venerdì 30 giugno 2017

RACCOMANDAZIONI ANAC VINCOLANTI MA SENZA SANZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 23 giugno 2017 - Suppl. Ordinario n. 31, è stata pubblicata la Legge 21 giugno 2017, n. 96 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.”
Si tratta della “Manovrina” correttiva convertita in legge dal Senato lo scorso 15 giugno ed entrata in vigore il 24 giugno 2017.

In particolare, con il comma 1-bis si legittima l’ANAC ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi ai contratti di rilevante impatto di qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che violino le norme in materia di contratti pubblici.
Il comma 1-ter prevede che l’ANAC adotti un parere motivato avverso un provvedimento di una stazione appaltante, ritenuto viziato da gravi violazioni delle disposizioni del Codice, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione. Nel parere motivato dell’ANAC devono essere indicati specificatamente i vizi di legittimità riscontrati.
Il medesimo comma 1-ter prevede altresì che se la stazione appaltante non si conforma al parere motivato dell’ANAC, entro il termine assegnato dall’ANAC, e comunque entro il limite massimo di sessanta giorni dalla trasmissione del parere, l’ANAC ha la facoltà, entro i successivi trenta giorni, di presentare ricorso presso il giudice amministrativo.
In tale caso la norma prevede l’applicazione dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
E’ previsto infine che l’ANAC individui con regolamento i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercitare i poteri previsti dai commi 1-bis e1-ter.
Le disposizioni in esame di fatto sostituiscono la previsione, volta a regolare il potere di adottare raccomandazioni vincolanti da parte dell'ANAC di cui al comma 2 dell'articolo 211, abrogato dall’art. 123 del D.Lgs 56/17, recante disposizioni integrative e correttive del Codice dei contratti pubblici.

Organizzazione ANAC. Viene attribuito all’ANAC il potere di definire con propri regolamenti l’organizzazione, il funzionamento e l’ordinamento giuridico del proprio personale sulla base dei principi della L. 481/1995 (che detta alcune disposizioni generali in materia di autorità indipendenti per i servizi pubblici e riconosce alle stesse tale forma di autonomia regolamentare). Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continua a trovare applicazione il DPCM 1 febbraio 2016, con il quale tale l’Autorità è stata riordinata in attuazione dell’art. 19, co. 3 e 4, DL 90/2014, che ha trasferito all'ANAC tutti i compiti e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), assorbendone anche le risorse umane, finanziarie e strumentali. Dall’attuazione della disposizione non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione prevede inoltre che in ogni caso il trattamento economico del personale dell’Autorità non può eccedere quello definito in attuazione del citato Piano di riordino adottato con DPCM 1 febbraio 2016.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Con la delibera n. 24 del 3 marzo 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.147 del 26 giugno, il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali», previsto dall'articolo 21, comma 8 del nuovo Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
Lo schema di decreto si applica a tutte le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice, fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, nonche' quanto previsto all'art. 1, comma 3, del medesimo codice. Lo schema di decreto non si applica alla pianificazione delle attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
Il provvedimento e' stato predisposto ai sensi del suddetto art. 21, comma 8, del Codice Appalti, ed e' composto da 11 articoli e dagli allegati 1 e 2, di cui l'uno contenente gli schemi tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici, e l'altro gli schemi tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi.
L'art. 2 introduce le definizioni di «progetto di fattibilita' tecnica ed economica» e di «documento di fattibilita' delle alternative progettuali», rinviando alla disciplina di cui all'art. 23, comma 5, del Codice e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, in attuazione del medesimo art. 23, comma 3.
L'art. 3 definisce i contenuti, il livello di progettazione minimo, l'ordine di priorita', le modalita' di redazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti. Sono individuati come prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento di opere gia' iniziate, i progetti definitivi o esecutivi gia' approvati, gli interventi cofinanziati con fondi europei, nonche' gli interventi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario. Nell'ambito di tale ordine di priorita' i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute devono essere considerati di priorita' massima. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
L'art. 4 disciplina i criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali.
L'art. 5 disciplina le modalita' di approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale e gli obblighi informativi e di pubblicita'. In particolare, si prevede che il programma sia redatto ogni anno, scorrendo l'annualita' pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati, stabilendo che i lavori in ordine ai quali sia stata avviata positivamente la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.
I commi 10 e 11 prevedono, rispettivamente, che un lavoro non inserito nell'elenco annuale dei lavori puo' essere realizzato esclusivamente quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o quando sia corredato da un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
E' attribuita al Cipe la facolta' di chiedere alle amministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) - una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia degli interventi inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari.
Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, analogamente a quanto disposto per il programma triennale dei lavori pubblici.

Gli articoli 9, 10 e 11, prevedono, rispettivamente, le disposizioni transitorie e finali, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

BANDO DI GARA AL MASSIMO RIBASSO IMMEDIATAMENTE IMPUGNABILE

Con la sentenza n. 2014/2017 depositata il 2 maggio, la terza sezione del Consiglio di Stato ha affermato che il bando di gara, che prevede il sistema di aggiudicazione della gara del massimo ribasso, è immediatamente impugnabile, sussistendo tutti i presupposti per non rinviare all’avvenuta aggiudicazione il ricorso, quali: a) la posizione giuridica legittimante avente a base, quale interesse sostanziale, la competizione secondo meritocratiche opzioni di qualità oltre che di prezzo; b) la lesione attuale e concreta, generata dalla previsione del massimo ribasso in difetto dei presupposti di legge; c) l’interesse a ricorrere in relazione all’utilità concretamente ritraibile da una pronuncia demolitoria che costringa la stazione appaltante all’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ritenuto dalle norme del nuovo codice quale criterio “ordinario” e generale.
Nella sentenza il CdS ha chiarito che l’attuale normativa consente di ritenere in parte superato l’arresto della Adunanza plenaria 29 gennaio 2003, n. 1, secondo cui “Non può essere condiviso quell'indirizzo interpretativo che è volto ad estendere l'onere di impugnazione alle prescrizioni del bando che condizionano, anche indirettamente, la formulazione dell'offerta economica tra le quali anche quelle riguardanti il metodo di gara e la valutazione dell'anomalia. Anche con riferimento a tali clausole, infatti, l'effetto lesivo per la situazione del partecipante al procedimento concorsuale si verifica con l'esito negativo della procedura concorsuale o con la dichiarazione di anomalia dell'offerta. L'effetto lesivo è, infatti, conseguenza delle operazioni di gara, e delle valutazioni con essa effettuate, dal momento che è solo il concreto procedimento negativo a rendere certa la lesione ed a trasformare l'astratta potenzialità lesiva delle clausole del bando in una ragione di illegittimità concreta ed effettivamente rilevante per l'interessato: devono pertanto ritenersi impugnabili unitamente all'atto applicativo, le clausole riguardanti i criteri di aggiudicazione, anche se gli stessi sono idonei ad influire sulla determinazione dell'impresa relativa alla predisposizione della proposta economica o tecnica, ed in genere sulla formulazione dell'offerta, i criteri di valutazione delle prove concorsuali, i criteri di determinazione delle soglie di anomalie dell'offerta, nonché le clausole che precisano l'esclusione automatica dell'offerta anomala”.

Il nuovo Codice appalti – ed in particolare gli artt. 95, 204 (nella parte in cui prevede l’immediata impugnabilità dell’ammissione di altri operatori economici), 211, comma 2 (sull’autotutela “doverosa”) – rende, infatti, chiaro che vi sono elementi fisiologicamente disciplinati dal bando o dagli altri atti di avvio della procedura, che assumono rilievo sia nell’ottica del corretto esercizio del potere di regolazione della gara, sia in quella dell’interesse del singolo operatore economico ad illustrare ed a far apprezzare il prodotto e la qualità della propria organizzazione e dei propri servizi, così assicurando, nella logica propria dell’interesse legittimo (figlio della sintesi di potere e necessità) la protezione di un bene della vita che è quello della competizione secondo il miglior rapporto qualità prezzo; un bene, cioè, diverso, e dotato di autonoma rilevanza rispetto all’interesse finale all’aggiudicazione.
Secondo la terza sezione del Consiglio di Stato una diversa soluzione – più aderente alla lettera che alla ratio dell’Adunanza Plenaria del 2003 e all’esigenza della sua interpretazione in chiave evolutiva – finirebbe per svilire e depontenziare le due architravi del nuovo impianto normativo:
a) da un lato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - assunto da legislatore ad elemento di rilancio di una discrezionalità “sana e vigilata” da porre a disposizione di amministrazioni qualificate sì da renderle capaci di selezionare le offerte con razionalità ed attenzione ai profili qualitativi – sarebbe destinato a rimanere privo di garanzie di effettività, posto che, la sua correzione si avrebbe solo all’esito della procedura concorsuale e della sua appendice giurisdizionale, in presenza di un operatore (quello offerente il massimo ribasso) in capo al quale si sono tra l’altro già ingenerate aspettative;

b) dall’altro sarebbe irragionevolmente derogata la logica bifasica (ammissioni/esclusioni prima fase; aggiudicazione seconda fase) che ha caratterizzato il nuovo approccio processuale in tema di tutela, poiché è evidente che l’illegittimità del bando, sub specie del criterio di aggiudicazione, è un prius logico giuridico rispetto alle ammissioni, condizionandole e rendendole illegittime in via derivata. Con il risultato che l’intento di affrancare il contenzioso sull’aggiudicazione da tutte le questioni sollevabili in via incidentale dal controinteressato (e fra queste anche quelle relative all’illegittimità del bando, strumentali all’utilitas della riedizione della gara) che ha ispirato la formulazione delle nuove norme processuali, risulterebbe tradito proprio in relazione ad aspetti basilari della prima fase.

VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO

Con il testo definitivo del decreto correttivo al Codice degli Appalti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 20 maggio 2017, tramite la modifica del comma 13 dell’art. 25 vengono nuovamente previste le Linee guida per l’archeologia preventiva, stralciate dal Dlgs. 50/2016.
E’ stato fissato al 31 dicembre il termine per l’approvazione delle linee guida.
b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera."

ONERI PER LA SICUREZZA NON OBBLIGATORI PER I SERVIZI DI TIPO INTELLETTUALE

Consiglio di Stato, sesta sezione, sentenza n. 2098/2017 pubblicata l'8 maggio 2017.

Nel caso di un appalto di servizio di ordine intellettuale, l’indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero non costituisce di per sé omessa dichiarazione, e pertanto non comporta l'esclusione dell'impresa concorrente, in quanto la congruità della dichiarazione va valutata in concreto. Nella sentenza il CdS ricorda che “secondo quanto deciso da questo Giudice con la sentenza Sezione V 19 gennaio 2017 n.223, che questo Collegio condivide, l'indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero in un caso di appalto di servizio di ordine intellettuale analogo al presente non comporta di per sé l'esclusione della concorrente per motivi di ordine formale, ed in particolare per violazione dell’art. 87, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 e del bando di gara conforme alla norma, dovendosi piuttosto valutare in concreto se tale dichiarazione sia congrua”.

PARERI RESI DAL CONSIGLIO DI STATO SUL CODICE


Il correttivo è stato approvato con d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema delle Linee guida Anac sul “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”. 





Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto sulla definizione dei contenuti della progettazione in materia di lavori pubblici nei tre livelli progettuali, ai sensi dell’art. 23, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento in materia di attività di vigilanza sui contratti pubblici di cui all’art. 211, comma 2, e 213 del Codice dei contratti

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di Linee Guida redatte dall’Anac sull'indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del codice

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante “definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

Il Consiglio di Stato ha reso il parere interlocutorio sullo schema di Linee guida dell’ANAC relative alle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili (art. 63, commi 2, lett. b, 3, lett. b, e 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida sul Direttore dei lavori e sul Direttore dell'esecuzione (art. 111, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)









martedì 6 giugno 2017

LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO

Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (G.U. n. 75 del 30 marzo 2017)
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.
Capo II - Modifiche alla disciplina della corruzione tra privati
Art. 2. Modifiche alla rubrica del titolo XI, del libro V, del codice civile
1. La rubrica del titolo XI, del libro V, del codice civile, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati».
Art. 3. Modifiche all'articolo 2635 del codice civile
1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.»; 
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.»; 
c) al sesto comma le parole: «utilità date o promesse» sono sostituite dalle seguenti: «utilità date, promesse o offerte».
Art. 4. Articolo 2635-bis del codice civile
Dopo l'articolo 2635 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra privati). Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.».
Art. 5. Articolo 2635-ter del codice civile
Dopo l'articolo 2635-bis è inserito il seguente:
«Art. 2635-ter (Pene accessorie). La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.».
Art. 6. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la lettera s-bis) è sostituita dalla seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».
Capo III - Disposizioni finali
Art. 7. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

lunedì 5 giugno 2017

WHITE LIST

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017, ha disposto modifiche in più punti dell’analogo decreto del 18 aprile 2013, recante “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190“, estendendo il raggio di azione delle c.d. white list a seguito delle disposizioni introdotte dall’articolo 29 del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito l’originario detto comma 52.
Questo ultimo comma, pur mantenendo inalterato l’impianto di base disegnato dall’articolo 4 del decreto-legge n. 70 del 2011, aveva introdotto due novità di rilievo.
La prima era costituita dal fatto che le c.d. white list erano istituite per l’efficacia dei controlli antimafia sulle sole imprese operanti nei settori maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, elencati espressamente dal comma 53 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2012.

Si trattava, sostanzialmente, delle attività già indicate nel decreto-legge n. 74 del 2012 per i lavori connessi all’emergenza terremoto in Emilia e contenute nella Direttiva 23 giugno 2010 del Ministro dell’Interno ed in particolare:
– trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
– trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
– estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
– confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
– noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato;
– noli a caldo;
– autotrasporti per conto di terzi;
– guardiania dei cantieri.

CONTRIBUTI AD ANAC 2017

Con la Delibera 21/12/2016, n. 1377, in vigore dal 01/01/2017, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha disciplinato per il 2017 l’ammontare delle contribuzioni alla stessa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione e l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Regolamento che individua gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell’articolo 12 del Dl Cultura 83/2014. Il provvedimento, non solo amplia e precisa le ipotesi di interventi di lieve entità, con ulteriori semplificazioni procedimentali, ma individua le tipologie di interventi per i quali non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica e quelle che possono essere regolate attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Regioni e gli enti locali.
SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. Per un intervento già autorizzato in precedenza che non ha subito modifiche si consente all’impresa di presentare all’Amministrazione l’istanza di rinnovo autocertificando l’assenza di variazioni senza produrre la relazione e il progetto del tecnico abilitato, che possono rappresentare un aggravio ingiustificato.
31 INTERVENTI ESONERATI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.
Nell’allegato A del testo sono definiti i 31 interventi esonerati dall'autorizzazione paesaggistica che non comportano sostanziali modifiche agli edifici. Tra questi figurano:
A.1.Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso
A.2.interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l‘efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura
A.3.interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio
A.4.interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servo scala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico,di ascensori esterni o di altri manufatti consimili
A.5.installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici
A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici
42 TIPOLOGIE DI INTERVENTI CON AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA. Nell’allegato B al regolamento vengono individuate 42 tipologie di interventi ritenuti di lieve impatto sul territorio. Tra queste figurano:
B.1.incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario
B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, monotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione e modifica sostanziale di scale esterne
B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili
B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti
B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico
B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici
B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni

B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.


REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA

Il 28 febbraio 2017 è entrato in vigore il decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del ministero delle Infrastrutture “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.36 del 13 febbraio 2017. Il provvedimento prevede:

Art. 1 Requisiti dei professionisti singoli o associati
1. In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», di seguito codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attivita' prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonche' iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
Art. 2 Requisiti delle societa' di professionisti
1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:
a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonche' di controllo della qualita' e in particolare:
1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della societa' una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresi',l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilita'.
Art. 3 Requisiti delle societa' di ingegneria
1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attivita' prevalente svolta dalla societa';
b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonche' iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
3. La societa' delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima societa' e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilita' civile del direttore tecnico o del delegato con la societa' di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
4. Il direttore tecnico e' formalmente consultato dall'organo di amministrazione della societa' per la definizione degli indirizzi relativi all'attivita' di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonche' in materia di svolgimento di studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
5. Le societa' di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonche' di controllo della qualita' e in particolare:
a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della societa' una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.
6. L'organigramma riporta, altresi', l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilita'. Se la societa' svolge anche attivita' diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacita' professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.
Art. 4 Requisiti dei raggruppamenti temporanei
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento puo' essere:
a) un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento alle societa' di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della societa' una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
Art. 5 Requisiti dei consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria e dei GEIE
1. Per i consorzi stabili, di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.
2. I consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
Art. 6 Obblighi di comunicazione
1. I soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comunicano all'A.N.A.C., che li inserisce nel casellario delle societa' di ingegneria e professionali, i seguenti dati:
a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;
b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, nonche' ogni loro successiva variazione;
c) entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;
d) entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.
Art. 7 Verifica dei requisiti e delle capacita' ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento
1. I dati relativi alle informazioni di cui all'articolo 6 del presente decreto, inserite nel casellario dell'A.N.A.C., confluiscono nella banca dati nazionale degli operatori economici e sono utilizzate per la verifica dei requisiti e delle capacita' di cui all'articolo 83, del codice, possedute dalla societa' ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del codice.
2. La verifica di cui al comma 1 si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa relativa alla procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
Art. 8 Requisiti di regolarita' contributiva
1. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attivita' professionali prestate dalle societa' di cui agli articoli 2 e 3 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
Art. 9 Abrogazioni ed entrata in vigore
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SISMABONUS

Affrontano, con un nuovo approccio, il tema della classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni esistenti coniugando: il rispetto del valore della salvaguardia della vita umana (mediante i livelli di sicurezza previsti dalla Vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni) e la considerazione delle possibili perdite economiche e delle perdite sociali (in base a robuste stime convenzionali basate anche sui dati della Ricostruzione post Sisma Abruzzo 2009).
Il Rischio Sismico: è la misura matematica/ingegneristica per valutare il danno (perdita) atteso a seguito di un possibile evento sismico.
Dipende da un’interazione di fattori messi in relazione: pericolosità (zone sismiche) vulnerabilità (capacità degli edifici) esposizione (contesti).
OTTO CLASSI DI RISCHIO SISMICO PER VALUTARE LE COSTRUZIONI. Le Linee Guida consentono di attribuire ad un edificio una specifica Classe di Rischio Sismico, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici.
Per attivare i benefici fiscali occorre quindi fare riferimento alla classificazione prevista dalle nuove Linee guida, con le quali si attribuisce ad un edificio una specifica Classe di rischio sismico. Sono state individuate otto classi di rischio sismico: da A+ (meno rischio), ad A, B, C, D, E, F e G (più rischio).
Le linee guida forniscono due metodologie per la valutazione, di cui una semplificata per lavori minori e il miglioramento di una sola classe di rischio, l’indirizzo di massima su come progettare interventi di riduzione del rischio per portare la costruzione ad una o più classi superiori.
IL SISMABONUS RAFFORZATO PREVISTO IN STABILITÀ. La Stabilità 2017 ha quindi previsto misure rafforzate per il Sismabonus, in particolare:
- Estensione alle zone sismiche 1, 2 e 3, buona parte del territorio nazionale a rischio (in precedenza, solo 1 e 2).
- Stabilizzazione per 5 anni, tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021
- Riguarda gli immobili adibiti a abitazioni, seconde case e ad attività produttive.
- Detrazioni in 5 anni (anziché 10)
- Detrazioni premianti, maggiore è l’efficacia dell’intervento
- Nei condomini, cessione del credito ai fornitori per chi non può sostenere la spesa (con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate).
DETRAZIONI PREMIANTI CON IL SISMABONUS DELLA STABILITÀ 2017. Rispetto alle ristrutturazioni antisismiche senza variazione di classe (50%) le detrazioni per la prevenzione sismica aumentano notevolmente qualora si migliori l’edificio di una o due classi di Rischio Sismico.
Per abitazioni, prime e seconde case, e edifici produttivi:
- detrazione al 70% se migliora di 1 classe di rischio
- detrazione all’80% se migliora di 2 o più classi di rischi
Per condomini parti comuni:
- detrazione al 75% se migliora di 1 classe di rischio
- detrazione all’85% se migliora di 2 o più classi di rischio
L’ammontare delle spese è non superiore a euro 96.000 per ciascuna delle unità immobiliari.
UNA COMMISSIONE PERMANENTE DI MONITORAGGIO. Il Decreto Ministeriale di approvazione prevede, fra l’altro, l’istituzione, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di una Commissione permanente di monitoraggio, incaricata di valutare l’efficacia dell’azione di prevenzione sismica sul patrimonio edilizio.
In allegato:
il decreto sisma bonus
allegato A - Linee guida per la classificazione
allegato B - asseverazione

MILLEPROROGHE 2017


RIMANE L'OBBLIGO DI PUBBLICARE I BANDI DI GARA ANCHE SUI QUOTIDIANI CARTACEI. Fino a quando non sarà emanata la disposizione attuativa del nuovo Codice appalti che definirà le nuove modalità di pubblicazione online dei bandi di gara, rimane l'obbligo di pubblicarli anche sui quotidiani cartacei.
Il precedente Milleproroghe - decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 – aveva prorogato di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni (contenute nell'art. 26 del D.L. 66/2014) che – in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel vecchio Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo 163/2006) – prevedono la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria.
Il decreto legislativo n. 50/2016 – Nuovo Codice dei contratti pubblici - prevede la pubblicazione dei bandi di gara sul sito della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'Autorità anticorruzione, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle Regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Le modalità di pubblicazione telematica dovranno essere fissate da un decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che doveva essere pubblicato entro il 19 ottobre 2016 cioè entro 6 mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti. Poiché ciò non è avvenuto, il Milleproroghe ha confermato l’obbligo di pubblicare i bandi di gara anche sui quotidiani cartacei fino a quando non saranno definite le regole per la pubblicazione online.

Art.9 comma 4.  All'articolo  216,  comma  11,  terzo  periodo,   del   decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino  al  31  dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di  entrata  in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4».

ADEMPIMENTI ANTI-INCENDIO. Prorogato al 7 ottobre 2017 il termine per alcuni adempimenti richiesti dalla normativa per la prevenzione degli incendi.
Per i rifugi alpini la proroga è disposta al 31 dicembre 2017.
Il termine concerne l’assolvimento degli adempimenti prescritti dal d.P.R. n. 151 del 2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alle disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal D.P.R. 151/2011) che risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del citato decreto (pubblicato nella G.U. 22 settembre 2011, n. 221).
Tale proroga viene operata mediante una modifica del termine fissato dal comma 2 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 69 del 2013 (era il 7 ottobre 2014), come prorogato poi dall'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge n. 192 del 2014.
Le cd. nuove attività introdotte dal d.P.R. n. 151 del 2011 si riferiscono essenzialmente a:
- infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; interporti con superficie superiore a 20.000 m2; gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2.000 metri);
- grandi complessi per il terziario (edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità);
- demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2;
- strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
L’applicazione del differimento di termini è limitata ai soggetti (enti e privati) che provvedano agli adempimenti di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 151 entro il 1° novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 4 del medesimo d.P.R..


QUARTA PROROGA DEL SISTRI. Viene prorogato, per la quarta volta e fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). È altresì prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa.

domenica 4 giugno 2017

MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

La Commissione europea ha pubblicato il vademecum “La marcatura CE dei prodotti da costruzione. Passo a passo”, che spiega i diversi passi da seguire per apporre la marcatura CE a un nuovo prodotto da costruzione.

Le regole in materia di marcatura CE sono cambiate a partire dal 1° luglio 2013.

COMPETENZA DEL RUP A DISPORRE L’ESCLUSIONE DALLA GARA

TAR Roma, 09.05.2017 n. 4951.
In merito alla controversia relativa alla competenza del RUP a disporre l’esclusione dalla gara, il TAR ha osservato che:
a) l’art. 31, comma 3, del D.lgvo n. 50/2016 prevede che “Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”;
b) trattasi di una competenza residuale che comprende anche l’esclusione delle offerte conseguente alla preliminare attività di valutazione della documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti indicati dalla lex specialis, non potendo tale compito essere assolto dalla Commissione giudicatrice che nelle gare, come quella oggetto del presente contenzioso, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è chiamata a valutare le offerte sotto gli aspetti tecnici ed economici;
c) tale interpretazione è stata, altresì suffragata dalle Linee Guida formulate dall’Autorità Anticorruzione la quale ha chiarito che il RUP è chiamato a controllare la documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti e ad adottare le determinazioni conseguenti alle valutazioni effettuate;

d) poichè l’esclusione dell’offerta è disposta a seguito della verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, ne discende che quest’ultimo è legittimato ad adottare la contestata esclusione.