mercoledì 29 maggio 2019

RISPETTO DEL LIMITE DI CUI ALL’ARTICOLO 177, COMMA 1, DEL CODICE


L'Anac, con il Comunicato del Presidente dell’8 maggio scorso, fornisce alcune indicazioni in merito alle Linee guida n. 11, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 614 del 4 luglio 2018, recanti «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea».
 
Al paragrafo 5 sono indicati alcuni  per la verifica del rispetto degli obblighi dei concedenti e dei concessionari di pubblicazione e di esternalizzazione previsti dall’articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 56.
Al punto 5.6, per un refuso, è fissato il primo termine per la pubblicazione dei dati, relativi al periodo 19 aprile 2018 – 31 dicembre 2019, entro il 31 marzo 2019 anziché il 31 marzo 2020. Pertanto, il termine per la pubblicazione deve intendersi il 31 marzo 2020.

Va peraltro rilevato che il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 ha modificato l’articolo 177, comma 2, del Codice dei contratti prevedendo che il periodo transitorio per l’adeguamento delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo sia posticipato al 31 dicembre 2019 con conseguente slittamento del predetto termine, a norma vigente, al 31 marzo 2021 e con riferimento alle esternalizzazioni del 2020.

NOZIONE DI RIFIUTO, ESCLUSI SFALCI E POTATURE.


Sulla Gazzetta Ufficiale n.109 del 11 maggio 2019, è stata pubblicata la Legge 3 maggio 2019, n. 37 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018”. In vigore dal 26 maggio 2019.

Art. 20 Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI

“1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonche' gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana».”

NORMA CONTRO I RITARDI NEI PAGAMENTI NEGLI APPALTI


Sulla Gazzetta Ufficiale n.109 del 11 maggio 2019, è stata pubblicata la Legge 3 maggio 2019, n. 37 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018”. In vigore dal 26 maggio 2019.

L'articolo 5 sostituisce l’articolo 113-bis del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016) con il seguente nuovo art. 113-bis:

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ANSFISA - AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI ED AUTOSTRADALI


Il 1° gennaio 2019 è nata l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali, istituita ai sensi dell'art. 12 del D.L. 109/2018, Decreto Genova, convertito con modificazioni con Legge 16 novembre 2018 n. 130.
La nuova Agenzia che nasce sull'esperienza di ANSF mutuandone il modello amministrativo e organizzativo, oltre ai compiti già svolti da ANSF, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12, si dovrà occupare di una serie ulteriori attività individuate nei commi 4, 4 bis e 4ter dello stesso articolo e precisamente:
-       ai sensi del comma 4, le attività ispettive finalizzate al controllo ai fini di sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali attraverso la:
-       verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, anche tramite verifiche ispettive a campione, al fine di obbligarli a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio;
-       promozione dell'adozione di sistemi di gestione della sicurezza da parte dei Gestori;
-       sorveglianza sulle ispezioni di sicurezza previste a carico dei gestori ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 2011 n.35;
-       promozione di un piano nazionale per il miglioramento degli standard di sicurezza della sede stradale;
-       svolgimento di attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali;
-       ai sensi del comma 4bis, le funzioni ispettive, di valutazione e verifica funzionale previste dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 264/2006 sulle gallerie appartenenti alla rete stradale transeuropea e alla rete stradale extra TEN, previa individuazione delle misure a queste ultime applicabili;
-       ai sensi del comma 4ter, le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa secondo principi, da definire, in maniera armonizzata con i criteri già seguiti da ANSF in materia ferroviaria (14 e 15 D.lgs. 162/2007).
Quando il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il proprio decreto pronuncerà l'esistenza delle condizioni di piena operatività della nuova Agenzia, ANSFISA acquisirà le competenze che attualmente esercita ANSF, della quale assorbirà anche il personale, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa ANSF che verrà quindi soppressa.
Fino alla data di piena operatività di ANSFISA, è prevista la coesistenza delle due Agenzie e in questo periodo:
-       ANSFISA provvederà ad avviare progressivamente le prime attività di vigilanza e controllo su strade ed autostrade, provvedendo nel contempo ad organizzazione struttura e regolamenti ed acquisizione di personale, al fine di rendere possibile l'ordinato svolgimento di tutte le nuove competenze attribuite.
-       ANSF svolgerà tutti i compiti già previsti dal D.Lgs. 162/2007, con le novità che verranno introdotte per effetto del recepimento del IV Pacchetto Ferroviario e dell'ampliamento alle cosiddette ferrovie isolate.

ARCHIVIO INFORMATICO NAZIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE (AINOP)


Con legge n.130 del 16 novembre 2018, di conversione del dl n. 109 del 28 settembre 2018, meglio noto come “Decreto Genova“, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito l’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP).
L’AINOP è strutturato nelle seguenti 9 sezioni:
Ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
Ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
Strade;
Ferrovie nazionali e regionali – metropolitane;
Aeroporti;
Dighe e acquedotti;
Gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
Porti e infrastrutture portuali;
Edilizia pubblica.
Ciascuna sezione è articolata in sottosezioni quali l’anagrafica, i dati Tecnici, i dati economico-finanziari, il monitoraggio tecnico dell’opera, le manutenzioni, i lavori in corso, i dati relativi al contesto territoriale, la documentazione fotografica, i dati di contesto e le segnalazioni. Mediante l'AINOP si censisce il patrimonio delle opere pubbliche di competenza degli Enti e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle autonomie locali (Province Autonome, Province, Città metropolitane, ecc.) e di tutti i Comuni presenti sull’intero territorio nazionale. L'AINOP è gestito mediante una piattaforma con la quale si genera un codice della singola opera (IOP), che la contraddistingue e identifica in maniera univoca, riportandone le caratteristiche essenziali e distintive; è quindi possibile:
-       identificare un’opera e la sua collocazione nel contesto territoriale, 
-       visualizzare dati, informazioni e documenti dell’opera strutturati in una sorta di fascicolo virtuale, 
-       ricevere informazioni che consentiranno il monitoraggio tecnico dell’opera, nell’ottica di prevenire criticità, anche attraverso sistemi intelligenti di alert sullo stato della infrastruttura,
-       individuare i possibili flussi di lavoro per rendere efficiente la creazione, manutenzione, gestione e cessazione dell’opera.
Le Regioni, gli enti locali, Anas e concessionari, ecc. dovranno contribuire a trasmettere all’ANIOP i dati per la redazione di una scheda identificativa della singola opera pubblica da cui si genererà il codice IOP (Identificativo opera pubblica).
L’IOP costituisce una sorta di codice fiscale dell’opera pubblica; il documento identificativo della singola opera contiene i dati tecnici, amministrativi, contabili.
L’IOP, identifica l’opera riportandone: tipologia, localizzazione, anno di messa in esercizio, inserimento dell’opera nell’infrastruttura.
Il “fascicolo dell’opera“, nella sua globalità, fornisce gli elementi per individuare le opere da mettere in sicurezza con interventi ad hoc, classificandole anche in base alle priorità d’urgenza.