sabato 29 aprile 2017

PREZZO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE – VARIAZIONI NEL 2016

“Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 133, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di cui all'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si rileva che il prezzo dei materiali da costruzione piu' significativi nell'anno 2016, rispetto all'anno 2015, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento.”
È quanto si legge all'articolo 1 del decreto 31 marzo 2017 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, recante “Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2015 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2016, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.”

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.85 dell’11 aprile 2017.

QUADERNO ANCI SUL NUOVO REGOLAMENTO IN MATERIA DI INTERVENTI ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Con il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 è adottato il Regolamento che introduce modifiche in termini di semplificazione della normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica, individuando gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi ed introducendo semplificazioni per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure, sia dal punto di vista documentale, sia nell’iter procedurale, in attuazione dell’art. 12, c. 2 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’art. 25, c. 2 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 1° novembre 2014, n. 164.
Il nuovo Regolamento sostituisce il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 che, con l’art. 19, è interamente abrogato a far data dalla sua entrata in vigore ai sensi di legge; si tratta del Regolamento già recante la disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’art. 146, c. 9, del Codice.
Il nuovo Regolamento introduce nuove forme di liberalizzazione a fronte di specifiche prescrizioni d’uso contenute nel piano paesaggistico; si prevedono tre categorie di interventi:
a) interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica;
b) interventi ed opere soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato;

c) interventi ed opere esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica.

MANUALI TECNICI ANCI

Sul sito di ANCI (clicca QUI) sono pubblicati i seguenti manuali tecnici:

  


OEPV - IL PUNTEGGIO NUMERICO ASSEGNATO AGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Con la sentenza 414 del 27 marzo 2017 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, ha evidenziato che: “Secondo la concorde giurisprudenza di primo e secondo grado, il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione allorché siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo; in questo caso, infatti, sussiste comunque la possibilità di ripercorrere il percorso valutativo e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico”.
Nella pronuncia si precisa che, “in assenza della predisposizione di subcriteri o di griglie di valutazione particolarmente dettagliate, la Commissione di gara può supplire al deficit motivazionale, insito nel punteggio numerico abbinato a criteri preventivi di giudizio non sufficientemente specifici, esplicitando le ragioni dell'attribuzione del punteggio stesso: sicché, pur ammettendosi che la mancata predeterminazione di parametri precisi e puntuali possa far sì che l'assegnazione dei punteggi in forma esclusivamente numerica determini un deficit motivazionale, nondimeno si ammette che a tale carenza la stazione appaltante possa rimediare illustrando le ragioni della valutazione effettuata, in relazione ai vari elementi in cui si articola ciascun criterio”.

Il Tar Piemonte osserva che “in senso conforme a questa impostazione si pongono sia le previsioni contenute all’art. 95, commi 8 e 9, d.lgs. 50/2016; sia le "Linee Guida n. 2 dell'ANAC "di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti offerta economicamente più vantaggiosa" del 21 settembre 2016 n. 1005", le quali prevedono che "in relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni".

NO ALL'ECCESSIVO PESO DEI LAVORI ANALOGHI NELL'OEPV

L'ANAC si è espressa in merito con la Delibera n. 287 del 22/03/2017 con il proprio parere di precontenzioso ai sensi dell'art. 211, comma 1 del D.Lgs 50/2016.

IMPRESE EDILI - COSTO MEDIO ORARIO DEL LAVORO ANNO 2017

Il Ministero del lavoro ha pubblicato (clicca qui) il Decreto direttoriale n. 23 del 3 aprile 2017 (della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali) relativo alla determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza maggio 2016.
Il costo medio orario del lavoro è determinato nelle tabelle che rilevano, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dal mese di maggio 2016.
Il costo del lavoro determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO ANTIMAFIA DELLE INFRASTRUTTURE

Il provvedimento stabilisce, all'articolo 1, che “ai fini dell'attuazione delle procedure di monitoraggio per la prevenzione e la repressione di tentativi d'infiltrazione mafiosa nelle infrastrutture e negli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, di cui agli articoli 200 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice Appalti), sono considerati rilevanti i dati e le informazioni attinenti:
a) alle aree territoriali interessate dalla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, come indicate negli elaborati progettuali;
b) alla tipologia dei lavori e alla qualificazione delle imprese esecutrici e di quelle comunque interessate al ciclo dei lavori;
c) alle procedure di affidamento delle opere e delle infrastrutture, adottate ai sensi dell'art. 200, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' ai loro affidatari e sub-affidatari e alle imprese terze interessate a qualunque titolo alla realizzazione dell'opera o dell'infrastruttura;
d) agli assetti societari relativi ai soggetti di cui alla lettera c) e alla evoluzione di tali assetti nel corso della realizzazione delle opere e delle infrastrutture;
e) alle rilevazioni effettuate presso i cantieri, in particolare, sulle imprese, sul personale e sui mezzi impiegati, anche in esito agli accessi ed agli accertamenti di cui all'art. 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) a ogni altro dato o informazione ritenuti rilevanti dal Comitato di cui all'art. 3”.
Le disposizioni del decreto si applicano anche agli affidamenti di opere adottati ai sensi dell'art. 163 e seguenti del vecchio Codice Appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), fino alla loro completa esecuzione.

RETE DI MONITORAGGIO ANTIMAFIA. L'articolo 2 dispone che “i soggetti pubblici e privati di seguito indicati costituiscono la Rete di monitoraggio antimafia relativa alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, all'interno della quale, informando la propria attivita' al principio di collaborazione reciproca, provvedono, nei limiti della normativa vigente e nel rispetto delle competenze di ciascuno, allo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti indicati nell'art. 1:
a) Ministero dell'interno;
b) Ministero della giustizia;
c) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) Ministero dell'economia e delle finanze;
e) Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per l'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento di cui all'art. 371-bis del codice di procedura penale;
f) Autorita' nazionale anticorruzione;
g) Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
h) Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
i) Forze di polizia;
l) Regioni, Province autonome, Citta' metropolitane, Province, Comuni ed altri Enti pubblici territoriali;
m) Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
n) Amministrazioni aggiudicatrici, enti e soggetti aggiudicatori, nonche' soggetti affidatari della realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese”.
COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI. L'articolo 3 stabilisce che “presso il Ministero dell'interno opera il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), istituito ai sensi dell'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il Comitato, in relazione alle finalita' di cui all'art. 1, svolge funzioni di impulso e di indirizzo delle attivita' di ciascuno dei soggetti che costituiscono la Rete di monitoraggio di cui all'art. 2, nonche' ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o da disposizioni normative.
In particolare, il Comitato:
a) promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni di cui all'art. 1;
b) provvede alla predisposizione di linee-guida in materia di controlli antimafia sui contratti pubblici relativi alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonche' su ogni altra questione di carattere generale allorche' sia necessario fornire chiarimenti o utili orientamenti operativi per l'esercizio dei suddetti controlli;
c) esprime, a richiesta di uffici del Ministero dell'interno o di altra Amministrazione statale, pareri in merito ai protocolli di legalita' in materia di prevenzione antimafia e, specificamente, su quelli stipulati in attuazione dell'art. 194 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
d) supporta, anche con attivita' di natura consultiva, le funzioni di monitoraggio antimafia affidate ai prefetti, anche ai fini dell'espletamento dei poteri ispettivi o di accesso ad essi direttamente conferiti dalla normativa vigente, esercitabili anche attraverso i Gruppi interforze di cui all'art. 7, comma 3; a tal fine il Comitato opera anche attraverso le Sezioni specializzate di cui all'art. 5;
e) procede all'esame delle segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nel monitoraggio antimafia.
Il Comitato determina le regole del proprio funzionamento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e speditezza, nonche' delle disposizioni sul trattamento dei dati personali.
Gli atti del Comitato sono custoditi in modo da garantirne la massima riservatezza.
Il Comitato si riunisce di norma bimestralmente, ovvero, occorrendo, su iniziativa del presidente o su motivata richiesta di uno dei suoi componenti, che in tal caso invia al presidente una sintetica relazione sulle risultanze documentali per le quali la seduta del Comitato viene richiesta.
Il Comitato riferisce periodicamente sulle attivita' svolte ai Ministri dell'interno, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti”.
PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO ANTIMAFIA. L'articolo 6 dispone che “le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini della prevenzione e della repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si fondano in via prioritaria sulla stipula obbligatoria di appositi protocolli di legalita' tra le stazioni appaltanti, i soggetti realizzatori, in qualunque forma di affidamento prevista dal predetto decreto legislativo, e le prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, al fine del monitoraggio antimafia, anche preventivo, di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano.
I contenuti dei Protocolli sono definiti sulla base di linee-guida predisposte dal Comitato, le quali devono prescrivere l'adozione di specifiche clausole antimafia, ivi compreso l'obbligo di denuncia di eventuali tentativi di estorsione, che impegnino tutti i soggetti interessati a qualsiasi titolo alla realizzazione delle opere. Le linee-guida devono prevedere di poter valutare e sanzionare il comportamento delle imprese in caso di mancata osservanza di tali clausole.
Le procedure per il monitoraggio antimafia possono essere applicate anche in ogni altra circostanza, anche di natura emergenziale, per cui esse siano previste dalle vigenti normative.
I protocolli di legalita' e le linee-guida sono vincolanti per tutti i soggetti a qualsiasi titolo interessati alla realizzazione delle opere. Nei casi in cui contengano prescrizioni di carattere generale o schemi-tipo di protocolli di legalita', le linee-guida sono approvate e recepite in apposite deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli schemi-tipo di protocolli di legalita' sono adottati obbligatoriamente per la stipula di cui al comma 1, fatta salva diversa deliberazione del CIPE, su proposta del Comitato.

Le misure per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere, secondo le modalita' e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

REQUISITI DEGLI OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA

Pubblicato in G.U. n. 36 del 13 febbraio 2017 il decreto del MIT 2 dicembre 2016, n. 263. Regolamento recante definizione dei requisiti  che  devono  possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire  la  presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata,  nei  gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,  concorsi di progettazione e di idee, ai sensi art. 24, commi 2 e 5, del Codice dei contratti.

SUBAPPALTO - LA COMMISSIONE UE BOCCIA IL NUOVO CODICE

In tema di subappalto il Nuovo Codice è in contrasto con le norme e la giurisprudenza dell’UE e in contraddizione con gli obiettivi di favorire le PMI e garantire la libera circolazione di merci e servizi. La Commissione europea, con la lettera del 23.3.2017 n. 1572232, chiede all'Italia di correggere l'impostazione del nuovo codice (e anche del decreto correttivo) sul subappalto.
«La Corte di Giustizia - si legge nella nota della direzione generale Ue - ha ripetutamente censurato i limiti imposti dagli Stati Membri al subappalto.». Citando la sentenza con cui i giudici europei hanno bocciato le norme polacche che impongono alle imprese di eseguire in proprio almeno il 25% dell'appalto (sentenza Wroclaw, pubblicata lo scorso 14 luglio) la direzione generale segnala che «secondo la Corte il ricorso al subappalto ai sensi della stessa Direttiva è, "in linea di principio (...) illimitato".
La direzione generale definisce «molto preoccupanti» i vincoli previsti dal correttivo perché «la previsione di limiti quantitativi generali e astratti applicabili laddove il subappalto è consentito, sembrano in netto contrasto con le norme e la giurisprudenza UE sopra esposte». In più, sottolinea la nota, si rischia di andare contro anche all'obiettivo di favorire la partecipazione delle Pmi agli appalti, contraddicendo uno dei punti qualificanti delle nuove direttive. Un altro punto di contestazione riguarda poi la legittimità della norma che concerne il divieto di ribasso superiore al 20% per le prestazioni affidate in subappalto.
«L'attuale quadro normativo europeo, recentemente aggiornato dalle Direttive adottate nel 2014, - si legge - non pare giustificare un diverso orientamento in materia». Di qui la richiesta finale «alle Autorità italiane» di tenere conto «dei rilievi svolti circa l'attuale disciplina in materia di subappalto».

In caso contrario, è molto probabile l'ipotesi dell'avvio di una procedura di infrazione. 

venerdì 28 aprile 2017

DIVIETO DI GOLD PLATING

L’art. 1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11 ha stabilito, tra i criteri e principi direttivi per l’attuazione delle deleghe in materia di attuazione delle direttive europee sui contratti e sulle concessioni pubbliche, anche il divieto di “gold plating”. Tale norma implica il divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli imposti dalle direttive europee da recepire. 
In particolare, l’art.1, comma 1, lettera a) prevede:
a)    divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Inoltre, in materia di subappalto, l’art.1, comma 1, lettera rrr) prevede
rrr) introduzione nei contratti di lavori, servizi e forniture di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare: l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intende subappaltare; l'espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attivita' prevista in progetto; l'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti; ove il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, l'espressa individuazione delle fattispecie in cui la stazione appaltante procede al pagamento diretto, fatta salva la facolta' per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.


Dunque la legge delega del Parlamento al Governo non pare sia stata rispettata.

giovedì 20 aprile 2017

LINEE GUIDA N.7

Con Determinazione n. 235 del 15/02/2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 61 del 14 marzo 2017), sono state emesse le Linee guida n.7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50    recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle   amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante   affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto   dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016». 
Le presenti linee guida disciplinano il procedimento per l’iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 192, comma 1, del codice, riservata alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all’art. 5 del codice e hanno carattere vincolante.

Sono tenuti a richiedere l’iscrizione nell’Elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi. 

REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

E’ scaduto il 18 aprile 2017 il termine per il recepimento da parte delle Regioni ordinarie del regolamento edilizio tipo, di cui all'Intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.268 del 16 novembre 2016. (vedi nota illustrativa qui)