domenica 28 ottobre 2012

ATTESTAZIONE SOA


Le modifiche apportate all’art. 357 del DPR 207/2010 con la Legge 23 luglio 2012, n. 119
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione”.

(Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2012)

Art. 1.
1. I termini previsti dall'articolo 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di centottanta giorni.
2. I termini previsti dall'articolo 357, comma 5, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno.
3. All’articolo 357 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 12 è sostituito dal seguente:
“12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validità a decorrere dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, nonché le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento.”;
b) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:
12-ter. Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5.”;
c) il comma 14 è sostituito dai seguenti:
14. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 485, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1.
14-bis. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate:
categoria OS 3: 20 per cento; 
categoria OS 28: 40 per cento; 
categoria OS 30: 40 per cento. 
I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove  presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all’esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS 2-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma è effettuata secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 485, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1.”;
d) dopo il comma 21 è inserito il seguente:
21-bis. In relazione all’articolo 77, comma 6, fino al 31 dicembre 2012, le percentuali ivi indicate, pari al venticinque per cento, sono aumentate al cinquanta per cento".
3-bis. Resta ferma la validità dei certificati di esecuzione dei lavori, con le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate, già riemessi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 357, comma 14, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

DISCIPLINARI TIPO PER SERVIZI DI INGEGNERIA


Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha elaborato un documento utile per la stesura del disciplinare d’incarico e una serie di mansionari, sia per lavori pubblici che privati.
I mansionari generalmente contengono la definizione delle attività necessarie per lo svolgimento di un incarico e le varie responsabilità.
Per la definizione dei compensi è possibile scomporre l’attività professionale in fasi relative a singola prestazione, calcolare i tempi necessari per svolgerla e valutare i relativi costi di produzione.
In tal modo si può pervenire ad una determinazione del compenso professionale e ad una formulazione delle offerte.
Relativamente ai committenti privati, viene pubblicato il disciplinare d’incarico con i seguenti mansionari (in formato word):
Per i lavori pubblici è presente il disciplinare d’incarico professionale con le seguenti check-list (in formato word):

PROCEDURE STANDARDIZZATE PER IL DVR


Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di valutare i rischi riguardanti la sicurezza e la salute dei propri lavoratori elaborando un apposito documento ai sensi degli articoli 17 e 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Il 16 maggio 2012 la Commissione consultiva permanente ha approvato, in attesa di apposito Decreto di recepimento, le procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi sulla base di un modello di riferimento.
Ad oggi, le aziende fino a 10 lavoratori possono autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi.
Ma, non appena in vigore, dovranno procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. (vedi la bozza non ufficiale) 
Della stessa modalità potranno avvalersi anche le aziende fino a 50 lavoratori, finora obbligate all’utilizzo della procedura ordinaria di redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
La data ultima per poter ancora autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi nelle sole aziende fino a 10 lavoratori, è il 31 dicembre 2012.

sabato 27 ottobre 2012

DISTANZE DALLA FERROVIA

Dagli artt. 49 e 60 del dpr n. 753/1980 la giurisprudenza ha ritenuto di dover ricavare la regola che i medesimi siano applicabili non solo all'erezione di un manufatto del tutto nuovo, ma anche alle modifiche a manufatti esistenti capaci comunque di aggravare la limitazione della visuale, ed inoltre ha precisato che tali norme richiedono che l’autorizzazione in deroga sia rilasciata prima dell'inizio dei lavori, perché, trattandosi di opere che incidono sulla sicurezza ferroviaria, la deroga condiziona la stessa possibilità di rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del manufatto.
L’art. 49 del DPR 11.07.1980, n. 753, recante “norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” dispone che “lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”, e l’art. 60 prevede che le distanze siano derogabili dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato “quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano”.
Dalle norme citate la giurisprudenza, tenuto conto della loro ratio, ha ritenuto di dover ricavare la regola che le medesime siano applicabili non solo all'erezione di un manufatto del tutto nuovo, ma anche alle modifiche a manufatti esistenti capaci comunque di aggravare la limitazione della visuale (cfr. Cassazione civile, Sez. I, 25.09.1996, n. 8452), ed inoltre ha precisato che tali norme richiedono che l’autorizzazione in deroga sia rilasciata prima dell'inizio dei lavori, perché, trattandosi di opere che incidono sulla sicurezza ferroviaria, la deroga condiziona la stessa possibilità di rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del manufatto (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. II, 11.04.2008, n. 2075).
Il rispetto delle norme citate avrebbe richiesto il preventivo ottenimento di una nuova autorizzazione per ottenere la deroga ad innalzare di circa cinque metri il manufatto già esistente in fregio alla linea ferroviaria ad una distanza inferiore a quella stabilita dalla legge (TAR Veneto, Sez. III, sentenza 08.03.2012 n. 333).
Il vincolo di inedificabilità relativa posto dall'art. 49 DPR 753/1980 (distanza minima dalla ferrovia) è determinato da ragioni di sicurezza, non di tutela dell’ordinato assetto del territorio, e può essere derogato, quando la situazione concreta lo consenta, su autorizzazione degli uffici ferroviari preposti alla tutela del vincolo stesso: é evidente come l’esercizio di quest’ultimo potere, previsto dall’art. 60 del d.P.R. n. 753/1980, non possa essere condizionato dalla circostanza che le norme urbanistiche locali non vi abbiano fatto espresso riferimento. (TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 12.01.2012 n. 1)
Infatti, ai sensi dell'art. 60 del DPR citato, gli uffici compartimentali di F.S. possono autorizzare riduzioni delle distanze fissate dagli art. 49 e 55; inoltre l'art. 50, comma 1°, dello stesso DPR stabilisce espressamente che il divieto ex art. 49 "si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi" alla data di entrata in vigore del DPR 753/1980, mentre i vincoli di inedificabilità assoluta, ai sensi dell'art. 33 della legge 47/1985, sono tali solo "se siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere". 
Ne segue che il vincolo ex art. 49 del DPR n. 753/1980, in quanto relativo, si applica anche agli abusi preesistenti e quindi alla odierna fattispecie, come ritenuto dalla giurisprudenza oramai consolidata dopo la pronuncia in tal senso della Adunanza Plenaria n. 20/1999 del Consiglio di Stato (TAR Emilia Romagna-Bologna, sez. II, 04.08.2008, n. 3593) (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, sentenza 01.07.2011 n. 552).
Secondo la normativa di cui al D.P.R. 753/1980, lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, e la ratio di tale previsione risiede nell’evidente esigenza di tutelare il preminente interesse pubblico alla sicurezza dell’esercizio ferroviario e, ancor prima, alla salvaguardia della pubblica incolumità: in proposito l’autorizzazione alla deroga delle distanze minime –presupposto necessario per il rilascio del titolo abilitativo– costituisce il risultato di una valutazione discrezionale (demandata all’Ente preposto) dei valori antagonisti, secondo il criterio di prevalenza dell’interesse alla protezione della pubblica incolumità (TAR Puglia Bari, sez. II – 06/11/2009 n. 2634) (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 16.02.2011 n. 304).
In materia di distanze dalle linee ferroviarie -ai fini di polizia, sicurezza e regolarità del loro esercizio- il D.P.R. n. 753/1980 all'art. 49 (al primo comma) ha previsto per le costruzioni lungo i tracciati delle linee ferroviarie una distanza minima di 30 metri dal limite di occupazione della più vicina rotaia, precisando (al secondo comma) che tale limite si applica "solo alle ferrovie, con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1".
L'art. 51 del medesimo D.P.R. fissa, per le costruzioni "lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia", la diversa distanza minima di 6 metri dalla più vicina rotaia, pur aumentabile all'occorrenza a 2 metri dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati e comunque in modo tale da rendere libera la visuale per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. 
Infine, l'art. 60 dello stesso testo normativo prevede la c.d. "autorizzazione in deroga" cioè che "quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentono, possono essere autorizzate... (ora dalla Regione) per le ferrovie in concessione riduzioni alle distanze prescritte dagli artt. dal 49 al 56 (Consiglio di Stato, Sez. VI, 
sentenza 23.09.2008 n. 4591).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI


Quali sono gli obblighi cui datori di lavoro e lavoratori sono tenuti ad ottemperare in materia di Dispositivi di Protezione Individuali?
Con riferimento al quesito formulato, si forniscono le seguenti indicazioni sulla normativa che regola in via generale la materia. La normativa in tema di uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) è regolata agli articoli 74 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
In particolare, ai sensi dell’art. 79, l’elemento di riferimento per l’applicazione dell’obbligo dell’uso dei DPI è l’allegato VIII del medesimo testo normativo.  La normativa citata pone degli obblighi in materia  di uso dei DPI sia in capo al datore di lavoro che ai lavoratori, prevedendo, all’art. 75, che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, e che, ai sensi dell’art. 76, comma 2 lettere c) e d), gli stessi devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere utilizzate i dall’utilizzatore secondo le sue necessità.  Ai sensi dell’art. 78, comma 2 e dell’art. 20, comma 2, lett. d), inoltre, il corretto uso dei DPI nei casi in cui questo sia previsto costituisce un obbligo per i lavoratori, la cui violazione è sanzionata.

LE BARRIERE DI SICUREZZA

La barriera a muretto è sagomata verso il potenziale urto del veicolo con una particolare sequenza di tre pendenze diverse.
Esse hanno il compito di muovere la ruota urtante in modo tale da far prima salire il veicolo sul paramento cosi sagomato (creando l’accelerazione assente nelle barriere di tipo a lama e paletti) per poi rinviarlo verso la carreggiata stradale che aveva abbandonato, in un tempo più o meno lungo a seconda dell’angolo e della velocità dell’impatto.
Se l’energia dell’urto è più elevata, la barriera ha anche una spostamento che dissipa energia per attrito.
Lo spostamento delle barriere a muretto dà luogo ad un’ansa, più o meno accentuata, nella linea di protezione.
Esso induce l’affiancamento del veicolo all’elemento di barriera e non lo fa rimbalzare verso il centro della strada, come capita negli urti elastici senza spostamenti.
Questo effetto, unitamente al meccanismo di sali-scendi già descritto, facilita il controllo della traiettoria e la redirezione, soprattutto per i veicoli di maggior massa.
Il minor danneggiamento delle vetture rispetto agli urti contro barriere metalliche è invece dovuto al meccanismo di sali-scendi. (Abesca)







venerdì 26 ottobre 2012

DISTANZE LEGALI


La mancanza di pareti in un manufatto che, ciononostante, abbia le caratteristiche di una costruzione e, quindi, di struttura realizzante una determinata volumetria, non può costituire circostanza idonea ad escludere l'osservanza delle distanze legali per la pretesa impossibilità di calcolare le distanze.
È questa la conclusione dell’Ordinanza n. 16776 della Cassazione civile del 02/10/2012 che afferma: «Costituisce costruzione anche un manufatto privo di pareti ma realizzante una determinata volumetria, e pertanto la misura delle distanze legali per verificare se il relativo obbligo è stato rispettato deve esser effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso».
Va, pertanto, rimossa la struttura metallica con tettoia realizzata in violazione delle distanze legali, oltre al risarcimento del danno, provocato sul muro di confine, derivante dall’ancoraggio della predetta struttura. La dimostrazione che la tettoia in questione sia da considerare una costruzione risiede nell’ammissione che la stessa possegga caratteri di stabilità, consistenza ed immobilizzazione al suolo e, sulla base di queste motivazioni, la Corte ritiene del tutto irrilevante, ai fini dell’osservanza delle norme sulle distanze, la costruzione di pareti.

PROROGA TERMINE VALIDITÀ DEL TITOLO EDILIZIO


L’efficacia temporale dei titoli edilizi, com’è noto, decorre con la comunicazione dell’inizio dei lavori e termina con quella di comunicazione di fine dei lavori. L’eventuale protrazione della validità del titolo edilizio può essere accordata solo nel caso di presentazione della proroga prima della scadenza del titolo stesso. 
Tuttavia, l’efficacia di quest’ultimo non può essere posticipata nell’ipotesi in cui, vi è una formale comunicazione dell’avvenuta ultimazione delle opere edilizie. Inoltre, non può nemmeno invocarsi il fatto che la comunicazione di ultimazione dei lavori è stata effettuata al solo fine di ottenere l’agibilità dei fabbricati, dacché propedeutico all’attestazione della conformità ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dell’edificio è l’adempimento dell’avvenuto collaudo o certificato di regolare esecuzione delle opere.
I titoli edilizi hanno, com’è noto, efficacia temporale che decorre, in particolare, con la comunicazione dell’inizio dei lavori e termina con quella di comunicazione di fine dei lavori.
La protrazione della validità del titolo edilizio può essere accordata in relazione alla presentazione di proroga prima della scadenza del titolo stesso, ma l’efficacia del medesimo non può essere posticipata nell’ipotesi in cui, come nella specie, è la concessionaria stessa a far presente con formale comunicazione l’avvenuta ultimazione delle opere edilizie. 
Né può invocarsi il fatto che la comunicazione di ultimazione dei lavori è stata effettuata al solo fine di ottenere l’agibilità dei fabbricati, dacché propedeutico all’attestazione della conformità ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dell’edificio è l’adempimento dell’avvenuto collaudo o certificato di regolare esecuzione delle opere (artt. 23, 24 e 25 del Testo unico sull’edilizia di cui al DPR n. 320/2001)  (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 01.08.2012 n. 4403).

BANDO TIPO


Il “bando-tipo” costituisce, pertanto, il quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara, quanto alla individuazione delle cause tassative di esclusione, salva la facoltà di derogare motivando, nei termini più oltre specificati.
Sul documento è stato acquisito il prescritto parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reso in data 25 settembre 2012.
A seguito della approvazione del “bando-tipo”, l’Autorità procederà ad elaborare specifici bandi tipo distinti in base all’oggetto del contratto (lavori, servizi o forniture) che, oltre a riprodurre le clausole relative alle cause tassative di esclusione come indicate in via generale nel presente documento, conterranno le ulteriori puntuali indicazioni sulla gestione della gara. 

giovedì 25 ottobre 2012

CRITERI DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEI LAVORI NEL CANTIERE


Ai fini dell’esonero dalle responsabilità del committente, secondo quali criteri deve avvenire la nomina del Responsabile dei lavori nel cantiere?
A parere dello scrivente occorre tener presente che, in base all’art. 89, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008, la figura del responsabile dei lavori nel cantiere è quella di un soggetto solo eventualmente presente nel cantiere, essendo il committente - così come affermato, otre che dal dato normativo, anche da numerose pronunce giurisprudenziali - il perno attorno al quale ruotano la sicurezza nel cantiere e le relative responsabilità, da cui può essere esonerato soltanto con la nomina di un responsabile dei lavori e nei limiti dell’incarico a questi conferito, così come specificato dall’art. 93, comma 1, “Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori”, ai sensi del quale  il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
         Ciò che si evince con certezza dal combinato disposto dei citati articoli 89, c.1, lett. c) e 93, c.1 è la necessità del conferimento di un  incarico formale in cui, ai fini dell’operatività dell’esonero dalle responsabilità  del committente, siano specificati con chiarezza i compiti che il committente intende trasferire al responsabile dei lavori; affinché operi, pertanto, il trasferimento al responsabile dei lavori dei compiti di protezione e di salvaguardia che fanno capo al committente, tale incarico deve essere necessariamente, anche se implicitamente, trasfuso  in un atto scritto, che precisi la natura e l’estensione dell’incarico e dei compiti affidati. 
         Non specificando ulteriormente il legislatore la forma e le modalità di conferimento di detto incarico, sembra opportuno in primo luogo distinguere tale istituto dalla delega di funzioni da parte del datore di lavoro di cui all’art. 16 del medesimo testo normativo. 
         Infatti, sebbene l’istituto di cui sopra sia stato delineato dal legislatore tenendo conto dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di delega di compiti inerenti la sicurezza sul lavoro, di cui costituisce pertanto una trasfusione nel diritto positivo, non appare tuttavia possibile, alla luce dei complementari principi di tassatività della fattispecie penale e di certezza del diritto, applicare la disciplina che ne deriva - in mancanza di un espresso riferimento normativo in tal senso - al caso, diverso e distinto, del conferimento di incarico al responsabile dei lavori da parte del committente, stante la non sovrapponibilità della disciplina degli obblighi datoriali a quello degli obblighi del committente. 
         Pertanto, non essendo applicabile al caso in esame la norma di cui al citato art. 16, occorre inquadrare la questione nel più generale contesto della delega di funzioni in materia presidiata da sanzioni penali, nozione di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che ricorre ogni qual volta il titolare originario di una posizione di garanzia, con atto formale, attribuisce ad altri soggetti determinate funzioni, adempiendo così ai suoi doveri di diligenza per il tramite del soggetto delegato. 
Ai sensi di copiosa e ormai risalente giurisprudenza, la delega di funzioni, - nel cui ambito, come si è visto, rientra l’incarico di responsabile dei lavori, - ai fini della propria validità deve presentare determinati requisiti, oggettivi e soggettivi, di validità, che si possono sinteticamente enucleare, oltre che nella forma scritta e nella specificazione puntuale delle attribuzioni e dei compiti del responsabile, risultanti come visto dal combinato disposto degli artt. 89, c.1, lettera c)  e 93, nella tempestività della nomina stessa in relazione agli adempimenti da osservarsi, nella certezza della sua provenienza, nell’attribuzione di autonomi poteri deliberativi, con autonomia decisionale e di gestione ed adeguata disponibilità economica e di mezzi materiali; la stessa deve, inoltre, essere conferita ad un soggetto che abbia capacità e idoneità tecnica sufficienti e da questi accettata.        
Stante quanto sopra, si ritiene, conclusivamente, che l’incarico del committente al responsabile dei lavori, pur non essendo pienamente assimilabile alla delega di funzioni da parte del datore di lavoro di cui all’art. 16 D.Lgs. 81/2008, e non dovendo quindi presentare necessariamente i medesimi requisiti, rientra tuttavia nel più generale ambito della delega di funzioni così come elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, della quale deve pertanto presentare i requisiti soggettivi e oggettivi di validità, così come sopra delineati. 

VERIFICA TECNICO-PROFESSIONALE PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI


L’obbligo della verifica tecnico-professionale per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili è previsto  nell’articolo 90 comma 9 lettera a) del D.Lgs. n.81/2008 secondo il quale:
“9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII”
dove l’allegato XVII è quello nel quale sono stati riportati i requisiti minimi da prendere in considerazione per la verifica dell’idoneità tecnico professionale stessa e dove è chiaro che il committente in esso indicato non può che intendersi il committente dell’opera edile tant’è che il legislatore, in alternativa allo stesso, fa riferimento al responsabile dei lavori che il committente ha eventualmente designato.
In tale allegato, nel punto 1 sono riportati i requisiti che devono possedere le imprese esecutrici e nel punto 2 quelli che devono possedere i lavoratori autonomi affinché possano essere considerati in possesso dell’idoneità tecnico professionale per svolgere i lavori nel cantiere. Nel punto 3 viene inoltre esplicitamente indicato che:
“3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri ci cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2”.
Sembra ovvio ora che il legislatore nel punto 3 di tale allegato XVII non abbia voluto indicare come impresa affidataria l’impresa affidataria così come definita nell’art. 89 comma 1 lettera i) dello stesso D. Lgs. e cioè sostanzialmente la prima impresa appaltatrice che ha firmato il contratto con il committente dell’opera edile, individuata comunemente come impresa madre del cantiere, ma che abbia voluto fare riferimento a qualsiasi impresa che nel cantiere provveda a sua volta a commettere e ad affidare ad altra impresa o lavoratore autonomo in subappalto o in subsubappalto parte dell’opera già ricevuta in appalto assumendo sostanzialmente in tal caso una posizione di subcommittente e di subsubcommittente. Questa interpretazione si ritiene essere la più corretta in quanto si verrebbe così a creare un sistema, come del resto la logica vuole, in base al quale qualsiasi impresa che chiama un’altra impresa è tenuta, in qualunque punto della cascata degli appalti avvenga il trasferimento, a controllare la idoneità tecnico professionale di chi ha chiamato seguendo gli stessi criteri di cui all’allegato XVII.
Una lettura del punto 3 dell’allegato XVII diversa di quella sopraindicata e mirante ad individuare quale impresa affidataria in esso indicata una impresa di cui alla definizione contenuta nell’art. 89 comma 1 lettera i) e cioè la prima impresa che ha sottoscritto il contratto con il committente dell’opera edile, porterebbe infatti all’assurda ed inaccettabile situazione che la prima impresa appaltatrice, già controllata per quanto riguarda i requisiti di idoneità tecnico professionale dal committente dell’opera edile, è chiamata a controllare con gli stessi criteri la regolarità della sua o delle sue imprese subappaltatrici mentre a carico di queste ultime non graverebbe l’obbligo di fare altrettanto nei confronti di quelle che a loro volta hanno chiamato in cascata ad operare nel cantiere edile con le eventuali conseguenze che si possono facilmente immaginare.

DOCUMENTAZIONE PER LA SICUREZZA


Documentazione utile prodotta dal CPT di Siracusa:

Un utile guida per adempiere agli obblighi di tipo documentale.

Documentazione obbligatoria da produrre prima dell'inizio dei lavori ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale, della regolarità contributiva e del rispetto delle norme in materia di sicurezza. Rivolta alle imprese affidatarie, esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

Una checklist per il controllo della documentazione da custodire in cantiere a disposizione degli Organi di Vigilanza 

VALUTAZIONE DELLA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI


Quali sono le modalità di valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione?
(Risposta del Ministero del Lavoro a quesito del 13 luglio 2009)
La disciplina giuridica relativa alla valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi risulta rinvenibile all’art.26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, anche noto come “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro e, per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del citato “testo unico”, all’art. 97, comma 2, il quale opera uno specifico rinvio all’allegato XVII.  
Ferma restando la disciplina per ultimo citata, va al riguardo rimarcato come la valutazione di cui all’art.26, comma 1, lettera a), è al momento effettuata attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato della impresa o del lavoratore autonomo e mediante  autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 secondo quanto previsto dall’art.26, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 81/2008.
Ciò fino a quando non verrà emanato il D.P.R. previsto dal combinato disposto degli articoli 6, comma 8, lettera g) e 27 del “testo unico”, il cui scopo principale è, appunto, individuare settori e criteri per la qualificazione delle imprese, in modo che, tra l’altro, sia possibile “misurare” – per mezzo di strumenti legati al riscontro del rispetto delle regole in materia di salute e sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi – la  idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi.  Infine, si coglie l’occasione per rimarcare come l’obbligo per il datore di lavoro di valutare l’idoneità allo svolgimento della attività commissionata all’impresa appaltatrice, corrisponde comunque al principio generale in forza del quale ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori (art. 2087 c.c.), tra le quali – ovviamente – rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere “in sicurezza” attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente.
 Pertanto, per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede al datore di lavoro, che affidi lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un’ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima. 

lunedì 22 ottobre 2012

BONIFICA DEGLI ORDIGNI BELLICI


Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2012 la legge 1 ottobre 2012, n. 177: Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo»; 
b) all'articolo 91 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute»;
c) al comma 1 dell'articolo 100, dopo le parole: «di cui all'allegato XI,» sono inserite le seguenti: «con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo,»; 
d) all'articolo 104 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. E' considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91, l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneità dell'impresa è verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali»; 
e) all'allegato XI, dopo il punto 1 è inserito il seguente: «1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo»;
f) all'allegato XV, punto 2.2.3, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo».
2. L'albo di cui al comma 4-bis dell'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sulla base di una proposta formulata da una commissione di cinque esperti designati dai medesimi Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per l'accertamento dell'idoneità' delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché per le successive verifiche biennali. Ai componenti della commissione di esperti di cui al periodo precedente non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.
3. Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire l'attività le imprese già operanti ai sensi delle medesime disposizioni.


Normative
12/01/1984 Capitolato


SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ – SCIA



Articolo 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e (2) degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli (3) imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, (2) dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonchè dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezioni dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. (4)
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della   presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, (5) all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(...) (6)
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e (7) 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalle leggi regionali. (8)
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (9)


(2) Parole aggiunte dall'art. 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.
(3) Parole aggiunte dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.
(4) Periodo aggiunto dal 
Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.
(5) Le parole: "ovvero di cui al comma 6-bis" sono state aggiunte dal 
D.L. 13 agosto 2011, n 138.
(6) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il testo previgente così recitava: "5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20."
(7) Le parole: "al comma 4 e" sono state aggiunte dal D.L. 13 agosto 2011, n 138.
(8) Comma aggiunto dal 
Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.
(9) Comma aggiunto dal 
D.L. 13 agosto 2011, n 138.