Con
il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 19 giugno 2019 n. 76,
in vigore dal 22 agosto 2019, pubblicato in gazzetta ufficiale Serie Generale n.184 del 07-08-2019, è
operativo il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.
Orientamenti per programmare, progettare, approvare, appaltare, realizzare, collaudare, manutenere le opere pubbliche - a cura di giuliano lorenzi
mercoledì 27 novembre 2019
giovedì 21 novembre 2019
METODO ON/OFF PER OEPV
Con
la sentenza n. 140/2019 pubblicata il 29 ottobre, il Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa di Trento ha precisato che il metodo on/off per la scelta dell'offerta economicamente più
vantaggiosa è legittimo, sebbene non tutte le voci rientranti nell'offerta
tecnica si prestano, in generale, ad essere vagliate con tale metodo (che,
nello specifico, ha comportato l'appiattimento della valutazione sul solo
aspetto economico, trasformando la gara nella scelta del prezzo più basso).
Questo
pronunciamento ha chiarito che non è in discussione la possibilità di
aggiudicare l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
utilizzando criteri di valutazione incentrati sul metodo “on/off”. Del resto
l’ANAC nelle Linee Guida n. 2, in materia di “Offerta economicamente più
vantaggiosa” (approvate con la delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e
aggiornate con la delibera n. 424 del 2 maggio 2018), ha chiarito che «Per le forniture e per taluni servizi,
ovvero quando non è necessario esprimere una valutazione di natura soggettiva,
è possibile attribuire il punteggio anche sulla base tabellare o del punteggio
assoluto. In questo caso, sarà la presenza o assenza di una data qualità e
l’entità della presenza, che concorreranno a determinare il punteggio assegnato
a ciascun concorrente per un determinato parametro. Anche in questo caso si
attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito
richiesto e un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente che presente
il requisito richiesto con intensità maggiore».
Tuttavia
nelle predette linee guida è stato specificato altresì che i criteri di
valutazione devono «consentire un
effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta,
scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori,
vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo».
Ciò
è quanto è accaduto nel caso in esame per effetto della combinazione del
previsto metodo di attribuzione dei punteggi “on/off” con la mancata previsione
dell’obbligo di allegare documentazione tecnica a corredo dell’offerta e con la
mancata nomina di una commissione incaricata di verificare quanto dichiarato
dai concorrenti. L’impostazione della lex specialis ha, di fatto, vanificato la
valutazione dell’elemento qualitativo, perché tutti i concorrenti hanno
dichiarato il possesso delle caratteristiche richieste per i dispositivi
offerti in gara, così ottenendo il massimo punteggio tecnico previsto (70
punti), con l’effetto di trasformare il criterio di aggiudicazione prescelto
dalla lex specialis in quello del prezzo più basso (perché l’unico elemento
determinante per l’aggiudicazione dell’appalto in contestazione è risultato il
prezzo offerto da ciascun corrente) e di rinviare alla fase della stipula e/o
dell’esecuzione del contratto la verifica di quanto dichiarato dal concorrente
aggiudicatario in merito alle caratteristiche del dispositivo offerto in gara,
così unificando due momenti (quello relativo alla gara vera e propria e quello
del controllo del prodotto offerto dal concorrente aggiudicatario) che la
legislazione in materia di contratti pubblici vuole e tiene autonomi e
distinti.
SUBAPPALTO – PROPOSTE ANAC DI MODIFICA
Nell’esercizio
del potere di segnalazione di cui all’art. 213, comma 3, lett. d), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici,
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha formulato alcune proposte per una
urgente modifica normativa inerente la disciplina del subappalto di cui
all’art. 105 del Codice Appalti.
Le
proposte dell'Anac sono contenute nell'Atto di segnalazione n. 8 del 13 novembre 2019, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1035 del 13 novembre 2019.
Ciò
alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE del 26 settembre 2019
(causa C-63/18) che, nell’esaminare una domanda di pronuncia pregiudiziale del
TAR Lombardia, ha statuito la non conformità al diritto UE della norma
nazionale che prevede un limite quantitativo al subappalto.
Secondo
la sentenza della Corte Ue citata, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti
pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento
delegato (UE) 2015/2170, deve essere interpretata nel senso che osta a una
normativa nazionale, come quella italiana.
FORMULARI ELETTRONICI UE PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISI E BANDI
Sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 272/7 del 25 ottobre scorso è
pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici»).
Il
regolamento, che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Ue, si applica a decorrere dal 14
novembre 2022 e stabilisce i seguenti modelli di formulari: 1)
«Programmazione» 2) «Gara» 3) «Preavviso di aggiudicazione diretta» 4)
«Risultati» 5) «Modifica dell’appalto» 6) «Rettifica».
I
suddetti modelli di formulari consistono dei campi stabiliti nell’allegato.I modelli di formulari di cui all’articolo 1 sono utilizzati per la pubblicazione dei seguenti avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:
«formulario di programmazione»: per gli avvisi e i bandi di cui all’articolo 27, paragrafo 2, all’articolo 28, paragrafo 3, e all’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 45, paragrafo 2, e all’articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, all’articolo 30, paragrafo 1, e all’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE;
«formulario di gara»: per gli avvisi e i bandi di cui all’articolo 48, paragrafo 2, all’articolo 49, all’articolo 75, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 79, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 67, paragrafo 2, agli articoli 68 e 69, all’articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 96, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/25/UE; di cui all’articolo 31, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/23/UE e all’articolo 30, paragrafo 2, e all’articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE;
«formulario di preavviso di aggiudicazione diretta»: per gli avvisi di cui ai rispettivi articoli 3 bis delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE;
«formulario di comunicazione dei risultati»: per gli avvisi di cui all’articolo 50, all’articolo 75, paragrafo 2, e all’articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 70, all’articolo 92, paragrafo 2, e all’articolo 96, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/25/UE; di cui all’articolo 32 della direttiva 2014/23/UE e all’articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE;
«formulario di modifica dell’appalto»: per gli avvisi di cui all’articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE e all’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE;
«formulario di rettifica»: in caso di rettifica o annullamento degli avvisi e dei bandi elencati in precedenza.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 è abrogato a decorrere dal 25 ottobre 2023.
BANDO TIPO N. 1 SERVIZI E FORNITURE E SBLOCCA-CANTIERI
In
considerazione delle modifiche introdotte dalla legge 55/2019 al Codice dei
contratti pubblici, e nelle more del Regolamento di attuazione dello stesso
Codice che il Governo dovrà emendare, ANAC ha dato indicazioni interpretative in merito all'applicazione delle clausole del bando tipo nel nuovo contesto
normativo.
“Ai
sensi dell’art. 213, comma 2, d.lgs. 50/2016 l’Autorità con delibera n. 1228 del
22 novembre 2017, ha approvato il Bando-tipo n. 1, relativo all’affidamento di
servizi e forniture sopra soglia comunitaria. Le clausole del predetto bando
sono state redatte tenendo conto del quadro normativo allora vigente e degli
orientamenti giurisprudenziali espressi. Successivamente in data 18 aprile 2019
è stato emanato il d.l. 32/2019, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55,
che ha modificato diverse disposizioni del codice dei contratti pubblici
richiamate dal citato Bando-tipo in esame. In particolare, per quanto qui
rileva, si dà atto che:
-
l’art. 1, comma 1, lett. c), l. 55/2019 fino al 31 dicembre 2020 ha sospeso
l’obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all’albo
tenuto dall’ANAC (art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016), e, quindi, la disposizione
in esame ha sostanzialmente esteso il periodo transitorio di cui all’art. 216,
comma 12, d.lgs. 50/2016;
-
l’art. 1, comma 2, l. 55/2019 fino al 31 dicembre 2020 ha esteso ai settori
ordinari la disposizione dell’art. 133, comma 8, d.lgs. 50/2016, quindi le
stazioni appaltanti possono ora prevedere nei bandi che l’esame delle offerte
preceda la verifica dell’idoneità degli offerenti;
-
l’art. 1, comma 18, l. 55/2019 ha previsto che fino al 31 dicembre 2020 la
quota subappaltabile non può superare il 40% dell’importo complessivo del
contratto. Sul limite della quota subappaltabile è intervenuta di recente la
sentenza della Corte di giustizia, sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18;
-
l’art. 1, comma 18, l. 55/2019, con riferimento all’obbligo di indicazione
della terna dei subappaltatori in gara, ha disposto sino al 31 dicembre 2020 la
sospensione dell’art. 105, comma 6, d.lgs. 50/2016; dell’art. 174, comma 2,
terzo periodo, d.lgs. 50/2016 nonché delle verifiche in sede di gara, di cui
all’articolo 80 d.lgs. 50/2016, riferite al subappaltatore;
-
l’art. 1, comma 20, lett. d) l. 55/2019, con riferimento agli oneri di
pubblicazione ai fini della trasparenza, ha soppresso il secondo, terzo e
quarto periodo dell’art. 29, comma 1, d.lgs. 50/2016;
-
l’art. 1, comma 20, lett, l), l. 55/2019, con riferimento ai requisiti di
partecipazione dei consorzi, ha sostituito il secondo comma dell’art. 47 d.lgs.
50/2016 ed aggiunto dopo il predetto comma 2 un nuovo comma 2bis;
-
l’art. 1, comma 20, lett.e), l. 55/2019 ha modificato l’art. 31, comma 5,
attribuendo all’emanando regolamento governativo la competenza a regolare
compiti e funzioni del RUP;
-
l’art. 2 l. 55/2019 ha modificato l’art.110, recante disposizioni sulle
procedure di affidamento in caso di crisi di impresa.
Il
quadro normativo risultante a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della citata l. 55/2019 è diverso rispetto a quello tenuto presente
dall’Autorità al momento dell’approvazione del predetto Bando-tipo, conseguentemente
come già chiarito nella Relazione illustrativa che accompagna tale atto ‹‹nel
caso di sopravvenute modifiche o integrazioni normative che dovessero incidere
su talune clausole del Disciplinare tipo, le stesse dovranno intendersi
sostituite dalle nuove disposizioni nelle more dell’aggiornamento del
Disciplinare medesimo. In tal caso, non è richiesta la motivazione nella
determina a contrarre per la eventuale deroga››.
La
riforma avviata dal d.l. 32/2019 deve essere completata mediante l’adozione del
regolamento unico di attuazione del d.lgs. 50/2016, pertanto, l’Autorità si
riserva di modificare il Bando-tipo in esame all’esito della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del regolamento governativo e terrà conto anche delle
eventuali ulteriori modifiche che il legislatore dovesse apportare al d.lgs.
50/2016. A tal fine, essendo necessario valutare l’impatto della regolazione,
la stessa intende avviare un monitoraggio presso le stazioni appaltanti,
attraverso la somministrazione di un apposito questionario sull’utilizzo del
Bando-tipo.
Nelle
more delle modifiche al Bando-tipo n. 1/2017, al fine di orientare l’attività
interpretativa delle stazioni appaltanti ed evitare prassi applicative
discordanti e/o erronee delle nuove disposizioni codicistiche, si segnalano le
clausole del citato bando, che devono reputarsi sospese o non conformi alle
disposizioni sopra richiamate. Più precisamente:
-
paragrafo 7.5 “Indicazione per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane
e i consorzi stabili”, terzo capoverso, lett. b) (pag. 21) non è conforme
all’art. 1, comma 20, lett, l), l. 55/2019;
-
paragrafo 8 “Avvalimento”, ottavo capoverso, (pag. 22), deve ritenersi
automaticamente sospeso, stante la previsione dell’art. 1, comma 18, l.
55/2019;
-
il paragrafo 9 “Subappalto”, (pag. 22), non è conforme all’art. 1, comma 18, l.
55/2019 in quanto fino al 31 dicembre 2020 il limite massimo della quota
subappaltabile è pari al 40% dell’importo complessivo del contratto. Devono,
inoltre, ritenersi automaticamente sospese le clausole in cui si fa riferimento
alla terna dei subappaltatori e ai controlli in sede di gara sui
subappaltatori, stante la previsione dell’art. 1, comma 18, l. 55/2019;
-
paragrafo 15.2 “Documento di gara unico europeo” (pag. 31) l’indicazione dei tre
subappaltatori deve ritenersi automaticamente sospesa, stante la previsione
dell’art. 1, comma 18, l. 55/2019, conseguentemente devono ritenersi sospeso
sia l’obbligo di allegare per ciascun subappaltatore la documentazione indicata
nel Bando-tipo sia le verifiche in sede di gara sui subappaltatori;
-
paragrafo 5 “Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di
partecipazione” e paragrafo 15.3.1 “Dichiarazioni integrative”, punto 15, (pag.
12 e 34), il riferito agli operatori economici ammessi al concordato preventivo
di cui all’art. 186-bis d.r. 267/1942 deve essere inteso alla norma (art. 186
bis) come novellata dall’art. 2, l. 55/2019. Inoltre la clausola di cui al
citato punto 15 deve essere letta unitamente alla nuova previsione dell’art.
110 d.lgs. 50/2016 ed in particolare dei commi 4 e 5, come modificati dall’art.
2, l. 55/2019;
-
paragrafo 19 “Svolgimento operazioni di gara…” e paragrafo 21 “Apertura delle
buste B e C, - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche, primo capoverso,
(pag. 43), devono essere letti alla luce dell’art. 1, comma 2, l.55/2019, in
virtù del quale le stazioni appaltanti possono ora prevedere nei bandi che
l’esame delle offerte preceda la verifica dell’idoneità degli offerenti;
-
paragrafo 19 “Svolgimento operazioni di gara…”, terzo capoverso, lett. d) (pag.
42) non è conforme alla previsione dell’art. 1, comma 20, lett. d) l. 55/2019;
-
paragrafo 20 “Commissione giudicatrice” primo capoverso, (pag. 43), per effetto
della novella il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, d.lgs.
50/2016 deve considerarsi in vigore, salvo ulteriori sospensioni, fino al 31
dicembre 2020.
Si
precisa, inoltre, che il richiamo alle Linee guida n. 3, contenuto nel predetto
bando, in virtù di quanto previsto dall’art. 213, comma 27 octies, d.lgs.
50/2016, si intendere effettuato nei limiti di compatibilità di queste ultime
con le nuove disposizioni del codice dei contratti pubblici.
Si
ricorda, infine, che l’art. 50 d.lgs. 50/2016 prevede espressamente che le
stazioni appaltanti inseriscono, nei bandi e nelle lettere di invito, “nel
rispetto dei principi dell’Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a
promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo
l’applicazione, da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di
settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Al fine di coadiuvare le stazioni appaltanti in tale attività, con delibera
numero 114 del 13 febbraio 2019 l’Autorità ha approvato le Linee Guida n. 13
recanti “La disciplina delle clausole sociali”, pertanto il paragrafo 24 del
Bando-tipo deve essere letto alla luce delle predette Linee Guida.
Il
testo delle stesse è liberamente accessibile e consultabile sul sito
dell’Autorità, al seguente link:
Le osservazioni appena
svolte in riferimento alle clausole del Bando-tipo n. 1/2017, valgono anche per
le clausole del Bando-tipo n. 2, relativo ai servizi di pulizia sopra soglia
comunitaria, approvato con delibera n. 2 del 10 gennaio 2018, e per quelle del
Bando-tipo n. 3, relativo ai servizi di architettura e ingegneria pari o
superiori a 100.000,00 euro, approvato con delibera n. 723 del 31 luglio 2018,
che si conformano al Bando-tipo n. 1.
mercoledì 20 novembre 2019
BANDI CONSIP PER L’OFFERTA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE STRADE PUBBLICHE
Per
la gestione delle strade pubbliche, nell’ambito del Bando Servizi, vi sono tre
categorie nell’ambito delle quali possono essere negoziati servizi inerenti la
gestione delle strade pubbliche:
-
Servizi professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
e catasto stradale
-
Servizi per la gestione dell’Energia
-Servizi di pulizia delle strade e servizi invernali
Nella categoria “Servizi
Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e
catasto stradale” sono comprese le sottocategorie:
-
servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto
stradale, che include dunque, fra gli altri, anche servizi di rilievo
costituzione e aggiornamento del catasto stradale, monitoraggio dello stato
delle pavimentazioni delle strade etc.
-
servizi di anagrafica tecnica per la costituzione del catasto stradale e del
catasto della segnaletica
Per
quanto riguarda i fornitori, l’abilitazione a tali categorie prevede
l’iscrizione obbligatoria a uno degli ordini professionali inerenti i servizi
da erogare.
Nella categoria “Servizi
per la gestione dell’energia” è compresa la sottocategoria “Servizi di censimento
di livello I degli impianti di illuminazione pubblica”.
Il
censimento di livello 1 prevede la rilevazione di informazioni minime
sull’impianto di illuminazione, sufficienti a una prima valutazione dello stato
dell’impianto e delle risorse necessarie per eventuali interventi di
riqualificazione e di adeguamento normativo. Sulla base di tali dati viene
redatto un progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi
necessari.
C’è infine una categoria
specifica che riguarda la gestione delle strade, quella dei “Servizi di Pulizia
delle strade e servizi invernali” che si articola in:
-
Pulizia delle strade (pulizia e spazzamento, pulizia e svuotamento di canali)
-
Servizi invernali (es misure anti-gelo) e di sgombero neve
Per
tutte queste categorie non esiste un catalogo. I servizi sono negoziabili
attraverso una Richiesta di Offerta (RdO) o una Trattativa Diretta (TD),
definendo nelle “Condizioni Particolari” da allegare alla procedura i dettagli
merceologici della fornitura.
Nell’ambito
del Bando Beni, vi sono tre categorie nell’ambito delle quali possono essere
acquistati beni funzionali alla gestione delle strade pubbliche:
-
Attrezzature e segnaletica stradale
-
Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
-
Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche
La categoria “Attrezzature
e segnaletica stradale” include la sottocategoria “Segnali stradali orizzontali
e verticali e Attrezzatura stradale”
e consente alle PA di negoziare beni quali attrezzature per segnaletica
orizzontale e controllo dei parcheggi, barriere, spartitraffico, reti di
protezione, cartelli stradali, segnali, lampade per segnalazione pericolo,
semafori, segnalatori acustici, vernici stradali ecc…
La categoria “Materiali
elettrici, da costruzione, ferramenta”, comprende la sottocategoria “Ferramenta” consente di
negoziare beni quali materiali stradali bitumati, bitume e asfalto,
conglomerato bituminoso a caldo, asfalto a freddo, catramina, sale stradale per
disgelo, ecc.
La categoria di
abilitazione “Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche” prevede la possibilità di
acquistare/noleggiare macchinari per pavimentazione stradale, spazzaneve e
sgombraneve, macchinari per lo scavo di gallerie, macchine per rivestimenti
stradali, ecc.
Per
alcuni dei beni presenti in queste categorie merceologiche è disponibile un
catalogo. In tal caso i prodotti offerti a catalogo potranno essere acquistati
anche tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA), oltre che attraverso Richiesta
di Offerta (RdO) e Trattativa Diretta (TD).
Ai
fini della gestione delle strade pubbliche, vi sono soluzioni disponibili nel
Bando Lavori di manutenzione opere specializzate. Nel capitolato d’oneri per
l’abilitazione degli esecutori dei lavori sono disponibili le seguenti
categorie merceologiche:
-
Lavori in terra: scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati
con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o
ripristinare.
-
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico: fornitura e
posa in opera, manutenzione sistematica o ristrutturazione, tra gli altri, di
impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
stradale
-
Segnaletica stradale non luminosa: fornitura, posa in opera, manutenzione o
ristrutturazione nonché esecuzione della segnaletica stradale non luminosa,
verticale, orizzontale e complementare.
-
Barriere stradali di sicurezza: fornitura, posa in opera e manutenzione o
ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni
e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare
stradale
-
Barriere paramassi, fermaneve e simili: fornitura, posa in opera e manutenzione
o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al
contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli
interventi con tecniche alpinistiche
-
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali: costruzione, manutenzione o
ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari.
Inoltre,
nel capitolato d’oneri per l’abilitazione degli esecutori di Lavori di
manutenzione stradali, ferroviari ed aerei sono previste due categorie
merceologiche – “Manutenzione di interventi a rete necessari per consentire la
mobilità su gomma, ferro e aerea” e “Manutenzione di interventi in sotterraneo
necessari per consentire la mobilità su gomma e ferro – dove è possibile
negoziare ulteriori interventi.
Per
l’abilitazione a queste categorie, gli operatori economici devono possedere
requisiti di ordine generale e idoneità professionale e requisiti di capacità
tecnica. Le procedure di affidamento vengono realizzate mediante Richiesta di
Offerta (RdO).
Vai
su www.acquistinretepa.it
LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018
Il
2 novembre 2019 è entrata in vigore la Legge 4 ottobre 2019, n. 117 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”.
Pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n.245 del 18 ottobre 2019, la Legge di delegazione
europea 2018 consta di 26 articoli e dell'allegato A.
Questa
Legge prevede l'attuazione di 26 direttive, oltre all'adeguamento a 9
regolamenti e una decisione quadro europea.
L'articolo 1 reca la delega generale al Governo per
dare attuazione alle direttive contenute nell'allegato A, di cui all'articolo
32 della legge n. 234 del 2012, tra cui figurano i princìpi della
semplificazione dei procedimenti, del coordinamento con le discipline vigenti,
del divieto di gold plating, del divieto di trattamento più sfavorevole dei
cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati dell'UE e della
previsione di sanzioni penali solo per la tutela di interessi
costituzionalmente protetti.
L'articolo 2 del disegno di legge prevede la
consueta delega legislativa per l'adozione, entro due anni dall'entrata in
vigore della legge, delle disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative
per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti UE o in direttive
europee attuate in via amministrativa.
L'articolo 3, modificato in Commissione, reca i
princìpi e criteri specifici di delega, relativi alla delega conferita con
l'articolo 1 per l'attuazione della direttiva UE n. 1371 del 2017, sulla
protezione interessi finanziari, cosiddetta direttiva PIF, riguardante la lotta
contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea.
L'articolo 4 stabilisce una delega di nove mesi
per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento
UE n. 1939 del 2017 che ha istituito la procura europea. L'articolo è stato
modificato con un emendamento governativo, con cui sono stati inseriti 5 commi
volti a dettare la disciplina transitoria che regolerà la procedura per la
designazione dei tre candidati al posto di procuratore europeo.
L'articolo 5 delega il Governo all'adeguamento
della normativa nazionale al regolamento UE n. 655 del 2014, sulla procedura
per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, per
facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
L’articolo 6, introdotto con un emendamento
governativo, delega il Governo a recepire le disposizioni della decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato
d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
L'articolo 7 reca i princìpi e i criteri specifici di
delega per dare compiuta attuazione della direttiva UE n. 828 del 2017, che è
volta a favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti
nel governo societario e a semplificare l'esercizio dei relativi diritti.
L'articolo 8 reca i princìpi e i criteri
direttivi per l'attuazione alla direttiva UE n. 1852 del 2017, sui meccanismi
di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, volta
a garantire l'effettiva risoluzione delle controversie relative
all'interpretazione e all'applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali e
della Convenzione sull'arbitrato dell'Unione.
L'articolo 9 conferisce la delega per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n.
1129 del 2017, che stabilisce i requisiti relativi alla redazione,
all'approvazione e alle modalità di diffusione del prospetto da pubblicare per
l'offerta pubblica o per l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato
regolamentato. Il regolamento ha abrogato la previgente normativa, al fine di
contenere gli oneri per le imprese, in particolare piccole e medie, garantendo
al contempo che gli investitori siano ben informati sui prodotti in cui stanno
investendo.
L'articolo 10 conferisce la delega al Governo
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
UE n. 1131 del 2017, sui fondi comuni monetari (FCM), che rappresentano uno
strumento di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società
e le amministrazioni pubbliche. La normativa è volta a garantire una loro
stabilizzazione e un livello di liquidità minima, inoltre rafforza i requisiti
di trasparenza, per garantire che l'investitore comprenda correttamente il
profilo di rischio e il rendimento del suo investimento.
L'articolo 11 delega il Governo ad adeguare
l'ordinamento interno, tramite anche l'emanazione di un testo unico, al
regolamento UE n. 2031 del 2016, relativo alle misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante, e al regolamento UE n. 625 del 2017 sui
controlli sanitari, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle
piante.
L'articolo 12 concerne il già citato regolamento UE n.
625 del 2017, il quale, oltre a disciplinare i controlli sulla sanità delle
piante, disciplina anche quelli sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e
benessere degli animali, nonché sui prodotti fitosanitari.
L'articolo 13 è stato modificato unicamente per
eliminare l'antinomia della doppia delega all'attuazione della direttiva UE n.
410 del 2018, contenuta sia nell'articolo 1 (che si riferisce all'allegato A
contenente la direttiva) sia nell'articolo 13 stesso. In tal modo, il comma 1
si riferisce alla delega di cui all'articolo 1, mentre il comma 2 delega il
Governo all'attuazione anche della decisione UE n. 1814 del 2015, nonché
all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE
n. 2392 del 2017. I tre atti in questione sono tutti relativi al sistema
ETS di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, di cui si rende
necessaria una riformulazione e un rafforzamento al fine di ridurre le
emissioni del 43 per cento rispetto al 2005, come previsto dal Quadro per il
clima e l'energia 2030, confermato nell'ambito dell'accordo di Parigi.
L'articolo 14 reca i princìpi e criteri
direttivi specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 849 del
2018, in materia di veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori, e di
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevedendo il
miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti e, in particolare, della
qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee.
L'articolo prevede che, nell'ambito dell'armonizzazione del sistema di gestione
dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sia valutata anche la
possibilità di realizzare un sistema unico di gestione. Inoltre, si delega il
Governo a prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria,
"uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di
distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche, che
solitamente vengono gettati nell'ambito dei rifiuti indifferenziati.
Infine, si
prevede di disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati
immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il
coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9
e 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014.
L'articolo 15 reca i princìpi e criteri direttivi
specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 850 del 2018, dal
pacchetto sull'economia circolare al sistema dei criteri di ammissibilità in
discarica dei rifiuti. Al riguardo, la direttiva stabilisce che, entro il 2030,
non siano ammessi in discarica rifiuti riciclabili e che, entro il 2035, sia
ammesso in discarica solo il 10 per cento del totale dei rifiuti urbani
prodotti. La delega prevede anche l'adozione di una nuova disciplina organica
in tema di utilizzazione dei fanghi. Tra i criteri specifici di delega è stato
aggiunto quello inteso a definire le modalità, i criteri generali e gli
obbiettivi progressivi, anche in coordinamento con le Regioni, per il
raggiungimento dei target fissati dalla direttiva UE n. 850 del 2018 in termini
di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.
In
relazione al complesso problema dell'end of waste, viene inserito un nuovo
principio di delega che chiede al Governo di riformare la disciplina della
cessazione della qualifica di rifiuto. Inoltre, si delega il Governo a disporre
che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche
al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili, unitamente alle
autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla
stessa data.
L'articolo 16 reca i princìpi e criteri
specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 851 del 2018, in
materia di rifiuti, e della direttiva UE n. 852 del 2018, in materia di
imballaggi e rifiuti di imballaggio. L'articolo reca in particolare princìpi e
criteri direttivi specifici, volti a favorire la riduzione del riciclaggio e il superamento
del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Tra i criteri di delega si è
inteso prevedere l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità
come quello domestico e di comunità, al fine di garantire il raggiungimento dei
nuovi obiettivi in materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani.
L'articolo 17 contiene princìpi e criteri specifici di
delega per l'attuazione della direttiva UE n. 2108 del 2017, relativa alle
norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
L'articolo 23 reca i princìpi e criteri specifici di
delega per l'attuazione della direttiva UE n. 844 del 2018 che modifica la
normativa sulla prestazione energetica nell'edilizia e sull'efficienza
energetica. Il settore immobiliare è la fonte di circa il 36 per cento di
tutte le emissioni di CO2 nell'Unione, e la direttiva ha la finalità di
ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e di contribuire a rafforzare
la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
L'articolo
stabilisce che tra i criteri di esercizio della delega, il Governo dovrà assicurare
che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni
dell'Unione europea, l’ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al
fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività.
La
relazione illustrativa evidenzia che, secondo le stime della Commissione, il
recepimento nell’Unione europea delle disposizioni contenute nella direttiva
comporterà un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un
valore di 47,6 miliardi di euro entro il 2030. La riduzione della spesa
energetica annuale per imprese e famiglie dell’Unione europea corrisponderà ad
un importo compreso tra 24 e 36 miliardi di euro. Sebbene negli ultimi anni si
siano ottenuti netti progressi nel miglioramento dell'efficienza del settore
grazie all’applicazione delle direttive precedenti (dopo l'entrata in vigore
della direttiva del 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia si è
ridotto il consumo energetico annuo per superficie e a ciò ha ulteriormente
contribuito la rifusione della direttiva nella successiva direttiva 2010/31/UE)
la Commissione europea ha valutato che l’efficientamento del parco immobiliare
esistente procede ad un ritmo comunque insoddisfacente rispetto all’enorme
potenziale di risparmio energetico che il settore civile può mettere a
disposizione.
L'articolo 24 delega il Governo ad adeguare la
normativa nazionale al regolamento UE n. 1938 del 2017, concernente misure
volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in caso di
carenza dello stesso causata da interruzioni nelle forniture o da una domanda
straordinariamente elevata.
L’articolo 25 delega il Governo ad attuare la
direttiva UE n. 692 del 2019, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, esercitando la facoltà, prevista dalla direttiva
stessa, di rifiutare ai Paesi terzi che ne facciano richiesta l'accesso alle
sezioni italiane dei gasdotti di trasporto completati prima del 23 maggio 2019,
come previsto dalla direttiva stessa.
Infine,
alle ventiquattro direttive contenute nell'allegato A, di cui il Governo è
delegato a dare attuazione ai sensi dell'articolo 1, sono state aggiunte
la direttiva UE n. 2002 del 2018 sull'efficienza energetica e la direttiva
UE n. 692 del 2019 relativa al mercato interno del gas naturale.
RATING DI LEGALITÀ
L’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato una piattaforma web
dedicata alle imprese per la compilazione e l’invio delle domande e delle
comunicazioni in materia di Rating di legalità.
Il
WebRating è lo strumento che consente alle imprese di comunicare all’Autorità
tutti i dati necessari per ottenere il Rating e le variazioni societarie in
modo più semplice e veloce, in un’ottica di trasparenza e collaborazione
reciproca.Il nuovo sistema, che prevede la compilazione di form online, è disponibile direttamente dal portale istituzionale www.agcm.it.
AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA: QUESITO ALLA CORTE UE
Con
l'ordinanza n. 2644 del 28 febbraio 2019, la prima sezione del Tar Lazio ha
rimesso alla Corte di giustizia UE il quesito interpretativo diretto a
verificare se il diritto europeo osti a una normativa nazionale che non
consente di partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi di architettura
e ingegneria agli operatori economici che eroghino tali prestazioni facendo
ricorso a forme diverse da quelle indicate dal legislatore nazionale. Il
quesito interpretativo è il seguente:
“se il combinato disposto
del “considerando” n. 14 e degli articoli 19, comma 1, e 80, comma 2, della
Direttiva 2014/24/UE ostino ad una norma come l’art. 46 del Decreto Legislativo
n. 50 del 18 aprile 2016, a mezzo del quale l’Italia ha recepito nel proprio
ordinamento le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, che consente ai
soli operatori economici costituiti nelle forme giuridiche ivi indicate la
partecipazione alle gare per l’affidamento dei “servizi di architettura ed
ingegneria”, con l’effetto di escludere dalla partecipazione a tali gare gli
operatori economici che eroghino tali prestazioni facendo ricorso ad una
diversa forma giuridica.
Una
fondazione di diritto privato, costituita ai sensi dell’art. 14 c.c.,
desiderando partecipare a gare d’appalto indette da amministrazioni locali per
l’affidamento del servizio di classificazione del territorio in base al rischio
sismico, trasmetteva all’Anac il modulo necessario per essere iscritta
nell’elenco dei soggetti ammessi a partecipare alle gare per l’affidamento di
servizi di architettura e ingegneria, previsto dall’art. 46 del d.lgs. n. 50
del 2016. Tuttavia, l’Anac, nel respingere la relativa richiesta, osservava che
le fondazioni non rientrano tra i soggetti previsti dall’art. 46, primo comma, d.lgs.
n. 50 del 2016, precisando che i soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione
dei propri dati all’Autorità sono solo quelli previsti dall’art. 6 del decreto
2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
È
entrato in vigore il 20 ottobre 2019 il decreto 12 aprile 2019 del Ministero
dell'Interno, avente ad oggetto “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.95 del 23 aprile 2019.
Con
la Circolare 15 ottobre 2019, n. 15406, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco
presso il Ministero dell'interno evidenzia i principali elementi di novità introdotti
dal decreto in argomento.
Articolo 2 del D.M. 12
aprile 2019
“Con
tale articolo è stato, innanzitutto, ampliato l’elenco delle attività
ricomprese in allegato I del D.P.R. 151/2011 a cui applicare le modalità di
progettazione del c.d. Codice di prevenzione incendi; si segnalano, ad esempio,
le attività dalla n. 19 alla n. 26 e la n. 73 che, invece, erano escluse
dall’originario campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015.
Si
evidenzia, altresì, che per tali attività di nuova realizzazione, con esclusione
di quelle puntualmente elencate al successivo articolo 3, le norme tecniche
allegate al Codice diventano l’unico strumento di progettazione ammesso.
Nei
commi 3 e 4 sono fornite, invece, indicazioni riguardo alle modalità di
progettazione per le attività esistenti che sono oggetto di modifiche e/o
ampliamenti dopo l’entrata in vigore del decreto in argomento; in estrema
sintesi, è ammesso che per tali attività sia possibile mantenere le modalità
progettuali secondo le normative di tipo tradizionale anche sulle parti oggetto
di modifica/ampliamento, qualora l’applicazione alle stesse del Codice
comportasse incompatibilità con le porzioni dell’attività non oggetto di
intervento.
Al
tal riguardo, si evidenzia come la previsione sia tesa ad evitare potenziali
elementi di criticità nella fase di transizione dalle normative tradizionali al
Codice; in tale contesto, quindi, quando le modifiche o ampliamenti su attività
esistenti progettate con le nuove disposizioni tecniche dovessero comportare
interventi di conformazione, sia in termini strutturali che impiantistici,
anche negli ambiti della stessa attività non oggetto di intervento, è
consentito al responsabile dell’attività di poter continuare ad applicare le
normative di tipo tradizionale; è fatta salva la possibilità, su base
volontaria, di riprogettare l’intera attività adottando le norme tecniche
allegate al Codice.
Al
comma 5, viene previsto, infine, che le norme allegate al Codice possano essere
di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio, non solo
delle attività “sottosoglia”, ossia che non rientrano nei limiti di
assoggettabilità previsti nell’allegato I del D.P.R. 151/2011, ma anche per quelle
che non sono elencate nel citato D.P.R.; le attività del comma 5 che optano per
l’applicazione del nuovo approccio progettuale sono esonerate dall’applicazione
delle normative di tipo tradizionale”.
Articolo 3 del D.M. 12
aprile 2019
“Tale
articolo ha introdotto nel D.M. 3 agosto 2015 l’articolo 2-bis che definisce le
modalità applicative alternative.
Come
in precedenza accennato, si fa salva la possibilità di applicare le normative
di tipo tradizionale (elencate all’art. 5, comma 1 bis) in alternativa alle
norme tecniche allegate al Codice, per talune attività dell’allegato I al D.P.R.
151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi che,
attualmente, sono: alberghi, scuole, attività commerciali, uffici ed
autorimesse (ad esempio, il responsabile di un’attività ricettiva turistico
alberghiera potrà ancora optare tra l’applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e
s.m.i. o del D.M. 9 agosto 2016).
Per
tali attività permane in vigore, pertanto, il regime del cosiddetto doppio
binario.
LE NUOVE SOGLIE UE DAL 1° GENNAIO 2020
Dal
1° gennaio 2020 scendono le soglie per le gare d'appalto europee.
Sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 ottobre 2019 sono stati
pubblicati quattro regolamenti delegati Ue della Commissione europea, che
entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
G.U.U.E. e si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE)2019/1828 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti
di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
La
direttiva 2014/24/UE è così modificata:
(1)
L’articolo 4 è così modificato:
a)
alla lettera a), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR»;
b)
alla lettera b), «144 000 EUR» è sostituito da «139 000 EUR»;
c)
alla lettera c), «221 000 EUR» è sostituito da «214 000 EUR»;
(2)
all’articolo 13, il primo comma è così modificato:
a)
alla lettera a), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR»;
b)
alla lettera b), «221 000 EUR» è sostituito da «214 000 EUR».
REGOLAMENTO DELEGATO (UE)2019/1829 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti
di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione
L’articolo
15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:
(1)
alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «428 000 EUR»;
(2)
alla lettera b), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».
REGOLAMENTO DELEGATO (UE)2019/1830 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti
di forniture, servizi e lavori
L’articolo
8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:
(1)
alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «428 000 EUR»;
(2)
alla lettera b), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».
REGOLAMENTO DELEGATO (UE)2019/1827 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle
concessioni.
All’articolo
8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 548 000 EUR» è sostituito da «5
350 000 EUR».
CIRCOLARE MIT SUL CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA
Per
assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, la Direzione generale per
la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
ha emanato la circolare n. 8 del 24 ottobre 2019 con
l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità
operative relativamente alle modalità di calcolo per l’individuazione della
soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più
basso.
Nella
circolare - in conformità all’articolo 97, commi 2 e 2-bis del codice dei
contratti, che introduce delle variabili tese ad impedire che siano
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo
della soglia di anomalia - sono sviluppati esempi di calcolo a seconda del
numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 ovvero
inferiore a 15) e, nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore
a 15, è stata esplicitata la variazione della metodologia di calcolo connessa
al valore risultante dal rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media
aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse.
Un
intervento ritenuto evidentemente necessario dopo la Sentenza
Tar Marche , Sez.I, 07/10/2019 n.622 che ha ribaltato con decisione le
precedenti acquisizioni della giurisprudenza ( Ordinanza del TAR Lombardia –
Milano, sezione I, 25 luglio 2019, n. 937, Ordinanza Tar Calabria,
Catanzaro, Sez.I, 16 / 09 /2019 n.363, Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 16 / 09
/2019 , n.2191) che avevano invece confermato le modalità di
calcolo illustrate dal MIT ( come da comunicato della Piattaforma Start della
Regione Toscana).
La
parte importante della circolare riguarda quello che è il nodo controverso
dell’articolo 97 ossia il punto d) del comma 2 dell’articolo 97 che, dopo la
conversione in legge dello “Sblocca Cantieri” recita:
d)
la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un
valore percentuale pari al prodotto delle prime
due cifre dopo la virgola della somma
dei ribassi di cui alla lettera a) applicato
allo scarto medio aritmetico di cui
alla lettera b).
Il
MIT conferma il precedente orientamento, lo fa in maniera ufficiale, per cui il
decremento si traduce in una sottrazione “secca” del valore ottenuto dal
prodotto delle prime due cifre dopo la
virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera
a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
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venerdì 8 novembre 2019
SUBAPPALTO - FAQ 4
4 – il ricorso al
subappalto inficia la lotta alla criminalità organizzata? No, non la inficia.
La
criminalità organizzata, se vuole, come sempre è avvenuto e non solo nel tempo
attuale ma da sempre, si insinua e può condizionare qualunque attività, sia nel
settore pubblico che nel settore privato. Ma la lotta alla criminalità
organizzata è compito degli organi di polizia e della magistratura e non
certamente degli ingegneri o dei RUP o dei Dirigenti delle stazioni appaltanti,
ai quali spetta unicamente l’applicazione della normativa vigente in materia.
Esiste
una normativa specifica, il D. Lgs. 159 del 6/9/2011 contenente il “Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia” e il D.Lgs. n.136 del 13/8/2010.
Chi
opera nel settore dei lavori pubblici sa che deve attenersi semplicemente a
quanto riportato dalla comunicazione antimafia e dalla informazione antimafia o
accertarsi che l’impresa sia iscritta nella White List della Prefettura
competente. Non c’è alcuna facoltà discrezionale da parte della pubblica
amministrazione.
Negli
Enti pubblici va anche applicato quanto stabilito dalla legge n. 190 del 6/11/2012
su “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Il
governo italiano, come ricordato nella sentenza sopracitata, ha fatto presente
che i controlli di verifica che l’amministrazione aggiudicatrice deve
effettuare in forza del diritto nazionale sarebbero inefficaci. Una motivazione
davvero debole per non dire puerile: quasi una confessione di incapacità ad
organizzare gli strumenti di verifica da parte dello Stato. Del resto, nella
sentenza, si evidenzia che “anche supponendo che una restrizione quantitativa
al subappalto possa essere considerata idonea a contrastare siffatto fenomeno,
una restrizione come quella [prevista nella normativa italiana] eccede quanto
necessario al raggiungimento di tale obiettivo”.
Sarebbe
come se, poiché i batteri possono contaminare le sale operatorie degli
ospedali, decidessimo di ridurre il numero degli interventi chirurgici e quindi
lasciare morire le persone.
La
Commissione UE ha sottolineato che misure meno restrittive sarebbero idonee a
raggiungere l’obiettivo perseguito dal legislatore italiano, come quelle
previste dall’art.71 della direttiva 2014/24, richiamate al punto 29 della
sentenza e già previste nella normativa italiana. Inoltre, sottolinea la
sentenza sulla base di quanto evidenziato dal TAR per la Lombardia, “il diritto
italiano già prevede numerose attività interdittive espressamente finalizzate
ad impedire l’accesso alle gare pubbliche alle imprese sospettate di
condizionamento mafioso o comunque collegate a interessi riconducibili alle
principali organizzazioni criminali operanti nel paese”.
Alessandro
Barbano, nel suo ultimo saggio “Le dieci bugie” (ed.Mondadori - da pag. 162 a
pag. 168), ha ben descritto come persista un paradosso tutto italiano:
“L’Antimafia in Italia è un’emergenza permanente che si è fatta istituzione. E
l’emergenza istituzionalizzata giustifica l’istituzione emergenziale”.
Tutti
si rendono conto che le restrizioni al subappalto non sono sostenibili con tali
giustificazioni, come peraltro evidenziato anche dagli organi UE. Forse nessun
politico ha il coraggio di prenderne atto e proporre la modifica della
normativa vigente perché quando si tocca questo argomento si rischia l’accusa,
da parte “dell’apparato politico-giudiziario-investigativo-legislativo-burocratico-sociale
e mediatico”, di favoreggiamento della mafia?
domenica 3 novembre 2019
SUBAPPALTO - FAQ 3
3 – Il subappalto compromette
la sicurezza sul lavoro? No, non la compromette.
E’
una motivazione cara soprattutto ai sindacati che, anche in occasione dell’approvazione
del recente decreto sblocca cantieri (Legge 55/2019) che ha previsto l’innalzamento
della quota subappaltabile dal 30% al 40%, vedono il subappalto come fonte di “peggioramento
delle condizioni di lavoro” e quindi della sicurezza.
Si
paventa “una diminuzione generalizzata
della compliance legislativa delle aziende in materia prevenzionale: se la
concorrenza fra le imprese si baserà sempre più sulla riduzione dei diritti dei
lavoratori e delle lavoratrici e più in generale in un abbassamento dei livelli
di regolarità e legalità o in veri e propri comportamenti elusivi, non è
difficile prevedere che la già difficile situazione nelle piccole e
piccolissime imprese peggiorerà. Quanti saranno gli imprenditori che
sceglieranno appunto un fare impresa di qualità e rispettosa delle persone, e
quanti saranno costretti a sottostare ad un meccanismo di ribasso infinito che
li costringerà a non fare la formazione e a non fornire il necessario
addestramento ai propri addetti, così come ad eludere la sorveglianza
sanitaria, la corretta valutazione dei rischi o le misure conseguenti di
protezione, fino addirittura ad arrivare a non fornire i DPI?”
Ma
è davvero così? In realtà, anziché affrontare le vere cause del blocco dei
lavori pubblici (carenza di risorse, farraginosità e bizantinismi delle
procedure, assenza di potere decisionale delle figure professionali direttive, diffusione
del virus dell’opzione zero), si preferisce riproporre le solite affermazioni
di stampo ideologico.
Tutti
(o quasi) sono concordi nell’attribuire ai comportamenti la causa o concausa di
oltre il 90% degli incidenti sul lavoro. Anche le Imprese più virtuose non sono
esenti da questo genere di rischio. Non sono sufficienti “maggiori controlli
generalizzati ed efficaci” da parte degli Organi di Vigilanza, pur se molto
utili e necessari. Questi controlli infatti, insieme ai sistemi tradizionali di
prevenzione, anche se applicati efficacemente, non riescono ad incidere sui
comportamenti.
Dunque
bisogna insistere su informazione, formazione, addestramento e controlli.
Sempre e comunque, da parte di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno per la
propria funzione e responsabilità.
I
lavori pubblici, anche dal punto di vista della sicurezza, sono i più
controllati.
L’applicazione
del D.Lgs. 81/2008, pietra miliare nel settore della sicurezza e della salute
sul lavoro, vede coinvolti molti attori:
- Responsabile del procedimento
- Responsabile dei lavori
- Coordinatore in materia di sicurezza e
di salute durante la progettazione dell’opera;
- Coordinatore in materia di sicurezza e
di salute durante la realizzazione dell’opera;
- Direttore dei lavori
- Datore di lavoro
- Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione
- Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
- Servizio di prevenzione e protezione dai
rischi
- Sindacati
- Organismi paritetici
- Complesso dei soggetti istituzionali
(aziende sanitarie locali, Inail, Ispesl, ecc.)
Come
già ricordato, nel settore dei lavori pubblici, l’art. 105 del Codice dei
contratti pubblici, obbliga al deposito del contratto stipulato tra l’affidatario
e il subappaltatore, dal quale deve risultare che
“L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto”.
“L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto”.
Inoltre
“L'affidatario corrisponde i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.”
Non
altrettanto, forse, si può dire che ciò avvenga per i lavori eseguiti nel comparto privato.
L’impianto
normativo è chiaro e completo. Non è lo strumento del subappalto che inficia l'applicazione della normativa in materia di scurezza ma, come in tutte le attività umane, la volontà e il senso di
responsabilità e civiltà delle persone.
sabato 2 novembre 2019
SUBAPPALTO - FAQ 2
2 – Il subappaltatore
sfugge ai controlli? No, è sempre sotto controllo come lo è l’affidatario del
contratto.
L’art.
105 del D. Lgs. 50/2016 contiene tutto quanto è umanamente possibile attuare
per il controllo del subappalto; in particolare:
-
definizione di subappalto - Costituisce
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare.
-
condizioni per il subappalto - I
soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in
subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a)
l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per
l'affidamento dell'appalto;
b)
il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c)
all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero
i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d)
il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all'articolo
80.
-
autorizzazione - La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una
sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che
si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
E’
fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto
del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato
nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
-
attività che non si configurano come
subappalto - Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro
specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a)
l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali
occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b)
la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c)
l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a
imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui
all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c-bis)
le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca
anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione
dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante
prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
-
comunicazione dei sub-contratti che non
sono subappalti - L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima
dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono
subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
-
deposito del contratto - L'affidatario
deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo
ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del
contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia
in termini prestazionali che economici.
L'affidatario
deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per
cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto.
-
responsabilità
del contraente principale - Il contraente principale è responsabile in via
esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo
29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
L'affidatario
è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.
-
denunzia agli enti previdenziali - L'affidatario
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17.
-
acquisizione
del DURC - Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il
documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno
del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità
contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della
mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i
lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo
nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile
ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è
verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
-
sussistenza dei motivi di esclusione
- L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai
quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo
80.
-
corresponsione degli importi di
contratto - La stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni
o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:
a)
quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c)
su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
-
cartello di cantiere - Per i lavori,
nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
-
sicurezza - I piani di sicurezza di
cui al decreto
legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di
consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.
-
forme di controllo o di collegamento
- L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla
copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
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