domenica 5 novembre 2017

MISURE PER PICCOLI COMUNI E CENTRI STORICI

Pubblicata sulla G.U. n. 256 del 2 novembre 2017 la legge 6 ottobre 2017, n. 158: Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni

MODIFICHE AL CODICE ANTIMAFIA

Pubblicata sulla G.U. n. 258 del 4 novembre 2017 la legge 17 ottobre 2017, n. 161: Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Entrata in vigore: 19 novembre 2017.

venerdì 15 settembre 2017

CORTE UE: ILLEGITTIMI I LIMITI AL SUBAPPALTO ANCHE PER I LAVORI TRANSFRONTALIERI SOTTOSOGLIA

Riguardo a un appalto pubblico di lavori che non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/17/CE (come modificata dal regolamento UE n. 1336/2013), in quanto non raggiunge la soglia di 5.186.000 euro, ma che presenta un interesse transfrontaliero certo, gli articoli 49 e 56 del Tfue devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di una normativa nazionale - come l’articolo 24, paragrafo 5, della legge lituana relativa agli appalti pubblici - che prevede che, in caso di ricorso a subappaltatori per l’esecuzione di un appalto di lavori, l’aggiudicatario è tenuto a realizzare esso stesso l’opera principale, definita come tale dall’ente aggiudicatore.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea nella sentenza del 5 aprile 2017 – Causa C-298/15.
Per quanto riguarda gli appalti pubblici”, ha evidenziato la Corte Ue, “è interesse dell’Unione che l’apertura di un bando di gara alla concorrenza sia la più ampia possibile, incluso per gli appalti che non sono disciplinati dalla direttiva 2004/17 (...). Il ricorso al subappalto, che può favorire l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, contribuisce al perseguimento di tale obiettivo.”
È quindi illegittima una disposizione nazionale che impedisce agli operatori economici sia di subappaltare a terzi tutto o parte delle opere qualificate come “principali” dall’ente aggiudicatore, sia di proporre i loro servizi in quanto subappaltatori per tale parte dei lavori, perché può ostacolare, scoraggiare o rendere meno attraente la partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri alla procedura di gara o all’esecuzione di un appalto pubblico.

SI APPROFONDISCE IL DISSIDIO TRA LA NORMATIVA EUROPEA E QUELLA ITALIANA SUL SUBAPPALTO. Il nuovo pronunciamento della Corte di giustizia europea aumenta il dissidio tra le regole sul subappalto vigenti in Italia e quelle dell'Ue, aprendo la strada alla procedura di infrazione. L'Ance (associazione dei costruttori edili italiani) ha presentato un esposto alla Commissione Europea, al fine di verificare la coerenza tra il nuovo Codice dei contratti pubblici e la vigente Direttiva 2014/24/UE. “In risposta al ricorso, la Direzione generale Mercato interno della Commissione UE, con una nota inviata alle Autorità Italiane, ha evidenziato che le norme sul subappalto contenute nel nuovo codice degli appalti e nel decreto correttivo sono in contrasto con le norme e la giurisprudenza UE”, ricorda l'Ance nel dossier “Il subappalto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56”. “In particolare, secondo gli uffici di Bruxelles, le norme di recepimento dichiaratamente restrittive in materia di subappalto, adottate dall’Italia, risultano in contraddizione con la normativa UE sugli appalti, che ha come principale obiettivo quello di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nonché di facilitare la partecipazione delle PMI nelle procedure di appalto.
Di contro, la disciplina di cui all’articolo 105, ad avviso della Commissione UE, sembrerebbe creare un sistema in cui il subappalto è, in linea generale, vietato (comma 1: “I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto“), eccetto che nei casi specificati nell’articolo 105, e la previsione di limiti quantitativi generali e astratti applicabili laddove il subappalto è consentito.
Valutando la disciplina interna in netto contrasto con le norme e la giurisprudenza UE, gli uffici della Commissione hanno chiesto alle Autorità italiane di correggere le disposizioni sul subappalto, in maniera da garantirne la piena rispondenza con i principi del diritto dell’Unione Europea.

L'ESPOSTO DEI COSTRUTTORI ITALIANI. La denuncia di infrazione alla Commissione Europea, sottoscritta da Ance, si è focalizzata sulle seguenti questioni, in materia di subappalto, con particolare riferimento all’eliminazione delle seguenti norme introdotte dal nuovo Codice:
- limite del 30 per certo dell’importo dell’appalto per il ricorso al subappalto;
- obbligo di ATI verticale per le categorie super-specialistiche;
- ribassabilità massima, per le prestazioni affidate in subappalto, del 20 per cento dei prezzi risultanti dall’aggiudicazione;
- divieto di ribasso sui costi della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- obbligo del pagamento diretto del subappaltatore in caso di micro o piccola impresa, sia in caso di appalto sia di concessioni;
- obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori, sia in caso di appalto sia di concessioni;

- eliminazione della possibilità per l’appaltatore di qualificarsi anche attraverso i lavori affidati in subappalto.

AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA ANAC

ANAC ha in corso l’aggiornamento delle seguenti Linee Guida dopo le modifiche introdotte dal decreto correttivo (d.lgs. n. 56/2017) al Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016:

Linee guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” (linee guida vincolanti e non vincolanti);

Linee guida n. 5 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” (linee guida vincolanti);

Linee guida n. 6 “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” (linee guida non vincolanti).


Siamo solo alla edizione rev.1. Atre ne verranno e alla fine si perderà il conto delle modifiche e dei documenti da consultare.

CODICE DEGLI APPALTI DOPO IL CORRETTIVO: LO STUDIO DEL NOTARIATO

A quasi un anno dalla emanazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 - che ha riscritto il codice degli appalti pubblici secondo le Direttive comunitarie nn. 23, 24 e 25 del 2014 - il Governo si è avvalso della facoltà concessa dall’art. 1, comma 8, della legge delega n. 11/2016, adottando disposizioni integrative e correttive al codice degli appalti.
Il decreto correttivo pubblicato in Gazzetta ufficiale il 5 maggio 2017 (D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”), si compone di 131 articoli e contiene oltre 400 modifiche, a volte in maniera incisiva, all’impianto delineato dal legislatore del 2016.
Il Consiglio nazionale del notariato ha pubblicato lo studio n. 588-2016/C “La nuova disciplina dell’appalto pubblico dopo il correttivo: profili di interesse notarile”, approvato dalla Commissione Studi Pubblicistici il 25 maggio 2017.
Lo studio delinea gli istituti rilevanti e le novità giurisprudenziali, con particolare riguardo alla funzione notarile.

sabato 9 settembre 2017

RIPARAMETRAZIONE DEL PUNTEGGIO

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza della sez. III, del 20.07.2017 n. 3580, si è pronunciato sull’applicazione delle linee guida ANAC relative alla Riparametrazione del Punteggio.
Se l’intento della stazione appaltante è quello non solo di disciplinare l’attribuzione dei punteggi ai singoli aspetti tecnici dell’offerta secondo un metodo predefinito ed entro un range massimo, ma anche quello di mantenere in concreto l’equilibrio tra i pesi ponderali del fattore prezzo e del fattore qualità, così come inizialmente delineato nella lex gara, la seconda parametrazione del fattore qualità (ossia del punteggio totale, oltre che dei punteggi parziali relativi ai singoli aspetti qualititativi) è adempimento fisiologico e necessario, così come chiarito già da Sez. VI, 14.11.2012, n. 57549. 
Tuttavia – secondo quanto recentemente affermato dalla V Sezione nella decisione 12 giugno 2017 n. 2852 –  tale assunto, relativo al necessario rispetto in concreto dell’equilibrio ponderale tra il valore massimo del fattore prezzo ed il valore massimo del totale del fattore qualità previsto dal bando, deve essere, in assenza di norme espresse dell’ordinamento generale, il frutto di una precisa e dichiarata scelta della stazione appaltante.
Coerentemente l’ANAC, nella delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 – Linee Guida n. 2, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” ha stabilito che “Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore. 

In allegato il testo completo della Sentenza

venerdì 1 settembre 2017

L'ANTITRUST BOCCIA LA MODIFICA DELL'ART. 95 DEL CODICE

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato ai presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei Ministri una segnalazione in merito alla recente modifica dell'articolo 95 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto – del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) ad opera del decreto correttivo (D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56).
Le osservazioni dell'Antitrust, formulate nella riunione del 2 agosto 2017, riguardano la previsione di cui al comma 10-bis del citato art. 95 – relativa al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – secondo la quale “La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.
L'Antitrust ritiene che la norma in esame, “nella parte in cui prevede un tetto massimo per il punteggio economico, entro la soglia del 30%, limiti eccessivamente la facoltà della stazione appaltante di tenere adeguatamente conto delle offerte economiche, conferendole, allo stesso tempo, un'ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche, con possibile pregiudizio al corretto ed efficiente svolgimento della gara e a una adeguata concorrenza anche di prezzo tra gli offerenti”.

Questa segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è stata pubblicata nel Bollettino n. 32 del 21 agosto 2017 – clicca qui per scaricarlo.

giovedì 31 agosto 2017

LEGGE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

Sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 14 agosto 2017 è stata pubblicata la Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.
La Legge Concorrenza è  entrata in vigore il 29 agosto 2017.

OBBLIGO DEL PREVENTIVO SCRITTO PER TUTTI I PROFESSIONISTI.
La legge impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto (anche eventualmente in forma digitale). La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale (comma 151).

LEGITTIMITÀ DEI CONTRATTI PRIVATI DELLE SOCIETÀ DI INGEGNERIA. Prevista anche la possibilità per le società di ingegneria di accettare commesse da privati, assoggettandole ad alcuni requisiti già previsti per altri liberi professionisti.
Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, le società di ingegneria sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Si prevede inoltre che l'Autorità nazionale Anticorruzione pubblichi sul proprio sito internet l'elenco di tali società (commi 149-150).

POLIZZE PER ASSICURAZIONE PROFESSIONALE. Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a "errori" del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa.

ENERGIA. Importanti innovazioni sono introdotte con riguardo al settore dell'energia, tra queste la cessazione del regime "di maggior tutela" nel settore del gas naturale, abrogando, a partire dal 1° luglio 2019 (secondo la modifica approvata in Senato), la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero (comma 60). E' inoltre eliminato il regime di "maggior tutela" nel settore dell'energia elettrica (comma 61).


ATTI PER L'AGGIORNAMENTO CATASTALE (COMMI 173-174). Sono introdotte disposizioni che modificano l'art. 6 del testo unico per l'edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. In particolare, si dispone che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. Si introduce inoltre una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della legge in esame, il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia.

LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

Il TAR Basilicata con l'ordinanza n. 525/2017 ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'UE la questione degli oneri della sicurezza
 ................................................Deve essere rimessa alla Corte di giustizia dell’UE la seguente questione pregiudiziale ex art. 267 del TFUE: 

a) Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui alla direttiva n. 2014/24/UE, ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del D. Lg.vo n. 50/2016, secondo la quale l’omessa separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di appalti pubblici, determina, in ogni caso, l’esclusione della ditta offerente senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte, ed anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispetti effettivamente i costi minimi di sicurezza aziendale.

6. Sospensione del giudizio e disposizioni per la Segreteria

6.1 Ai sensi delle “Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale” (2016/C 439/01, in G.U.U.E del 25 novembre 2016) della Corte di giustizia dell’Unione europea, si dispone che la Segreteria di questo Tribunale trasmetta alla Cancelleria della Corte di giustizia, mediante plico raccomandato al seguente indirizzo Rue du Fort Niedergrunewald, L-2925 Lussemburgo, copia integrale del fascicolo di causa.


6.2 In applicazione dell’art. 79 cod. proc. amm. e del punto 23 delle Raccomandazioni, il presente giudizio rimane sospeso nelle more della definizione del procedimento incidentale di rinvio e ogni ulteriore decisione, anche in ordine al regolamento delle spese processuali, è riservata alla pronuncia definitiva.

COSTO DEL LAVORO RISULTANTE DALLE TABELLE MINISTERIALI

I valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta.

«La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima di per sé un giudizio di anomalia o di incongruità, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 31 marzo 2017, n. 1495)» (T.A.R. Marche, I, 10 agosto 2017, n. 698).

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO IN FORMATO ELETTRONICO

Le nuove direttive europee sugli appalti pubblici prevedono che il DGUE - Documento di gara unico europeo - sia fornito esclusivamente in formato elettronico. Per consentire il passaggio all'uso obbligatorio dei mezzi di comunicazione elettronica in tutti gli Stati membri, le versioni elettroniche e cartacee del DGUE possono coesistere nel periodo transitorio fino al 18 aprile 2018.
Lo ricorda la Commissione europea nelle sue Faq sul Documento di gara unico europeo in formato elettronico.

Le Faq pubblicate dalla Commissione Ue – IN ALLEGATO – forniscono risposte alle seguenti domande:
1. Cosa sono il DGUE e il DGUEe?
2. Quali possibilità di usare il DGUEe esistono?
3. Quali sono le funzionalità fornite dal servizio DGUEe?
4. È necessario fornire (come impresa) la prova originale?
5. Il servizio DGUEe può essere utilizzato in un processo a due fasi?
6. Il DGUE può essere utilizzato anche per gli appalti al di sotto della soglia e per le concessioni?
7. Anche i subcontraenti devono presentare un DGUE?
8. Le centrali di committenza sono tenute ad utilizzare il DGUEe in caso di accordi quadro? In che modo?
9. La Commissione conserva i dati comunicati tramite il servizio DGUEe?
10. Esistono esempi di moduli DGUE precompilati in formato XML?
11. Come si crea / importa un DGUEe?
12. Come si esporta il DGUEe e cosa si deve fare con il file?
13. Come si stampa un DGUEe?
14. Come si firma un DGUEe?
15. L'acquirente deve inserire i dati relativi alla procedura nella parte I. del DGUEe?
16. È possibile riutilizzare il DGUEe?
17. Si può accedere al DGUEe utilizzando qualsiasi browser Internet?
18. Il DGUEe avrà un codice sorgente aperto (open source)?
19. È possibile integrare il DGUEe in un sistema di appalti in formato elettronico?
COSA SONO IL DGUE E IL DGUEE. Il DGUE è uno strumento che agevola la partecipazione agli appalti pubblici. Si tratta di un'autodichiarazione relativa all'idoneità, la situazione finanziaria e le competenze delle imprese che funge da prova documentale preliminare in tutte le procedure di appalto pubblico al di sopra della soglia UE.
L'autodichiarazione consente alle imprese partecipanti o ad altri operatori economici di attestare che essi:
- non si trovano in una delle situazioni che comportano o potrebbero comportare l'esclusione dalla procedura;
- rispettano i pertinenti criteri di esclusione e di selezione.
Solo l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare i certificati normalmente richiesti agli acquirenti pubblici a titolo di prova. In caso di dubbi potrebbero comunque essere richiesti anche ad altri partecipanti alcuni o tutti i documenti. Qualora la società fornisca i link ai rispettivi registri contenenti la documentazione, gli acquirenti devono potervi accedere direttamente. Ciò permetterà di ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi connessi alla dimostrazione dell'ammissibilità dei partecipanti.
Le specifiche tecniche non fanno parte del DGUE. Quest'ultimo è riferito esclusivamente alle condizioni di partecipazione (bando di preselezione) in termini di criteri di esclusione e di selezione.
Il DGUEe è la versione elettronica di tale autodichiarazione, messa a disposizione dalla Commissione europea sotto forma di modulo online.
Esistono quattro possibili modalità d’uso del DGUEe:
a. Il servizio DGUEe fornito dalla Commissione europea;
b. Il modello dei dati DGUE, che permette l'integrazione del servizio DGUEe nei servizi nazionali per gli appalti elettronici e i bandi di preselezione;
c. Versione Open source della prima opzione, ovvero del servizio DGUEe. La versione open source è compatibile con il modello dei dati DGUE e alcuni elementi possono essere modificati per rispondere alle necessità dei diversi paesi.

d. Fascicolo d’impresa virtuale (Virtual Company Dossier; VCD).

LA LEGGE SULLE PROVINCE: UN DISASTRO ANNUNCIATO

Il Documento di Analisi predisposto dall’Ufficio Valutazione Impatto del Senato (QUI), analizza l'attuazione della legge n.56 del 2014, con cui sono state riordinate le Province e istituite le Città metropolitane. Le Regioni a statuto ordinario hanno approvato numerose leggi con cui hanno riallocato le funzioni amministrative (non fondamentali) precedentemente attribuite alle ex Province. I principali esiti dell'analisi sono i seguenti: i) il processo di allocazione può dirsi concluso; ii) nella maggior parte dei casi si è registrato un accentramento in capo alle Regioni delle funzioni; iii) è possibile individuare quattro modelli regionali sulla base dei diversi livelli di centralizzazione. Lo studio offre inoltre un quadro della situazione finanziaria delle Città metropolitane e delle Province.

La riforma Delrio del 2015, che ha trasformato le province in enti di secondo livello (cioè con organi eletti dai sindaci), si è rivelata non solo un'incompiuta ma un disastro. Non solo per il taglio delle risorse che ne è seguito, ma perché sono rimaste sostanzialmente un ibrido pur mantenendo funzioni importanti come la gestione di 130mila chilometri di strade e di 5.100 scuole superiori. Al referendum, che le avrebbe cancellate dalla Costituzione, doveva seguire una legge  per redistribuire quelle competenze tra Regioni e Città metropolitane.
I danni arrecati da questa legge, che ha voluto anticipare una riforma prescindendo dagli esiti non scontati del referendum costituzionale, sono ormai evidenti: distruzione di strutture tecniche e amministrative costruite nel corso degli anni, dispersione di competenze consolidate nei settori tecnici per la costruzione e gestione delle strade, nell’edilizia scolastica, nella pianificazione territoriale di area vasta e nella programmazione delle opere di interesse sovracomunale.
Tutto questo a fronte di nessun risparmio economico in termini di spesa pubblica. Non solo. Con il trasferimento in capo alle Regioni di molte competenze la spesa non potrà che aumentare vista la poca propensione delle Regioni a ridurre le proprie spese. E le province continueranno ad esistere ma prive di risorse umane e finanziarie.

Un grande risultato! 

IL SUBAPPALTO: IL VADEMECUM DELL'ANCE

L'Ance (Associazione dei costruttori edili) ha pubblicato un vademecum sull'istituto del subappalto disciplinato dall'articolo 105 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il vigente Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha sensibilmente innovato la precedente disciplina del subappalto, sotto due aspetti particolarmente rilevanti.
Riguardo al primo aspetto, se il d.lgs. n. 163/2006 prevedeva, all’art. 118, il limite del 30 per cento per le sole “categorie prevalenti”, le nuove disposizioni estendono tale limite all’importo complessivo dell’opera, riducendo così la quota di subappalto a disposizione dell’appaltatore.
Un secondo elemento di novità è contenuto nella disposizione che impone, nei casi previsti, di indicare sin dalla fase di gara una terna di nominativi di (futuri) subappaltatori.
I due aspetti sopra evidenziati, assieme ad altre significative previsioni in materia, sono approfonditi nel vademecum dell'Ance.

giovedì 27 luglio 2017

LOMBARDIA: DISCIPLINA EDILIZIA E MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA

Le novità introdotte dai decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016 hanno reso necessario l’adeguamento della modulistica per i titoli edilizi. Tutti i nuovi moduli edilizi unificati e standardizzati, approvati il 4 maggio e il 6 luglio scorsi in Conferenza Unificata, con Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, sono stati adeguati alle normative regionali e approvati, in un unico provvedimento, con deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2017, n. 6894.
I comuni saranno tenuti a pubblicare sul loro sito istituzionale e ad adottare i moduli unificati e standardizzati, come adeguati da Regione Lombardia.
Nelle more di un aggiornamento e riallineamento della normativa regionale, occorre considerare che il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia) è stato interessato negli ultimi tempi da ripetuti interventi di modifica, anche con effetti di prevalenza rispetto a disposizioni presenti nella l.r. n.12/2005.

INTERVENTI EDILIZI. “A fronte di una giurisprudenza costituzionale consolidata in questi anni, si è affermato espressamente che «la definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta allo Stato». Pertanto la declaratoria degli interventi edilizi dettata all’art. 27 della l.r. n. 12/2005 è da considerarsi superata, dovendosi ormai fare riferimento alle definizioni di cui all’art. 3 del d.p.r. 380/2001, in quanto disposizioni espressamente qualificate dalla Corte costituzionale come «principi fondamentali della materia» di potestà legislativa concorrente «governo del territorio».”
PROCEDURE EDILIZIE. “Il d.lgs. n. 222/2016 ha modificato in più punti il D.P.R. 380, ridefinendo i regimi amministrativi in materia edilizia come dettagliato nella relativa tabella A e comportando anche i conseguenti aggiornamenti della modulistica.
Ai fini della realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia le fattispecie oggi possibili sono le seguenti:
-       attività edilizia libera senza titolo abilitativo e CIL;
-       CILA;
-       SCIA;
-       permesso di costruire;
-       permesso di costruire convenzionato;
-       SCIA alternativa al permesso di costruire.
Nel dettaglio:
1) Attività edilizia libera: riguarda gli interventi di cui all’art. 6, comma 1, del d.p.r. 380, che sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo; è richiesta la comunicazione di avvio lavori per la sola fattispecie di cui alla lettera e bis), ossia «le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni».
2) Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi non riconducibili all’attività edilizia libera e non assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o a permesso di costruire, secondo le procedure di cui agli articoli 6 bis e 23 bis, comma 3, del d.p.r. 380.
3) Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nei casi di cui all’art. 22, commi 1, 2 e 2 bis, del d.p.r. 380, secondo le procedure di cui all’articolo 19 della legge 241/1990 e all’articolo 23 bis, commi 1 e 2 dello stesso d.p.r. 380.
4) Permesso di costruire, obbligatorio nei casi di cui all’art. 10, comma 1, del d.p.r. 380, nonché in quelli espressamente previsti dalla l.r. n. 12/2005: realizzazione di nuovi fabbricati nelle aree destinate all’agricoltura (artt. 59 e 60); interventi in deroga (art. 40); mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali (art. 52, comma 3 bis); interventi edilizi finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art. 33, comma 3 ter); mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art. 52, comma 3 ter). La procedura di rilascio resta normata dall’art. 38 della l.r. n. 12/2005.
5) Permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell’articolo 28 bis del d.p.r. 380, nei casi previsti dall’art. 14, comma 1 bis, e dall’art. 73 bis, comma 2, della l.r. n. 12/2005, nonché nei casi previsti dal PGT.
6) Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire, nei soli casi di cui all’articolo 23, comma 01, del d.p.r. 380.
Non è più attivabile la D.I.A. alternativa al permesso di costruire disciplinata agli articoli 41 (comma 1) e 42 della l.r. n. 12/2005, mentre la comunicazione di eseguita attività di cui al comma 2 dello stesso art. 41 è da intendersi sostituita con la fattispecie di SCIA contemplata all’art. 22, comma 2, del d.p.r. 380, come modificato dal d.lgs. n. 222/2016”.
MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO. “Quanto affermato all’art. 52, comma 1, della l.r. n. 12/2005, ovvero «i mutamenti di destinazione d’uso, conformi alle previsioni urbanistiche comunali, connessi alla realizzazione di opere edilizie, non mutano la qualificazione dell’intervento», non opera più, dovendosi ormai riferire alla classificazione degli interventi ex art. 3 comma 1, del T.U. statale, per il quale la modifica della destinazione d’uso rileva ai fini della qualificazione dell’intervento edilizio, fermo restando che debbano essere conformi alle previsioni urbanistiche comunali (si vedano, in particolare, le definizioni di manutenzione straordinaria e di restauro-risanamento conservativo, quest’ultima appena modificata dall’art. 65 bis del d.l. n. 50/2017, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96).
Per contro, nella Regione Lombardia non trova applicazione l’art. 23 ter del d.p.r. 380 (introdotto con il d.l. n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014), che, facendo espressamente «salva diversa previsione da parte delle leggi regionali», detta una disciplina del mutamento d’uso urbanisticamente rilevante cui la legislazione di Regione Lombardia risulta già sostanzialmente allineata (cfr. art. 51 della l.r. n. 12/2005).”
SOTTOTETTI. “La disciplina dettata dalla l.r. n. 12/2005 ai fini del recupero abitativo dei sottotetti esistenti contiene, all’art. 64, comma 9, un riferimento alla denuncia di inizio attività, procedura oggi non più attivabile. A motivo dell’espressa qualificazione degli interventi di recupero dei sottotetti «come ristrutturazione edilizia», operata dall’art. 64, comma 2, il regime giuridico applicabile agli stessi andrà individuato di volta per volta sulla base degli elementi progettuali che connotano la singola iniziativa: SCIA o permesso di costruire ai sensi dell’art. 22, comma 7, per la ristrutturazione c.d. «leggera»; permesso di costruire o SCIA alternativa per la ristrutturazione c.d. «pesante».

Parimenti superati vanno considerati anche i riferimenti (presenti nella l.r. n. 12/2005 all’art. 63, comma 4, e all’art. 64, comma 10) al silenzio-assenso, non più applicabile ai fini del conseguimento dell’agibilità dopo le modifiche apportate alla relativa disciplina dal d.lgs. n. 222/2016.”

lunedì 24 luglio 2017

RIFORMA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

Entrata in vigore il 21 luglio 2017 la riforma della disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) come da decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.”
Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2017.
PROVVEDIMENTO UNICO AMBIENTALE. In alternativa al procedimento ordinario vi è la possibilità di poter richiedere, per i progetti di competenza statale, un provvedimento unico ambientale che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori ‘ambientali’. Per la conclusione di tutti i procedimenti di valutazione ambientale sono inoltre previsti termini perentori che, se non rispettati, comportano la possibilità di operare in regime di sostituzione amministrativa, con conseguenti profili di responsabilità.
SCREENING. Per la fase dello ‘screening’ potrà essere presentato, come previsto dalla normativa europea, esclusivamente lo studio preliminare ambientale, mentre per la procedura di VIA vera e propria, sempre in linea con quanto richiesto dalla direttiva europea, si potranno presentare elaborati progettuali a un livello informativo e di dettaglio, almeno equivalente al progetto di fattibilità o, comunque, tali da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali. In qualsiasi momento potrà essere attivata con l’autorità competente una fase di confronto per definire il livello di dettaglio degli elaborati necessari. Sarà poi possibile richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare del progetto (il ‘pre-screening’) per individuare la corretta procedura da avviare: questo riguarda in particolare gli interventi di modifica di progetti già realizzati e gli adeguamenti tecnici volti al miglioramento delle prestazioni ambientali, quali ad esempio il repowering degli impianti eolici. Importante novità è anche la razionalizzazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni: vengono attratte a livello statale le procedure di VIA dei progetti riguardanti le infrastrutture e gli impianti energetici, tenendo conto delle esigenze di uniformità ed efficienza delle procedure e sulla base del criterio della dimensione “sovra-regionale” degli impatti ambientali da valutare. Una norma transitoria ad hoc consente, infine, l’applicazione alle procedure in corso del nuovo sistema introdotto dalla riforma.

COMPLETA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ONERI INFORMATIVI A CARICO DEI PROPONENTI. Il provvedimento determina anche la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, con l’eliminazione integrale degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa, ma anche l’ampliamento della partecipazione del pubblico attraverso il potenziamento dell’istituto dell’inchiesta pubblica che può essere chiesta da comuni e associazioni.
Per l'analisi dei contenuti della nuova direttiva UE vedi il prospetto riepilogativo.

venerdì 30 giugno 2017

RACCOMANDAZIONI ANAC VINCOLANTI MA SENZA SANZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 23 giugno 2017 - Suppl. Ordinario n. 31, è stata pubblicata la Legge 21 giugno 2017, n. 96 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.”
Si tratta della “Manovrina” correttiva convertita in legge dal Senato lo scorso 15 giugno ed entrata in vigore il 24 giugno 2017.

In particolare, con il comma 1-bis si legittima l’ANAC ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi ai contratti di rilevante impatto di qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che violino le norme in materia di contratti pubblici.
Il comma 1-ter prevede che l’ANAC adotti un parere motivato avverso un provvedimento di una stazione appaltante, ritenuto viziato da gravi violazioni delle disposizioni del Codice, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione. Nel parere motivato dell’ANAC devono essere indicati specificatamente i vizi di legittimità riscontrati.
Il medesimo comma 1-ter prevede altresì che se la stazione appaltante non si conforma al parere motivato dell’ANAC, entro il termine assegnato dall’ANAC, e comunque entro il limite massimo di sessanta giorni dalla trasmissione del parere, l’ANAC ha la facoltà, entro i successivi trenta giorni, di presentare ricorso presso il giudice amministrativo.
In tale caso la norma prevede l’applicazione dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
E’ previsto infine che l’ANAC individui con regolamento i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercitare i poteri previsti dai commi 1-bis e1-ter.
Le disposizioni in esame di fatto sostituiscono la previsione, volta a regolare il potere di adottare raccomandazioni vincolanti da parte dell'ANAC di cui al comma 2 dell'articolo 211, abrogato dall’art. 123 del D.Lgs 56/17, recante disposizioni integrative e correttive del Codice dei contratti pubblici.

Organizzazione ANAC. Viene attribuito all’ANAC il potere di definire con propri regolamenti l’organizzazione, il funzionamento e l’ordinamento giuridico del proprio personale sulla base dei principi della L. 481/1995 (che detta alcune disposizioni generali in materia di autorità indipendenti per i servizi pubblici e riconosce alle stesse tale forma di autonomia regolamentare). Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continua a trovare applicazione il DPCM 1 febbraio 2016, con il quale tale l’Autorità è stata riordinata in attuazione dell’art. 19, co. 3 e 4, DL 90/2014, che ha trasferito all'ANAC tutti i compiti e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), assorbendone anche le risorse umane, finanziarie e strumentali. Dall’attuazione della disposizione non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione prevede inoltre che in ogni caso il trattamento economico del personale dell’Autorità non può eccedere quello definito in attuazione del citato Piano di riordino adottato con DPCM 1 febbraio 2016.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Con la delibera n. 24 del 3 marzo 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.147 del 26 giugno, il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali», previsto dall'articolo 21, comma 8 del nuovo Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
Lo schema di decreto si applica a tutte le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice, fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, nonche' quanto previsto all'art. 1, comma 3, del medesimo codice. Lo schema di decreto non si applica alla pianificazione delle attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
Il provvedimento e' stato predisposto ai sensi del suddetto art. 21, comma 8, del Codice Appalti, ed e' composto da 11 articoli e dagli allegati 1 e 2, di cui l'uno contenente gli schemi tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici, e l'altro gli schemi tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi.
L'art. 2 introduce le definizioni di «progetto di fattibilita' tecnica ed economica» e di «documento di fattibilita' delle alternative progettuali», rinviando alla disciplina di cui all'art. 23, comma 5, del Codice e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, in attuazione del medesimo art. 23, comma 3.
L'art. 3 definisce i contenuti, il livello di progettazione minimo, l'ordine di priorita', le modalita' di redazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti. Sono individuati come prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento di opere gia' iniziate, i progetti definitivi o esecutivi gia' approvati, gli interventi cofinanziati con fondi europei, nonche' gli interventi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario. Nell'ambito di tale ordine di priorita' i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute devono essere considerati di priorita' massima. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
L'art. 4 disciplina i criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali.
L'art. 5 disciplina le modalita' di approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale e gli obblighi informativi e di pubblicita'. In particolare, si prevede che il programma sia redatto ogni anno, scorrendo l'annualita' pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati, stabilendo che i lavori in ordine ai quali sia stata avviata positivamente la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.
I commi 10 e 11 prevedono, rispettivamente, che un lavoro non inserito nell'elenco annuale dei lavori puo' essere realizzato esclusivamente quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o quando sia corredato da un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
E' attribuita al Cipe la facolta' di chiedere alle amministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) - una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia degli interventi inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari.
Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, analogamente a quanto disposto per il programma triennale dei lavori pubblici.

Gli articoli 9, 10 e 11, prevedono, rispettivamente, le disposizioni transitorie e finali, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

BANDO DI GARA AL MASSIMO RIBASSO IMMEDIATAMENTE IMPUGNABILE

Con la sentenza n. 2014/2017 depositata il 2 maggio, la terza sezione del Consiglio di Stato ha affermato che il bando di gara, che prevede il sistema di aggiudicazione della gara del massimo ribasso, è immediatamente impugnabile, sussistendo tutti i presupposti per non rinviare all’avvenuta aggiudicazione il ricorso, quali: a) la posizione giuridica legittimante avente a base, quale interesse sostanziale, la competizione secondo meritocratiche opzioni di qualità oltre che di prezzo; b) la lesione attuale e concreta, generata dalla previsione del massimo ribasso in difetto dei presupposti di legge; c) l’interesse a ricorrere in relazione all’utilità concretamente ritraibile da una pronuncia demolitoria che costringa la stazione appaltante all’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ritenuto dalle norme del nuovo codice quale criterio “ordinario” e generale.
Nella sentenza il CdS ha chiarito che l’attuale normativa consente di ritenere in parte superato l’arresto della Adunanza plenaria 29 gennaio 2003, n. 1, secondo cui “Non può essere condiviso quell'indirizzo interpretativo che è volto ad estendere l'onere di impugnazione alle prescrizioni del bando che condizionano, anche indirettamente, la formulazione dell'offerta economica tra le quali anche quelle riguardanti il metodo di gara e la valutazione dell'anomalia. Anche con riferimento a tali clausole, infatti, l'effetto lesivo per la situazione del partecipante al procedimento concorsuale si verifica con l'esito negativo della procedura concorsuale o con la dichiarazione di anomalia dell'offerta. L'effetto lesivo è, infatti, conseguenza delle operazioni di gara, e delle valutazioni con essa effettuate, dal momento che è solo il concreto procedimento negativo a rendere certa la lesione ed a trasformare l'astratta potenzialità lesiva delle clausole del bando in una ragione di illegittimità concreta ed effettivamente rilevante per l'interessato: devono pertanto ritenersi impugnabili unitamente all'atto applicativo, le clausole riguardanti i criteri di aggiudicazione, anche se gli stessi sono idonei ad influire sulla determinazione dell'impresa relativa alla predisposizione della proposta economica o tecnica, ed in genere sulla formulazione dell'offerta, i criteri di valutazione delle prove concorsuali, i criteri di determinazione delle soglie di anomalie dell'offerta, nonché le clausole che precisano l'esclusione automatica dell'offerta anomala”.

Il nuovo Codice appalti – ed in particolare gli artt. 95, 204 (nella parte in cui prevede l’immediata impugnabilità dell’ammissione di altri operatori economici), 211, comma 2 (sull’autotutela “doverosa”) – rende, infatti, chiaro che vi sono elementi fisiologicamente disciplinati dal bando o dagli altri atti di avvio della procedura, che assumono rilievo sia nell’ottica del corretto esercizio del potere di regolazione della gara, sia in quella dell’interesse del singolo operatore economico ad illustrare ed a far apprezzare il prodotto e la qualità della propria organizzazione e dei propri servizi, così assicurando, nella logica propria dell’interesse legittimo (figlio della sintesi di potere e necessità) la protezione di un bene della vita che è quello della competizione secondo il miglior rapporto qualità prezzo; un bene, cioè, diverso, e dotato di autonoma rilevanza rispetto all’interesse finale all’aggiudicazione.
Secondo la terza sezione del Consiglio di Stato una diversa soluzione – più aderente alla lettera che alla ratio dell’Adunanza Plenaria del 2003 e all’esigenza della sua interpretazione in chiave evolutiva – finirebbe per svilire e depontenziare le due architravi del nuovo impianto normativo:
a) da un lato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - assunto da legislatore ad elemento di rilancio di una discrezionalità “sana e vigilata” da porre a disposizione di amministrazioni qualificate sì da renderle capaci di selezionare le offerte con razionalità ed attenzione ai profili qualitativi – sarebbe destinato a rimanere privo di garanzie di effettività, posto che, la sua correzione si avrebbe solo all’esito della procedura concorsuale e della sua appendice giurisdizionale, in presenza di un operatore (quello offerente il massimo ribasso) in capo al quale si sono tra l’altro già ingenerate aspettative;

b) dall’altro sarebbe irragionevolmente derogata la logica bifasica (ammissioni/esclusioni prima fase; aggiudicazione seconda fase) che ha caratterizzato il nuovo approccio processuale in tema di tutela, poiché è evidente che l’illegittimità del bando, sub specie del criterio di aggiudicazione, è un prius logico giuridico rispetto alle ammissioni, condizionandole e rendendole illegittime in via derivata. Con il risultato che l’intento di affrancare il contenzioso sull’aggiudicazione da tutte le questioni sollevabili in via incidentale dal controinteressato (e fra queste anche quelle relative all’illegittimità del bando, strumentali all’utilitas della riedizione della gara) che ha ispirato la formulazione delle nuove norme processuali, risulterebbe tradito proprio in relazione ad aspetti basilari della prima fase.

VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO

Con il testo definitivo del decreto correttivo al Codice degli Appalti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 20 maggio 2017, tramite la modifica del comma 13 dell’art. 25 vengono nuovamente previste le Linee guida per l’archeologia preventiva, stralciate dal Dlgs. 50/2016.
E’ stato fissato al 31 dicembre il termine per l’approvazione delle linee guida.
b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera."

ONERI PER LA SICUREZZA NON OBBLIGATORI PER I SERVIZI DI TIPO INTELLETTUALE

Consiglio di Stato, sesta sezione, sentenza n. 2098/2017 pubblicata l'8 maggio 2017.

Nel caso di un appalto di servizio di ordine intellettuale, l’indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero non costituisce di per sé omessa dichiarazione, e pertanto non comporta l'esclusione dell'impresa concorrente, in quanto la congruità della dichiarazione va valutata in concreto. Nella sentenza il CdS ricorda che “secondo quanto deciso da questo Giudice con la sentenza Sezione V 19 gennaio 2017 n.223, che questo Collegio condivide, l'indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero in un caso di appalto di servizio di ordine intellettuale analogo al presente non comporta di per sé l'esclusione della concorrente per motivi di ordine formale, ed in particolare per violazione dell’art. 87, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 e del bando di gara conforme alla norma, dovendosi piuttosto valutare in concreto se tale dichiarazione sia congrua”.

PARERI RESI DAL CONSIGLIO DI STATO SUL CODICE


Il correttivo è stato approvato con d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema delle Linee guida Anac sul “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”. 





Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto sulla definizione dei contenuti della progettazione in materia di lavori pubblici nei tre livelli progettuali, ai sensi dell’art. 23, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento in materia di attività di vigilanza sui contratti pubblici di cui all’art. 211, comma 2, e 213 del Codice dei contratti

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di Linee Guida redatte dall’Anac sull'indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del codice

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante “definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

Il Consiglio di Stato ha reso il parere interlocutorio sullo schema di Linee guida dell’ANAC relative alle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili (art. 63, commi 2, lett. b, 3, lett. b, e 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida sul Direttore dei lavori e sul Direttore dell'esecuzione (art. 111, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)