolo 12 concerne il già citato regolamento UE n. 625 del 2017, il quale, oltre a disciplinare i controlli sulla sanità delle piante, disciplina anche quelli sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e benessere degli animali, nonché sui prodotti fitosanitari.
L'articolo 13 è stato modificato unicamente per eliminare l'antinomia della doppia delega all'attuazione della direttiva UE n. 410 del 2018, contenuta sia nell'articolo 1 (che si riferisce all'allegato A contenente la direttiva) sia nell'articolo 13 stesso. In tal modo, il comma 1 si riferisce alla delega di cui all'articolo 1, mentre il comma 2 delega il Governo all'attuazione anche della decisione UE n. 1814 del 2015, nonché all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 2392 del 2017. I tre atti in questione sono tutti relativi al sistema ETS di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, di cui si rende necessaria una riformulazione e un rafforzamento al fine di ridurre le emissioni del 43 per cento rispetto al 2005, come previsto dal Quadro per il clima e l'energia 2030, confermato nell'ambito dell'accordo di Parigi.
L'articolo 14 reca i princìpi e criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 849 del 2018, in materia di veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori, e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevedendo il miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti e, in particolare, della qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee. L'articolo prevede che, nell'ambito dell'armonizzazione del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sia valutata anche la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione. Inoltre, si delega il Governo a prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, "uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche, che solitamente vengono gettati nell'ambito dei rifiuti indifferenziati.
Infine, si prevede di disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014.
L'articolo 15 reca i princìpi e criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 850 del 2018, dal pacchetto sull'economia circolare al sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti. Al riguardo, la direttiva stabilisce che, entro il 2030, non siano ammessi in discarica rifiuti riciclabili e che, entro il 2035, sia ammesso in discarica solo il 10 per cento del totale dei rifiuti urbani prodotti. La delega prevede anche l'adozione di una nuova disciplina organica in tema di utilizzazione dei fanghi. Tra i criteri specifici di delega è stato aggiunto quello inteso a definire le modalità, i criteri generali e gli obbiettivi progressivi, anche in coordinamento con le Regioni, per il raggiungimento dei target fissati dalla direttiva UE n. 850 del 2018 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.
In relazione al complesso problema dell'end of waste, viene inserito un nuovo principio di delega che chiede al Governo di riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto. Inoltre, si delega il Governo a disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili, unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data.
L'articolo 16 reca i princìpi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 851 del 2018, in materia di rifiuti, e della direttiva UE n. 852 del 2018, in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio. L'articolo reca in particolare princìpi e criteri direttivi specifici, volti a favorire la riduzione del riciclaggio e il superamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Tra i criteri di delega si è inteso prevedere l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità, al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani.
L'articolo 17 contiene princìpi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 2108 del 2017, relativa alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
L'articolo 23 reca i princìpi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 844 del 2018 che modifica la normativa sulla prestazione energetica nell'edilizia e sull'efficienza energetica. Il settore immobiliare è la fonte di circa il 36 per cento di tutte le emissioni di CO2 nell'Unione, e la direttiva ha la finalità di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e di contribuire a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
L'articolo stabilisce che tra i criteri di esercizio della delega, il Governo dovrà assicurare che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l’ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività.
La relazione illustrativa evidenzia che, secondo le stime della Commissione, il recepimento nell’Unione europea delle disposizioni contenute nella direttiva comporterà un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di 47,6 miliardi di euro entro il 2030. La riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie dell’Unione europea corrisponderà ad un importo compreso tra 24 e 36 miliardi di euro. Sebbene negli ultimi anni si siano ottenuti netti progressi nel miglioramento dell'efficienza del settore grazie all’applicazione delle direttive precedenti (dopo l'entrata in vigore della direttiva del 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia si è ridotto il consumo energetico annuo per superficie e a ciò ha ulteriormente contribuito la rifusione della direttiva nella successiva direttiva 2010/31/UE) la Commissione europea ha valutato che l’efficientamento del parco immobiliare esistente procede ad un ritmo comunque insoddisfacente rispetto all’enorme potenziale di risparmio energetico che il settore civile può mettere a disposizione.
L'articolo 24 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE n. 1938 del 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in caso di carenza dello stesso causata da interruzioni nelle forniture o da una domanda straordinariamente elevata.
L’articolo 25 delega il Governo ad attuare la direttiva UE n. 692 del 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, esercitando la facoltà, prevista dalla direttiva stessa, di rifiutare ai Paesi terzi che ne facciano richiesta l'accesso alle sezioni italiane dei gasdotti di trasporto completati prima del 23 maggio 2019, come previsto dalla direttiva stessa.
Infine, alle ventiquattro direttive contenute nell'allegato A, di cui il Governo è delegato a dare attuazione ai sensi dell'articolo 1, sono state aggiunte la direttiva UE n. 2002 del 2018 sull'efficienza energetica e la direttiva UE n. 692 del 2019 relativa al mercato interno del gas naturale.

RATING DI LEGALITÀ


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato una piattaforma web dedicata alle imprese per la compilazione e l’invio delle domande e delle comunicazioni in materia di Rating di legalità.
Il WebRating è lo strumento che consente alle imprese di comunicare all’Autorità tutti i dati necessari per ottenere il Rating e le variazioni societarie in modo più semplice e veloce, in un’ottica di trasparenza e collaborazione reciproca.
Il nuovo sistema, che prevede la compilazione di form online, è disponibile direttamente dal portale istituzionale www.agcm.it.

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA: QUESITO ALLA CORTE UE


Con l'ordinanza n. 2644 del 28 febbraio 2019, la prima sezione del Tar Lazio ha rimesso alla Corte di giustizia UE il quesito interpretativo diretto a verificare se il diritto europeo osti a una normativa nazionale che non consente di partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria agli operatori economici che eroghino tali prestazioni facendo ricorso a forme diverse da quelle indicate dal legislatore nazionale. Il quesito interpretativo è il seguente:

“se il combinato disposto del “considerando” n. 14 e degli articoli 19, comma 1, e 80, comma 2, della Direttiva 2014/24/UE ostino ad una norma come l’art. 46 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, a mezzo del quale l’Italia ha recepito nel proprio ordinamento le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, che consente ai soli operatori economici costituiti nelle forme giuridiche ivi indicate la partecipazione alle gare per l’affidamento dei “servizi di architettura ed ingegneria”, con l’effetto di escludere dalla partecipazione a tali gare gli operatori economici che eroghino tali prestazioni facendo ricorso ad una diversa forma giuridica.

Una fondazione di diritto privato, costituita ai sensi dell’art. 14 c.c., desiderando partecipare a gare d’appalto indette da amministrazioni locali per l’affidamento del servizio di classificazione del territorio in base al rischio sismico, trasmetteva all’Anac il modulo necessario per essere iscritta nell’elenco dei soggetti ammessi a partecipare alle gare per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, previsto dall’art. 46 del d.lgs. n. 50 del 2016. Tuttavia, l’Anac, nel respingere la relativa richiesta, osservava che le fondazioni non rientrano tra i soggetti previsti dall’art. 46, primo comma, d.lgs. n. 50 del 2016, precisando che i soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione dei propri dati all’Autorità sono solo quelli previsti dall’art. 6 del decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI



Con la Circolare 15 ottobre 2019, n. 15406, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco presso il Ministero dell'interno evidenzia i principali elementi di novità introdotti dal decreto in argomento.

Articolo 2 del D.M. 12 aprile 2019

“Con tale articolo è stato, innanzitutto, ampliato l’elenco delle attività ricomprese in allegato I del D.P.R. 151/2011 a cui applicare le modalità di progettazione del c.d. Codice di prevenzione incendi; si segnalano, ad esempio, le attività dalla n. 19 alla n. 26 e la n. 73 che, invece, erano escluse dall’originario campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015.
Si evidenzia, altresì, che per tali attività di nuova realizzazione, con esclusione di quelle puntualmente elencate al successivo articolo 3, le norme tecniche allegate al Codice diventano l’unico strumento di progettazione ammesso.
Nei commi 3 e 4 sono fornite, invece, indicazioni riguardo alle modalità di progettazione per le attività esistenti che sono oggetto di modifiche e/o ampliamenti dopo l’entrata in vigore del decreto in argomento; in estrema sintesi, è ammesso che per tali attività sia possibile mantenere le modalità progettuali secondo le normative di tipo tradizionale anche sulle parti oggetto di modifica/ampliamento, qualora l’applicazione alle stesse del Codice comportasse incompatibilità con le porzioni dell’attività non oggetto di intervento.
Al tal riguardo, si evidenzia come la previsione sia tesa ad evitare potenziali elementi di criticità nella fase di transizione dalle normative tradizionali al Codice; in tale contesto, quindi, quando le modifiche o ampliamenti su attività esistenti progettate con le nuove disposizioni tecniche dovessero comportare interventi di conformazione, sia in termini strutturali che impiantistici, anche negli ambiti della stessa attività non oggetto di intervento, è consentito al responsabile dell’attività di poter continuare ad applicare le normative di tipo tradizionale; è fatta salva la possibilità, su base volontaria, di riprogettare l’intera attività adottando le norme tecniche allegate al Codice.
Al comma 5, viene previsto, infine, che le norme allegate al Codice possano essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio, non solo delle attività “sottosoglia”, ossia che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del D.P.R. 151/2011, ma anche per quelle che non sono elencate nel citato D.P.R.; le attività del comma 5 che optano per l’applicazione del nuovo approccio progettuale sono esonerate dall’applicazione delle normative di tipo tradizionale”.

Articolo 3 del D.M. 12 aprile 2019

“Tale articolo ha introdotto nel D.M. 3 agosto 2015 l’articolo 2-bis che definisce le modalità applicative alternative.
Come in precedenza accennato, si fa salva la possibilità di applicare le normative di tipo tradizionale (elencate all’art. 5, comma 1 bis) in alternativa alle norme tecniche allegate al Codice, per talune attività dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi che, attualmente, sono: alberghi, scuole, attività commerciali, uffici ed autorimesse (ad esempio, il responsabile di un’attività ricettiva turistico alberghiera potrà ancora optare tra l’applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. o del D.M. 9 agosto 2016).
Per tali attività permane in vigore, pertanto, il regime del cosiddetto doppio binario.

LE NUOVE SOGLIE UE DAL 1° GENNAIO 2020


Dal 1° gennaio 2020 scendono le soglie per le gare d'appalto europee.
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 ottobre 2019 sono stati pubblicati quattro regolamenti delegati Ue della Commissione europea, che entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.U.E. e si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020:

REGOLAMENTO DELEGATO (UE)2019/1828 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione

La direttiva 2014/24/UE è così modificata:

(1) L’articolo 4 è così modificato:

a) alla lettera a), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR»;

b) alla lettera b), «144 000 EUR» è sostituito da «139 000 EUR»;

c) alla lettera c), «221 000 EUR» è sostituito da «214 000 EUR»;

(2) all’articolo 13, il primo comma è così modificato:

a) alla lettera a), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR»;

b) alla lettera b), «221 000 EUR» è sostituito da «214 000 EUR».


REGOLAMENTO DELEGATO (UE)2019/1829 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione

L’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:

(1) alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «428 000 EUR»;

(2) alla lettera b), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».

 
REGOLAMENTO DELEGATO (UE)2019/1830 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori

L’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

(1) alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «428 000 EUR»;

(2) alla lettera b), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».

 
REGOLAMENTO DELEGATO (UE)2019/1827 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni.

All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».

CIRCOLARE MIT SUL CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA


Per assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, la Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emanato la circolare n. 8 del 24 ottobre 2019 con l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità operative relativamente alle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.

Nella circolare - in conformità all’articolo 97, commi 2 e 2-bis del codice dei contratti, che introduce delle variabili tese ad impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia - sono sviluppati esempi di calcolo a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 ovvero inferiore a 15) e, nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15, è stata esplicitata la variazione della metodologia di calcolo connessa al valore risultante dal rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse.

Un intervento ritenuto evidentemente necessario dopo la Sentenza Tar Marche , Sez.I, 07/10/2019 n.622 che ha ribaltato con decisione le precedenti acquisizioni della giurisprudenza ( Ordinanza del TAR Lombardia – Milano, sezione I, 25 luglio 2019, n. 937, Ordinanza  Tar Calabria, Catanzaro, Sez.I, 16 / 09 /2019 n.363, Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 16 / 09 /2019 , n.2191) che avevano invece  confermato  le modalità di calcolo illustrate dal MIT ( come da comunicato della Piattaforma Start della Regione Toscana).

La parte importante della circolare riguarda quello che è il nodo controverso dell’articolo 97 ossia il punto d) del comma 2 dell’articolo 97 che, dopo la conversione in legge dello “Sblocca Cantieri” recita:

d) la  soglia  calcolata alla  lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al  prodotto  delle  prime  due  cifre  dopo  la virgola  della  somma  dei  ribassi  di  cui  alla lettera a) applicato  allo  scarto  medio  aritmetico  di  cui  alla  lettera b).

Il MIT conferma il precedente orientamento, lo fa in maniera ufficiale, per cui il decremento si traduce in una sottrazione “secca” del valore ottenuto dal prodotto  delle  prime  due  cifre  dopo  la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Vedi anche questo sito

venerdì 8 novembre 2019

SUBAPPALTO - FAQ 4


4 – il ricorso al subappalto inficia la lotta alla criminalità organizzata? No, non la inficia.

La criminalità organizzata, se vuole, come sempre è avvenuto e non solo nel tempo attuale ma da sempre, si insinua e può condizionare qualunque attività, sia nel settore pubblico che nel settore privato. Ma la lotta alla criminalità organizzata è compito degli organi di polizia e della magistratura e non certamente degli ingegneri o dei RUP o dei Dirigenti delle stazioni appaltanti, ai quali spetta unicamente l’applicazione della normativa vigente in materia.
Esiste una normativa specifica, il D. Lgs. 159 del 6/9/2011 contenente il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e il D.Lgs. n.136 del 13/8/2010.
Chi opera nel settore dei lavori pubblici sa che deve attenersi semplicemente a quanto riportato dalla comunicazione antimafia e dalla informazione antimafia o accertarsi che l’impresa sia iscritta nella White List della Prefettura competente. Non c’è alcuna facoltà discrezionale da parte della pubblica amministrazione.
Negli Enti pubblici va anche applicato quanto stabilito dalla legge n. 190 del 6/11/2012 su “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
 
Il governo italiano, come ricordato nella sentenza sopracitata, ha fatto presente che i controlli di verifica che l’amministrazione aggiudicatrice deve effettuare in forza del diritto nazionale sarebbero inefficaci. Una motivazione davvero debole per non dire puerile: quasi una confessione di incapacità ad organizzare gli strumenti di verifica da parte dello Stato. Del resto, nella sentenza, si evidenzia che “anche supponendo che una restrizione quantitativa al subappalto possa essere considerata idonea a contrastare siffatto fenomeno, una restrizione come quella [prevista nella normativa italiana] eccede quanto necessario al raggiungimento di tale obiettivo”.
Sarebbe come se, poiché i batteri possono contaminare le sale operatorie degli ospedali, decidessimo di ridurre il numero degli interventi chirurgici e quindi lasciare morire le persone.

La Commissione UE ha sottolineato che misure meno restrittive sarebbero idonee a raggiungere l’obiettivo perseguito dal legislatore italiano, come quelle previste dall’art.71 della direttiva 2014/24, richiamate al punto 29 della sentenza e già previste nella normativa italiana. Inoltre, sottolinea la sentenza sulla base di quanto evidenziato dal TAR per la Lombardia, “il diritto italiano già prevede numerose attività interdittive espressamente finalizzate ad impedire l’accesso alle gare pubbliche alle imprese sospettate di condizionamento mafioso o comunque collegate a interessi riconducibili alle principali organizzazioni criminali operanti nel paese”.

Alessandro Barbano, nel suo ultimo saggio “Le dieci bugie” (ed.Mondadori - da pag. 162 a pag. 168), ha ben descritto come persista un paradosso tutto italiano: “L’Antimafia in Italia è un’emergenza permanente che si è fatta istituzione. E l’emergenza istituzionalizzata giustifica l’istituzione emergenziale”.

Tutti si rendono conto che le restrizioni al subappalto non sono sostenibili con tali giustificazioni, come peraltro evidenziato anche dagli organi UE. Forse nessun politico ha il coraggio di prenderne atto e proporre la modifica della normativa vigente perché quando si tocca questo argomento si rischia l’accusa, da parte “dell’apparato politico-giudiziario-investigativo-legislativo-burocratico-sociale e mediatico”, di favoreggiamento della mafia?

domenica 3 novembre 2019

SUBAPPALTO - FAQ 3


3 – Il subappalto compromette la sicurezza sul lavoro? No, non la compromette.
E’ una motivazione cara soprattutto ai sindacati che, anche in occasione dell’approvazione del recente decreto sblocca cantieri (Legge 55/2019) che ha previsto l’innalzamento della quota subappaltabile dal 30% al 40%, vedono il subappalto come fonte di “peggioramento delle condizioni di lavoro” e quindi della sicurezza.
Si paventa “una diminuzione generalizzata della compliance legislativa delle aziende in materia prevenzionale: se la concorrenza fra le imprese si baserà sempre più sulla riduzione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e più in generale in un abbassamento dei livelli di regolarità e legalità o in veri e propri comportamenti elusivi, non è difficile prevedere che la già difficile situazione nelle piccole e piccolissime imprese peggiorerà. Quanti saranno gli imprenditori che sceglieranno appunto un fare impresa di qualità e rispettosa delle persone, e quanti saranno costretti a sottostare ad un meccanismo di ribasso infinito che li costringerà a non fare la formazione e a non fornire il necessario addestramento ai propri addetti, così come ad eludere la sorveglianza sanitaria, la corretta valutazione dei rischi o le misure conseguenti di protezione, fino addirittura ad arrivare a non fornire i DPI?”
Ma è davvero così? In realtà, anziché affrontare le vere cause del blocco dei lavori pubblici (carenza di risorse, farraginosità e bizantinismi delle procedure, assenza di potere decisionale delle figure professionali direttive, diffusione del virus dell’opzione zero), si preferisce riproporre le solite affermazioni di stampo ideologico.
Tutti (o quasi) sono concordi nell’attribuire ai comportamenti la causa o concausa di oltre il 90% degli incidenti sul lavoro. Anche le Imprese più virtuose non sono esenti da questo genere di rischio. Non sono sufficienti “maggiori controlli generalizzati ed efficaci” da parte degli Organi di Vigilanza, pur se molto utili e necessari. Questi controlli infatti, insieme ai sistemi tradizionali di prevenzione, anche se applicati efficacemente, non riescono ad incidere sui comportamenti.
Dunque bisogna insistere su informazione, formazione, addestramento e controlli. Sempre e comunque, da parte di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno per la propria funzione e responsabilità.
I lavori pubblici, anche dal punto di vista della sicurezza, sono i più controllati.
L’applicazione del D.Lgs. 81/2008, pietra miliare nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro, vede coinvolti molti attori:
-       Responsabile del procedimento
-       Responsabile dei lavori
-       Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera;
-       Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera;
-       Direttore dei lavori
-       Datore di lavoro
-       Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
-       Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
-       Servizio di prevenzione e protezione dai rischi
-       Sindacati
-       Organismi paritetici
-       Complesso dei soggetti istituzionali (aziende sanitarie locali, Inail, Ispesl, ecc.)
Come già ricordato, nel settore dei lavori pubblici, l’art. 105 del Codice dei contratti pubblici, obbliga al deposito del contratto stipulato tra l’affidatario e il subappaltatore, dal quale deve risultare che
“L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto”.
Inoltre “L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.”
Non altrettanto, forse, si può dire che ciò avvenga per i lavori eseguiti nel comparto privato.
L’impianto normativo è chiaro e completo. Non è lo strumento del subappalto che inficia l'applicazione della normativa in materia di scurezza ma, come in tutte le attività umane, la volontà e il senso di responsabilità e civiltà delle persone.

sabato 2 novembre 2019

SUBAPPALTO - FAQ 2


2 – Il subappaltatore sfugge ai controlli? No, è sempre sotto controllo come lo è l’affidatario del contratto.

L’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 contiene tutto quanto è umanamente possibile attuare per il controllo del subappalto; in particolare:

- definizione di subappalto - Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

- condizioni per il subappalto - I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

- autorizzazione - La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

E’ fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

- attività che non si configurano come subappalto - Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

- comunicazione dei sub-contratti che non sono subappalti - L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

- deposito del contratto - L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

-  responsabilità del contraente principale - Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

- denunzia agli enti previdenziali - L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17.

-  acquisizione del DURC - Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

- sussistenza dei motivi di esclusione - L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

- corresponsione degli importi di contratto - La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

- cartello di cantiere - Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

- sicurezza - I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.  L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

- forme di controllo o di collegamento - L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.