giovedì 18 novembre 2021

MODIFICHE AGLI ARTT. 22 E 113 DEL CODICE

 

La legge n. 156/2021 di conversione del Decreto Legge n. 121/2021 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” in vigore dal 11 settembre 2021, prevede all’art. 5, commi 6 e 10, una modifica al Codice dei contratti.

comma 6: “All’articolo 22, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole «, senza oneri a carico della finanza pubblica,» sono soppresse e il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: «Ai componenti della commissione e’ riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le missioni effettuate nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, con oneri complessivi non superiori a 18.000 euro per l’anno 2021 ed a 36.000 euro a decorrere dall’anno 2022»”.

comma 10: “Il regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell’entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti gia’ accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”.

LEGGE 156/2021 DI CONVERSIONE DL 121/2021 INFRASTRUTTURE

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 9 novembre 2021 la Legge 9 novembre 2021,n. 156 recante Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

PNRR E DIBATTITO PUBBLICO

 

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha firmato il decreto che riduce alcune soglie dimensionali, previste per sottoporre le opere del PNRR al dibattito pubblico, oltre le quali scatta l’obbligo di coinvolgere le realtà territoriali nella condivisione dei progetti e include nella procedura le opere finanziate in tutto o in parte con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC).

La Commissione nazionale per il dibattito pubblico, istituita con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2020, n. 627 e, successivamente, modificata, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 7 maggio 2021, n. 204, ha approvato la Raccomandazione n. 1 - Linee guida sul dibattito pubblico che regolamentano l’istituto, introdotto nel nostro ordinamento con il compito di garantire il più ampio coinvolgimento degli enti territoriali e della società civile nei processi decisionali sulle grandi opere che hanno un impatto economico, sociale e ambientale per la collettività.

L'ESCLUSIONE RICADE NELLA COMPETENZA DEL RUP

 

Con la sentenza n. 1373/2021 il Tar Puglia ha affermato che il provvedimento di esclusione dell'appaltatore costituisce competenza esclusiva del RUP anche se non ha i poteri per impegnare all'esterno la stazione appaltante.

L'incarico di RUP non implica, come requisito necessario, le funzioni dirigenziali visto che la norma specifica (articolo 31 del Dlgs 50/2016) pone al centro del procedimento amministrativo e della procedura di aggiudicazione il RUP che deve essere considerato comunque «il dominus della procedura di gara con la conseguenza che anche i provvedimenti di esclusione rientrano nella competenza dello stesso».

In sentenza si richiama la condivisa giurisprudenza secondo cui le «attribuzioni del RUP sono definite come residuali e le stesse si estendono anche all'adozione di provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara».

Questa prerogativa trova una piena rispondenza nella centralità della figura e quindi nel ruolo assegnato «nel contesto della gara, e alle funzioni di garanzia e controllo che allo stesso sono intestate, anche in ragione dei tempi e delle modalità della sua preposizione, che è sempre anteposta (anche logicamente) all'avvio della procedura di affidamento, così da collocarlo in una posizione di originaria terzietà e separazione nel corso dell'intero ciclo dell'appalto (Tar Trieste n. 450/2019)».
Con il richiamo giurisprudenziale al Tar Venezia n. 695/2018 si esplicita la competenza del RUP piuttosto che del dirigente del settore interessato dall'appalto.

Si assiste, quindi, per effetto di questo consolidato orientamento giurisprudenziale al "capovolgimento" di quanto previsto dalla legge 241/90 in tema di procedimenti amministrativi ordinari in cui il compito dell'adozione dell'atto a valenza esterna compete al soggetto che dispone dei poteri a rilevanza esterna (dirigente/responsabile del servizio) ai sensi dell'articolo 6.
Negli appalti, invece, si assiste all'innesto di una sorta di disciplina specifica che attribuisce detta competenza al RUP a prescindere dalla circostanza che abbia poteri dirigenziali.

lunedì 15 novembre 2021

LE NUOVE SOGLIE UE DAL 1.1.2022

 

In vigore dal 01.01.2022 le nuove soglie di rilevanza comunitaria sugli appalti pubblici ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. n. 50/2016.

I nuovi Regolamenti sono stati pubblicati sulla GUCE L 398 del 11 novembre 2021:

Regolamento delegato (UE) 2021/1950 della Commissione, del 10 novembre 2021 (settori della difesa e della sicurezza), che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.

Regolamento delegato (UE) 2021/1951 della Commissione, del 10 novembre 2021 (concessioni), che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni.

Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021 (settori ordinari), che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione.

Regolamento delegato (UE) 2021/1953 della Commissione, del 10 novembre 2021 (settori speciali), che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione.

 

Le nuove soglie aggiornate risulteranno le seguenti:

SETTORI ORDINARI

euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, la soglia si applica soltanto agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;

euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; la soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;

SETTORI SPECIALI

euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;

euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

CONCESSIONI

euro 5.382.000

giovedì 11 novembre 2021

MODIFICHE CONTRATTUALI – ART. 106

 

Tratto da Delibera Anac n. 461 del 16 giugno 2021, pubblicata in data 21/06/2021.

Premesso che:

l’articolo 106, comma 1, lettera a) del codice dei contratti pubblici che introduce la possibilità di prevedere, nei documenti di gara, la possibilità di apportare modifiche al contratto sottoscritto, senza limiti di importo, alle condizioni già indicate in apposite clausole dei documenti di gara; 

l’articolo 106, comma 1, lettera c) del codice dei contratti pubblici, secondo cui è possibile apportare modifiche al contratto sottoscritto, nel caso in cui la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, purché la modifica non alteri la natura generale del contratto e, nei settori ordinari, sia contenuta nei limiti del 50 per cento del valore del contratto iniziale;

l’articolo 106, comma 2, del codice dei contratti pubblici, che consente la modifica contrattuale se il valore della stessa è inferiore alle soglie fissate all'articolo 35 e ad una data percentuale del valore iniziale del contratto (10 per cento per i contratti di servizi e fornitura e 15 per cento per i contratti di lavori), a condizione che la variazione non alteri la natura complessiva del contratto;

l’articolo 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, secondo cui la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

Le modifiche contrattuali indicate al comma 1, lettera a), dell’articolo 106 si concretizzano in variazioni già previste nei documenti di gara iniziali, sebbene in termini meramente eventuali. Il verificarsi in concreto dell’esigenza prospettata, infatti, non è certa, ma soltanto possibile.

Questo tipo di variazioni possono essere realizzate senza limiti di importo, a condizione che non abbiano l'effetto di alterare la natura generale del contratto e che il valore della modifica sia calcolato nell’importo complessivo del contratto, nel rispetto dell’articolo 35, del codice dei contratti pubblici.

Le modifiche sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, che ne fissano la portata, la natura e le condizioni di attuazione. La predeterminazione degli elementi essenziali delle possibili, future modifiche contrattuali nei documenti di gara, comporta l’assunzione, da parte del concorrente, dell’impegno alla relativa, eventuale esecuzione, alle condizioni già previste nelle pertinenti clausole.

Le modifiche indicate ai commi 1, lettera c) e 2 dell’articolo 106, sono invece collegate al verificarsi, in fase di esecuzione, di fatti imprevisti e imprevedibili.

Si tratta di modifiche che non sono state indicate nei documenti di gara perché, al momento, non prevedibili, neanche in termini di mera possibilità. In relazione a tali esigenze emerge, quindi, la necessità di regolare le modalità e le condizioni di esecuzione, difettando, sia la preventiva disciplina, che l’assunzione di un impegno da parte dell’aggiudicatario.

Il comma 12 dell’articolo in esame risponde proprio a tale esigenza. Esso impone all’aggiudicatario l’obbligo di eseguire le prestazioni aggiuntive alle stesse condizioni previste nel contratto, nel solo caso in cui le modifiche siano contenute nel limite di un quinto dell’importo originario.

È evidente, quindi, che la distinzione tra le due fattispecie non è priva di conseguenze pratiche: le modifiche già previste nei documenti di gara, al loro eventuale verificarsi, dovranno essere interamente eseguite dal contraente alle condizioni ivi indicate, mentre le modifiche impreviste e imprevedibili dovranno essere obbligatoriamente eseguite alle condizioni indicate nel contratto originario soltanto se contenute nel limite di un quinto dell’importo dello stesso.

Si precisa che, in caso di accordo quadro, i limiti percentuali previsti dalla norma in relazione alle specifiche fattispecie sono rapportati al valore complessivo dell’accordo quadro.

Dette modifiche si riflettono necessariamente sui contratti discendenti, i quali possono essere modificati, nei limiti della nuova capienza dell’accordo quadro. In caso di accordo quadro sottoscritto con più operatori economici, il quinto d’obbligo è calcolato con riferimento all’importo dei singoli contratti discendenti.

In questo caso, infatti, l’atto negoziale qualificabile come “contratto originario” ai sensi del citato comma 12 è rappresentato dal contratto di adesione contenente le condizioni di esecuzione del contratto cui l’operatore economico si è impegnato.

Ciò posto, si chiarisce che le modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a) sono realizzabili senza limiti di importo, al ricorrere dei presupposti individuati dalla norma e alle condizioni già previste in apposite clausole dei documenti di gara.

Il comma 12, della disposizione in esame, si applica invece alle sole modifiche impreviste e imprevedibili, rese necessarie in fase di esecuzione e non preventivamente disciplinate nei documenti di gara.

LA DIFFORMITÀ DELL’OFFERTA RISPETTO ALLE PRESCRIZIONI DI GARA – AUTOVINCOLO DELLA STAZIONE APPALTANTE

 

La sentenza del Tar Umbria, Sez. I, 24 settembre 2021, n.683, affronta anche la questione relativa alle difformità dell’offerta rispetto alle prescrizioni di gara.

In sede di valutazione delle offerte la commissione giudicatrice, pur rilevando che l'offerta dell'aggiudicataria era difforme dai richiamati requisiti minimi e condizioni, non procedeva all'esclusione ma si limitava ad assegnare un giudizio non sufficiente. Questo comportamento è stato ritenuto illegittimo dal giudice amministrativo, in quanto in contrasto con le regole della gara cui lo stesso ente appaltante si è autovincolato. Ricorda infatti il Tar che nel momento in cui la stazione appaltante ha individuato con puntualità l'oggetto dell'appalto, anche in relazione al contenuto minimo delle relative prescrizioni tecniche, non può poi in sede di valutazione delle offerte modificare oggetto e contenuto minimo. Il cosiddetto autovincolo rappresenta un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l'ente appaltante impone a sé stesso e a cui non può sottrarsi.

D'altronde l'autovincolo è finalizzato al pieno rispetto della par condicio, poiché consente a tutti i concorrenti di conoscere in anticipo i criteri e i requisiti cui l'ente appaltante dovrà attenersi nella valutazione delle offerte. Né può venire in considerazione in senso contrario il principio di equivalenza del prodotto offerto, secondo cui qualora quest'ultimo possegga caratteristiche migliorative rispetto a quelle minime fissate nel capitolato ciò potrebbe consentire di ammettere comunque il concorrente alla gara. Anche in questa ipotesi infatti l'ente appaltante è tenuto all'osservanza dell'autovincolo che si è imposto, che non lascia margini per valutare prodotti con caratteristiche diverse - ancorchè migliorative - da quelle «minime e essenziali» indicate nel capitolato.

LA FORNITURA CON POSA IN OPERA

 La sentenza del Tar Umbria, Sez. I, 24 settembre 2021, n.683, affronta la questione relativa alla definizione della corretta nozione della fornitura con posa in opera.

La fornitura con posa in opera trova il suo tratto distintivo rispetto alla fornitura semplice nella circostanza che la concreta ed effettiva fruibilità del prodotto fornito implica lo svolgimento di ulteriori attività strumentali e accessorie che si aggiungono alla mera consegna del bene. La distinzione rileva anche ai fini dell'obbligo di indicazione separata in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali, poiché tale obbligo è escluso per le sole forniture senza posa in opera, mentre vige per quelle con impiego di manodopera (articolo 95, comma 10, D.lgs. 50/2016).

L'articolo 95, comma 10 del d.lgs. 50, nel sancire in termini generali l'obbligo di indicazione separata in sede di offerta dei costi della manodopera (oltre che degli oneri della sicurezza), esclude da tale obbligo alcune ipotesi specifiche, tra cui le forniture senza posa in opera. La Corte di Giustizia UE si è espressa positivamente in merito alla compatibilità con il diritto comunitario di una norma come quella contenuta nel D.lgs. 50 che prevede l'esclusione dalla gara del concorrente la cui offerta non contenga l'indicazione separata dei costi della manodopera (e degli oneri della sicurezza) senza l'obbligo per l'ente appaltante di attivare il soccorso istruttorio e anche nell'ipotesi in cui tale indicazione separata non sia esplicitamente prevista da una clausola del bando. Proprio la gravità delle conseguenze collegate al mancato adempimento dell'obbligo previsto dalla norma impone un'attenta analisi per individuare correttamente le specifiche ipotesi in cui la stessa norma prevede un'esenzione dall'obbligo medesimo. In particolare, occorre verificare quando una fornitura sia da considerare senza posa in opera – con conseguente applicazione dell'esenzione – e quando invece si tratti di una fornitura con posa in opera, per la quale vale la regola generale dell'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera (e degli oneri della sicurezza).

Sul punto la giurisprudenza consolidata ha individuato la linea di discrimine nel criterio della immediata fruibilità da parte del destinatario dei beni oggetto della fornitura. Se questa immediata fruibilità non sussiste, nel senso che si rendono necessarie attività ulteriori rispetto alla consegna del bene che abbiano carattere strumentale, accessorio e secondario, l'appalto va qualificato come fornitura con posa in opera. In sostanza, solo se il bene oggetto di fornitura si presti ad essere utilizzato immediatamente dopo la sua consegna anche da un utente privo di particolari competenze o conoscenze tecniche, richiedendosi una semplice installazione che non comporti l'utilizzo di particolari energie lavorative, si è di fronte a una fornitura senza posa in opera. Le prescrizioni del capitolato tecnico allegato al disciplinare di gara rendevano evidente che l'aggiudicatario non poteva limitarsi a consegnare il bene, ma doveva compiere, per rendere lo stesso effettivamente fruibile dall'ente committente, ulteriori attività di significativa complessità, strumentali e accessorie a tale consegna. E quindi non poteva trovare applicazione l'esenzione dall'obbligo di indicazione separata nell'offerta dei costi della manodopera che l'articolo 95, comma 10 del D.lgs. 50 dispone per le forniture senza posa in opera. La stazione appaltante doveva procedere all'esclusione dell'aggiudicataria che non aveva provveduto a indicare tali costi nella propria offerta.

INCARICO A DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PER COLLAUDO DI LAVORI PUBBLICI

 

Il MIMS con il parere n. 981 del 26 luglio 2021, risponde a un quesito relativo all'incarico a dipendente di altra amministrazione pubblica per collaudo di lavori pubblici.

L'art. 61 c. 9 del DL 112/2008 conv. in L. 133/2008 dispone che "Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. [...]." La giurisprudenza costituzionale e contabile evidenzia il duplice obiettivo perseguito dalla disposizione dell’art. 61, c. 9, del DL n.112/2008, di riduzione della spesa pubblica e di redistribuzione perequativa delle risorse per il trattamento accessorio di dipendenti pubblici. La norma trova applicazione anche nei confronti degli enti locali, con la destinazione del 50% del compenso spettante al dipendente per l’incarico di collaudo ricevuto da terzi “ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente” (Corte conti, Sez. riun., delib. n. 58/2010; MEF – Dipartimento RGS, circolare, n. 2/2010).

Il MIMS fa rilevare che “il collaudo costituisce un procedimento obbligatorio ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs n. 50/2016, necessario ai fini della accettazione dell’opera o lavoro pubblici da parte della stazione appaltante. In generale si ricorda che sussistono diverse prassi in uso per la configurazione dell’attività di collaudo da parte di dipendenti di altre amministrazioni, sia come incarico professionale sia come servizio tecnico; in ogni caso una trattativa sul corrispettivo appare sempre possibile in ottemperanza ai principi di cui all’art. 1 della L.241/1990.

Riguardo all’affidamento a dipendenti di altre amministrazioni si ritiene preferibile la configurazione di incarico professionale ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001. Ciò trova conferma nell’interpello n. 289/2019 dell’Agenzia delle entrate, in cui l’Agenzia ricorda che l’incarico di collaudo conferito ad un dipendente di altre pubbliche amministrazioni ricade nella previsione di cui all’art. 53 del D.Lgs 165/2001, a mente del quale gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso (art. 53 co.6). Inoltre le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio “che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati” (art. 53 co.2).

Ciò posto, nulla osta alla richiesta di un ribasso. Infatti il corrispettivo, da porre a base di offerta per l’incarico da affidare, è costituito dal compenso determinato applicando le tabelle del DM 17/06/2016 soggetto a ribasso, e dalle spese ed oneri accessori non soggette a ribasso. Al suddetto corrispettivo si applicherà lo sconto percentuale unico offerto sul compenso.

Relativamente alla riduzione del 50%, prevista dall’art. 61 comma 9 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 convertito con L. 6 agosto 2008 n.13 e richiamato espressamente dall’art. 102 co 6 D. Lgs n. 50/2016, trova applicazione al compenso pattuito eventualmente ribassato.”

VARIANTI IN CORSO D’OPERA

 

Anac ha aggiornato le FAQ sulle varianti (Art.106 D.Lgs. 50/2016)-

1) In quali casi le integrazioni all’oggetto del contratto assumono la connotazione di varianti in corso d’opera?

Assumono la connotazione di varianti in corso d’opera le modifiche:

a) derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, i provvedimenti di Autorità o enti preposti alla tutela d'interessi rilevanti e quando la modifica non altera la natura generale del contratto originario (Cfr. art.106, comma1, lettera c) del D.lgs. 50/2016).

b) derivanti da errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è: (i) al di sopra dei valori fissati all’art. 35 D.lgs. 50/2016. e (ii) superiore al 10 % ovvero il 15 % del valore iniziale del contratto di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro.

In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. (cfr. art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016).

2) Quali sono le soglie e le condizioni per la trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti in corso d’opera?

L’obbligo di trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti interviene quando: Importo a base di gara è superiore alla soglia comunitaria e la variante è superiore al 10% dell’importo originario del contratto Se il superamento del 10% é determinato dal cumolo di più fattispecie di variante, purché almeno una sia riconducibile a quella del primo comma dell’art. 37 L. n. 114/2014 (lett. b, c o d) Nei contratti misti con prevalenza di servizi o forniture e la variante riguarda lavori d’importo (a base di gara) superiore alla soglia comunitaria Nei settori speciali Negli interventi emergenziali sottoposti a deroga Varianti ripetute qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo supera il 10% dell’importo originario del contratto (il termine di 30gg decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10% del contratto originario).

3) Da quale data decorre il termine di 30 giorni per ottemperare all’obbligo di trasmissione delle varianti in corso d’opera?

Il termine inizia a decorrere dalla data di perfezionamento della variante in corso d’opera da parte della Stazione Appaltante, così come disposto dall’ art. 106, comma 8 del D.lgs. 50/2016. Il termine perfezionamento va riferito al provvedimento di approvazione della variante (o modifica) da parte dell’organo decisorio deputato a ciò dalla Stazione Appaltante. Si precisa che tale informazione deve essere inserita nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera al punto 4 unitamente al numero di protocollo.

4) Che cosa s’intende per “autorizzazione della variante a cura del RdP” di cui all’art 106, comma 1 del D.lgs. 50/2016?

In mancanza di un regolamento specifico della stazione appaltante o di indicazioni nelle linee guida dell’Anac, per “autorizzazione” s'intende l’atto tramite il quale il RdP da’ il suo nulla-osta al direttore dei lavori per l'elaborazione della variante.

Si precisa che tale informazione deve essere inserita nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera al punto 4-bis unitamente al numero di protocollo.

vedi Faq da n.5 a n. 24


TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

 

L'Autorità nazionale anticorruzione ha aggiornato le FAQ relative alla - Tracciabilità dei flussi finanziari .

Sezione A – Aspetti generali sulla Tracciabilità. 

Sezione B – Casi particolari rientranti nel perimetro della Tracciabilità. 

Sezione C – Fattispecie non rientranti nel perimetro della Tracciabilità. 

Sezione D – Ulteriori casi specifici chiariti con la Determinazione n. 4/2011. 

EQUO COMPENSO E ATTIVITA’ GRATUITE

 

La sezione quarta del Consiglio di Stato nella sentenza n. 7442/2021 pubblicata il 9 novembre 2021, afferma che la normativa sull’equo compenso “sta a significare soltanto che, laddove il compenso sia previsto, lo stesso debba necessariamente essere equo, mentre non può ricavarsi dalla disposizione l’ulteriore (e assai diverso corollario) che lo stesso debba essere sempre previsto (a meno di non sostenere, anche in questo caso, che non vi possa essere alcuno spazio per la prestazione di attività gratuite o liberali da parte dei liberi professionisti)”.

L’art. 13-bis, comma 3, della legge n. 247/2012, inserito dall’art 19-quaterdecies del d.l. n. 148/ 2017, prevede che “La pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. In proposito, il Consiglio di Stato osserva che il riferimento soggettivo previsto dall’art. 13-bis cit. alla “pubblica amministrazione” e quello oggettivo agli “incarichi conferiti” stanno piuttosto a significare - a tutela del professionista - che il compenso deve essere equo e che l’interesse privato non può essere sacrificato rispetto a quello pubblico e generale fino al punto di travalicare – nel bilanciamento dei contrapposti interessi - l’equità della remunerazione.

La disposizione non esclude il (e nemmeno implica la rinuncia al) potere di disposizione dell’interessato, che resta libero di rinunciare al compenso – qualunque esso sia, anche indipendentemente dalla equità dello stesso – allo scopo di perseguire od ottenere vantaggi indiretti o addirittura senza vantaggio alcuno, nemmeno indiretto, come tipicamente accade nelle prestazioni liberali (donazioni o liberalità indirette).

mercoledì 10 novembre 2021

VARIANTI IN CORSO D’OPERA

 

Il MIMS con il parere n. 983 del 28 luglio 2021, risponde al quesito formulato in merito alle varianti in corso d’opera.

D. Quale percentuale massima di variazione contrattuale rispetto all'importo di appalto originario è ammessa in una variante in corso d’opera motivata ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere c) e b) del vigente Codice Appalti? Il comma 7 dello stesso articolo dice che l’aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. Il 50% si riferisce al prezzo di ogni singola voce di appalto? Oppure al costo totale di appalto? Inoltre al comma 2 dell'art. 149, dello stesso Codice, si impone il limite del 20%, il cosiddetto quinto d'obbligo. Come si conciliano il comma 7 dell'art. 106 con il comma 2 dell’art. 149?

R. “Le modifiche di cui all'art. 106, c. 1 lett. b) e c) del Codice possono essere compiute: a) senza una nuova procedura di affidamento b) con nuova procedura di affidamento. Nel primo caso si veda l'art. 106, c. 7: " (...) il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale (...) Per "prezzo" deve intendersi il corrispettivo di appalto. Nel secondo caso si veda l'art. 108 del Codice: "(...) le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo". Nel settore dei beni culturali si applica il limite dell'art. 149 del Codice e non trova applicazione il limite dell'art. 106.

AFFIDAMENTO DIRETTO - POSSESSO DI PREGRESSE E DOCUMENTATE ESPERIENZE ANALOGHE - RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

 

Il MIMS nel parere n. 987 del 2 agosto 2021, fornisce precisazione in merito alla modifica apportata in sede di conversione all'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2016, avente ad oggetto la richiesta agli operatori economici di documentare "esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento" ai fini dell'affidamento diretto.

In base a quanto previsto dall’art.1, comma 2 lett. a) del decreto 77/2021, come modificato dalla legge 108/2021, occorre che i soggetti affidatari siano “in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento”, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Appare corretto il riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, co.1 lett. c). La disposizione novella espressamente l’art. 1, comma 2 lett. a) del decreto 77/2021 e, dunque, per quanto riguarda i servizi, si applica a tutti gli affidamenti di importo compreso tra 0 e 139.000 euro”.

CATEGORIA PREVALENTE E SUBAPPALTO DELLE CATEGORIE SCORPORABILI

 

Con sentenza n.661 del 27.11.2020, il TAR Cagliari affronta il tema della qualificazione nei lavori pubblici: il principio generale è quello per cui l’operatore economico può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, con l’unica precisazione che, nel caso in cui le eventuali categorie scorporabili previste nel bando rientrino tra quelle a “qualificazione obbligatoria”, è necessario subappaltare queste ultime ad una impresa specificamente qualificata.

Tale regola trova oggi fondamento nell’art. 12, comma 2, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modifiche in L. 23 maggio 2014, n. 80 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici” (in precedenza, v. art. 109, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010), il quale alla lettera a) detta il principio generale per cui:

“a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni”.

Alla lettera b) detta poi la disciplina per le scorporabili a qualificazione obbligatoria prevedendo che:
“b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2- B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo… omissis …”.

La norma appena richiamata, in linea di assoluta continuità con le previgenti disposizioni in materia succedutesi nel tempo e recanti previsioni di identico tenore, stabilisce che un operatore economico affidatario di lavori pubblici – senza distinguere tra operatori singoli o a forma plurisoggettiva – è abilitato a eseguire le lavorazioni oggetto di affidamento se in possesso della qualificazione SOA nella sola categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, salvo che le eventuali, ulteriori categorie scorporabili previste nel bando rientrino tra quelle a “qualificazione obbligatoria” (quali oggi specificate dal D.M. 10.11.2016 n. 248 che ha tra l’altro integrato l’elenco contenuto nel citato art. 12, comma 2, lett. b), del D.L. n. 47/2014, con le categorie OS12-B e OS32).

In tal caso, infatti, qualificandosi nella categoria prevalente nei termini appena precisati, se e nella misura in cui non sia in possesso di adeguata qualificazione SOA nelle specifiche categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, l’operatore medesimo potrà qualificarsi comunque in gara, in relazione al possesso dei requisiti riferiti alla categoria prevalente per l’importo delle categorie scorporabili non specificamente possedute, purché dichiari di subappaltare le lavorazioni afferenti alle dette categorie a qualificazione obbligatoria ad altro operatore in possesso della occorrente, specifica qualificazione.

La questione viene risolta fissando i punti rilevanti:

1) per le categorie scorporabili “a qualificazione non obbligatoria” rileva la qualificazione in possesso del concorrente per la categoria prevalente, ove sufficientemente capiente, mentre ai fini dell’esecuzione, tali categorie possono essere eseguite direttamente dal concorrente, anche se privo della relativa qualificazione, con facoltà, in alternativa, di subappaltarle anche integralmente entro il limite della quota (percentuale ammessa) dell’intero plafond stanziato per la componente “lavori” dell’appalto;


2) se si parla di subappalto necessario [art. 105 d.lgs. n. 50/2016], va ricordato che esso è contemplato da precise norme legislative e regolamentari, così da costituire un istituto di sicura applicabilità nelle gare a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi e in relazione al significato da attribuire alle dichiarazioni rese dalla ricorrente nella compilazione del modulo di partecipazione fornito dall’amministrazione nella sua volontà di non fare affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare criteri di selezione, agevolmente riconducibile alla semplice consapevolezza della società di poter concorrere autonomamente alla gara grazie alla sua qualificazione nella categoria prevalente, salvo, poi, affidare concretamente in subappalto i lavori della categoria scorporabile a soggetto specificamente qualificato, come dichiarato;


3) per la partecipazione alla gara di appalto per l’affidamento di lavori pubblici è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili. L’affidatario – se sprovvisto della relativa qualificazione subappalterà l’esecuzione ad imprese che ne sono provviste. La validità e l’efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla Stazione Appaltante il contratto di subappalto;

4) in definitiva, il possesso della qualificazione nella categoria prevalente, per l’importo totale dei lavori, giustifica di per sé la partecipazione ad una gara, indipendentemente dalla qualificazione nelle categorie scorporabili, da rendere necessariamente oggetto di subappalto in sede di offerta e di successivi adempimenti, attinenti alla fase di esecuzione contrattuale;

5) pur comprendendo i dubbi della stazione appaltante in una materia così complessa, ritiene questo Collegio che la ricostruzione in diritto proposta dal raggruppamento ricorrente sia armonica anche rispetto ai principi di diritto eurounitario in punto di frazionabilità dei requisiti di partecipazione, reiteratamente affermati dalla Corte di Giustizia con riferimento agli artt. 47 e 48 della previgente direttiva 2004/18/CE (CGUE, 10 ottobre 2013, C 94/12, punti 29 – 35; CGUE, 14 gennaio 2016, C-234/14, punti 23 e 28; CGUE, 14 luglio 2016, C 406/14, punto 33) e non contraddetti dalla successiva direttiva 2014/24/UE.

APPALTI MISTI PER RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE

 

Con circolare n.483 del 30 settembre 2021 il Consiglio nazionale dei Geologi, nel richiamare i chiarimenti già esplicitati nella precedente circolare n. 438 del 14.10.2019, ha inteso fornire una definizione dei «lavori» e dei «servizi» che possono costituire oggetto di contratti pubblici.

“L’art. 3, comma 1, lett. ll), del D. Lgs. 50/2016 definisce «appalti pubblici di lavori» i contratti aventi per oggetto, per quanto di interesse, l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I. Lo stesso allegato del D. Lgs. 50/2016 colloca tra tali attività, nella classe 45.12, le «trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari»; mentre non vi ricomprende «le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche».

L’art. 3, comma 2, lett. ss), del D. Lgs. 50/2016 definisce «appalti pubblici di servizi» i contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla sopra richiamata lettera ll).

L’art. 28 del D. Lgs. 50/2016 prevede per quanto di interesse:

• «I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione … L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.» (comma 1);

• «Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 9.» (comma 3);

• «Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.» (comma 9).

L’art. 41, comma 1, lett. c), del DPR 328/2001 prevede che formano oggetto dell'attività professionale dei geologi iscritti alla sezione A dell’albo, in particolare, le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle indagini geognostiche e all'esplorazione del sottosuolo, anche con metodi geofisici. Dal comma 2, lett. c), dello stesso art. 41 del DPR 328/2001 vengono attribuite ai geologi iscritti alla sezione B dell’albo le competenze professionali per le attività di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali indagini geognostiche ed esplorazione del sottosuolo, anche con metodi geofisici.

L’unica definizione di «indagini geognostiche» che si rinviene nella normativa vigente è esclusivamente quella per i lavori di importo superiore ad euro 150.000 di cui alla categoria opere specializzate OS 20-B prevista dall’allegato A del DPR 207/2010: essa «riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ».

Risulta, invece, non discusso che siano da considerarsi «servizi» le prove di laboratorio su terre e rocce di cui all’art. 59, comma 2, lettera c), del DPR 380/2001 e, comunque, le «prove geotecniche di laboratorio».

In conclusione, la linea di demarcazione tra «lavori» e «servizi» per l’affidamento dei contratti pubblici non può che identificarsi nelle richiamate disposizioni.”

martedì 9 novembre 2021

TUTELA DEL LAVORO

 

Il 22 ottobre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 sulle "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 ottobre.

Sono introdotte modifiche al Decreto legislativo 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) finalizzate a incentivare e semplificare sia l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro sia il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche.

Tra le misure, il coordinamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e Asl dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale, apportando conseguenti modifiche al DPCM del 21 dicembre 2007.

Inoltre, è stabilito che gli introiti derivanti dall'adozione delle sanzioni emanate dal personale dell'Ispettorato in materia prevenzionistica - analogamente a quanto già avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle Asl - vadano a integrare un apposito capitolo dell'INL stesso, finalizzato a finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Previsto anche il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.

Cambiano anche le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale "in nero" presente sul luogo di lavoro così come l'individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi e scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione, individuate dalla tabella contenuta nell'Allegato I al D.lgs. n. 81/2008. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l'impossibilità, per l'impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

All'estensione delle competenze attribuite all'INL si accompagneranno un rilevante aumento dell'organico - è prevista l'assunzione di 1.024 unità - e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l'attività di vigilanza.

NORMA CEI 64-8

 

È stata pubblicata l’ottava edizione della Norma CEI 64-8 per impianti elettrici utilizzatori, che precisa i requisiti per la progettazione e la realizzazione di un impianto elettrico utilizzatore di bassa tensione e costituisce il riferimento normativo CEI per eseguire impianti elettrici a regola d’arte, come espressamente richiesto dalla Legge 186/68 e dal DM 37/08 sulla sicurezza degli impianti tecnici all’interno degli edifici.

Le principali novità della nuova edizione riguardano:

- la Norma è stata aggiornata con prescrizioni che la allineano con il Codice di prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco;

- è stato rivisto completamente il Capitolo 37 sui livelli degli impianti elettrici in ambito residenziale;

- è stata riordinata e completata la Parte 6, dedicata alle verifiche;

- è stata riscritta la Parte 8.1, dedicata all’efficienza energetica degli impianti elettrici, recependo la seconda edizione del corrispondente documento di armonizzazione europeo HD;

- è stata inserita la Parte 8.2, dedicata agli utenti attivi di bassa tensione (cioè produttori e consumatori), che recepisce un documento di armonizzazione europeo;

- è stato aggiunto un foglio di interpretazione, pubblicato nel 2017, in merito all’applicazione del Regolamento CPR sui cavi.

Questa versione consolidata della CEI 64-8 riporta, al termine degli articoli di norma e quando ritenuto opportuno, interpretazioni e commenti alle prescrizioni normative, facendo particolare riferimento alla loro applicazione in Italia.

Ad affiancare la nuova edizione, CEI ha pubblicato il volume “La CEI 64-8: novità e corretta applicazione dell’VIII Edizione”, che costituisce un vademecum nato con l’intento di agevolare il fruitore della Norma CEI 64-8 nel cogliere le variazioni, le modifiche, le aggiunte e le cancellazioni introdotte dalla nuova edizione.

NORMA CEI 11-27

 

È stata pubblicata la nuova CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”, la norma dedicata alle operazioni e attività di lavoro sugli impianti elettrici o ad essi connesse.

La nuova edizione si applica agli impianti (fissi, mobili, permanenti e provvisori) eserciti a qualunque livello di tensione, dalla bassissima all’alta, e destinati a produzione, trasmissione, trasformazione, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica.

Fornisce le prescrizioni di sicurezza per le attività sugli impianti e si applica in particolare alle procedure di lavoro e di esercizio durante i lavori e la manutenzione.

È dedicata a tutti i lavori elettrici (e non elettrici) quali, ad esempio, i lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, linee elettriche aeree o cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati (vedi D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Non si applica, invece, ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, trattati nella Norma CEI 11-15.

La norma contiene sette paragrafi – Campo di applicazione; Riferimenti normativi; Definizioni (figure professionali, zone di lavoro, dispositivi di protezione, ecc.); Principi generali di sicurezza; Procedure per l’esercizio; Procedure di lavoro; Procedure di manutenzione – a cui seguono otto Allegati (A-H).

IL SUBAPPALTO NON PUO’ ESSERE VIETATO

 

Con il parere di precontenzioso n.694/2021, ANAC ha affermato che è illegittima la clausola di un bando di gara che vieta del tutto la possibilità di ricorrere al subappalto. Così come è vietato ammettere i subappalti al 100%, che equivalgono alla cessione del contratto, la stazione appaltante non può negare alle imprese ogni possibilità di subaffidare una parte della prestazione oggetto dell'appalto. 

Anac non solo ha dichiarato che non è ammissibile porre clausole che vietino l'uso del subappalto, ma ha stabilito non conforme alla normativa di settore l'esclusione dalla gara dell'operatore economico che ne ha manifestato l'intenzione, «per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, in forza del quale i bandi e le lettere d'invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal Codice e da altre previsioni di legge».

Si richiama anche la pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 8088/2019) e della Corte di Giustizia (26 settembre 2019), che ha censurato ogni limite generico al subappalto, portando poi alle modifiche delle norme italiane introdotte dal Dl semplificazioni (77/2021) che dal primo novembre hanno cancellato il tetto generale del 50% sui subaffidamenti, per favorire l'accesso alle piccole e medie imprese agli appalti pubblici. Il divieto assoluto di subappalto è in contrasto con l'obiettivo di facilitare l'accesso al mercato delle imprese, ostacolando l'esercizio della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi e precludendo agli stessi committenti pubblici di ottenere un numero più alto e diversificato di offerte».

lunedì 8 novembre 2021

PNRR – DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 6 novembre 2021, il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, denominato «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»

PNRR – LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PFTE

 

Pubblicate le «Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC» approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici il il 29 luglio 2021, in attuazione dell'art. 48, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito nella legge n. 108 del 2021.

DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DEI CONTRATTI PUBBLICI

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2021, il d.p.c.m. 12 agosto 2021, n. 148 denominato “Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 50 del 2016”.