TAR Napoli, 07.11.2023 n. 6128
Occorre rammentare che, in forza
del combinato disposto degli artt. 108 comma 9 e 110 comma 5 lett. d) del
d.lgs. n. 36/2023, al pari di quanto stabilivano gli artt. 95, comma 10,
e 97, comma 5, lett. d) del
d.lgs. n. 50/2016, prima dell’aggiudicazione le stazioni appaltanti devono
verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali
retributivi.
Tale accertamento (che non dà
luogo a un sub-procedimento di verifica di anomalia dell’intera offerta, ma
mira esclusivamente a controllare il rispetto del salario minimo: cfr. T.A.R.
Lazio, Roma, sez. III, 11 novembre 2022, n. 14776) è sempre obbligatorio, anche
nei casi, quale quello in esame, di gara al massimo ribasso. Diversamente,
infatti, potrebbe essere compromesso il diritto dei lavoratori alla
retribuzione minima, tutelato dall’art. 36 Cost. (in argomento cfr., ex multis,
T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 21 dicembre 2020, n. 1994; T.A.R. Lombardia,
Milano, sez. II, 1° giugno 2020, n. 978; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 16
marzo 2020, n. 329; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 26 marzo 2018, n. 608).
In altri termini, la Stazione
appaltante ha l’obbligo di procedere, prima dell’aggiudicazione, sempre e
comunque, a prescindere dalla valutazione di anomalia dell’offerta, alla
verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali
retributivi. In altre parole, si tratta di una autonoma condicio causam dans
del provvedimento di aggiudicazione, come indefettibilmente condizionato
all’esito positivo di tale attività di certazione.
Inoltre, al fine di consentire alla
stazione appaltante tale doverosa attività di controllo, occorre distinguere i
“costi indiretti della commessa”, ovverosia i costi relativi al personale di
supporto all’esecuzione dell’appalto o adibito a servizi esterni, dai “costi
diretti della commessa”, comprensivi di tutti i dipendenti impiegati per
l’esecuzione della specifica commessa. L’obbligatoria indicazione dei costi
della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità
imposta alla Stazione appaltante – si impone solo per i dipendenti impiegati
stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente
articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è
così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che
operano solo occasionalmente, ovvero in modo trasversale a vari contratti, il
cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da
presentare per il singolo appalto (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 12/07/2021,
n.8261).