Pubblicata
sulla G.U. n. 256 del 2 novembre 2017 la legge 6 ottobre 2017, n. 158: Misure per il sostegno e la
valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione
e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni
Orientamenti per programmare, progettare, approvare, appaltare, realizzare, collaudare, manutenere le opere pubbliche - a cura di giuliano lorenzi
domenica 5 novembre 2017
MODIFICHE AL CODICE ANTIMAFIA
Pubblicata
sulla G.U. n. 258 del 4 novembre 2017 la legge 17 ottobre 2017, n. 161: Modifiche al codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011, al codice penale e alle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre
disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate
e confiscate. Entrata in vigore: 19 novembre 2017.
venerdì 15 settembre 2017
CORTE UE: ILLEGITTIMI I LIMITI AL SUBAPPALTO ANCHE PER I LAVORI TRANSFRONTALIERI SOTTOSOGLIA
Riguardo
a un appalto pubblico di lavori che non rientra nell’ambito di applicazione
della direttiva 2004/17/CE (come modificata dal regolamento UE n. 1336/2013),
in quanto non raggiunge la soglia di 5.186.000 euro, ma che presenta un
interesse transfrontaliero certo, gli articoli 49 e 56 del Tfue devono essere
interpretati nel senso che ostano a una disposizione di una normativa nazionale
- come l’articolo 24, paragrafo 5, della legge lituana relativa agli appalti
pubblici - che prevede che, in caso di ricorso a subappaltatori per
l’esecuzione di un appalto di lavori, l’aggiudicatario è tenuto a realizzare
esso stesso l’opera principale, definita come tale dall’ente aggiudicatore.
Lo
ha stabilito la Corte di giustizia europea nella sentenza del 5 aprile 2017 –
Causa C-298/15.
“Per quanto riguarda gli appalti pubblici”,
ha evidenziato la Corte Ue, “è interesse dell’Unione che l’apertura di un bando
di gara alla concorrenza sia la più ampia possibile, incluso per gli appalti
che non sono disciplinati dalla direttiva 2004/17 (...). Il ricorso al
subappalto, che può favorire l’accesso delle piccole e medie imprese agli
appalti pubblici, contribuisce al perseguimento di tale obiettivo.”
È
quindi illegittima una disposizione nazionale che impedisce agli operatori
economici sia di subappaltare a terzi tutto o parte delle opere qualificate
come “principali” dall’ente aggiudicatore, sia di proporre i loro servizi in
quanto subappaltatori per tale parte dei lavori, perché può ostacolare,
scoraggiare o rendere meno attraente la partecipazione di operatori economici
con sede in altri Stati membri alla procedura di gara o all’esecuzione di un
appalto pubblico.
SI
APPROFONDISCE IL DISSIDIO TRA LA NORMATIVA EUROPEA E QUELLA ITALIANA SUL
SUBAPPALTO. Il nuovo pronunciamento della Corte di giustizia europea aumenta il
dissidio tra le regole sul subappalto vigenti in Italia e quelle dell'Ue,
aprendo la strada alla procedura di infrazione. L'Ance (associazione dei
costruttori edili italiani) ha presentato un esposto alla Commissione Europea,
al fine di verificare la coerenza tra il nuovo Codice dei contratti pubblici e
la vigente Direttiva 2014/24/UE. “In risposta al ricorso, la Direzione generale
Mercato interno della Commissione UE, con una nota inviata alle Autorità
Italiane, ha evidenziato che le norme sul subappalto contenute nel nuovo codice
degli appalti e nel decreto correttivo sono in contrasto con le norme e la
giurisprudenza UE”, ricorda l'Ance nel dossier “Il subappalto nel D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56”. “In
particolare, secondo gli uffici di Bruxelles, le norme di recepimento
dichiaratamente restrittive in materia di subappalto, adottate dall’Italia,
risultano in contraddizione con la normativa UE sugli appalti, che ha come
principale obiettivo quello di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione
delle merci, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi
nonché di facilitare la partecipazione delle PMI nelle procedure di appalto.
Di
contro, la disciplina di cui all’articolo 105, ad avviso della Commissione UE,
sembrerebbe creare un sistema in cui il subappalto è, in linea generale,
vietato (comma 1: “I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente
codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture
compresi nel contratto“), eccetto che nei casi specificati nell’articolo 105, e
la previsione di limiti quantitativi generali e astratti applicabili laddove il
subappalto è consentito.
Valutando
la disciplina interna in netto contrasto con le norme e la giurisprudenza UE,
gli uffici della Commissione hanno chiesto alle Autorità italiane di correggere
le disposizioni sul subappalto, in maniera da garantirne la piena rispondenza
con i principi del diritto dell’Unione Europea.
L'ESPOSTO
DEI COSTRUTTORI ITALIANI. La denuncia di infrazione alla Commissione Europea,
sottoscritta da Ance, si è focalizzata sulle seguenti questioni, in materia di
subappalto, con particolare riferimento all’eliminazione delle seguenti norme
introdotte dal nuovo Codice:
-
limite del 30 per certo dell’importo dell’appalto per il ricorso al subappalto;
-
obbligo di ATI verticale per le categorie super-specialistiche;
-
ribassabilità massima, per le prestazioni affidate in subappalto, del 20 per
cento dei prezzi risultanti dall’aggiudicazione;
-
divieto di ribasso sui costi della manodopera relativi alle prestazioni
affidate in subappalto;
-
obbligo del pagamento diretto del subappaltatore in caso di micro o piccola
impresa, sia in caso di appalto sia di concessioni;
-
obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori, sia in caso di appalto
sia di concessioni;
-
eliminazione della possibilità per l’appaltatore di qualificarsi anche
attraverso i lavori affidati in subappalto.
AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA ANAC
ANAC
ha in corso l’aggiornamento delle seguenti Linee Guida dopo le modifiche introdotte
dal decreto correttivo (d.lgs. n. 56/2017) al Codice dei contratti di cui
al d.lgs. n. 50/2016:
Linee
guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” (linee guida
vincolanti e non vincolanti);
Linee
guida n. 5 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici” (linee guida vincolanti);
Linee
guida n. 6 “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi
significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui
all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” (linee guida non vincolanti).
Siamo solo alla edizione
rev.1. Atre ne verranno e alla fine si perderà il conto delle modifiche e dei
documenti da consultare.
CODICE DEGLI APPALTI DOPO IL CORRETTIVO: LO STUDIO DEL NOTARIATO
A
quasi un anno dalla emanazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 - che ha
riscritto il codice degli appalti pubblici secondo le Direttive comunitarie nn.
23, 24 e 25 del 2014 - il Governo si è avvalso della facoltà concessa dall’art.
1, comma 8, della legge delega n. 11/2016, adottando disposizioni integrative e
correttive al codice degli appalti.
Il
decreto correttivo pubblicato in Gazzetta ufficiale il 5 maggio 2017 (D.lgs. 19
aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”), si compone di 131 articoli e contiene
oltre 400 modifiche, a volte in maniera incisiva, all’impianto delineato dal
legislatore del 2016.
Il
Consiglio nazionale del notariato ha pubblicato lo studio n. 588-2016/C “La
nuova disciplina dell’appalto pubblico dopo il correttivo: profili di interesse
notarile”, approvato dalla Commissione Studi Pubblicistici il 25 maggio 2017.
Lo
studio delinea gli istituti rilevanti e le novità giurisprudenziali, con
particolare riguardo alla funzione notarile.
sabato 9 settembre 2017
RIPARAMETRAZIONE DEL PUNTEGGIO
Il Consiglio di
Stato, con la Sentenza della sez. III, del 20.07.2017 n. 3580, si è pronunciato
sull’applicazione delle linee guida ANAC relative alla Riparametrazione
del Punteggio.
Se l’intento della
stazione appaltante è quello non solo di disciplinare l’attribuzione dei
punteggi ai singoli aspetti tecnici dell’offerta secondo un metodo predefinito
ed entro un range massimo, ma anche quello di mantenere in concreto
l’equilibrio tra i pesi ponderali del fattore prezzo e del fattore qualità,
così come inizialmente delineato nella lex gara, la seconda parametrazione del
fattore qualità (ossia del punteggio totale, oltre che dei punteggi parziali
relativi ai singoli aspetti qualititativi) è adempimento fisiologico e
necessario, così come chiarito già da Sez. VI, 14.11.2012, n. 57549.
Tuttavia – secondo
quanto recentemente affermato dalla V Sezione nella decisione 12 giugno 2017 n.
2852 – tale assunto, relativo al necessario rispetto in concreto
dell’equilibrio ponderale tra il valore massimo del fattore prezzo ed il valore
massimo del totale del fattore qualità previsto dal bando, deve essere, in
assenza di norme espresse dell’ordinamento generale, il frutto di una precisa e
dichiarata scelta della stazione appaltante.
Coerentemente l’ANAC, nella delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 – Linee Guida n. 2, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” ha stabilito che “Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore.
Coerentemente l’ANAC, nella delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 – Linee Guida n. 2, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” ha stabilito che “Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore.
In allegato il testo completo della Sentenza
venerdì 1 settembre 2017
L'ANTITRUST BOCCIA LA MODIFICA DELL'ART. 95 DEL CODICE
L'Autorità
garante della concorrenza e del mercato ha inviato ai presidenti del Senato,
della Camera e del Consiglio dei Ministri una segnalazione in merito alla
recente modifica dell'articolo 95 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto –
del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) ad opera
del decreto correttivo (D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56).
Le
osservazioni dell'Antitrust, formulate nella riunione del 2 agosto 2017,
riguardano la previsione di cui al comma 10-bis del citato art. 95 – relativa
al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo – secondo la quale “La stazione appaltante,
al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto
qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua
criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili
tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il
punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.
L'Antitrust
ritiene che la norma in esame, “nella parte in cui prevede un tetto massimo per
il punteggio economico, entro la soglia del 30%, limiti eccessivamente la
facoltà della stazione appaltante di tenere adeguatamente conto delle offerte
economiche, conferendole, allo stesso tempo, un'ampia discrezionalità nella
valutazione delle offerte tecniche, con possibile pregiudizio al corretto ed
efficiente svolgimento della gara e a una adeguata concorrenza anche di prezzo
tra gli offerenti”.
Questa
segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è stata
pubblicata nel Bollettino n. 32 del 21 agosto 2017 – clicca qui per scaricarlo.
giovedì 31 agosto 2017
LEGGE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA
Sulla
Gazzetta Ufficiale n.189 del 14 agosto 2017 è stata pubblicata la Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.
La
Legge Concorrenza è entrata in vigore il
29 agosto 2017.
OBBLIGO
DEL PREVENTIVO SCRITTO PER TUTTI I PROFESSIONISTI.
La
legge impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado
di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello
stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa
per iscritto (anche eventualmente in forma digitale). La stessa forma scritta
dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione
professionale (comma 151).
LEGITTIMITÀ DEI CONTRATTI PRIVATI DELLE SOCIETÀ DI INGEGNERIA. Prevista anche la possibilità per le società di ingegneria di accettare commesse da privati, assoggettandole ad alcuni requisiti già previsti per altri liberi professionisti.
Con
riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge in oggetto, le società di ingegneria sono tenute a stipulare una
polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità
civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in
contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti,
nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali. Si prevede inoltre che l'Autorità nazionale
Anticorruzione pubblichi sul proprio sito internet l'elenco di tali società
(commi 149-150).
POLIZZE PER ASSICURAZIONE PROFESSIONALE. Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a "errori" del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa.
POLIZZE PER ASSICURAZIONE PROFESSIONALE. Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a "errori" del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa.
ENERGIA. Importanti innovazioni sono introdotte con riguardo al settore dell'energia, tra queste la cessazione del regime "di maggior tutela" nel settore del gas naturale, abrogando, a partire dal 1° luglio 2019 (secondo la modifica approvata in Senato), la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero (comma 60). E' inoltre eliminato il regime di "maggior tutela" nel settore dell'energia elettrica (comma 61).
ATTI PER L'AGGIORNAMENTO CATASTALE (COMMI 173-174). Sono introdotte disposizioni che modificano l'art. 6 del testo unico per l'edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. In particolare, si dispone che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. Si introduce inoltre una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della legge in esame, il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia.
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professionisti
LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
Il
TAR Basilicata con l'ordinanza n. 525/2017 ha rimesso alla Corte di Giustizia
dell'UE la questione degli oneri della sicurezza
................................................Deve
essere rimessa alla Corte di giustizia dell’UE la seguente questione
pregiudiziale ex art. 267 del TFUE:
a)
Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del
diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà
di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano,
come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento,
la proporzionalità e la trasparenza, di cui alla direttiva n. 2014/24/UE,
ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana
derivante dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del
D. Lg.vo n. 50/2016, secondo la quale l’omessa separata indicazione dei costi
di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di
affidamento di appalti pubblici, determina, in ogni caso, l’esclusione della
ditta offerente senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi
in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato
nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte, ed
anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale,
l’offerta rispetti effettivamente i costi minimi di sicurezza aziendale.
6.
Sospensione del giudizio e disposizioni per la Segreteria
6.1
Ai sensi delle “Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative
alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale” (2016/C 439/01, in
G.U.U.E del 25 novembre 2016) della Corte di giustizia dell’Unione europea, si
dispone che la Segreteria di questo Tribunale trasmetta alla Cancelleria della
Corte di giustizia, mediante plico raccomandato al seguente indirizzo Rue du
Fort Niedergrunewald, L-2925 Lussemburgo, copia integrale del fascicolo di
causa.
6.2
In applicazione dell’art. 79 cod. proc. amm. e del punto 23 delle
Raccomandazioni, il presente giudizio rimane sospeso nelle more della
definizione del procedimento incidentale di rinvio e ogni ulteriore decisione,
anche in ordine al regolamento delle spese processuali, è riservata alla
pronuncia definitiva.
COSTO DEL LAVORO RISULTANTE DALLE TABELLE MINISTERIALI
I valori
del costo del lavoro risultanti dalle tabelle
ministeriali costituiscono un semplice
parametro di valutazione della congruità dell’offerta.
«La
giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che i valori del costo
del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono
un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la
conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte
nelle tabelle ministeriali non legittima di per sé un giudizio di anomalia o di
incongruità, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la
discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Consiglio di Stato,
sezione VI, sentenza 31 marzo 2017, n. 1495)» (T.A.R. Marche, I, 10 agosto
2017, n. 698).
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO IN FORMATO ELETTRONICO
Le
nuove direttive europee sugli appalti pubblici prevedono che il DGUE -
Documento di gara unico europeo - sia fornito esclusivamente in formato
elettronico. Per consentire il passaggio all'uso obbligatorio dei mezzi di
comunicazione elettronica in tutti gli Stati membri, le versioni elettroniche e
cartacee del DGUE possono coesistere nel periodo transitorio fino al 18 aprile
2018.
Lo
ricorda la Commissione europea nelle sue Faq sul Documento di gara unico europeo
in formato elettronico.
Le
Faq pubblicate dalla Commissione Ue – IN ALLEGATO –
forniscono risposte alle seguenti domande:
1.
Cosa sono il DGUE e il DGUEe?
2.
Quali possibilità di usare il DGUEe esistono?
3.
Quali sono le funzionalità fornite dal servizio DGUEe?
4.
È necessario fornire (come impresa) la prova originale?
5.
Il servizio DGUEe può essere utilizzato in un processo a due fasi?
6.
Il DGUE può essere utilizzato anche per gli appalti al di sotto della soglia e
per le concessioni?
7.
Anche i subcontraenti devono presentare un DGUE?
8.
Le centrali di committenza sono tenute ad utilizzare il DGUEe in caso di
accordi quadro? In che modo?
9.
La Commissione conserva i dati comunicati tramite il servizio DGUEe?
10.
Esistono esempi di moduli DGUE precompilati in formato XML?
11.
Come si crea / importa un DGUEe?
12.
Come si esporta il DGUEe e cosa si deve fare con il file?
13.
Come si stampa un DGUEe?
14.
Come si firma un DGUEe?
15.
L'acquirente deve inserire i dati relativi alla procedura nella parte I. del
DGUEe?
16.
È possibile riutilizzare il DGUEe?
17.
Si può accedere al DGUEe utilizzando qualsiasi browser Internet?
18.
Il DGUEe avrà un codice sorgente aperto (open source)?
19.
È possibile integrare il DGUEe in un sistema di appalti in formato elettronico?
COSA
SONO IL DGUE E IL DGUEE. Il DGUE è uno strumento che agevola la partecipazione
agli appalti pubblici. Si tratta di un'autodichiarazione relativa all'idoneità,
la situazione finanziaria e le competenze delle imprese che funge da prova documentale
preliminare in tutte le procedure di appalto pubblico al di sopra della soglia
UE.
L'autodichiarazione
consente alle imprese partecipanti o ad altri operatori economici di attestare
che essi:
-
non si trovano in una delle situazioni che comportano o potrebbero comportare
l'esclusione dalla procedura;
-
rispettano i pertinenti criteri di esclusione e di selezione.
Solo
l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare i certificati normalmente richiesti
agli acquirenti pubblici a titolo di prova. In caso di dubbi potrebbero
comunque essere richiesti anche ad altri partecipanti alcuni o tutti i
documenti. Qualora la società fornisca i link ai rispettivi registri contenenti
la documentazione, gli acquirenti devono potervi accedere direttamente. Ciò
permetterà di ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi connessi alla
dimostrazione dell'ammissibilità dei partecipanti.
Le
specifiche tecniche non fanno parte del DGUE. Quest'ultimo è riferito
esclusivamente alle condizioni di partecipazione (bando di preselezione) in
termini di criteri di esclusione e di selezione.
Il
DGUEe è la versione elettronica di tale autodichiarazione, messa a disposizione
dalla Commissione europea sotto forma di modulo online.
Esistono
quattro possibili modalità d’uso del DGUEe:
a.
Il servizio
DGUEe fornito dalla Commissione europea;
b.
Il modello dei dati DGUE, che permette
l'integrazione del servizio DGUEe nei servizi nazionali per gli appalti
elettronici e i bandi di preselezione;
c.
Versione Open source della
prima opzione, ovvero del servizio DGUEe. La versione open source è compatibile
con il modello dei dati DGUE e alcuni elementi possono essere modificati per
rispondere alle necessità dei diversi paesi.
d. Fascicolo d’impresa virtuale (Virtual Company
Dossier; VCD).
LA LEGGE SULLE PROVINCE: UN DISASTRO ANNUNCIATO
Il
Documento di Analisi predisposto dall’Ufficio Valutazione Impatto del Senato
(QUI), analizza l'attuazione della legge n.56 del 2014, con cui sono state
riordinate le Province e istituite le Città metropolitane. Le Regioni a statuto
ordinario hanno approvato numerose leggi con cui hanno riallocato le funzioni
amministrative (non fondamentali) precedentemente attribuite alle ex Province.
I principali esiti dell'analisi sono i seguenti: i) il processo di allocazione
può dirsi concluso; ii) nella maggior parte dei casi si è registrato un
accentramento in capo alle Regioni delle funzioni; iii) è possibile individuare
quattro modelli regionali sulla base dei diversi livelli di centralizzazione.
Lo studio offre inoltre un quadro della situazione finanziaria delle Città
metropolitane e delle Province.
La
riforma Delrio del 2015, che ha trasformato le province in enti di secondo
livello (cioè con organi eletti dai sindaci), si è rivelata non solo
un'incompiuta ma un disastro. Non solo per il taglio delle risorse che ne è
seguito, ma perché sono rimaste sostanzialmente un ibrido pur mantenendo
funzioni importanti come la gestione di 130mila chilometri di strade e di 5.100
scuole superiori. Al referendum, che le avrebbe cancellate dalla Costituzione, doveva
seguire una legge per redistribuire
quelle competenze tra Regioni e Città metropolitane.
I
danni arrecati da questa legge, che ha voluto anticipare una riforma
prescindendo dagli esiti non scontati del referendum costituzionale, sono ormai
evidenti: distruzione di strutture tecniche e amministrative costruite nel
corso degli anni, dispersione di competenze consolidate nei settori tecnici per
la costruzione e gestione delle strade, nell’edilizia scolastica, nella
pianificazione territoriale di area vasta e nella programmazione delle opere di
interesse sovracomunale.
Tutto
questo a fronte di nessun risparmio economico in termini di spesa pubblica. Non
solo. Con il trasferimento in capo alle Regioni di molte competenze la spesa
non potrà che aumentare vista la poca propensione delle Regioni a ridurre le
proprie spese. E le province continueranno ad esistere ma prive di risorse
umane e finanziarie.
Un
grande risultato!
IL SUBAPPALTO: IL VADEMECUM DELL'ANCE
L'Ance
(Associazione dei costruttori edili) ha pubblicato un vademecum sull'istituto
del subappalto disciplinato dall'articolo 105 del nuovo Codice dei contratti
pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) come modificato dal D.lgs. 19 aprile
2017, n. 56.
Il
vigente Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha
sensibilmente innovato la precedente disciplina del subappalto, sotto due
aspetti particolarmente rilevanti.
Riguardo
al primo aspetto, se il d.lgs. n. 163/2006 prevedeva, all’art. 118, il limite
del 30 per cento per le sole “categorie prevalenti”, le nuove disposizioni
estendono tale limite all’importo complessivo dell’opera, riducendo così la
quota di subappalto a disposizione dell’appaltatore.
Un
secondo elemento di novità è contenuto nella disposizione che impone, nei casi
previsti, di indicare sin dalla fase di gara una terna di nominativi di
(futuri) subappaltatori.
I
due aspetti sopra evidenziati, assieme ad altre significative previsioni in
materia, sono approfonditi nel vademecum dell'Ance.
giovedì 27 luglio 2017
LOMBARDIA: DISCIPLINA EDILIZIA E MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA
Le
novità introdotte dai decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016 hanno reso
necessario l’adeguamento della modulistica per i titoli edilizi. Tutti i nuovi
moduli edilizi unificati e standardizzati, approvati il 4 maggio e il 6 luglio
scorsi in Conferenza Unificata, con Accordo tra il Governo, le Regioni e gli
Enti Locali, sono stati adeguati alle normative regionali e approvati, in un
unico provvedimento, con deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2017,
n. 6894.
I
comuni saranno tenuti a pubblicare sul loro sito istituzionale e ad adottare i
moduli unificati e standardizzati, come adeguati da Regione Lombardia.
Nelle
more di un aggiornamento e riallineamento della normativa regionale, occorre
considerare che il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia) è
stato interessato negli ultimi tempi da ripetuti interventi di modifica, anche
con effetti di prevalenza rispetto a disposizioni presenti nella l.r. n.12/2005.
INTERVENTI
EDILIZI. “A fronte di una giurisprudenza costituzionale consolidata in questi
anni, si è affermato espressamente che «la definizione delle diverse categorie
di interventi edilizi spetta allo Stato». Pertanto la declaratoria degli
interventi edilizi dettata all’art. 27 della l.r. n. 12/2005 è da considerarsi
superata, dovendosi ormai fare riferimento alle definizioni di cui all’art. 3
del d.p.r. 380/2001, in quanto disposizioni espressamente qualificate dalla
Corte costituzionale come «principi fondamentali della materia» di potestà
legislativa concorrente «governo del territorio».”
PROCEDURE
EDILIZIE. “Il d.lgs. n. 222/2016 ha modificato in più punti il D.P.R. 380,
ridefinendo i regimi amministrativi in materia edilizia come dettagliato nella
relativa tabella A e comportando anche i conseguenti aggiornamenti della
modulistica.
Ai
fini della realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia le fattispecie oggi possibili sono le seguenti:
- attività edilizia libera senza titolo
abilitativo e CIL;
- CILA;
- SCIA;
- permesso di costruire;
- permesso di costruire convenzionato;
- SCIA alternativa al permesso di
costruire.
Nel
dettaglio:
1) Attività edilizia
libera: riguarda gli
interventi di cui all’art. 6, comma 1, del d.p.r. 380, che sono eseguiti senza
alcun titolo abilitativo; è richiesta la comunicazione di avvio lavori per la
sola fattispecie di cui alla lettera e bis), ossia «le opere dirette a
soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine
non superiore a novanta giorni».
2) Comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA)
per gli interventi non riconducibili all’attività edilizia libera e non
assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o a permesso
di costruire, secondo le procedure di cui agli articoli 6 bis e 23 bis, comma
3, del d.p.r. 380.
3) Segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA),
nei casi di cui all’art. 22, commi 1, 2 e 2 bis, del d.p.r. 380, secondo le
procedure di cui all’articolo 19 della legge 241/1990 e all’articolo 23 bis,
commi 1 e 2 dello stesso d.p.r. 380.
4) Permesso di costruire, obbligatorio nei casi di cui all’art.
10, comma 1, del d.p.r. 380, nonché in quelli espressamente previsti dalla l.r.
n. 12/2005: realizzazione di nuovi fabbricati nelle aree destinate
all’agricoltura (artt. 59 e 60); interventi in deroga (art. 40); mutamenti di
destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere
edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a
centri sociali (art. 52, comma 3 bis); interventi edilizi finalizzati alla
realizzazione o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo
(art. 33, comma 3 ter); mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non
comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla realizzazione
o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art. 52, comma 3
ter). La procedura di rilascio resta normata dall’art. 38 della l.r. n. 12/2005.
5) Permesso di costruire
convenzionato, ai sensi
dell’articolo 28 bis del d.p.r. 380, nei casi previsti dall’art. 14, comma 1
bis, e dall’art. 73 bis, comma 2, della l.r. n. 12/2005, nonché nei casi
previsti dal PGT.
6) Segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA)
in alternativa al permesso di costruire, nei soli casi di cui all’articolo 23,
comma 01, del d.p.r. 380.
Non
è più attivabile la D.I.A. alternativa al permesso di costruire disciplinata
agli articoli 41 (comma 1) e 42 della l.r. n. 12/2005, mentre la comunicazione
di eseguita attività di cui al comma 2 dello stesso art. 41 è da intendersi
sostituita con la fattispecie di SCIA contemplata all’art. 22, comma 2, del
d.p.r. 380, come modificato dal d.lgs. n. 222/2016”.
MUTAMENTI
DI DESTINAZIONE D’USO. “Quanto affermato all’art. 52, comma 1, della l.r. n.
12/2005, ovvero «i mutamenti di destinazione d’uso, conformi alle previsioni
urbanistiche comunali, connessi alla realizzazione di opere edilizie, non
mutano la qualificazione dell’intervento», non opera più, dovendosi ormai
riferire alla classificazione degli interventi ex art. 3 comma 1, del T.U.
statale, per il quale la modifica della destinazione d’uso rileva ai fini della
qualificazione dell’intervento edilizio, fermo restando che debbano essere
conformi alle previsioni urbanistiche comunali (si vedano, in particolare, le
definizioni di manutenzione straordinaria e di restauro-risanamento
conservativo, quest’ultima appena modificata dall’art. 65 bis del d.l. n.
50/2017, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96).
Per
contro, nella Regione Lombardia non trova applicazione l’art. 23 ter del d.p.r.
380 (introdotto con il d.l. n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014), che,
facendo espressamente «salva diversa previsione da parte delle leggi
regionali», detta una disciplina del mutamento d’uso urbanisticamente rilevante
cui la legislazione di Regione Lombardia risulta già sostanzialmente allineata
(cfr. art. 51 della l.r. n. 12/2005).”
SOTTOTETTI.
“La disciplina dettata dalla l.r. n. 12/2005 ai fini del recupero abitativo dei
sottotetti esistenti contiene, all’art. 64, comma 9, un riferimento alla
denuncia di inizio attività, procedura oggi non più attivabile. A motivo
dell’espressa qualificazione degli interventi di recupero dei sottotetti «come
ristrutturazione edilizia», operata dall’art. 64, comma 2, il regime giuridico
applicabile agli stessi andrà individuato di volta per volta sulla base degli
elementi progettuali che connotano la singola iniziativa: SCIA o permesso di
costruire ai sensi dell’art. 22, comma 7, per la ristrutturazione c.d.
«leggera»; permesso di costruire o SCIA alternativa per la ristrutturazione
c.d. «pesante».
Parimenti
superati vanno considerati anche i riferimenti (presenti nella l.r. n. 12/2005
all’art. 63, comma 4, e all’art. 64, comma 10) al silenzio-assenso, non più
applicabile ai fini del conseguimento dell’agibilità dopo le modifiche
apportate alla relativa disciplina dal d.lgs. n. 222/2016.”
lunedì 24 luglio 2017
RIFORMA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
Entrata
in vigore il 21 luglio 2017 la riforma della disciplina della valutazione di
impatto ambientale (VIA) come da decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104
recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE,
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015,
n. 114.”
Il
decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2017.
PROVVEDIMENTO
UNICO AMBIENTALE. In alternativa al procedimento ordinario vi è la possibilità
di poter richiedere, per i progetti di competenza statale, un provvedimento
unico ambientale che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o
autorizzativi comunque riconducibili ai fattori ‘ambientali’. Per la
conclusione di tutti i procedimenti di valutazione ambientale sono inoltre
previsti termini perentori che, se non rispettati, comportano la possibilità di
operare in regime di sostituzione amministrativa, con conseguenti profili di
responsabilità.
SCREENING.
Per la fase dello ‘screening’ potrà essere presentato, come previsto dalla
normativa europea, esclusivamente lo studio preliminare ambientale, mentre per
la procedura di VIA vera e propria, sempre in linea con quanto richiesto dalla
direttiva europea, si potranno presentare elaborati progettuali a un livello
informativo e di dettaglio, almeno equivalente al progetto di fattibilità o,
comunque, tali da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.
In qualsiasi momento potrà essere attivata con l’autorità competente una fase
di confronto per definire il livello di dettaglio degli elaborati necessari.
Sarà poi possibile richiedere all’autorità competente una valutazione
preliminare del progetto (il ‘pre-screening’) per individuare la corretta
procedura da avviare: questo riguarda in particolare gli interventi di modifica
di progetti già realizzati e gli adeguamenti tecnici volti al miglioramento
delle prestazioni ambientali, quali ad esempio il repowering degli impianti
eolici. Importante novità è anche la razionalizzazione del riparto delle
competenze tra Stato e Regioni: vengono attratte a livello statale le procedure
di VIA dei progetti riguardanti le infrastrutture e gli impianti energetici,
tenendo conto delle esigenze di uniformità ed efficienza delle procedure e
sulla base del criterio della dimensione “sovra-regionale” degli impatti ambientali
da valutare. Una norma transitoria ad hoc consente, infine, l’applicazione alle
procedure in corso del nuovo sistema introdotto dalla riforma.
COMPLETA
DIGITALIZZAZIONE DEGLI ONERI INFORMATIVI A CARICO DEI PROPONENTI. Il
provvedimento determina anche la completa digitalizzazione degli oneri
informativi a carico dei proponenti, con l’eliminazione integrale degli
obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa, ma anche l’ampliamento della
partecipazione del pubblico attraverso il potenziamento dell’istituto
dell’inchiesta pubblica che può essere chiesta da comuni e associazioni.
Per l'analisi dei contenuti della nuova direttiva UE vedi il prospetto riepilogativo.
venerdì 30 giugno 2017
RACCOMANDAZIONI ANAC VINCOLANTI MA SENZA SANZIONE
Sulla
Gazzetta Ufficiale n.144 del 23 giugno 2017 - Suppl. Ordinario n. 31, è stata
pubblicata la Legge 21 giugno 2017, n. 96 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo.”
Si
tratta della “Manovrina” correttiva convertita in legge dal Senato lo scorso 15
giugno ed entrata in vigore il 24 giugno 2017.
In
particolare, con il comma 1-bis si legittima l’ANAC ad agire in giudizio per
l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti
relativi ai contratti di rilevante impatto di qualsiasi stazione appaltante,
qualora ritenga che violino le norme in materia di contratti pubblici.
Il
comma 1-ter prevede che l’ANAC adotti un parere motivato avverso un
provvedimento di una stazione appaltante, ritenuto viziato da gravi violazioni
delle disposizioni del Codice, entro sessanta giorni dalla notizia della
violazione. Nel parere motivato dell’ANAC devono essere indicati
specificatamente i vizi di legittimità riscontrati.
Il
medesimo comma 1-ter prevede altresì che se la stazione appaltante non si
conforma al parere motivato dell’ANAC, entro il termine assegnato dall’ANAC, e
comunque entro il limite massimo di sessanta giorni dalla trasmissione del
parere, l’ANAC ha la facoltà, entro i successivi trenta giorni, di presentare
ricorso presso il giudice amministrativo.
In
tale caso la norma prevede l’applicazione dell’art. 120 del Codice del processo
amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
E’
previsto infine che l’ANAC individui con regolamento i casi o le tipologie di
provvedimenti in relazione ai quali esercitare i poteri previsti dai commi
1-bis e1-ter.
Le
disposizioni in esame di fatto sostituiscono la previsione, volta a regolare il
potere di adottare raccomandazioni vincolanti da parte dell'ANAC di cui al
comma 2 dell'articolo 211, abrogato dall’art. 123 del D.Lgs 56/17, recante
disposizioni integrative e correttive del Codice dei contratti pubblici.
Organizzazione
ANAC. Viene attribuito all’ANAC il potere di definire con propri regolamenti
l’organizzazione, il funzionamento e l’ordinamento giuridico del proprio
personale sulla base dei principi della L. 481/1995 (che detta alcune
disposizioni generali in materia di autorità indipendenti per i servizi
pubblici e riconosce alle stesse tale forma di autonomia regolamentare). Fino
alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continua a trovare
applicazione il DPCM 1 febbraio 2016, con il quale tale l’Autorità è stata riordinata
in attuazione dell’art. 19, co. 3 e 4, DL 90/2014, che ha trasferito all'ANAC
tutti i compiti e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), assorbendone anche le risorse
umane, finanziarie e strumentali. Dall’attuazione della disposizione non devono
derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La
disposizione prevede inoltre che in ogni caso il trattamento economico del
personale dell’Autorità non può eccedere quello definito in attuazione del
citato Piano di riordino adottato con DPCM 1 febbraio 2016.
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
Con
la delibera n. 24 del 3 marzo 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.147 del 26 giugno, il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione
economica) ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione
e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma
biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali», previsto dall'articolo 21, comma 8 del nuovo
Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
Lo
schema di decreto si applica a tutte le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice, fatte salve le competenze
legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia,
nonche' quanto previsto all'art. 1, comma 3, del medesimo codice. Lo schema di
decreto non si applica alla pianificazione delle attivita' dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza.
Il
provvedimento e' stato predisposto ai sensi del suddetto art. 21, comma 8, del
Codice Appalti, ed e' composto da 11 articoli e dagli allegati 1 e 2, di cui
l'uno contenente gli schemi tipo per la programmazione triennale dei lavori
pubblici, e l'altro gli schemi tipo per la programmazione biennale degli
acquisti di forniture e servizi.
L'art.
2 introduce le definizioni di «progetto di fattibilita' tecnica ed economica» e
di «documento di fattibilita' delle alternative progettuali», rinviando alla
disciplina di cui all'art. 23, comma 5, del Codice e al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, in attuazione del medesimo art. 23, comma 3.
L'art.
3 definisce i contenuti, il livello di progettazione minimo, l'ordine di
priorita', le modalita' di redazione del programma triennale dei lavori
pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti. Sono individuati come
prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento
di opere gia' iniziate, i progetti definitivi o esecutivi gia' approvati, gli
interventi cofinanziati con fondi europei, nonche' gli interventi per i quali
ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario.
Nell'ambito di tale ordine di priorita' i lavori di completamento di opere
pubbliche incompiute devono essere considerati di priorita' massima. Sono fatti
salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari
ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
L'art.
4 disciplina i criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei
programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali.
L'art.
5 disciplina le modalita' di approvazione, aggiornamento e modifica del
programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale e gli
obblighi informativi e di pubblicita'. In particolare, si prevede che il
programma sia redatto ogni anno, scorrendo l'annualita' pregressa e aggiornando
i programmi precedentemente approvati, stabilendo che i lavori in ordine ai
quali sia stata avviata positivamente la procedura di affidamento non sono
riproposti nel programma successivo.
I
commi 10 e 11 prevedono, rispettivamente, che un lavoro non inserito
nell'elenco annuale dei lavori puo' essere realizzato esclusivamente quando sia
reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o quando sia corredato da
un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia' previste tra i
mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco,
fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o
di economie.
E'
attribuita al Cipe la facolta' di chiedere alle amministrazioni centrali che
vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici
e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica (DIPE) - una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e
per tipologia degli interventi inseriti nel complesso dei piani triennali degli
organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti
finanziari.
Gli
articoli 6, 7 e 8 disciplinano la redazione del programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi, analogamente a quanto disposto per il
programma triennale dei lavori pubblici.
Gli
articoli 9, 10 e 11, prevedono, rispettivamente, le disposizioni transitorie e
finali, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.
BANDO DI GARA AL MASSIMO RIBASSO IMMEDIATAMENTE IMPUGNABILE
Con
la sentenza n. 2014/2017 depositata il 2 maggio, la terza sezione del Consiglio
di Stato ha affermato che il bando di gara, che prevede
il sistema di aggiudicazione della gara del massimo ribasso, è immediatamente
impugnabile, sussistendo tutti i presupposti per non rinviare all’avvenuta
aggiudicazione il ricorso, quali: a) la posizione giuridica legittimante avente
a base, quale interesse sostanziale, la competizione secondo meritocratiche
opzioni di qualità oltre che di prezzo; b) la lesione attuale e concreta,
generata dalla previsione del massimo ribasso in difetto dei presupposti di
legge; c) l’interesse a ricorrere in relazione all’utilità concretamente
ritraibile da una pronuncia demolitoria che costringa la stazione appaltante
all’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ritenuto
dalle norme del nuovo codice quale criterio “ordinario” e generale.
Nella
sentenza il CdS ha chiarito che l’attuale normativa consente di ritenere in
parte superato l’arresto della Adunanza plenaria 29 gennaio 2003, n. 1, secondo
cui “Non può essere condiviso quell'indirizzo interpretativo che è volto ad
estendere l'onere di impugnazione alle prescrizioni del bando che condizionano,
anche indirettamente, la formulazione dell'offerta economica tra le quali anche
quelle riguardanti il metodo di gara e la valutazione dell'anomalia. Anche con
riferimento a tali clausole, infatti, l'effetto lesivo per la situazione del
partecipante al procedimento concorsuale si verifica con l'esito negativo della
procedura concorsuale o con la dichiarazione di anomalia dell'offerta. L'effetto
lesivo è, infatti, conseguenza delle operazioni di gara, e delle valutazioni
con essa effettuate, dal momento che è solo il concreto procedimento negativo a
rendere certa la lesione ed a trasformare l'astratta potenzialità lesiva delle
clausole del bando in una ragione di illegittimità concreta ed effettivamente
rilevante per l'interessato: devono pertanto ritenersi impugnabili unitamente
all'atto applicativo, le clausole riguardanti i criteri di aggiudicazione,
anche se gli stessi sono idonei ad influire sulla determinazione dell'impresa
relativa alla predisposizione della proposta economica o tecnica, ed in genere
sulla formulazione dell'offerta, i criteri di valutazione delle prove
concorsuali, i criteri di determinazione delle soglie di anomalie dell'offerta,
nonché le clausole che precisano l'esclusione automatica dell'offerta anomala”.
Il
nuovo Codice appalti – ed in particolare gli artt. 95, 204 (nella parte in cui
prevede l’immediata impugnabilità dell’ammissione di altri operatori
economici), 211, comma 2 (sull’autotutela “doverosa”) – rende, infatti, chiaro
che vi sono elementi fisiologicamente disciplinati dal bando o dagli altri atti
di avvio della procedura, che assumono rilievo sia nell’ottica del corretto
esercizio del potere di regolazione della gara, sia in quella dell’interesse
del singolo operatore economico ad illustrare ed a far apprezzare il prodotto e
la qualità della propria organizzazione e dei propri servizi, così assicurando,
nella logica propria dell’interesse legittimo (figlio della sintesi di potere e
necessità) la protezione di un bene della vita che è quello della competizione
secondo il miglior rapporto qualità prezzo; un bene, cioè, diverso, e dotato di
autonoma rilevanza rispetto all’interesse finale all’aggiudicazione.
Secondo
la terza sezione del Consiglio di Stato una diversa soluzione – più aderente
alla lettera che alla ratio dell’Adunanza Plenaria del 2003 e all’esigenza
della sua interpretazione in chiave evolutiva – finirebbe per svilire e
depontenziare le due architravi del nuovo impianto normativo:
a)
da un lato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - assunto da
legislatore ad elemento di rilancio di una discrezionalità “sana e vigilata” da
porre a disposizione di amministrazioni qualificate sì da renderle capaci di
selezionare le offerte con razionalità ed attenzione ai profili qualitativi –
sarebbe destinato a rimanere privo di garanzie di effettività, posto che, la
sua correzione si avrebbe solo all’esito della procedura concorsuale e della sua
appendice giurisdizionale, in presenza di un operatore (quello offerente il
massimo ribasso) in capo al quale si sono tra l’altro già ingenerate
aspettative;
b)
dall’altro sarebbe irragionevolmente derogata la logica bifasica
(ammissioni/esclusioni prima fase; aggiudicazione seconda fase) che ha
caratterizzato il nuovo approccio processuale in tema di tutela, poiché è
evidente che l’illegittimità del bando, sub specie del criterio di
aggiudicazione, è un prius logico giuridico rispetto alle ammissioni, condizionandole
e rendendole illegittime in via derivata. Con il risultato che l’intento di
affrancare il contenzioso sull’aggiudicazione da tutte le questioni sollevabili
in via incidentale dal controinteressato (e fra queste anche quelle relative
all’illegittimità del bando, strumentali all’utilitas della riedizione della
gara) che ha ispirato la formulazione delle nuove norme processuali,
risulterebbe tradito proprio in relazione ad aspetti basilari della prima fase.
VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO
Con
il testo definitivo del decreto correttivo al Codice degli Appalti, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 20 maggio 2017, tramite la modifica del
comma 13 dell’art. 25 vengono nuovamente previste le Linee guida per
l’archeologia preventiva, stralciate dal Dlgs. 50/2016.
E’
stato fissato al 31 dicembre il termine per l’approvazione delle linee guida.
b)
il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida
finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di
cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti
semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio
archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione
dell'opera."
ONERI PER LA SICUREZZA NON OBBLIGATORI PER I SERVIZI DI TIPO INTELLETTUALE
Consiglio
di Stato, sesta sezione, sentenza n. 2098/2017 pubblicata l'8 maggio 2017.
Nel
caso di un appalto di servizio di ordine intellettuale, l’indicazione di oneri
interni per la sicurezza pari a zero non costituisce di per sé omessa
dichiarazione, e pertanto non comporta l'esclusione dell'impresa concorrente,
in quanto la congruità della dichiarazione va valutata in concreto. Nella
sentenza il CdS ricorda che “secondo quanto deciso da questo Giudice con la
sentenza Sezione V 19 gennaio 2017 n.223, che questo Collegio condivide,
l'indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero in un caso di
appalto di servizio di ordine intellettuale analogo al presente non comporta di
per sé l'esclusione della concorrente per motivi di ordine formale, ed in
particolare per violazione dell’art. 87, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 e del
bando di gara conforme alla norma, dovendosi piuttosto valutare in concreto se
tale dichiarazione sia congrua”.
PARERI RESI DAL CONSIGLIO DI STATO SUL CODICE
Il
Consiglio di Stato ha reso il parere sul decreto correttivo del nuovo codice
dei contratti pubblici.
Cons. St., comm. spec., 30 marzo 2017, n. 782
Cons. St., comm. spec., 30 marzo 2017, n. 782
Il
correttivo è stato approvato con d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56
Il
Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema delle Linee guida Anac sul
“Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore
economico nei contratti di partenariato pubblico privato”.
Il
Consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida Anac sugli affidamenti
in house
Cons. St., comm. spec., 1 febbraio 2017, n. 282
Cons. St., comm. spec., 1 febbraio 2017, n. 282
Il
Consiglio di Stato ha reso il parere sul Regolamento governativo sugli appalti
dei beni culturali
Cons. St., comm. spec., 30 gennaio 2017, n. 263
Cons. St., comm. spec., 30 gennaio 2017, n. 263
Il
Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto sulla definizione
dei contenuti della progettazione in materia di lavori pubblici nei tre livelli
progettuali, ai sensi dell’art. 23, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Il
Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento in materia di
attività di vigilanza sui contratti pubblici di cui all’art. 211, comma 2, e
213 del Codice dei contratti
Il
Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di Linee Guida redatte
dall’Anac sull'indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi
significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui
all’art. 80, comma 5, lett. c) del codice
Il
Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti recante “definizione dei requisiti che devono
possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura
e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani
professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi
relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai
sensi dell’art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50"
Il
Consiglio di Stato ha reso il parere interlocutorio sullo schema di Linee guida
dell’ANAC relative alle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di
gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili (art. 63, commi 2,
lett. b, 3, lett. b, e 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
Il
Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida sul Direttore
dei lavori e sul Direttore dell'esecuzione (art. 111, d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50)
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di
regolamento redatto dall’Anac per il rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi
dell’art. 211, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Cons. St., comm. spec., 14 settembre 2016, n. 1920
Cons. St., comm. spec., 14 settembre 2016, n. 1920
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida
relative a "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
aggiudicatrici"
Cons. St., comm. spec., 14 settembre 2016, n. 1919
Cons. St., comm. spec., 14 settembre 2016, n. 1919
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