martedì 13 settembre 2022

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI SU PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE

 

È entrato in vigore il 27 luglio 2022 l’obbligo di comunicare all’Anac i dati sulle pari opportunità generazionali e di genere previste per gli appalti e le concessioni, sopra soglia e sotto soglia, che riguardano gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del Pnrr e del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Con un Comunicato, l’Autorità ha reso noto che dal 27 luglio sono in linea le modifiche al sistema Simog (Sistema informativo monitoraggio gare) necessarie per l’acquisizione dei dati individuati con la Delibera n. 122 del 16 marzo 2022.

Pari opportunità

Il primo dato da comunicare è la previsione nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto sia all’occupazione giovanile (under 36) sia all’occupazione femminile.

L’obbligo è previsto dal Decreto semplificazioni e governance del Pnrr (il decreto 77 del 31 maggio 2021) e dalle successive Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali adottate con Dpcm il 7 dicembre 2021 e prevede alcune deroghe motivate che vanno comunicate alla banca dati Anac.

Misure premiali per l'attribuzione del punteggio

Un altro dato che le stazioni appaltanti dovranno comunicare è la previsione nel bando di ulteriori misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo al candidato: ad esempio se vengono utilizzati strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti o modalità innovative di organizzazione del lavoro; o se si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, donne, giovani under 36 e persone con disabilità per l'esecuzione del contratto; o abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere.

Obblighi per occupazione disabili

Una ulteriore informazione da trasmettere riguarda il richiamo nel bando della necessità da parte del concorrente di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità.

venerdì 2 settembre 2022

LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DELLE GALLERIE ESISTENTI SU STRADE STATALI E AUTOSTRADE

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n. 196 del 23 agosto 2022 del Decreto 1 agosto 2022, n. 247 del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili recante “Approvazione delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali”, entrato in vigore il 24 agosto 2022.

Il testo integrale dell’allegato facente parte integrante del decreto stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, alla pagina dedicata.

L’impostazione del documento, su un piano formale, è la stessa delle Linee guida per i ponti, anche se non solo per lo specifico ambito gallerie, ma anche per alcuni criteri, il testo proposto si differenzia dalle linee guida per i ponti. 

Come per il documento dei ponti, le Linee Guida nascono dal comma 1 dell'art. 49 del  decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11 settembre 2020, n. 120, che prevedeva: 

«Al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  approvate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato  di  conservazione  delle  gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali, di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse».

Le linee guida riguardano 2.179 gallerie

In Italia abbiamo circa 840.000 km di strade; fra queste 8.006 km di autostrade e 27.259 km strade statali (Anas) con 2.179 gallerie, 21.072 ponti e viadotti, 6.320 cavalcavia.

Si tratta quindi di un ambito di applicazione molto vasto.

Il documento, al pari di quanto previsto dalle analoghe linee guida per i ponti, richiama l’importanza della strategicità dell’infrastruttura nella rete stradale, ed è di fondamentale importanza per l'adozione di idonee misure di manutenzione preventiva per salvaguardare l’esercizio dell’infrastruttura. 

Per la piena adozione di una strategia di manutenzione preventiva è infatti necessario poter procedere a una mappatura - non solo tecnica - delle opere, e per fare ciò è necessario avere a disposizione i criteri di classificazione.

Come per le Linee Guida riguardanti ponti e viadotti, questo documento dovrà allinearsi ed essere congruenti all'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (Ainop).

Le Linee guida si applicano alle gallerie stradali esistenti, intese come opere in sotterraneo in cui una dimensione è prevalente sulle altre due, di lunghezza, superiore o uguale a 200 m per almeno uno dei fornici quando il sistema galleria presenta carreggiate separate, comprese le gallerie artificiali, le gallerie paramassi ed i sottopassi.

Per i trafori internazionali ricadenti lungo la rete transeuropea, le modalità e l’applicazione delle Linee Guida sono demandate alle competenti Commissioni intergovernative che si avvalgono anche dei comitati di sicurezza già dalle stesse istituiti.

Per le opere di lunghezza inferiore a 200 m, il gestore valuterà caso per caso una adozione parziale delle presenti Linee guida, in relazione alle specificità delle singole situazioni e calibrata sulle criticità della singola galleria.

Per i sottopassi, con riferimento alle problematiche di natura idraulica, le Linee guida si applicano anche per lunghezze inferiori ai 200 m.

Le Linee guida hanno carattere complementare alle altre norme che afferiscono alla sicurezza stradale di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 e alla sicurezza antincendio nelle gallerie stradali della rete transeuropea di cui al Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO E PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI


Il 23 agosto 2022 sono state pubblicate su GURI n.196 le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, approvate con decreto ministeriale 1° luglio 2022, relative alla gestione del rischio dei ponti esistenti ed ai requisiti e  indicazioni per il sistema di monitoraggio dinamico.

Il decreto del 1° luglio sostituisce l’allegato A al precedente decreto del 17 dicembre 2020, n. 578. Tali linee guida, rese note nel dicembre 2020, erano inizialmente obbligatorie solo per le infrastrutture di proprietà di ANAS e dei gestori autostradali ma, in concomitanza con l’attuale revisione, il MIMS ha disposto la loro estensione anche a ponti e viadotti gestiti da soggetti diversi da ANAS o da concessionari autostradali.

Per gestore, deve intendersi il soggetto che esplica i compiti richiamati dall’art. 14 del decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) tra i quali:

• la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

• il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

• il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni.

Il gestore è identificabile nell’ente proprietario della strada o, per le strade in concessione, nel concessionario; di conseguenza, anche i Comuni sono soggetti all’attuazione del decreto.

Per ponti e viadotti si intendono le costruzioni, aventi luce complessiva superiore ai 6.0 m, che permettono di oltrepassare una depressione del terreno o un ostacolo, sia esso un corso o uno specchio d’acqua, altro canale o via di comunicazione o una discontinuità naturale o artificiale.

Il documento definisce le procedure per il censimento e la classificazione del rischio sui ponti e viadotti esistenti, alla verifica della loro sicurezza e alla sorveglianza e monitoraggio.

Le linee guida definiscono vari livelli di analisi:

• censimento delle opere di competenza e delle loro caratteristiche (livello 0),

• ispezioni visive e schede di difettosità (livello 1)

• analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale (livello 2)

• valutazione preliminare dell’opera da effettuare in presenza di dissesti (livello 3)

• verifica accurata (livello 4)

Il quinto livello è riservato ai ponti di rilievo nazionale ma non è descritto nelle linee guida.

Il censimento delle strutture previsto delle linee guida dovrà essere svolto dai Comuni entro il 30 giugno 2024.

Entro il 30 giugno 2026 i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti dovranno effettuare l’analisi dei rischi e l’attribuzione della classe di attenzione; il termine di questo adempimento per i Comuni con meno di 15.000 abitanti è fissato nel 31 dicembre 2026; tale tempistica non è ovviamente applicabile alle opere per le quali sia già stata accertata la presenza di una riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura.

Il decreto stabilisce che, per l’applicazione della norma, i Comuni possano stipulare accordi con Regioni e/o Province.

DECRETO MINISTERIALE

ALLEGATO A

APPENDICI