martedì 7 luglio 2015

DAL 1° LUGLIO OBBLIGO DI INFRASTRUTTURAZIONE DIGITALE DEGLI EDIFICI



A partire dal 1° luglio 2015 tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (cioè ristrutturazioni profonde che richiedano il rilascio del permesso di costruire) dovranno essere dotati di un cosiddetto punto di accesso, ovvero di un punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consenta la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
L'obbligo è stato introdotto dallo Sblocca Italia (decreto legge n.133/2014 convertito con modificazioni nella legge n.164/2014) con l'inserimento nel Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) dell'articolo 135-bis. 
Tutti gli edifici di nuova costruzione, per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1 luglio 2015, dovranno essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.
Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1 luglio 2015, anche agli edifici preesistenti, quando siano oggetto di interventi per i quali venga richiesto un permesso di costruire successivamente al 1° luglio 2015.
Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
Gli edifici equipaggiati possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di “edificio predisposto alla banda larga”. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.
Lo Sblocca Italia inserisce tra le opere di urbanizzazione primaria - attraverso una modifica della legge n. 847/1964 - le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici. Anche le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche) sono inserite tra le opere di urbanizzazione primaria.
Il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), l’ente normatore del settore elettrico ed elettronico, ha emanato delle Guide tecniche (CEI 306-2, CEI 64-100/1, CEI 64-100/2, CEI 64-100/3,) allo scopo di fornire un supporto adeguato per la progettazione d’impianti di comunicazione elettronica e di spazi installativi idonei ad assicurare la realizzazione di reti di comunicazione elettronica”.

LA SCELTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE È DISCREZIONALE



Per il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, la scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un appalto pubblico - tra quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quello del prezzo più basso - costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, “che non è censurabile se non per evidente irrazionalità o per travisamento dei presupposti di fatto”.
Lo ha ribadito la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3121/2015, depositata il 18 giugno 2015.
Secondo il CdS, in merito alla scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico, non sussiste “per la stazione appaltante alcun obbligo di esternare, in una specifica e puntuale motivazione, le ragioni della scelta operata” (cfr. da ultimo e per tutte Cons. Stato, Sez. III, 8 luglio 2014, n. 3484).
Pertanto, nella sentenza depositata il 18 giugno scorso, il Consiglio di Stato ha ravvisato che “avuto riguardo alla natura del servizio da aggiudicare, allo specifico contenuto della lex specialis di gara, nonché alle generali e cogenti disposizioni di cui al D.P.R. 10 novembre 1990, n. 285, la scelta del prezzo più basso quale criterio di aggiudicazione dell’appalto non risulta palesemente illogica od irrazionale, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice”.

ILLEGITTIMO IL FRAZIONAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE



La stazione appaltante ha l'obbligo di stimare in via unitaria l’importo totale degli incarichi di progettazione da conferire, poiché, in caso contrario, si assisterebbe ad un frazionamento ingiustificato degli stessi, in violazione della disciplina normativa di riferimento.
Lo ha precisato il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione con un parere del 10 giugno 2015.  
Ai sensi dell’art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
Dunque, ai sensi dell’art. 125, comma 11, sopra riportato, è consentito l’affidamento diretto dei servizi, esclusivamente nel caso in cui gli stessi non superino l’importo di 40.000 euro.
In relazione a tale soglia di valore l'Anac ha verificato se nella fattispecie la stazione appaltante ha proceduto ad un frazionamento degli incarichi tecnici conferiti, entrambi di valore inferiore a 20.000 euro.
A tal riguardo l'Autorità evidenzia che ai fini dell’individuazione della procedura da espletare per l’affidamento degli incarichi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, la stazione appaltante è tenuta alla stima preventiva ed unitaria dell’importo totale dei servizi, secondo le chiare indicazioni contenute nell’art. 29 del d.lgs. 163/2006 il quale dispone, peraltro, che “nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato”.
Sull’argomento si richiama l’avviso espresso dall’Autorità a tenore del quale per stabilire la normativa applicabile all’affidamento di incarichi di progettazione è necessario verificare se gli stessi siano o meno riferiti ad un medesimo intervento. In tale circostanza l’importo presunto della prestazione deve essere calcolato cumulativamente, ossia sommando gli importi di tutti i servizi oggetto di ciascun appalto e devono essere applicate le procedure previste per l’importo totale dei servizi da affidare (ex multis, determinazioni Autorità n. 8/1999, n. 30/2002, n. 2/2002 e deliberazioni n. 26/2012, n. 5/2006, n. 67/2005, n. 153/2004, consultabili sul sito istituzionale).
Di contro, l’artificioso frazionamento degli incarichi in più lotti ed il conseguente loro affidamento a trattativa privata, comporta l’elusione delle procedure concorsuali, non solo sotto il profilo delle forme di pubblicità richieste dal valore della prestazione, ma anche in rapporto alle procedure di scelta del contraente contemplate nella disciplina di settore.
Dunque sia il dato normativo di riferimento, sia l’avviso espresso dall’Autorità sull’argomento, confermano l’obbligo per la stazione appaltante di stimare in via unitaria l’importo totale degli incarichi da conferire; in caso contrario, si assisterebbe ad un frazionamento ingiustificato degli stessi, in violazione della disciplina normativa di riferimento.
Dalle considerazioni che precedono deriva, pertanto, in relazione al caso di specie, che l’attività di accatastamento degli immobili comunali e degli edifici scolastici del Comune, doveva essere considerata unitariamente ai fini della stima dell’importo totale del relativo incarico da conferire, tenuto conto che si tratta di uno stesso servizio (attività di accatastamento), svolto in relazione ad un complesso unitario di beni (gli edifici comunali, incluse le scuole).