lunedì 11 luglio 2022

NESSUN PUNTEGGIO PER L’OFFERTA DI OPERE AGGIUNTIVE

 

Le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo a base d’asta, questo per evitare distorsioni nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Né le opere aggiuntive possono servire a colmare lacune o errori progettuali. È quanto ribadito dall’Anac in un atto del presidente  approvato al termine dell’istruttoria su un appalto per i lavori di adeguamento sismico di un edificio scolastico.

I rilievi dell’Autorità riguardano il fatto che il Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) aggiudicatario abbia incluso numerose offerte aggiuntive nella propria offerta grazie alle quali avrebbe ottenuto la gara.

Il codice appalti (articolo 95, comma 14-bis), stabilisce che, in caso di lavori aggiudicati col criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base della gara. L’assegnazione di punteggi alle opere aggiuntive conduce a una duplice valutazione del ribasso e a una inevitabile distorsione. Nel verbale di gara, sottolinea Anac, non è chiarito se le offerte aggiuntive siano state oggetto di valutazione.

Inoltre l’Autorità osserva che, stando alla documentazione presentata dalle imprese aggiudicatarie, le opere aggiuntive sono state inserite per ovviare a lacune del progetto posto a base di gara. Secondo Anac, l’inserimento di una paratia non è una variante tale da stravolgere il progetto ma neanche può essere derubricata a una mera sistemazione esterna. Si tratta infatti di un’opera di contenimento che, per quanto non di eccessivo impegno tecnico, necessita di elaborazioni geologiche, strutturali, grafiche, contabili per le quali le imprese si sono dovute dichiarare disponibili a richiedere e ottenere le autorizzazioni necessarie.

ACCELERAZIONE DEI GIUDIZI AMMINISTRATIVI PER IL PNRR

 

Pubblicato sulla GURI n.157/2022  il decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85 recante “Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza”, approvato il 7/7/2022 dal Consiglio dei Ministri e vigente dall’8 luglio.

Il D.L. contiene all’art.3 una norma per adattare i tempi del processo amministrativo alle scadenze e agli obiettivi del PNRR, che avranno un rito speciale. Se vi sarà cautelare l’udienza di merito andrà fissata entro 30 giorni, pena la perdita di efficacia della misura cautelare. La norma prevede nuove misure di approfondimento: il contraddittorio con il Mef e le altre amministrazioni centrali coinvolte nei progetti, come parti necessarie nel processo. Si tratta di una innovazione importante, perché consentirà ai giudici di definire la misura cautelare in maniera più approfondita, dopo aver ascoltato le parti coinvolte. Le misure cautelari andranno, quindi, ponderate per evitare che possano essere bloccati appalti importanti per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Si tratta di misure stringenti che si applicheranno anche ai procedimenti in corso.