Il
Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.36 del 13 febbraio
2017. Il provvedimento prevede:
Art. 1 Requisiti dei
professionisti singoli o associati
1.
In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», di seguito codice, ai fini
della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono
possedere i seguenti requisiti:
a)
essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina
tecnica attinente all'attivita' prevalente oggetto del bando di gara, oppure,
nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di
laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico
attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi
ordinamenti professionali;
b)
essere abilitati all'esercizio della professione nonche' iscritti al momento
della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai
vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo
le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
Art. 2 Requisiti delle
societa' di professionisti
1.
Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46,
comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:
a)
organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonche' di controllo della
qualita' e in particolare:
1.
i soci;
2.
gli amministratori;
3.
i dipendenti;
4.
i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o
i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione
lavori e che hanno fatturato nei confronti della societa' una quota superiore
al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima
dichiarazione I.V.A.;
b)
l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresi',l'indicazione delle
specifiche competenze e responsabilita'.
Art. 3 Requisiti delle
societa' di ingegneria
1.
Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46,
comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore
tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi
strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle
prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
2.
Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a)
essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina
tecnica attinente all'attivita' prevalente svolta dalla societa';
b)
essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonche'
iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo
professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio
della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene
il soggetto.
3.
La societa' delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati
tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore
tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima societa' e
avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati
comportano la solidale responsabilita' civile del direttore tecnico o del
delegato con la societa' di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
4.
Il direttore tecnico e' formalmente consultato dall'organo di amministrazione
della societa' per la definizione degli indirizzi relativi all'attivita' di
progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di
incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonche' in materia di
svolgimento di studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni,
direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica e studi di
impatto ambientale.
5.
Le societa' di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma
comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni
professionali e tecniche, nonche' di controllo della qualita' e in particolare:
a)
i soci;
b)
gli amministratori;
c)
i dipendenti;
d)
i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o
i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione
lavori e che hanno fatturato nei confronti della societa' una quota superiore
al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima
dichiarazione I.V.A.
6.
L'organigramma riporta, altresi', l'indicazione delle specifiche competenze e
responsabilita'. Se la societa' svolge anche attivita' diverse dalle
prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma
sono indicate la struttura organizzativa e le capacita' professionali
espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi
sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.
Art. 4 Requisiti dei
raggruppamenti temporanei
1.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i
raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma
1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere
posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei,
inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista,
laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione
secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale
progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del
diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o
altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare
abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le
norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei
relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla
formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
2.
Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista
presente nel raggruppamento puo' essere:
a)
un libero professionista singolo o associato;
b)
con riferimento alle societa' di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un
socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei
confronti della societa' una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c)
con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria
di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti,
conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea
in cui e' stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero
professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in
forma societaria.
Art. 5 Requisiti dei
consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria e
dei GEIE
1.
Per i consorzi stabili, di societa' di professionisti e di societa' di
ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere
c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere
posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.
2.
I consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria,
anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che
abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
Art. 6 Obblighi di
comunicazione
1.
I soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comunicano all'A.N.A.C., che li
inserisce nel casellario delle societa' di ingegneria e professionali, i
seguenti dati:
a)
entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto
relativo a successive variazioni dell'assetto societario;
b)
entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del
presente decreto, nonche' ogni loro successiva variazione;
c)
entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;
d)
entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera
di nomina del direttore tecnico.
Art. 7 Verifica dei
requisiti e delle capacita' ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento
1.
I dati relativi alle informazioni di cui all'articolo 6 del presente decreto,
inserite nel casellario dell'A.N.A.C., confluiscono nella banca dati nazionale
degli operatori economici e sono utilizzate per la verifica dei requisiti e
delle capacita' di cui all'articolo 83, del codice, possedute dalla societa' ai
fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi di
architettura e di ingegneria, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del codice.
2.
La verifica di cui al comma 1 si riferisce alla sola parte della struttura
organizzativa relativa alla procedura di affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria.
Art. 8 Requisiti di
regolarita' contributiva
1.
Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente,
alle attivita' professionali prestate dalle societa' di cui agli articoli 2 e 3
si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative
che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del
progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive
Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
Art. 9 Abrogazioni ed
entrata in vigore
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati
gli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207.
2.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.