venerdì 17 settembre 2021

RIEPILOGO DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE VIGENTI E RELATIVE SCADENZE DOPO LA LEGGE 108/2021

 

La Legge 29 luglio 2021, n.108, di conversione del decreto 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Prime Misure di Rafforzamento delle Strutture Amministrative e di Snellimento delle Procedure” è suddivisa in due parti:

-           la prima (articoli da 1 a 16) dedicata alla governance degli interventi del PNRR e PNC e volta a regolare il sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo di tali interventi (Titolo I), nonché recante la definizione dei poteri sostitutivi, in caso di mancato rispetto da parte degli enti locali degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR, delle procedure per il superamento del dissenso e di quelle relative alla gestione finanziaria delle risorse (Titolo II).

-          la seconda parte, comprende le disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, articolate nei seguenti titoli:

  Titolo I – Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico (artt. 17- 37quater);

  Titolo II – Transizione digitale; (artt. 38 – 43)

  Titolo III – Procedura speciale per alcuni progetti PNRR (artt. 44 – 46);

  Titolo IV – Contratti pubblici (artt. 47 – 56quater);

  Titolo V–Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno (artt. 57 – 60bis);

  Titolo VI – Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (artt. 61 -63bis);

  Titolo VII - Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa (artt. 64 – 67).

Le principali misure, di interesse relative ai contratti pubblici, sono contenute nel titolo IV con riferimento a:

ART. 49: Modifiche alla disciplina del subappalto

ART. 51: Modifiche alla Legge 120/2020

ART. 52: Modifiche alla Legge 55/2019

Per effetto di tali modifiche, le disposizioni semplificatorie in materia di contratti pubblici sono le seguenti:

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Fino al 31 ottobre 2021:

viene consentito il ricorso al subappalto fino al 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture; ciò, anche in deroga al limite del 30 per cento fissato dall’articolo 105, comma 5, del Codice, per le categorie c.d. SIOS.

Dal 1° giugno 2021:

a) divieto di affidare l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;

b) abrogazione del limite del 20% di ribasso per le prestazioni affidate dall’affidatario in subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà tuttavia garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; dovrà, inoltre, riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Dal 1° novembre 2021:

-          verrà definitivamente meno ogni limite per il ricorso al subappalto e verrà, invece, rimessa ad una valutazione “gara per gara”, previa adeguata motivazione da esplicitare nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicando nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione:

-          l’abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie SIOS;

-          la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto   del contratto di subappalto, da parte del contraente principale e del subappaltatore.

-          al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario dovrà trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali. La stazione appaltante dovrà poi verificare la predetta dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Fino al 31 dicembre 2023:

sospensione dell’obbligo di indicazione in gara della terna dei subappaltatori, disposta dal Dl “Sblocca-cantieri” (legge 55/2019 modificata dall’art.52 della legge 108/2021).

SEMPLIFICAZIONI DEL DECRETO 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020

Fino al 30 giugno 2023 (art.1):

Affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione:

-  di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione,  di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.00a0 euro e inferiore a un milione di euro,

- ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

-  pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.

- a scelta, aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;

- nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

-  non si richiedono le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016,. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

- in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture si applica l’articolo 125 c.p.a (art.4).

Fino al 30 giugno 2023 (art.3):

a) corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici o pagamenti, anche in assenza della documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D.Lgs. 6/9/2011 n.159 per cui ricorre sempre il caso d’urgenza, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva;

b) stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 30 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive, da completarsi entro 60 giorni, dovessero comportare una interdittiva antimafia.

Fino al 31 dicembre 2023 (art.5):

In deroga all’art.107 del Codice, la sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria,  può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

- la sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento con diverse modalità definite dai commi 2 e 3.

- nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, dichiara senza indugio la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede alternativamente: o all’esecuzione in via diretta dei lavori; o ad interpellare i soggetti risultanti nella graduatoria dell’originaria procedura di gara, stipulando un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori; o ad indire una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera; o propone la nomina di un commissario straordinario per il completamento dell’opera (comma 4). Tali disposizioni si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1 della norma, per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera.

Fino al 30 giugno 2023 (art. 6)

 l’istituzione obbligatoria, presso ogni stazione appaltante del Collegio consultivo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il collegio, con 3 o 5 componenti, ha funzioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell'esecuzione.

Per le opere diverse da quelle di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico mentre il comma 5 attribuisce la facoltà alle stazioni appaltanti, tramite il loro RUP, di costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura anche per la fase antecedente alla esecuzione del contratto.

Fino al 30 giugno 2023 (art.8):

-   è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 sui motivi di esclusione, nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

-     l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, da prevedere esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare;

-       In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previste dalle disposizioni del codice senza necessità, nella motivazione del provvedimento di riduzione dei predetti termini, di dare conto nella motivazione delle ragioni dell’urgenza, considerate comunque sussistenti.

-      possibilità di avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione;

Dal 1° novembre 2021 (comma 10-bis):

al Documento unico di regolarità contributiva si aggiunge quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento.

Fino al 30 giugno 2023 (art. 13):

In caso di conferenza di servizi decisoria, si procede mediante una conferenza semplificata, di cui all’art. 14-bis della L. n. 241 1990, in modalità asincrona,  mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni. Tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

 

SEMPLIFICAZIONI DEL DECRETO 32/2019 CONVERTITO NELLA LEGGE 55/2019

Fino al 30 giugno 2023: 

1) sospensione dell’obbligo di cui all’art.37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle centrali di committenza, però limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR.

2) sospensione del divieto di appalto congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (cd “integrato” di cui all’art.59, comma 1, quarto periodo); 

3) sospensione dell’obbligo, di cui all’art. 77, comma 3, di ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, ai commissari “esterni” iscritti all’apposito albo tenuto dall’ANAC; 

4) possibilità per la PA di prevedere in fase di gara l’inversione procedimentale, aprendo prima le offerte e poi verificando i requisiti dei concorrenti;

5) innalzamento a 100 milioni di euro della soglia oltre la quale è obbligatorio il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere; 

6) sospensione del divieto di iscrivere riserva anche per gli aspetti progettuali su progetti validati, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’art.205.

Fino al 31 dicembre 2023:

1) possibilità di avviare le procedure di affidamento della progettazione anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Dette opere saranno poi considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione; 

2) possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione, sulla base di un progetto definitivo “alleggerito” e possibilità di iniziare i lavori a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo; 

3) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, una volta approvato il progetto definitivo dal CIPE, la possibilità per i soggetti aggiudicatori di approvare direttamente le eventuali varianti, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario, dovranno tornare al CIPE per l’approvazione.

4) sospensione dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in gara, sia per gli appalti sia per le concessioni, e del conseguente obbligo di verifica in sede di gara, in capo agli stessi, del possesso dei necessari requisiti di partecipazione.