giovedì 23 gennaio 2014

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL REGIME PROPRIO DEI PARCHI

B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 49 del 05.12.2013, "Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali (art. 18, comma 6-ter, l.r. 86/1983)" (deliberazione G.R. 29.11.2013 n. 990).

GUIDA ALLE SEMPLIFICAZIONI DEL DECRETO DEL FARE

Il decreto legge n. 69 del 2013 (cosiddetto “decreto del Fare”), convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98, contiene numerose misure di semplificazione. Si tratta di provvedimenti che sono anche frutto delle attività di misurazione degli oneri burocratici e di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni condotte dal Dipartimento della funzione pubblica.
Oltre a interventi di carattere generale, indispensabili per dare certezza ai tempi di conclusione delle pratiche, quale l’indennizzo automatico e forfettario, vi sono numerose misure che consentono di ridurre i costi burocratici, di contribuire a rimettere in moto gli investimenti e di agevolare la ripresa in settori chiave.

Il provvedimento interviene, infatti, su adempimenti burocratici particolarmente costosi per le imprese. 

mercoledì 22 gennaio 2014

LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con Circolare n. 302 del 13/12/2013, ha inviato ai Consigli degli ordini provinciali, le Linee di indirizzo per l'applicazione del Regolamento per l'aggiornamento professionale, approvate in data 13/12/2013, a seguito del parere espresso dall'Assemblea dei Presidenti del 23/11/2013.
L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorrerà dal 01/01/2014.
Rimandando al testo del provvedimento in oggetto e del Regolamento per ogni approfondimento, di seguito alcuni dei contenuti delle Linee di indirizzo:
·         è istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on-line, di tutte le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale, che permette la diffusione dell’informazione sulla disponibilità della offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP;
·         è istituita presso il CNI un’Anagrafe Nazionale dei CFP (Crediti Formativi Professionali), competente per tutti gli iscritti agli Ordini territoriali. Ciascun soggetto formatore, al termine delle singole attività formative, provvede a inviare telematicamente all’anagrafe stessa l’elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi. In assenza di un soggetto formatore, permane, in capo all’iscritto, l’obbligo di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del Regolamento. Tale Anagrafe costituisce uno strumento nazionale per la certificazione degli obblighi formativi dei singoli iscritti, consultabile, a seconda del rispettivo ambito di competenza, dall’iscritto, dagli Ordini territoriali e dal CNI;
·         gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa ed indipendentemente dal settore di iscrizione., ad eccezione dei 5 CFP di cui all’art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a etica e deontologia professionale, che devono essere conseguiti dagli iscritti entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione;
·         ai fini dell’ottenimento dei 15 CFP/anno relativi all’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile, di cui all’Allegato A del Regolamento, gli iscritti, entro il 30 novembre di ogni anno, dovranno inviare all’Anagrafe Nazionale, tramite apposito modulo predisposto dal CNI, un’autocertificazione, nella quale si attesti l’aggiornamento professionale concernente la propria attività;
·         il riconoscimento di CFP per le attività di formazione erogate agli iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente, sia nel settore pubblico che in quello privato, dall’ente o azienda di appartenenza può avvenire nel caso in cui l’ente o l’azienda in questione operi in cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. Nel caso di cooperazione o convenzione con gli Ordini, spetta a questi ultimi la responsabilità scientifica e l’assegnazione dei CFP per le attività formative stesse;

I criteri di attribuzione dei CFP non espressamente indicati nell’Allegato A del Regolamento verranno definiti con apposite circolari del CNI.

REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI

Il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013, disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 07/08/2012 n.137 (Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali).

Per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP (Credito Formativo Professionale). I CFP possono essere conseguiti:
·         con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione;
·         con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale, a scelta dell'iscritto.
A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.
Al momento dell’iscrizione all’Albo si accreditano:
·         in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l’Ordine di provenienza;
·         in caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 90 CFP;
·         in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 60 CFP;
·         in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 30 CFP.
I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5 CFP sull’etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione. Agli iscritti all’albo alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.
Ai fini del conseguimento di CFP, sono riconosciute le attività formative svolte dagli iscritti nell’anno precedente a quello dell’entrata in vigore del regolamento, ossia nel 2012.

Possono essere motivo di esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell’iscritto, i seguenti casi:
·         maternità o paternità, per un anno;
·         servizio militare volontario e servizio civile;
·         grave malattia o infortunio;
·         altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.
Alla concessione del periodo di esonero consegue la proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare.


Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

Nei luoghi di lavoro la valutazione del rischio fulminazione, eseguita con la versione precedente delle norme CEI, va rivalutata come richiesto dal d.lgs. 81/08 e s.m.i. (artt. 17 e 84), essendo in vigore dal 01.03.2013 la nuova norma CEI EN 62305-2.

Infatti, per gli edifici esistenti, nei quali la valutazione era stata effettuata secondo le norme precedenti, "il datore di lavoro dovrà compiere nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305 – 2 e se necessario dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma".

REGIME GIURIDICO DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

In merito al regime giuridico applicabile agli attestati di prestazione energetica (A.P.E.) con riferimento agli atti di trasferimento di immobili o ai contratti di locazione, il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, ha ricordato che l'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 63/2013, convertito dalla legge 90/2013 (entrata in vigore il 4 agosto 2013), ha sancito, a pena di nullità, l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica.
Successivamente il decreto-legge 145/2013 (c.d. Destinazione Italia, entrato in vigore il 24 dicembre 2013 e ora all'esame del Parlamento per la conversione in legge), ha soppresso la predetta nullità dei contratti, prevedendo in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell’attestazione di prestazione energetica ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione di edifici, la sola applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
In seguito l’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013, entrata in vigore il 1° gennaio 2014) ha riconfermato la nullità, ma con decorrenza differita alla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici, decreto previsto dall'art. 6, comma 12 del DL n. 63/2013.
La Legge di stabilità 2014 è intervenuta su una norma non più in vigore, essendo stata sostituita appena qualche giorno prima dal decreto-legge “Destinazione Italia”. Anche il Ministero dello Sviluppo economico ha convenuto sull’inefficacia della disposizione contenuta nella legge di stabilità, “ritenendo che la nullità dei contratti privi dell’attestazione di prestazione energetica sia eccessiva, mentre la sanzione pecuniaria è da ritenersi maggiormente adeguata”.

Il ministro della Giustizia ha quindi preannunciato che sarà valutato, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, un intervento di coordinamento normativo “per l’eliminazione dell’erroneo richiamo al non più vigente comma 3-bis da parte dell’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge di stabilità.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Con la delibera n. 1216 del 10 gennaio 2014, la Giunta della Regione Lombardia ha aggiornato la disciplina regionale in materia di certificazione energetica degli edifici e di efficienza energetica in edilizia al fine di recepire le disposizioni nazionali introdotte con il DPR n. 75/2013 - che ha ampliato i titoli di studio idonei per accedere all’attività di certificatore energetico - e con la Legge 90/2013 (di conversione del decreto legge n. 63/2013), che ha introdotto il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).
Cambio del nome da ACE a APE
Con la nuova delibera regionale viene cambiata la denominazione dell’Attestato, che da "Attestato di certificazione energetica” (ACE) diventa “Attestato di Prestazione Energetica" (APE), in conformità alla direttiva 2010/31/UE e al DPR 75/2013. Il cambio di nome dell'Attestato è operativo dal 15 gennaio 2014.
Obbligo di formazione e titoli di studio idonei
L’obbligo di formazione, aggiuntivo rispetto al possesso del titolo di studio, viene mantenuto; inoltre, sono riconosciuti come idonei per l’attività di certificazione energetica tutti i titoli di studio indicati dal DPR 75/2013, ammettendo anche la classe di laurea LM 71 (Scienze e tecnologie della chimica industriale).
Nuova definizione di impianto termico
La delibera recepisce anche la nuova definizione di impianto termico, introdotta dalla legge 90/2013: gli edifici sono certificabili anche con apparecchi di potenza uguale o superiore a 5 kW e non più a 15 kW.
In arrivo la nuova disciplina sull'efficienza
Un aggiornamento più complessivo è previsto con l’approvazione della nuova disciplina per l’efficienza energetica degli edifici, che introdurrà limiti più restrittivi per i nuovi edifici.
I requisiti per la funzione bioclimatica di serre e logge
L'Allegato alla Delibera dispone che ai soli fini di cui alla Legge Regionale 39/2004, art. 4 comma 4, le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre rientrano nella casistica dei “volumi tecnici”, non computabili ai fini volumetrici, se sono congiuntamente rispettati i seguenti criteri:
a) La superficie netta in pianta della serra bioclimatica o della porzione di serra sia inferiore o uguale al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui è collegata; la possibilità di realizzare una serra bioclimatica o una loggia addossata o integrata all’edificio, di superficie maggiore a quella sopra indicata, è ammessa solo qualora l’ampliamento relativo alla superficie che eccede il suddetto limite sia consentito dallo strumento urbanistico locale, fatto salvo il versamento, per la sola parte eccedente, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi previsti dalle norme edilizie vigenti;
b) La serra consenta una riduzione, documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B della DGR VIII/5018 e s.m.i., pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata; tale riduzione non è richiesta qualora la realizzazione della serra bioclimatica avvenga nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell’intero edificio a cui è addossata o integrata e siano, di conseguenza, rispettati i requisiti di cui al punto 7 della dgr 8745/2008;
c) La serra sia provvista di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili e apposite aperture per evitarne il surriscaldamento estivo;
d) La serra non deve essere dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento;

e) La superficie disperdente della serra sia costituita per almeno il 50% da elementi trasparenti.

ESERCIZIO, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI – REGIONE LOMBARDIA

La Giunta Regionale della Lombardia, il 20 dicembre 2013, ha approvato la Delibera n. X/1118 “Aggiornamento delle disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 53 - Serie Ordinaria - del 30 dicembre 2013.

Questo atto sostituisce la precedente DGR n. IX/2601 del 2011.

Si elencano di seguito le principali novità:
§  Recepimento del DPR 74/2013 e della Legge 90/2013 che modifica la definizione del D. Lgs. 192/2005;
§  Nuova definizione di impianto termico e del relativo ambito di applicazione, includendo gli impianti con potenza maggiore a 5 kW;
§  Inserimento nella regolamentazione di tipologie di impianti precedentemente escluse, come gli apparecchi a biomassa installati in modo fisso e gli impianti per la climatizzazione estiva di potenza superiore a 12 kW. Per questi ultimi viene inoltre determinata la temperatura minima di esercizio;
§  Esclusione dalla disciplina regionale sugli impianti termici di:
§  Radiatori individuali, termocucine, cucine economiche, caminetti aperti
§  Impianti per la climatizzazione estiva o invernale costituiti da macchine frigorifere, collettori solari o pompe di calore con potenza inferiore a 12 kW
§  Impianti coinvolti nei processi produttivi;
§  Trasmissione dei modelli dichiarativi esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT);
§  Identificazione in modo univoco di ciascun impianto termico mediante “Targatura”. A partire dall’1 agosto 2014 un codice univoco consentirà l’identificazione dell’impianto. La targatura degli impianti avverrà al momento dell’installazione o alla prima manutenzione utile. Questo agevolerà l’analisi del parco impianti esistente sul territorio regionale, anche ai fini di un miglior monitoraggio della qualità dell’aria, e la diffusione di impianti alimentati con energie rinnovabili;
§  Conferma delle tempistiche di manutenzione già in vigore in Lombardia. Frequenze maggiori sono ammesse solo per motivi di sicurezza, riportati dall’installatore o dal manutentore sul libretto di uso e manutenzione;
§  I nuovi impianti a biomassa devono essere installati secondo quanto previsto dal DM 37/08 e dall’ 1 agosto 2014 dovranno rispettare i rendimenti minimi determinati. Gli stessi dovranno inoltre essere dotati di “Libretto di impianto”;
§  Dall’ 1 agosto 2014 gli impianti a biomassa dovranno essere manutenuti, in relazione alla loro potenzialità, con la seguente cadenza minima:
-       Minore di 15 kW ogni 2 anni
-       Uguale o maggiore di 15 kW ogni anno;
§  Dall’1 agosto 2014 tutte le Autorità competenti (Regione, Province e Comuni con più di 40.000 ab.) utilizzeranno esclusivamente lo strumento del Portafoglio Digitale per l’incasso dei contributi a loro dovuti. Questo strumento è già in uso presso 7 dei 33 Enti Locali competenti al controllo e all’ispezione degli impianti termici.
§  Sono esentati dal pagamento dei contributi: gli impianti di climatizzazione estiva, gli impianti alimentati da biomassa legnosa, le pompe di calore e gli scambiatori delle reti di teleriscaldamento.

La targatura degli impianti, nota come Bollino Blu, agevolerà anche la realizzazione di analisi del parco impianti esistente sul territorio regionale, ai fini del miglior monitoraggio della qualità dell’aria e della costante diffusione degli impianti a fonte di energia rinnovabile.
Entro il 31 luglio 2014 dunque ogni impianto termico funzionante dovrà essere dotato di Bollino blu. In caso di nuova installazione, il Bollino verrà apposto dall’installatore, mentre per gli impianti di riscaldamento esistenti l’operazione avverrà a cura del manutentore. Solo se l’impianto già dotato di targa subisce nel tempo modifiche sostanziali, per esempio il passaggio all’utilizzo di un diverso combustibile (p.e. dal gasolio al gas), dovrà dotarsi di un nuovo Bollino blu.
Nel caso di impianti di riscaldamento centralizzati a servizio di condomini, sarà l’amministratore o il terzo responsabile a dover produrre una targa da apporre in corrispondenza della centrale termica e che contenga diverse informazioni relative all’impianto tra cui il codice, gli orari di funzionamento ed il riferimento al responsabile.
La trasmissione dei modelli dichiarativi avverrà esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) - gestita da Finlombarda SpA - ed il coinvolgimento di tutti gli Enti Locali nell’utilizzo del Portafoglio Digitale, che consentirà in modo indifferenziato per l’intero territorio regionale di versare in modo semplice e rapido i contributi di competenza degli Enti Locali. Lo strumento di Portafoglio Digitale è già in uso presso 7 dei 33 Enti Locali competenti ed attivi nell’ambito del controllo e della ispezione degli impianti termici.

La delibera introduce anche una importante novità riguardante il terzo responsabile dell’impianto, che potrà essere rappresentato soltanto da una figura giuridica. 

CONTRATTI D’APPALTO IN MODALITÀ ELETTRONICA

L’articolo 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti, come modificato dal D.L. 179/2012) stabilisce che dal primo gennaio 2013 i contratti d’appalto debbano essere stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti.
Il documento fornisce le indicazioni per affrontare i diversi aspetti operativi e organizzativi derivanti dalla stipula in modalità elettronica dei contratti pubblici relativi ad appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture.
Secondo le nuove regole, il contratto deve essere generato tramite l’uso di software o attraverso l’acquisizione informatica del contratto cartaceo su supporto informatico. 
Il contratto stipulato in modalità elettronica deve assumere le caratteristiche di integrità e immodificabilità, in modo che forma e contenuto non siano alterabili e ne sia garantita l’integrità nella fase di conservazione.
Le tipologie di firma elettronica da utilizzare sono
la firma digitale
la firma elettronica qualificata
la firma elettronica avanzata
Per garantire l’interoperabilità, l’accesso e la leggibilità dei documenti elettronici, i documenti dovranno essere preferibilmente in uno dei seguenti formati
pdf
rtf
txt
jpeg
xml.
Vengono, inoltre, fornite indicazioni in merito a
firma digitale del pubblico ufficiale rogante
firme elettroniche qualificate e digitali
acquisizione digitale della sottoscrizione autografa
atto pubblico amministrativo a mezzo Ufficiale Rogante
scritture private autenticate
scrittura privata

aggregato documentale informatico

LA DISCIPLINA NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

L’ultimo lavoro approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato intende fare il punto sulla legislazione nazionale in materia edilizia. Ovviamente la normativa nazionale dovrà essere coordinata ed integrata con la normativa emanata a livello regionale, in virtù della competenza concorrente in materia di “governo del territorio” riconosciuta alle Regioni dall’art. 117 Costituzione.
Ad oggi gli interventi edilizi, come riassunto nel documento del Notariato, sono assoggettati ai seguenti titoli edilizi e relativa normativa di riferimento:
-       attività edilizia totalmente libera (interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione), disciplinata dall'art. 6, c.1, T.U. D.P.R. 380/2001;
-       attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori (interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ma previa comunicazione al Comune dell'inizio lavori), disciplinata dall'art. 6, c. 2 e 4, T.U. D.P.R. 380/2001;
-       attività edilizia soggetta a permesso di costruire (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica; di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento di destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli), disciplinata dagli articoli da 10 a 21 del T.U. D.P.R. 380/2001;
-       attività edilizia soggetta a super D.I.A. (interventi edilizi per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla D.I.A. in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire), disciplinata dagli artt. 22 e 23 del T.U. D.P.R. 380/2001 nonché dall'art. 5, c.2, lett. c, D.L. 70/2011;
-       attività edilizia soggetta a S.C.I.A. (i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori, di attività edilizia soggetta a permesso di costruire, di attività edilizia soggetta a super- D.I.A.), disciplinata dagli artt. 22 e 23 del T.U. D.P.R. 380/2001 nonché dall'art. 5, c.2, lett. b e lett. c, D.L. 70/2011.


GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE

L’Inail in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha pubblicato un utile Manuale sulla valutazione dei rischi e gestione della sicurezza nelle scuole.
Il volume, consultabile solo sul sito Inail, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, fornisce modelli, procedure e regolamenti per una buona gestione della sicurezza in ambito scolastico, in base alle recenti disposizioni legislative.
Il documento affronta tutte le tipologie di rischio presenti negli ambienti e negli spazi in cui si svolgono le attività scolastiche e tratta i diversi aspetti legati alla sicurezza, tra cui:
normativa in materia di sicurezza nella scuola
processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione
problematiche strutturali e di igiene ambientale
gestione degli agenti chimici
gestione del rischio fisico
gestione del rischio biologico
dispositivi di protezione individuale
aspetti ergonomici
benessere organizzativo e gestione dello stress lavoro-correlato
gestione degli infortuni e delle malattie professionali
sorveglianza sanitaria
rischi per le lavoratrici madri
informazione, formazione e addestramento
gestione delle emergenze

gestione del primo soccorso.

venerdì 17 gennaio 2014

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)


Comma 639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.


Comma 640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

Con il comunicato n.7 del 10/1/2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato la scadenza del 24 gennaio per il versamento della mini IMU, per la maggiorazione TARES. Più in particolare il MEF ha comunicato le date inserite nella Legge di Stabilità per l’anno 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147) relativamente all’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’IMU, della TARI e della TASI i seguenti termini di versamento:
·         per quanto riguarda l’IMU restano ferme le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;
·         per la mini IMU (l’eventuale conguaglio della parte residuale della seconda rata dell’IMU 2013 a carico del contribuente) viene confermata la data del 24 gennaio;
·         anche per la maggiorazione standard della TARES viene confermata la data del prossimo 24 gennaio, a meno che il versamento non sia stato già effettuato entro il 2013;
·         per la TARI e la TASI ogni Comune dovrà stabilire almeno due rate a scadenza semestrale anche in maniera anche differenziata fra i due tributi.

ART.1 L.190/2012: ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL’AVCP

Per l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione - è stato pubblicato dall’AVCP un set di FAQ sugli aspetti di carattere generale, informatico e di corretta modalità di compilazione della tabella dati predisposta dall’AVCP.

FAQ art.1 L.190/2012 adempimenti nei confronti dell’Avcp (aggiornamento 16 gennaio 2014)


ARBITRATO

Pubblicata la Determinazione dell’AVCP n. 6 del 18 dicembre 2013 che contiene le indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6  novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione  della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

LINEE GUIDA SU PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO NEI SERVIZI E NELLE FORNITURE


Un'efficiente gestione delle commesse pubbliche deve fondarsi sulla preventiva determinazione delle acquisizioni, che possono essere effettivamente e completamente realizzate in base alle disponibilità finanziarie e, in caso di lavori, secondo un ordine di priorità che si fonda sulla valutazione di costi e benefici.
LE NECESSITÀ
Identificare le esigenze da soddisfare è il primo passo per pianificare le strategie di approvvigionamento, per ottimizzare la distribuzione di risorse e per controllare le fasi gestionali.
A partire dagli atti di gara le prestazioni vanno definite, in quantità e in qualità, e poi formalizzate nel contratto di appalto, in cui si fissano anche il corrispettivo e la tempistica. Le successive verifiche nell'esecuzione dell'appalto, regolate dagli articoli 312/325 del Dpr 207/2010, servono a confrontare le prestazioni eseguite con quanto disposto nel contratto di appalto.
IL PROGRAMMA ANNUALE
Considerata la peculiarità delle acquisizioni di forniture e di servizi il legislatore ha optato per la semplificazione: un unico atto, il programma annuale, soggetto a dettagliate pubblicazioni, al posto dei due imposti per i lavori pubblici. Ciò vale solo per le amministrazioni aggiudicatrici, in base all'articolo 271 del Dpr 207/2010: restano fuori gli enti aggiudicatori, operanti nei settori speciali, che non rivestono anche la qualifica di amministrazioni aggiudicatrici.
Possono essere sempre eseguiti gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, e le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. In base al rinvio alle norme sui lavori, i servizi e le forniture non compresi nella programmazione annuale non possono essere finanziati. Sono preservate le risorse disponibili in seguito a ribassi d'asta o di economie.
Nel contenuto minimo del programma annuale, delineato dell'Avcp, è compresa anche la comparazione delle alternative contrattuali e procedurali per giungere alla soluzione più efficiente ed efficace, nonchè la scelta tra l'attivazione di un'autonoma procedura di gara o il ricorso ai meccanismi di centralizzazione
L'Avcp ammonisce sulle conseguenze della mancanza di programmazione: frammentazione degli affidamenti, spesa incontrollata, illegittime proroghe contrattuali, procedure negoziate senza bando avviate solo per l'urgenza di provvedere precostituita dalla stazione appaltante, l'imprecisa definizione dell'oggetto del contratto con riguardo alle specifiche tecniche e/o alle quantità.
Per una efficace strategia di approvvigionamento sarebbe preferibile, secondo l'Avcp, l'obbligo di programmazione triennale anche negli appalti di servizi e forniture, per usufruire di visione globale dell'intero ciclo di realizzazione dell'appalto. Tutto ciò sarebbe utile per acquisti mirati specie nel settore informatico, soggetto a rapida obsolescenza.
PROGETTAZIONE
La regola è un unico livello di progettazione. Il progetto deve dettagliare le prestazioni occorrenti per gli specifici fabbisogni della stazione appaltante e occorre anche quantificare gli oneri per la sicurezza, stimare il costo del servizio e dei tempi di svolgimento.
L'Avcp indica di far riferimento all'articolo 43 del Dpr 207/2010 per lo schema di contratto e di capitolato speciale d'appalto per i contratti di lavori.
ESECUZIONE
Esiste una stretta correlazione tra la programmazione, la progettazione, la redazione degli atti di gara e l'esecuzione. Infatti, dalla mancata definizione delle esigenze di approvvigionamento conseguono quali vizi derivati la scorretta identificazione dell'oggetto e dell'entità della prestazione, la non precisa formulazione del progetto e del capitolato, l'approssimazione dei termini contrattuali, le penali mancanti o di importo irrisorio, l'insufficiente controllo delle stazioni appaltanti.
DIRETTORE
La tradizionale figura del responsabile unico del procedimento, nominato tra i dipendenti di ruolo della stazione appaltante, cura e vigila su ogni singola acquisizione, e sovraintende al ciclo dell'appalto. Egli svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, fatta salva diversa indicazione della stazione appaltante. Il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere persona diversa solo per gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e nel caso di interventi di particolare rilevanza e complessità.
Per l'Avcp sono complessi i servizi di pulizia/sanificazione, in particolari ambienti sanitari, la gestione/manutenzione degli immobili, degli impianti/infrastrutture idriche, le prestazioni inerenti la realizzazione e gestione dei servizi ICT, i servizi e le forniture nel settore energetico e idrico, la manutenzione di impianti e macchinari ad alto contenuto tecnologico, la fornitura e la manutenzione di impianti per il funzionamento degli uffici.
Caratterizzano la rilevanza e la complessità dei servizi e delle forniture l'elevata componente tecnologica, le complesse modalità di esecuzione del contratto, la trasversalità del servizio. L'Avcp suggerisce di mantenere separate le due figure, quando l'incarico di Rup sia affidato a un funzionario o ad un dirigente che gestisce la procedura di gara, sprovvisto delle competenze e conoscenze specifiche proprie del settore in cui la prestazione va eseguita.
CONTROLLI
L'area soggetta al controllo del direttore dell'esecuzione comprende tra gli altri aspetti la qualità del servizio/fornitura, l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi, il rispetto dei tempi e dei luoghi di consegna, l'adeguatezza dei reports sulle prestazioni e le attività svolte; la soddisfazione del cliente/utente finale (per quei beni/servizi non strumentali – per esempio servizi alla persona e all'infanzia), il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e di quella sul lavoro e dei contratti collettivi.
La verifica di conformità in corso di esecuzione resta una facoltà in base all'articolo 313 del Dpr 207/2010 secondo criteri di misurabilità della qualità come quelli evidenziati in precedenza e non limitati, quindi, al generico richiamo alle regole dell'arte.
REVISIONE PREZZI
La clausola di revisione periodica dei prezzi, in base all'articolo 115 del Dlgs 163/2006, va inserita nei contratti a esecuzione continuata e periodica. L'Avcp propone di rendere omogenei i comportamenti delle amministrazioni contraenti, attraverso il rispetto di puntuali indicazioni, magari stabilite dal contratto o dalla convenzione quadro stipulati tra centrale di committenza ed esecutore.
Nella fase di progettazione e di redazione dei documenti di gara l'Avcp raccomanda che siano disciplinate le modalità di svolgimento dei servizi e di consegna delle forniture, quanto a tempi, modalità e qualità e siano dettagliati gli strumenti di verifica e controllo correlati all'irrogazione di penali per sanzionare eventuali inadempimenti. Esiste uno stretto legame tra le verifiche sull'esecuzione qualitativa delle prestazioni e la successiva partecipazione alle gare di appalto. Scatta, infatti, l'esclusione prevista dall'articolo 38, lettera f) del Dlgs 163/2006 per gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.
PENALI
Per favorire la corretta esecuzione delle prestazioni possono essere utili le penali, quantificate dall'articolo 145, commi 1-3, del Dlgs 163/2006 per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità e alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo. È obbligo del direttore dell'esecuzione verificare e segnalare al responsabile del procedimento eventuali ritardi o disfunzioni rispetto alle prescrizioni contrattuali.
Le penali consistono nella riduzione delle somme erogate come corrispettivo delle prestazioni eseguite e fanno scattare preclusione dalla partecipazione a gare successive bandite dalla stessa stazione appaltante, in base all'articolo 38, comma 1, lettera f) del Dlgs 163/2006.
ll Dpr 207/2010 non chiarisce se le penali possano essere previste anche nei casi in cui i beni o servizi forniti non corrispondano agli standard di qualità previsti, o non siano conformi alle prescrizioni contrattuali oppure la consegna avvenga in luoghi diversi.
Le penali vanno indicate nel capitolato per ciascuno dei termini contrattualmente previsti e devono tener conto del sinallagma contrattuale, per evitare squilibri a danno dell'esecutore. Nel capitolato, cioè, va disposto che l'importo delle penali può essere decurtato dalla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata entro il termine ritenuto congruo dalla stazione appaltante.
La stazione appaltante può prevedere penali strettamente correlate ai livelli di servizio, ma anche ai livelli di servizi migliorativi ovvero aggiuntivi derivanti dall'offerta dell'aggiudicatario.
VARIANTI
Le varianti, disposte dal direttore dell'esecuzione del contratto e approvate preventivamente dalla stazione appaltante, sono applicabili nei casi previsti dall'articolo 311 del Dpr 207/2010, che non sono applicabili analogicamente. Le fattispecie delle varianti sono le stesse previste per i lavori, con esclusione della sorpresa geologica e dell'errore progettuale con le note differenziazioni della inclusione o meno nel quinto dell'importo contrattuale.
Sono ammissibili le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, purché non comportino modifiche sostanziali, e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e siano contenute entro il 5% dell'importo contrattuale.
RINNOVO
La prestazione oggetto del contratto e il suo valore economico non possono essere modificati. Di qui il divieto delle proroghe e dei rinnovi taciti o espressi per gli appalti di servizi e forniture. Si può solo far ricorso all'applicazione dell'articolo 57, comma 5, lettere a) e b), del Dlgs 163/2006, per i servizi analoghi e complementari.
Oltre a ciò è vietato il rinnovo tacito del contratto, poiché rappresenta una forma di trattativa privata al di fuori dei casi ammessi dal diritto comunitario. L'articolo 57, comma 7, Dlgs 163/2006 dispone il divieto di rinnovo tacito di tutti i contratti riguardanti forniture, servizi e lavori, e commina la nullità di quelli rinnovati tacitamente
La proroga non comporta una nuova negoziazione con lo stesso soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, bensì una mera prosecuzione dell'efficacia del contratto che sposta in avanti il solo termine di scadenza del rapporto. Milita a favore dell'ammissibilità del rinnovo contrattuale, se espressamente previsto dalla lex di gara, la previsione dell'articolo 29 del Dlgs 163/2006, che a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti e dei servizi pubblici prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
Alla base di tali divieti si pone la finalità di scongiurare affidamenti reiterati allo stesso soggetto in elusione al principio di concorrenza, che più di ogni altro garantisce la scelta del miglior contraente, sia sotto il profilo della qualificazione tecnica dell'operatore, sia della convenienza economica del contratto.
Nondimeno la decisione del Consiglio di Stato del 5 luglio 2013 n. 3580 ha sottolineato che non si riscontra la lesione della libera concorrenza allorché la possibilità della "proroga" contrattuale sia resa nota ai concorrenti sin dall'inizio delle operazioni di gara. Tale fattispecie pro-concorrenziale è analoga a quella nella quale si troverebbero le parti contraenti nell'ipotesi in cui la stazione appaltante avesse optato per la più lunga durata del contratto (sei anni, anzichè tre più tre).
L'inserimento della clausola di rinnovo consente all'amministrazione di rivalutare la convenienza del rapporto in essere alla sua scadenza e di confermare il medesimo contraente, del quale è già comprovata l'idoneità tecnica e la capacità economica.
La giurisprudenza è favorevole alle "proroghe dei contratti affidati con gara, se già previste ab origine, e comunque a determinate condizioni. Invece quando il contratto scade e lo si proroga senza che tale facoltà sia stata stabilita senza che essa sia prevista ab origine, o oltre i limiti temporali consentiti, la proroga è da equiparare a un affidamento senza gara.
MODIFICHE
A presidio del principio della corrispondenza tra impresa partecipante, aggiudicataria e poi contraente è posto il divieto previsto dall'articolo 37, comma 9, del Dlgs 163/2006, che riguarda solo la modificazione soggettiva, qualora in sede di aggiudicazione risultino nuovi soggetti componenti il raggruppamento, rispetto a quelli indicati in sede di partecipazione.
E' possibile solo il mutamento per esigenze organizzative: il servizio sarà assunto dal o dai rimanenti componenti dello stesso, previa verifica del possesso dei requisiti indicati nella lex specialis, per l'esecuzione della prestazione.

Per i consorzi stabili e di cooperative di produzione e lavoro è consentita la variazione soggettiva anche in senso additivo, in quanto vicenda interna al consorzio, che non impatta sul rapporto con la stazione appaltante, ma solo per motivi sopravvenuti: non può essere eluso il necessario controllo della moralità professionale ex articolo 38 del Dlgs 163/2006 e non possono essere aggirati gli esiti negativi di un controllo durante la gara.

LINEE GUIDA SULLE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO E SUL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ


Il legislatore nazionale è intervenuto più volte, nel corso degli ultimi anni, sulle fattispecie contrattuali ascrivibili alla cd. public-private partnership (PPP) sia per la possibilità di integrare le competenze del settore pubblico e del settore privato sia in considerazione delle ridotte risorse finanziarie a disposizione delle stazioni appaltanti.
In particolare, si evidenziano l’introduzione nel sistema dei contratti pubblici del contratto di locazione finanziaria (o leasing finanziario), inserito nel d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 all’art. 160-bis, dall’art. 2, comma 1, lett. pp), d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e, più recentemente, la previsione del contratto di disponibilità, introdotto nel Codice all’art. 160-ter dall’art. 44, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 e, successivamente, dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134.
L’attuale assetto normativo prevede, dunque, una serie di strumenti di partenariato pubblico-privato (cfr. art. 3, comma 15-ter del Codice), che vanno dai contratti di concessione finanziati sia in corporate financing sia in project financing, al contratto di disponibilità e al leasing. Con riferimento alle opere con tariffazione a carico dell’amministrazione, che rappresentano il principale ambito di riferimento di questo documento, i primi due sono riconducibili al modello internazionale DBFO (design, build, finance and operate); il terzo al modello BLT (build, lease and transfert). Indipendentemente dal modello finanziario sottostante, ai fini della riconduzione dell’operazione nell’alveo del PPP, occorre strutturare il contratto in modo tale che i rischi siano allocati alla parte che è meglio in grado di controllarli.
L’applicazione di questi strumenti contrattuali ha posto dubbi di carattere interpretativo connessi, soprattutto, ad aspetti delicati del disegno di gara, quali, ad esempio, la tipologia di soggetti ammessi alle procedure competitive, la ripartizione dei rischi tra pubblico e privato, la corretta strutturazione delle operazioni dal punto di vista tecnico ed economico-finanziario.

Il documento dell’AVCP fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni operative sui principali aspetti dell’iter di affidamento. 

PARTECIPAZIONE DELLE RETI DI IMPRESA ALLE PROCEDURE DI GARA


Il d.l. 18  ottobre, 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”),  convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, tra le diverse  misure volte a favorire una maggiore diffusione delle reti di impresa, contempla  anche le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.
In particolare,  il novellato art. 34, comma 1, lett. e-bis), ammette a partecipare alle  procedure di affidamento dei contratti pubblici «le aggregazioni tra le imprese  aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del  decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9 aprile 2009, n. 33»; la medesima disposizione soggiunge, poi, che «si  applicano le disposizioni dell'articolo 37». 
Nello specifico, il nuovo comma 15-bis del citato art. 37 ribadisce che «le disposizioni di cui  al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla  partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese  aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera  e-bis)». 

L’Autorità, anche in  considerazione dell’avvenuta introduzione del principio di tassatività delle  cause di esclusione ex art. 46, comma 1-bis, del Codice (cfr., sul punto,  determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 “BANDO- TIPO. Indicazioni generali per  la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46,  comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”), ha fornito alcune indicazioni circa le concrete modalità di partecipazione delle reti di  impresa alle procedure di gara.

LA CIRCOLARE DEL CNI SULLA STIPULA DELL'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

Il CNI ha pubblicato una circolare informativa sull'obbligo di stipula di polizza professionale. In essa vengono riepilogate le indicazioni già elaborate dal Centro studi. La circolare propone anche una tabella comparativa delle diverse polizze offerte dal mercato.
Il testo completo della circolare nel link qui sotto.