giovedì 18 febbraio 2021

CONTRIBUTO ANAC PER L'ANNO 2021

 

Pubblicata nella G.U.R.I. Serie Generale n° 37 del 13 febbraio 2021 la delibera ANAC numero 1121 del 29 dicembre 2020 di “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021” relativa al contributo da versare a favore di Anac per l’anno 2021.

La delibera è entrata in vigore il 1° gennaio 2021.

Delibera formato pdf (97 Kb)

 

domenica 14 febbraio 2021

LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA DA PARTE DI UNA MANDANTE NON È SANABILE MEDIANTE RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO

 

É legittima l'esclusione immediata di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, da una procedura di gara, per la mancata sottoscrizione dell'offerta da parte di una mandante, perché l'irregolarità è essenziale e preclude non solo la riconducibilità della provenienza della stessa ma anche la sua serietà e affidabilità; il vizio non è sanabile mediante ricorso al soccorso istruttorio. É questa la pronuncia del Tar Piemonte - Torino, Sezione II, con sentenza del 28 gennaio 2021, n. 91. L'omissione della firma digitale da parte della mandante ha determinato incertezza assoluta del rapporto negoziale, ossia dell'impegno vincolante circa il rispetto del contenuto dell'offerta, nei confronti della stazione appaltante. L'obbligo di sottoscrivere l'offerta da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei è rintracciabile nell'articolo 48, comma 8 del codice e risponde a «imprescindibili esigenze di certezza della riconducibilità dell'offerta agli operatori che, con la presentazione dell'offerta, intendono impegnarsi nei confronti dell'amministrazione appaltante e di coercibilità dei relativi impegni nella successiva fase esecutiva». L'offerta di gara, infatti, «esprime, con carattere vincolante, l'impegno negoziale ad eseguire il servizio con prestazione conforme all'oggetto di gara, nonché con modalità tecniche e corrispettivo economico che qualificano l'offerta medesima agli effetti della valutazione comparativa ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto» (C.d.S.,sez.VI, n.7987/2010).

Non è sufficiente, inoltre, il rinvio al mandato con rappresentanza conferito alla capogruppo per avere certezza che il mandante rispetti gli impegni contrattuali; in un raggruppamento non ancora costituito ogni operatore è un concorrente unico e distinto, per il quale i vincoli negoziali possono essere imputabili , con connessa responsabilità, solo con la sottoscrizione propria dell'offerta .

Se il raggruppamento non è costituito, la mancata sottoscrizione dell'offerta rientra tra le carenze sostanziali afferenti la proposta tecnico/economica che non può essere sanata

Le mandanti, di un raggruppamento non costituito all'atto della partecipazione alla gara, sono tenute a sottoscrivere l'offerta e l'eventuale difetto rientra tra quelle carenze sostanziali afferenti la proposta tecnico/economica che non può essere sanata neppure con il soccorso istruttorio integrativo (articolo 83, comma 9 del Dl 50/2016).

ARTICOLO 1, COMMA 3, DELLA LEGGE 120/2020

 

L'esclusione automatica «emergenziale» (articolo 1, comma 3, della legge 120/2020), con soli 5 operatori ammessi al procedimento si applica esclusivamente per procedimenti di gara avviati, con la determina a contrarre, dal 17 luglio 2020, ovvero dalla data di entrata in vigore del Dl 76/2020. In questo senso la delibera dell'Anac n. 31/2021. La norma ha introdotto, in modo temporaneo, una forte semplificazione della procedura consentendo l'esclusione automatica dell'offerta anomala nell'appalto da aggiudicarsi al ribasso che registri la partecipazione di almeno 5 operatori economici a differenza della richiesta di 10 operatori nella fattispecie del Codice (articolo 97, comma 8). Il legislatore ha «individuato un preciso dies a quo come momento che «cristallizza temporalmente la disciplina applicabile alle procedure di affidamento di contratti sotto soglia, definendolo nella adozione della determina a contrarre (Anac, delibera n. 840/2020)». La previsione, non trova «invece, applicazione nelle procedure di gara pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto».

PER APPALTI SOTTOSOGLIA, AL SUBAPPALTO SI APPLICA LA NORMA NAZIONALE

 

Tar Lazio - Roma, Sezione 3-ter, sentenza dell'8 febbraio 2021, n. 1575.

Giusto disapplicare il tetto al subappalto stabilito dalle norme italiane, dopo l'avvio della procedura di infrazione Ue e le ripetute bocciature della Corte di Giustizia europea. Ma le regole europee valgono solo per i lavori pubblici di valore superiore alle soglie Ue (5,35 milioni). Al di sotto di quell'importo restano valide le norme italiane che impongono un tetto percentuale del 30% (ora elevato al 40% fino al 30 giugno 2021 dal Dl Milleproroghe). Nel bando di gara, di importo inferiore alla soglia, veniva precisata l'assenza di qualsiasi limite al subappalto «in conformità dell'articolo 71 della Direttiva 2014/24/UE».

Per i giudici, «la norma comunitaria di cui la stazione appaltante ha disposto l'applicazione in luogo di quella interna (ad oggi non abrogata)», cioè la direttiva Ue che non prevede limiti ai subaffidamenti al contrario del codice appalti, « non può tuttavia trovare applicazione alla procedura di gara, poiché la prevalenza della prima sulla seconda ne presuppone l'applicabilità alla fattispecie concreta realizzandosi, in caso contrario, una violazione della legge nazionale vigente».

La sentenza spiega che «le norme della direttiva 2014/24, rispetto alle quali la Corte Ue ha affermato il contrasto dell'art. 105 d.lgs. 50/2016, trovano infatti applicazione, come stabilito dall'art. 4 della stessa, esclusivamente agli appalti che abbiano un importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (Iva), pari o superiore alle soglie» europee. «Nel caso di specie, tuttavia, la stazione appaltante non solo ha espressamente disposto la diretta applicazione della direttiva 2014/24, in luogo della norma nazionale, ad una procedura di gara sottosoglia ma neppure ha speso alcuna motivazione a sostegno della sussistenza, con riferimento all'appalto bandito, di un interesse transfrontaliero, così che, sotto tale dirimente profilo deve essere ritenuta fondata la censura di violazione dell'art. 105 comma 5 d.lgs. 50/2016, alla quale consegue l'accoglimento del ricorso, con riferimento alla domanda caducatoria, e così l'annullamento dei provvedimenti impugnati».

CORRISPETTIVI A BASE DI GARA

 

Con il Comunicato del 3/2/2021, rileva il mancato inserimento nella documentazione di gara del calcolo dei corrispettivi e l'applicazione di riduzioni percentuali ai corrispettivi a base di gara per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, determinati secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).

Anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, già richiamato nel parere di precontenzioso n. 566 del 1 luglio 2020, ribadisce che l'articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara.

Pertanto, le stazioni appaltanti possono derogare all'obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all'importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante.

Il procedimento adottato per il calcolo dell'importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall'applicazione della deroga.

lunedì 8 febbraio 2021

PROTOCOLLI DI LEGALITA'

 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 23 del 29 gennaio, è pubblicata la delibera n. 62 del 26 novembre 2020 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), recante “Accordi di legalita'. Aggiornamento dei protocolli-tipo adottati con la delibera CIPE n. 62/2015”, con la quale sono stati approvati gli schemi di Protocolli di legalità di cui all'art. 203 del Codice dei contratti pubblici (decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50), e all'art. 6 del decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno e le relative linee guida.

Gli schemi di Protocolli di legalita' sono relativi al contraente generale ed all'appaltatore e le linee guida di cui alla nota del 22 settembre 2020 del Ministero dell'interno.

I bandi di gara pubblicati successivamente alla data di pubblicazione della presente delibera per l'affidamento di lavori di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di cui all'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dovranno prevedere, a carico del contraente generale, del concessionario o dell'appaltatore che risultera' aggiudicatario, l'obbligo di stipulare con la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (UTG) competente e con la stazione appaltante i Protocolli di legalita' secondo gli schemi approvati.