Consiglio di Stato, Sez. V, 6 agosto 2018, n. 4821. Le
offerte uguali all'interno delle ali o al margine delle stesse (20% o 10%
rispettivamente per i metodi ex art.
97, comma 2, lettere a) e b) o lettera e), del Codice dei contratti),
devono essere considerate come un'unica offerta ai fini dell'accantonamento per
il calcolo della soglia di anomalia. (conforme: Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2018, n. 3821);
disapplicabile sul punto la delibera ANAC n. 206 del 1° marzo 2018 (revisione
delle Linee guida n. 4) già ampiamente oggetto di critica.
Orientamenti per programmare, progettare, approvare, appaltare, realizzare, collaudare, manutenere le opere pubbliche - a cura di giuliano lorenzi
venerdì 26 ottobre 2018
NOTA ANCI SU OBBLIGO DGUE ELETTRONICO
L'Associazione
nazionale dei comuni italiani (Anci) ha pubblicato la nota operativa per
l’utilizzo obbligatorio, dal 18 aprile 2018, dei mezzi di comunicazione
elettronici.
Per
tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre 2018, il Documento
di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere predisposto esclusivamente in via
elettronica, secondo le regole tecniche emanate ai sensi dell’art. 58 comma 10
del Codice dei contratti pubblici da AgID.
La
nota dell'Anci – IN ALLEGATO - è molto importante soprattutto per le piccole
stazioni uniche appaltanti (Piccoli Comuni) che, non essendosi convenzionati
con centrali uniche di committenza o soggetti aggregatori che posseggono
piattaforme telematiche e/o non avendo risorse per acquistare l'accesso ad
altre piattaforme presenti sul mercato, sarebbero in grande difficoltà.
Presentazione delle
offerte
In
riferimento alla presentazione delle offerte, l’Anci chiarisce le ipotesi in
cui le amministrazioni possono ancora ricorrere all’uso di mezzi di
comunicazione diversi da quelli elettronici. In particolare, l’art. 52 del
Codice stabilisce i casi in cui è possibile derogare, a condizione che le
stazioni appaltanti indichino nella relazione unica i motivi per cui l’uso di
mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici sia stato ritenuto
necessario.
Utilizzo di piattaforme
telematiche di negoziazione
Per
adempiere agli obblighi di comunicazione informatica è possibile utilizzare le
piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto
dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di
affidamento; infatti ai sensi del comma 5 dell’art. 52 del Codice si ha
che:
In
tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le
stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza
delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano
il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la
scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.
Tuttavia,
le piccole stazioni appaltanti, che non hanno avuto tempo e risorse per creare
una propria piattaforma di e-procurement, possono delegare la gara ad una
Centrale di Committenza o altro soggetto aggregatore di riferimento che abbia
costituito la piattaforma e-procurement, o convenzionarsi, con piattaforme
e-procurement che offrono tale servizio sul mercato.
Distinzione tra utilizzo
di una piattaforma informatica di negoziazione e strumenti di comunicazione
digitali
Secondo
l’Anci è necessario distinguere l’utilizzo di una piattaforma informatica di
negoziazione dall’obbligo di utilizzo di strumenti di comunicazione digitali.
In base all’art.
37 comma 2 del Codice per tutte le stazioni appaltanti è prevista la
possibilità, in caso indisponibilità di strumenti telematici di
negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie.
In
definitiva, non è necessario ricorrere alla gestione integrale della gara su
piattaforma informatica: è possibile utilizzare sistemi informatici specifici
che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e
informazioni di gara.
Questo
perché, spiega l’Anci, la direttiva europea 24/2014 da cui discende l’obbligo
prevede che, il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici.
non
dovrebbe tuttavia obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il
trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione
elettronica o al trattamento automatizzato.
Altre modalità operative
in deroga in materia di digitalizzazione delle procedure
Altra
grande novità riguarda la gestione delle offerte: secondo l’Anci anche
dopo il 18 ottobre le stazioni appaltanti possono ancora ricorrere a soluzioni
alternative in assenza di una piattaforma di e-procurement (ossia di
un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara),
almeno in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri.
L’art.
52 comma 1, lett. e del Codice, in riferimento alla procedura di
presentazione dell’offerta, stabilisce infatti che le amministrazioni possono
ancora ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli
elettronici (quindi quelli tradizionali) quando ciò si renda necessario, tra
l’altro, per assicurare la sicurezza e la protezione di informazioni di natura
particolarmente sensibile.
Pertanto
vi è la possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle
elettroniche, purché siano le uniche in grado di assicurare l’integrità dei
dati e la riservatezza delle offerte: non è ammessa la consegna delle
offerte attraverso posta elettronica certificata (PEC).
Tra
le possibilità, ad esempio, quella di presentare l’offerta ancora in busta
chiusa, sigillata e controfirmata ma i documenti all’interno devono
essere in formato elettronico, su supporto informatico, tipo cd o chiavette; il
tutto a condizione che tale espediente, costituendo una deroga, sia
ben motivato nella relazione unica dalla stazione appaltante.
RUMORE DI CANTIERE
Dall'11
ottobre 2018 è in vigore la norma UNI 11728:2018 “Acustica - Pianificazione e
gestione del rumore di cantiere – Linee guida per il committente comprensive di
istruzioni per l’appaltatore”, che fornisce indicazioni per definire gli
obblighi di conformità in carico all’appaltatore da parte del committente, al
fine di garantire una gestione corretta e soddisfacente dell’impatto acustico
del cantiere.
Le
istruzioni della norma possono anche essere fatte proprie dall’appaltatore a
titolo volontario, a condizione che lo stesso appaltatore metta a disposizione
le risorse per la loro applicazione.
Le
finalità per le quali il committente richiede una gestione dell’impatto acustico
possono essere diverse e non necessariamente tutte sovrapponibili. Per esempio:
-
per evitare lamentele da parte dei ricettori;
-
per contenere le proteste affinché queste non interferiscano negativamente con
i lavori del cantiere;
-
per garantire una buona reputazione nei confronti del pubblico;
-
per garantire il rispetto della legislazione vigente.
Pertanto,
le finalità devono essere esplicitate nel disciplinare di incarico o nel
contratto, fra committente e appaltatore.
La
norma è sviluppata nel rispetto delle prescrizioni minime di legge previste in
Italia (appendice A) e al contempo ne costituisce un ampliamento, permettendo
che il rumore sia oggetto di una gestione sinergica che tiene in considerazione
tutti gli ambiti che possono governare il disturbo percepito dalla
cittadinanza.
Inoltre,
la presente norma può costituire un’applicazione specifica della serie di norme
riguardanti i sistemi di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO
14004) e relativo processo di certificazione (appendice B).
LINEE GUIDA ANAC N. 2 NON SONO VINCOLANTI
In
merito all'eventuale discrasia fra la legge di gara e le prescrizioni di cui
alle linee guida dell’ANAC n. 2 del 21 settembre 2016 (in tema di ‘Offerta
economicamente più vantaggiosa’), la quinta sezione del Consiglio di Stato,
nella sentenza n. 6026 del 22 ottobre 2018, ha osservato che “trattandosi
pacificamente di linee guida ‘non vincolanti’ (le quali traggono la propria
fonte di legittimazione nella generale previsione di cui al comma 2
dell’articolo 213 del nuovo ‘Codice dei contratti’), esse non risultano idonee
a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle
singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara”.
Nella
suddetta sentenza il CdS ha anche ricordato che “la giurisprudenza
amministrativa ha riconosciuto la possibilità di applicare in modo attenuato il
tendenziale divieto di commistione tra le caratteristiche oggettive della
offerta e i requisiti soggettivi della impresa concorrente, alla duplice
condizione a) che taluni aspetti dell’attività dell’impresa possano
effettivamente ‘illuminare’ la qualità della offerta e b) che lo specifico
punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione, per attività analoghe a
quella oggetto dell’appalto, non incida in maniera rilevante sulla
determinazione del punteggio complessivo (in tal senso: Cons. Stato, V, 3
ottobre 2012, n. 5197)”.
REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO DELLA LOMBARDIA
La
Regione Lombardia ha adottato il regolamento edilizio-tipo (RET) che recepisce
l'Intesa tra Governo, Regioni e Autonomie Locali. I Comuni dovranno adeguarsi
entro e non oltre 180 giorni e il mancato adeguamento comporterà comunque la
diretta applicazione delle definizioni uniformi che prevarranno sulle
disposizioni comunali.
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER CONTRATTI SOTTO SOGLIA
Con
la sentenza n. 252/2018 pubblicata il 18 luglio, la prima sezione del Tar
Friuli Venezia Giulia ricorda che l’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.
50 del 2016 (nuovo Codice dei contratti) “consente alle stazioni appaltanti la
facoltà di dare corso alla procedura semplificata nel caso di affidamento di
contratti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a €
150.000,00”.
Come
testualmente previsto dalla disposizione richiamata, detta procedura negoziata
deve essere preceduta dalla “consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti”.
In
relazione allo svolgimento di tale attività di consultazione degli operatori
economici, le Linee Guida ANAC n. 4, approvate con deliberazione 1° marzo 2018,
n. 206, precisano che “la stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità
dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei
in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di
riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non
solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul
profilo di committente, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la
sezione «bandi e contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata
della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per
un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del
suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni”
(punto 5.1.4)”.
Nel
caso di specie esaminato dal Tar Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione “ha
omesso di dare corso alla prescritta pubblicazione dell’avviso, adempimento del
quale (al di là di un generico cenno all’interno della memoria di costituzione
- p. 11) non viene fornita prova alcuna”.
“Come
correttamente evidenziato dal ricorrente, neppure sussistono nel caso di specie
i presupposti (al di là del laconico riferimento all’urgenza di affidare il
servizio) per dare corso all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63, D.
Lgs. n. 50 del 2016”.
L’Amministrazione
“non ha neppure indicato quelle ragioni di “estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice” che, se sussistenti,
avrebbero consentito di derogare agli adempimenti previsti dalla procedura
adottata ((art. 63, comma 2, lett. c)”.
La
deroga, peraltro, “appare del tutto incompatibile con la prevista facoltà di
proroga annuale dell’affidamento, dovendosi considerare che l’esenzione
dall’obbligo di pubblicazione appare consentita solo “nella misura strettamente
necessaria” ad affrontare la specifica situazione emergenziale, la quale
costituisce la causa ovvero l’occasione dell’affidamento, ciò che precluderebbe
la possibilità di disporre un eventuale rinnovo a favore dell’aggiudicatario,
allorché le condizioni di urgenza siano inevitabilmente venute meno”.
In
conclusione, “la rilevata carenza della prescritta pubblicità dell’avviso rende
del tutto inattendibile la procedura di selezione del contraente posta in
essere dall’Amministrazione e, nel contempo, si dimostra direttamente lesiva
della posizione del ricorrente, avendone illegittimamente precluso la
partecipazione, nonostante egli risultasse in possesso dei titoli prescritti”.
In allegato la sentenza n. 252/2018 del Tar Friuli Venezia Giulia
SUL COMPUTO DEL FATTORE DI CORREZIONE
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 30 agosto 2018, n. 13:
una conclusione definitiva sul metodo di calcolo della soglia di anomalia di
cui all'art.
97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, sia la media delle
offerte che la prima cifra decimale dopo la virgola che discrimina il calcolo
della soglia (pari alla predetta media se la prima cifra decimale è pari,
decrementando del 15% la stessa media se la prima cifra decimale è dispari)
devono fare riferimento alle offerte ammesse (cosiddette "offerte
centrali" o "offerte residue") senza contare le offerte di
maggior ribasso e di minor ribasso.
L’art. 97, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) si interpreta nel senso che la locuzione “offerte ammesse” (al netto del c.d. ‘taglio delle ali’) da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione “concorrenti ammessi” da prendere in considerazione al fine dell’applicazione del fattore di correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti; conseguentemente, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. ‘taglio delle ali’”.
Lo
ha precisato l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza
n.13/2018 pubblicata il 30 agosto.
La
previsione di cui all’art. 97, comma 2, lett. b) del nuovo Codice dei contratti
ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti.
Secondo
un primo orientamento (condiviso dalla Sezione remittente) le due parti di cui
si compone la disposizione in esame dovrebbero essere interpretate ed applicate
secondo un criterio di carattere – per così dire – ‘dissociativo’.
In
base a tale opzione interpretativa, il Legislatore avrebbe consapevolmente
tenuto distinte: i) (da un lato) la platea dei concorrenti in relazione ai
quali determinare la media aritmetica dei ribassi (platea che andrebbe
individuata previo il ‘taglio delle ali’) e ii) dall’altro, la platea dei
concorrenti da prendere in considerazione al fine della determinazione del c.d.
‘fattore di correzione’ (platea che andrebbe identificata con l’intero novero
dei concorrenti ammessi, senza ‘taglio delle ali’).
In
base a un secondo orientamento la disposizione in esame dovrebbe invece essere
intesa secondo un criterio di carattere – per così dire – ‘associativo’.
Secondo
tale opzione la locuzione ‘offerte ammesse’ (al netto del ‘taglio delle ali’)
di cui alla prima parte del comma 2, lett. b) e la locuzione ‘concorrenti
ammessi’ di cui alla seconda parte della disposizione farebbero riferimento a
platee omogenee (ambedue da individuare previo il ‘taglio delle ali’).
L’Adunanza
plenaria ritiene che prevalenti ragioni inducano a propendere per la seconda
delle richiamate opzioni, alla quale aderisce la prevalente giurisprudenza di
secondo grado (Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2018, n. 435; id. 17 maggio
2018, n. 2959).
Elementi
di carattere teleologico e sistematico militino nel senso di “[ritenere]
corretta l'interpretazione secondo cui la previa esclusione (c. d. taglio delle
ali) va inclusa anche nel calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali superiori alla media”. Non emergono valide ragioni per cui, una
volta eliminate alcune offerte dal criterio di calcolo, le stesse possano
successivamente rientrare a farne parte. In modo parimenti condivisibile si è
escluso che il Legislatore abbia inteso applicare il calcolo della media
limitatamente ai ribassi ammessi dopo il taglio delle ali per poi
successivamente calcolare, all’opposto, la somma dei ribassi prendendo in
considerazione tutti i ribassi originali, seppur già esclusi.
Ragioni
di coerenza sistematica inducono a ritenere che la sostanziale presunzione su
cui si fonda lo stesso meccanismo del ‘taglio delle ali’ è tale da non soffrire
eccezioni o intermittenze nello sviluppo logico ed aritmetico della
determinazione della soglia di anomalia. Ne consegue che un metodo di calcolo
il quale prendesse in considerazione tale presunzione ai fini della prima
operazione, ma la escludesse dalla seconda, risulterebbe intrinsecamente
contraddittorio.
La
questione era stata rimessa all’Adunanza plenaria dalla quinta sezione del
Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 3472 dell'8 giugno 2018 per la corretta
interpretazione dell’art. 97, comma 2, lett. b), secondo alinea, del nuovo
Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), nella parte in
cui si richiamano i “concorrenti ammessi” per il computo del cd. ”fattore di
correzione”, per stabilire se vi rientrano anche i concorrenti le cui offerte
sono state escluse dal punto di vista aritmetico per il calcolo del cd. taglio
delle ali.
La
quinta sezione di Palazzo Spada ha ricordato che secondo una prima tesi, alla
quale aderisce, dalla lettera del disposto di cui all’art. 97, comma 2, lett.
b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si evidenzia la necessità di procedere al
c.d. “taglio delle ali” per la determinazione della media aritmetica dei
ribassi, senza precisare alcunché quanto al calcolo della somma dei ribassi
offerti, necessario ai fini del calcolo del fattore di correzione.
Se
il legislatore avesse voluto escludere le offerte che residuano dopo il taglio
delle ali, oltre che nel calcolo della media, anche nella determinazione del
fattore di correzione della media stessa, lo avrebbe esplicitato, anziché fare
genericamente riferimento ai “ribassi offerti dai concorrenti ammessi”.
Pertanto,
l’operazione di somma dei ribassi è diversa dalla media aritmetica prevista
dalla prima parte dell’art. 97, comma 2, lett. b).
Secondo
un’altra tesi, condivisa da una parte della giurisprudenza amministrativa sia
di appello che di primo grado (cfr., per il grado di appello, le recenti
sentenze sez. V, 23 gennaio 2018, n. 435 e 17 maggio 2018, n. 2959), per il
calcolo della media aritmetica non vanno considerate le offerte previamente
escluse in virtù del taglio delle ali, non ritenendosi che il legislatore abbia
inteso applicare il calcolo della media limitatamente ai ribassi ammessi dopo
il taglio delle ali per poi successivamente calcolare, all’opposto, la somma
dei ribassi prendendo in considerazione tutti i ribassi originali, seppur già
esclusi.
Ha
ricordato la Sezione che l'Adunanza plenaria si è già occupata del tema (ma non
del caso di specie), già chiarendo il criterio di calcolo delle offerte da
accantonare nel c.d. taglio delle ali (Cons. St., A.P., 19 settembre 2017, n.
5, su remissione della Sezione III con ord. 13 marzo 2017, n. 1151, stabilendo
che, avuto riguardo al criterio di calcolo delle offerte da accantonare nel
c.d. taglio delle ali, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo
più basso, devono applicarsi i seguenti principi di diritto:
a)
il comma 1 dell’art. 86, d.lgs. n. 163 del 2006 deve essere interpretato nel
senso che, nel determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e con
minore ribasso (da escludere ai fini dell’individuazione di quelle utilizzate
per il computo delle medie di gara), la stazione appaltante deve considerare
come ‘unica offerta’ tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò
sia se le offerte uguali si collochino ‘al margine delle ali’, sia se si
collochino ‘all’interno’ di esse;
b)
il secondo periodo del comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010 (secondo cui “qualora
nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'art. 86, comma 1, del
codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte
da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del
successivo calcolo della soglia di anomalia”) deve a propria volta essere
interpretato nel senso che l’operazione di accantonamento deve essere
effettuata considerando le offerte di eguale valore come ‘unica offerta’ sia
nel caso in cui esse si collochino ‘al margine delle ali’, sia se si collochino
‘all’interno’ di esse.
Tale
pronuncia conferma l’importanza di massima della questione del corretto
criterio di calcolo delle soglie di anomalia, a valle delle incertezze (e delle
conseguenti divergenti pronunce giurisprudenziali, specie di primo grado)
derivanti dalla infelice formulazione lessicale delle relative norme,
essenziale per garantire la correttezza degli appalti pubblici e la
sostenibilità delle relative offerte.
ATI VERTICALI
ANAC,
con il parere n. 46672 del 31 maggio 2018, ha aderito alla tesi prospettata dal
gruppo di lavoro di Ance Aies Salerno, rispetto alla tutela delle mandanti di
un’ATI verticale nell’ambito delle cauzioni e polizze.
IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
L'Inail
ha pubblicato sul suo portale il volume “Il codice di prevenzione incendi. La
progettazione antincendio. Applicazioni pratiche nell’ambito del d.m. 3 agosto
2015 e s.m.i.”, risultato della collaborazione tra Inail, Sapienza Università
di Roma e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell’ambito dei progetti
previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio
2016/2018.
Le
misure di prevenzione e protezione da adottarsi nei luoghi di lavoro, al fine
di ridurre l’insorgenza di un incendio e limitarne le conseguenze,
costituiscono un obbligo del Datore di Lavoro sancito dall’art. 46 del d.lgs.
81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. (testo unico per la sicurezza) e specificato nel
dettaglio dal d.m. 10 marzo 1998.
Le
suddette misure, che si basano sulla preliminare valutazione del rischio
incendio, possono essere individuate a partire da un approccio progettuale di
tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.
La
progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente in materia, può
essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili ed aderenti alle
specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività soggette al controllo di
prevenzione incendi (metodo prestazionale).
In
questo contesto si inserisce il Codice di prevenzione incendi (Co.P.I.) il
quale, senza effettuare uno strappo rispetto al passato, si propone come
promotore del cambiamento, privilegiando l’approccio prestazionale, in grado di
garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di
soluzioni progettuali, sia conformi che alternative.
Il
Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha recentemente condotto un sondaggio, che
ha coinvolto più di 2000 ingegneri - il 6,3% “professionisti antincendio”
attualmente iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno – in merito ai
progetti e alle deroghe che hanno fatto ricorso al Codice come metodo di
progettazione. L'indagine ha rivelato un notevole interesse verso le nuove
potenzialità introdotte dal Codice ma, allo stesso tempo, un utilizzo non
diffuso dello stesso: oltre il 62% dei progettisti, infatti, pur avendo
frequentato corsi di formazione incentrati sull’utilizzo del Codice, non ha
provato ad utilizzarlo oppure ha rinunciato dopo un tentativo; di quelli che lo
hanno adottato, pochi hanno fatto ricorso alle cosiddette soluzioni
alternative.
Probabilmente
a causa della percepita complessità dello strumento normativo, e conseguente
aumento della responsabilità, il Codice è di fatto spesso ignorato a vantaggio
del più “consolidato” metodo prescrittivo.
Al
fine di illustrare le potenzialità del Codice e di fornire degli strumenti
esplicativi, incentrati su esempi pratici di progettazione, che sembrano
rappresentare un’esigenza particolarmente sentita dai professionisti
intervistati nel sondaggio, è stata attivata una collaborazione tra il
Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente - Facoltà di Ingegneria
Civile e Industriale - Università di Roma “Sapienza”, il Dipartimento
innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti
antropici - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro e il Dipartimento per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.).
Saranno
quindi sviluppati, secondo l’approccio e con gli obiettivi sopra evidenziati,
una serie di compendi riguardanti, fondamentalmente, le dieci misure della
strategia antincendio presenti nel Codice:
-
S.1 Reazione al fuoco
-
S.2 Resistenza al fuoco
-
S.3 Compartimentazione
-
S.4 Esodo
-
S.5 Gestione della sicurezza antincendio
-
S.6 Controllo dell'incendio
-
S.7 Rivelazione ed allarme
-
S.8 Controllo di fumi e calore
-
S.9 Operatività antincendio
-
S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
La
pubblicazione dell'Inail (clicca qui), di carattere introduttivo, si occupa della
tematica generale relativa agli elementi di flessibilità progettuale offerti
dal Codice.
I
risultati di tale attività potranno costituire, negli intenti dei promotori
dell’attività di ricerca, uno strumento di supporto nella progettazione e gestione
della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e uno spunto di riflessione
per i professionisti antincendio e, anche a scopo didattico, un ausilio pratico
per gli studenti interessati alla formazione specialistica in materia di
progettazione antincendio.
ORIENTAMENTI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI PER PROFESSIONISTI
Nel
febbraio del 2018 la Commissione Europea ha pubblicato la guida “Public
procurement guidance for practitioners on avoiding the most common errors in
projects funded by the European Structural and Investment Funds”. Tale
documento è stato tradotto anche in lingua italiana con il titolo “Orientamenti in materia di appalti pubblici per professionisti. Su come evitare gli errori più comuni nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d’investimento europei”.
La
guida fornisce istruzioni su come evitare gli errori spesso riscontrati negli
appalti pubblici relativi a progetti cofinanziati dai Fondi strutturali e
d’investimento europei. L’obiettivo è agevolare l’attuazione dei programmi
operativi e incoraggiare l’adozione di buone prassi. Il documento non fornisce
indicazioni giuridicamente vincolanti ma è finalizzato a fornire
raccomandazioni generali e a illustrare le migliori prassi.
I
concetti, le idee e le soluzioni proposti non pregiudicano la legislazione
nazionale e dovrebbero essere intesi e possono essere adeguati tenendo conto
del quadro giuridico nazionale.
Intendono
offrire assistenza pratica ai funzionari responsabili degli appalti pubblici,
aiutandoli a evitare alcuni tra gli errori e le rettifiche finanziarie più
frequenti rilevati negli ultimi anni dalla Commissione nell’uso dei fondi SIE
(cfr. 6.1. Errori più comuni negli appalti pubblici).
La
Guida ha una funzione di orientamento: va considerata come un supporto e non
sostituisce procedure e regolamenti interni.
Non
è un manuale di istruzioni su come ottemperare alle prescrizioni stabilite
dalla direttiva 2014/24/UE.
Sicuramente
non si tratta di un’interpretazione giuridica definitiva del diritto
dell’Unione.
È
fondamentale che tutti coloro che sono coinvolti nella procedura di appalto
rispettino la legislazione nazionale, i regolamenti interni della propria
organizzazione e le norme UE.
In
assenza di documenti orientativi equivalenti a livello nazionale o specifici
per un determinato fondo, le autorità di gestione possono scegliere
volontariamente di adottare il documento quale orientamento per i beneficiari
di sovvenzioni UE.
Gli
orientamenti della Guida sono strutturati seguendo le fasi principali di una
procedura di appalto pubblico, dalla pianificazione all’esecuzione del
contratto di appalto, ed evidenziano le questioni a cui prestare attenzione e i
potenziali errori da evitare, nonché metodi o strumenti specifici da
utilizzare.
FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI SUBAPPALTI
La fattura
elettronica nei confronti dei subappaltatori nell’ambito di contratti
con la PA è obbligatoria dal primo luglio 2018, in base a quanto previsto dalla
legge di Stabilità 2018. Non si tratta quindi di un’opzione, e nemmeno di un
adempimento che bisogna effettuare solo se viene richiesto. Si tratta di
un obbligo, quindi è necessario emetterla a prescindere dal fatto che il
cliente lo abbia richiesto o meno.
Il
motivo è che la fatturazione elettronica ha, fra le altre cose, il vantaggio di
essere automaticamente nota al Fisco, e non a caso da quando diventerà obbligatoria
per tutte le operazioni verso privati, dal primo gennaio 2019, non si
renderanno più necessari una serie di adempimenti attualmente
previsti per le partite IVA, come la comunicazione delle operazioni rilevanti.
La normativa di
riferimento è la legge 205/2017, comma 917, in base alla quale dallo scorso
primo luglio la fatturazione elettronica è obbligatoria per «subappaltatori e
subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto
di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica». Un
utile riferimento di prassi è la circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate.
Come
previsto dall'art. 1, comma 917, lettera b) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di
Bilancio per il 2018), dall'1 luglio 2018 sono obbligati ad emettere fattura
elettronica i soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle
imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture
stipulato con un'amministrazione pubblica.
L'Agenzia
delle Entrate, al fine di rispondere ai principali quesiti pervenuti dalle
associazioni di categoria e dai contribuenti, ha emesso la circolare 2 luglio
2018, n. 13/E recante
"Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi
dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017".
I
chiarimenti si sono resi necessari in considerazione della pubblicazione in
Gazzetta del Decreto-legge 28
giugno 2018, n. 79 recante
"Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione
elettronica per le cessioni di carburante" (entrato in vigore il 28 giugno
2018) con il quale, intervenendo sull’articolo 1, commi 917, lettera a), e 927
della legge di bilancio 2018, ha:
·
rinviato
al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le
cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti
di distribuzione stradale;
·
sino
al 31 dicembre 2018, mantenuto per le medesime cessioni le modalità di
documentazione precedentemente in essere, previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 e
dall’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, nonché dal
relativo decreto di attuazione.
Per
quanto riguarda la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, le Entrate
hanno chiarito che considerata la definizione di subappalto contenuta nell'art.
105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), la fatturazione
elettronica si applica solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e
subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni
prescritte dalla legge.
Dunque,
fermo l’obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice
identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la
tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell’ambito degli appalti vi sarà
obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che
operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi,
nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto
propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste
la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale
esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene
comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP).
Ad
esempio, sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che
cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto
principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con
l’imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni
all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari
alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata).
Nel
caso in cui il committente a monte dell’appalto non sia una pubblica
amministrazione, ma un soggetto dalla stessa controllato e/o variamente
partecipato, l'Agenzia ha chiarito che deve escludersi che l’obbligo di
fatturazione elettronica si estenda ai rapporti in cui, a monte della filiera
contrattuale, vi sia un soggetto che non rientra tra quelli da qualificarsi
come PA.
Per
le prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio aggiudicatario di un
appalto nei confronti di una PA o che si inserisce nella filiera dei contratti
di subappalto, le Entrate hanno chiarito che l’obbligo di fatturazione
elettronica in capo al consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del
committente PA) non si estende ai rapporti consorzio-consorziate. È peraltro da
escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni
laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, ma si inserisca
nella filiera dei subappalti.
circolare 2 luglio 2018, n. 13/E
CASELLARIO INFORMATICO DEI CONTRATTI PUBBLICI: ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
ANAC
comunica che “le modalità di accesso telematico alle informazioni presenti nel
Casellario, previste all’art.10 del Regolamento per la gestione del Casellario
Informatico dei contratti pubblici, saranno progressivamente rese disponibili,
comunicandone l’attivazione nell’apposita pagina del servizio sul sito
dell’Autorità”.
DECRETO SICUREZZA
Nella
Gazzetta Ufficiale n.231 de 4/10/2018 è stato pubblicato il decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la
funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata”.
In
vigore dal 5 ottobre 2018 e inviato alle Camere per la conversione in legge, il
provvedimento è composto da 40 articoli. Si segnala in particolare l'articolo
25 (“Sanzioni in materia di subappalti illeciti”) e l'art. 26 (“Monitoraggio
dei cantieri”).
SANZIONI INASPRITE IN CASO
DI SUBAPPALTI ILLECITI.
L'art. 25 inasprisce le sanzioni per le condotte
degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di
subappalto: “All'articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, le parole «l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda»
sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa»;
b)
al secondo periodo, le parole «dell'arresto da sei mesi ad un anno e
dell'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a cinque
anni e della multa.».”
“L’intervento
prevede, in primo luogo, la trasformazione in delitto del reato in parola e,
secondariamente, l’equiparazione della sanzione personale a quella prevista per
il reato di frode nelle pubbliche forniture”, spiega la relazione tecnica.
OBBLIGO DI COMUNICARE
ANCHE AL PREFETTO LA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DEI CANTIERI.
L'art. 26 impone di comunicare anche al prefetto
la segnalazione di inizio attività dei cantieri nell’ambito della provincia, al
fine di potenziare la rete di prevenzione antimafia sul territorio e garantire
una maggiore circolarità delle informazioni per un più puntuale monitoraggio
dei cantieri: “All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti:
«nonche' al prefetto».”
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APPLICAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU DOCUMENTI DI CONTRATTO
Con
riferimento al quesito concernente l’applicazione dell’imposta di bollo ai
capitolati e al computo metrico che fanno parte del contratto di appalto per
lavori e servizi, l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 35/2018, fa
presente che il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante
(Disposizioni integrative al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ha
introdotto delle novità alle modalità di affidamento di cui all’articolo 32 del
D.Lgs n. 50 del 2016. In particolare, l’articolo 22 del decreto ha introdotto
il comma 14-bis al richiamato articolo 32 che stabilisce “I capitolati e il
computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte
integrante del contratto”.
Rispetto
alla disciplina precedente, per quanto di interesse, è venuto quindi meno
l’obbligo di richiamare tali documenti nell’ambito del contratto.
CAPITOLATI.
Relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell’imposta di
bollo, ai capitolati oggetto del quesito, si osserva che tali documenti poiché
disciplinano particolari aspetti del contratto (es. termini entro il quale
devono essere ultimati i lavori, responsabilità ed obblighi dell'appaltatore,
modi di riscossione dei corrispettivi dell'appalto), sono riconducibili alle
tipologie di cui all’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR. 26
ottobre 1972, n. 642, che prevede l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00
per ogni foglio, per le “Scritture private contenenti convenzioni o
dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si
estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie,
descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che
li hanno sottoscritti”.
Al
riguardo, si confermano, dunque, i chiarimenti già resi dall'Agenzia delle
entrate con la risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002.
COMPUTO
METRICO ESTIMATIVO. Per quanto concerne inoltre il trattamento agli effetti
dell’imposta di bollo del computo metrico estimativo, con la stessa risoluzione
n. 97 del 2002 è stato precisato che gli allegati di natura tecnica, quali gli
elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi
metrici sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati.
Pertanto, il computo metrico estimativo, in quanto elaborato tecnico la cui
redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati
requisiti, rientra tra gli atti individuati dall’articolo 28 della tariffa,
parte seconda, del DPR n. 642 del 1972, per i quali è dovuta l’imposta di bollo
in caso d’uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare. Si precisa
che, ai sensi dell’articolo 2 del DPR. n. 642 del 1972 si verifica il caso
d’uso quando “…gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all'ufficio
del registro per la registrazione”.
OFFERTE
ECONOMICHE. Relativamente al quesito concernente l’applicazione dell’imposta di
bollo alle offerte economiche, formulate dagli operatori nell’ambito del MEPAB,
non seguite dall’accettazione da parte della pubblica amministrazione, si può
ritenere applicabile anche nel caso in esame quanto rappresentato con la
risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013.
Ciò
in quanto, l’iter procedurale del mercato elettronico della Provincia Autonoma
di Bolzano (MEPAB) è sostanzialmente analogo a quello della mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA); entrambe le procedure di affidamento dei
contratti pubblici sono, infatti, soggette alle disposizioni del D.Lgs. n. 50
del 2016.
DOCUMENTO
RIEPILOGATIVO DEL CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA. In merito al quesito
concernente il trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo del
documento riepilogativo del contenuto dell’offerta economica generato automaticamente
dal sistema, si ritiene che il documento in questione non assume un’autonoma
rilevanza ai fini dell'imposta di bollo rispetto al documento principale
"offerta economica". Lo stesso assolve, infatti, all’unica funzione
di riepilogare il contenuto dell’offerta e, come tale, non rientra nell’ambito
delle "Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni, (...),
descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che
li hanno sottoscritti", di cui all’articolo 2 della tariffa, parte prima
del DPR n. 642 del 1972.
ISTANZE/DICHIARAZIONE
DI PARTECIPAZIONE AD UNA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA. Con un altro quesito
viene chiesto di conoscere il trattamento fiscale da riservare, ai fini
dell’imposta di bollo, alle istanze/dichiarazione di partecipazione ad una
procedura di evidenza pubblica come previsto dall’articolo 23–bis dalla legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.
Tale
articolo al comma 1, stabilisce che “Al fine di semplificare e accelerare le
procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori
economici e contrastare il contenzioso, le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale e richiedere l’indicazione dei subappaltatori ai sensi della normativa
statale in capo all’aggiudicatario, successivamente alla valutazione delle
offerte. In tal caso la partecipazione alle procedure vale quale dichiarazione
del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come stabiliti dalla
normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di gara o
dalla lettera d’invito".
ISTANZE/DICHIARAZIONI
DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA. Relativamente al trattamento
tributario da riservare ai fini dell’imposta di bollo alle
istanze/dichiarazioni di partecipazione alla procedura di gara, si osserva che
l’articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato DPR n.
642 del 1972, stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine,
nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le “…Istanze, petizioni,
ricorsi (…) diretti agli uffici e agli organi anche collegiali
dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni,
(…), tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il
rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.
In
linea generale, quindi, le istanze dirette ad una amministrazione dello Stato
sono soggette all'imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, nella misura di euro
16,00, per ogni foglio.
In
deroga alla predetta disposizione, la tabella allegata prevede specifiche
previsioni esentative per alcune tipologie di atti e documenti.
In
particolare, l’articolo 14 della tabella annessa al richiamato DPR n. 642 del
1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto)
esenta, in modo assoluto, dall’imposta di bollo le “Dichiarazioni sostitutive
delle certificazioni e dell’atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 2 e 4
della legge 4/1/1968, n. 15 (ora articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000) e
successive modificazioni ed integrazioni”.
La
previsione esentativa di cui al richiamato articolo 14 della tabella concerne
la possibilità di comprovare la sussistenza di determinati fatti o il possesso
di taluni requisiti e stati personali mediante dichiarazioni rilasciate
dall’interessato, in sostituzione delle tradizionali certificazioni
amministrative e degli atti di notorietà.
Fatte
tali premesse, per quanto concerne il caso di specie, esaminati i documenti
allegati all’istanza di interpello contenenti una serie di notizie e di
dichiarazioni, l'Agenzia delle Entrate ritiene che gli stessi non possano
essere ricondotti nell’ambito delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000.
Indipendentemente
dal contenuto e dalla valenza giuridica delle dichiarazioni rese, le stesse
sono, infatti, rilasciate all’interno della cosiddetta “dichiarazione di
partecipazione alla procedura di gara”.
Tale
dichiarazione non si limita, infatti, alla semplice comunicazione di requisiti
ma contestualmente e prevalentemente contiene una richiesta volta
all’ottenimento di un provvedimento quale la partecipazione alla procedura di
gara.
Pertanto,
di ritiene che la stessa debba essere assoggettata ad imposta di bollo, ai
sensi dell’articolo 3 della tariffa, allegata al DPR n. 642 del 1972.
VIGILANZA ANAC IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
In
G.U. n. 241 del 16 ottobre 2018 è pubblicata la Delibera dell'Autorità
anticorruzione 4 luglio 2018 recante “Regolamento sull'esercizio dell'attivita'
di vigilanza in materia di contratti pubblici”.
Questo
regolamento disciplina i procedimenti dell'Anac concernenti l'esercizio dei
poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
cui all'art. 213, comma 3, lettere a), b), g) del nuovo Codice dei contratti.
Composto
da 27 articoli, il nuovo regolamento sostituisce il precedente «Regolamento del
15 febbraio 2017 sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di
contratti pubblici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio
2017, ed entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
OBBLIGO DI DGUE IN FORMATO ELETTRONICO
Dal
18 ottobre 2018 è entrato in vigore l'obbligo di utilizzo del Dgue e dei mezzi
di comunicazione nello svolgimento di procedure di aggiudicazione
esclusivamente in formato elettronico in attuazione all'articolo 40 del Codice
Appalti, d.lgs. 50/2016. Il Documento di gara unico europeo elettronico, ai
sensi dell’art. 59 della direttiva 2014/24/UE, recepito integralmente dall’art.
85 del Codice, consiste in un modello autodichiarativo, sviluppato sulla base
di uno standard europeo, con cui l’operatore economico autocertifica il
possesso dei requisiti per la partecipazione a gare d’appalto.
Nei
documenti di gara per una data procedura di appalto, le stazioni appaltanti
dovranno indicare le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE,
l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la
compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve
essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante. L’adozione
del DGUE elettronico serve a ridurre gli oneri documentali ed economici a
carico dei soggetti partecipanti alle procedure di gara, e a semplificare le
procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti.
Il
documento di gara unico elettronico è disponibile dal 18 aprile, come previsto
dall'articolo 85, comma 1 del Codice, ma il comunicato del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2018 aveva poi fatto slittare la
data al 18 ottobre. Dal 18 ottobre il DGUE dovrà essere predisposto
esclusivamente in formato elettronico, e non più cartaceo, in conformità alle
regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell’art. 58 comma 10 del
Codice dei contratti pubblici. Per tutte le procedure di gara bandite a partire
dal 18 ottobre, “eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle
citate regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a
supporto”.
Secondo
quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4, recanti la
disciplina degli affidamenti sotto soglia, in caso di affidamento diretto per
importo fino a 5.000 euro, le stazioni possono acquisire, indifferentemente, il
DGUE oppure un’autocertificazione ordinaria, nelle forme di cui al DPR
n.445/2000. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi
del paragrafo 4.2.3 delle citate Linee guida, è necessario acquisire il DGUE.
L’obbligo di acquisire il DGUE, ovvero l’autocertificazione ordinaria, si
applica a tutti gli affidamenti sopra considerati, a prescindere da una soglia
minima di spesa.
Ai sensi dell’articolo
85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE può essere riutilizzato
per successive procedure di affidamento, a condizione che gli operatori
economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni. In
tale dichiarazione l’operatore economico include l’indicazione del nuovo CIG,
se disponibile, per la diversa procedura alla quale intende partecipare.
Analoga operazione potrà essere adottata in caso di utilizzo
dell’autocertificazione ordinaria.
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