(...)
è infatti principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa, dal quale
non vi è alcuna evidente ragione per discostarsi, nel caso di specie, quello
per cui “il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una gara è un
giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità
tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o
irragionevolezza; il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della
P.A. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza
dell’istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità
dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione
della sfera propria della P.A. e tale sindacato rimane limitato ai casi di
macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti,
oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto” (Cons. Stato, III,
22 gennaio 2016, n. 211).
Per
l’effetto, “l’esame delle giustificazioni, il giudizio di anomalia o di
incongruità dell'offerta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica
di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione ed esulano dalla competenza del
giudice amministrativo (Cons. St., V, n. 3800/2014, n. 3770/2014,
1667/2014, 26 giugno 2012, n. 3737; 22 febbraio 2011, n. 1090; 8 luglio 2008,
n. 3406; 29 gennaio 2009, n. 497), che può sindacare le valutazioni della
pubblica amministrazione soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali
gravi e plateali errori di valutazione abnormi o inficiati da errori di fatto
(Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 2014, n. 3459; 6 giugno 2012, n. 3340; 29
febbraio 2012, n. 1183).
In
tal caso il giudice di legittimità esercita il proprio sindacato, ferma
restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello
dell'amministrazione e di procedere ad una autonoma verifica della congruità
dell'offerta e delle singole voci, che costituirebbe un'inammissibile invasione
della sfera propria della pubblica amministrazione (Cons. Stato, V, 8 luglio
2014, n. 3459, 6 giugno 2012, n. 3340; 29 febbraio 2012, n. 1183, 18 febbraio
2013, n. 974; 19 novembre 2012, n. 5846; 23 luglio 2012, n. 4206)” (ex
plurimis, Cons. Stato, V, 29 aprile 2015, n. 2175; VI, 14 agosto 2015, n.
3935).
Il
giudice amministrativo, anche nel regime del nuovo Codice degli appalti
pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), può sindacare le valutazioni
dell’amministrazione esclusivamente sotto il profilo della logicità,
ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non può invece procedere ad
una nuova ed autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole
voci.
Tale
sindacato rimane dunque limitato ai soli casi di macroscopiche illegittimità,
quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi (ex
multis, Cons. Stato, III, 22 gennaio 2016, n. 211).