mercoledì 5 ottobre 2016

LINEE GUIDA N.2 - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA



 L’ANAC ha pubblicato la determinazione n.1005 del 21 settembre 2016 recante “Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Offerta economicamente più vantaggiosa”. Le linee guida sull’Offerta economicamente più vantaggiosa non sono tra quelle specificatamente previste nell’articolato del codice e sono catalogabili tra quelle genericamente individuate dall’articolo 213, comma 2 del Codice stesso. Così come precisato dal Consiglio di Stato nel parere n. 1767 del 2 agosto si tratta di linee guida “non vincolanti”. Le linee guida ricalcano l’impianto del testo approvato dopo la consultazione online ma contengono alcune modifiche in gran parte scaturenti dal citato parere del Consiglio di Stato.
L'ANAC specifica anche che le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime - incluso il prezzo – con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara.
In riferimento al paragrafo III relativo alla ponderazione, l’ANAC precisa, in questa nuova versione, che il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, deve essere, di regola, limitato; ad esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell’offerta ma la natura dell’offerente. Tuttavia si può attribuire un punteggio maggiore in relazione alla specificità dei servizi come avviene per quelli relativi all’ingegneria e all’architettura.
Determinazione n. 1005 del 21/09/2016