Il
provvedimento stabilisce, all'articolo 1, che “ai fini dell'attuazione delle
procedure di monitoraggio per la prevenzione e la repressione di tentativi
d'infiltrazione mafiosa nelle infrastrutture e negli insediamenti prioritari
per lo sviluppo del Paese, di cui agli articoli 200 e seguenti del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice Appalti), sono considerati
rilevanti i dati e le informazioni attinenti:
a)
alle aree territoriali interessate dalla realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari, come indicate negli elaborati progettuali;
b)
alla tipologia dei lavori e alla qualificazione delle imprese esecutrici e di
quelle comunque interessate al ciclo dei lavori;
c)
alle procedure di affidamento delle opere e delle infrastrutture, adottate ai
sensi dell'art. 200, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche'
ai loro affidatari e sub-affidatari e alle imprese terze interessate a
qualunque titolo alla realizzazione dell'opera o dell'infrastruttura;
d)
agli assetti societari relativi ai soggetti di cui alla lettera c) e alla
evoluzione di tali assetti nel corso della realizzazione delle opere e delle
infrastrutture;
e)
alle rilevazioni effettuate presso i cantieri, in particolare, sulle imprese,
sul personale e sui mezzi impiegati, anche in esito agli accessi ed agli
accertamenti di cui all'art. 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159;
f)
a ogni altro dato o informazione ritenuti rilevanti dal Comitato di cui
all'art. 3”.
Le
disposizioni del decreto si applicano anche agli affidamenti di opere adottati
ai sensi dell'art. 163 e seguenti del vecchio Codice Appalti (decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163), fino alla loro completa esecuzione.
RETE
DI MONITORAGGIO ANTIMAFIA. L'articolo 2 dispone che “i soggetti pubblici e
privati di seguito indicati costituiscono la Rete di monitoraggio antimafia
relativa alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari per lo sviluppo del
Paese, all'interno della quale, informando la propria attivita' al principio di
collaborazione reciproca, provvedono, nei limiti della normativa vigente e nel
rispetto delle competenze di ciascuno, allo scambio dei dati e delle
informazioni rilevanti indicati nell'art. 1:
a)
Ministero dell'interno;
b)
Ministero della giustizia;
c)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d)
Ministero dell'economia e delle finanze;
e)
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per l'esercizio delle funzioni
di impulso e coordinamento di cui all'art. 371-bis del codice di procedura
penale;
f)
Autorita' nazionale anticorruzione;
g)
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
h)
Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
i)
Forze di polizia;
l)
Regioni, Province autonome, Citta' metropolitane, Province, Comuni ed altri
Enti pubblici territoriali;
m)
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
n)
Amministrazioni aggiudicatrici, enti e soggetti aggiudicatori, nonche' soggetti
affidatari della realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari per
lo sviluppo del Paese”.
COMITATO
DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI
INSEDIAMENTI PRIORITARI. L'articolo 3 stabilisce che “presso il Ministero
dell'interno opera il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), istituito ai sensi
dell'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il Comitato, in
relazione alle finalita' di cui all'art. 1, svolge funzioni di impulso e di
indirizzo delle attivita' di ciascuno dei soggetti che costituiscono la Rete di
monitoraggio di cui all'art. 2, nonche' ogni altra funzione attribuitagli dalla
legge o da disposizioni normative.
In
particolare, il Comitato:
a)
promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni di cui all'art. 1;
b)
provvede alla predisposizione di linee-guida in materia di controlli antimafia
sui contratti pubblici relativi alla realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonche' su ogni altra
questione di carattere generale allorche' sia necessario fornire chiarimenti o
utili orientamenti operativi per l'esercizio dei suddetti controlli;
c)
esprime, a richiesta di uffici del Ministero dell'interno o di altra
Amministrazione statale, pareri in merito ai protocolli di legalita' in materia
di prevenzione antimafia e, specificamente, su quelli stipulati in attuazione
dell'art. 194 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
d)
supporta, anche con attivita' di natura consultiva, le funzioni di monitoraggio
antimafia affidate ai prefetti, anche ai fini dell'espletamento dei poteri
ispettivi o di accesso ad essi direttamente conferiti dalla normativa vigente,
esercitabili anche attraverso i Gruppi interforze di cui all'art. 7, comma 3; a
tal fine il Comitato opera anche attraverso le Sezioni specializzate di cui
all'art. 5;
e)
procede all'esame delle segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nel
monitoraggio antimafia.
Il
Comitato determina le regole del proprio funzionamento, nel rispetto dei
principi di efficacia, efficienza e speditezza, nonche' delle disposizioni sul
trattamento dei dati personali.
Gli
atti del Comitato sono custoditi in modo da garantirne la massima riservatezza.
Il
Comitato si riunisce di norma bimestralmente, ovvero, occorrendo, su iniziativa
del presidente o su motivata richiesta di uno dei suoi componenti, che in tal
caso invia al presidente una sintetica relazione sulle risultanze documentali
per le quali la seduta del Comitato viene richiesta.
Il
Comitato riferisce periodicamente sulle attivita' svolte ai Ministri
dell'interno, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti”.
PROCEDURE
PER IL MONITORAGGIO ANTIMAFIA. L'articolo 6 dispone che “le procedure per il
monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese ai fini della prevenzione e della repressione di tentativi
di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 203, comma 1, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, si fondano in via prioritaria sulla stipula obbligatoria di
appositi protocolli di legalita' tra le stazioni appaltanti, i soggetti
realizzatori, in qualunque forma di affidamento prevista dal predetto decreto
legislativo, e le prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente
competenti, al fine del monitoraggio antimafia, anche preventivo, di tutte le
fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano.
I
contenuti dei Protocolli sono definiti sulla base di linee-guida predisposte
dal Comitato, le quali devono prescrivere l'adozione di specifiche clausole
antimafia, ivi compreso l'obbligo di denuncia di eventuali tentativi di
estorsione, che impegnino tutti i soggetti interessati a qualsiasi titolo alla
realizzazione delle opere. Le linee-guida devono prevedere di poter valutare e
sanzionare il comportamento delle imprese in caso di mancata osservanza di tali
clausole.
Le
procedure per il monitoraggio antimafia possono essere applicate anche in ogni
altra circostanza, anche di natura emergenziale, per cui esse siano previste
dalle vigenti normative.
I
protocolli di legalita' e le linee-guida sono vincolanti per tutti i soggetti a
qualsiasi titolo interessati alla realizzazione delle opere. Nei casi in cui
contengano prescrizioni di carattere generale o schemi-tipo di protocolli di
legalita', le linee-guida sono approvate e recepite in apposite deliberazioni
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli
schemi-tipo di protocolli di legalita' sono adottati obbligatoriamente per la
stipula di cui al comma 1, fatta salva diversa deliberazione del CIPE, su
proposta del Comitato.
Le
misure per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione
mafiosa nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese comprendono il controllo dei flussi
finanziari connessi alla realizzazione delle opere, secondo le modalita' e le
procedure di monitoraggio finanziario di cui all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
e all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.