martedì 31 marzo 2020

COVID-19: TUTTA LA NORMATIVA


Norme, circolari e ordinanze sul sito del Ministero della Salute
Le ordinanze di Protezione civile sul sito del Dipartimento 

Tutti i provvedimenti sul sito di Regione Lombardia

COVID-19: SOSPENSIONE TERMINI E ADEMPIMENTI


Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia”, all’articolo 103, comma 1, reca una disciplina sulla sospensione dei procedimenti pendenti presso le pubbliche amministrazioni.
La norma dispone che, per i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio e quella del 15 aprile 2020.

In attuazione di tale disposizione ANAC fornisce con la Delibera n. 268 del 19 marzo 2020 le seguenti disposizioni operative.
PROCEDIMENTI IN CORSO
Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini di conclusione di tutti i procedimenti di vigilanza, sanzionatori e consultivi il cui avvio sia stato comunicato dopo il 23 febbraio.
PROROGA DEI TERMINI DI RISPOSTA
Qualora l’Autorità abbia richiesto dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, i termini per la risposta sono incrementati di 60 giorni, salva successiva determinazione dell’Autorità in caso di cessazione dell’emergenza sanitaria in corso.
STOP A NUOVI PROCEDIMENTI
In via generale e salvo specifiche esigenze, l’Autorità non avvierà nuovi procedimenti sanzionatori, di vigilanza e consultivi fino al 15 aprile 2020. In relazione a procedimenti il cui avvio si rendesse necessario, per specifiche esigenze, in pendenza della sospensione, i termini decorreranno a partire 16 aprile 2020.
PROVVEDIMENTI URGENTI
In tutti i casi in cui, avendo già acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio, si ritenga che sussistano particolari motivi di urgenza per l’adozione del provvedimento finale, l’Autorità si riserva di concludere eventuali procedimenti anche prima della scadenza del periodo di sospensione.
VIGILANZA COLLABORATIVA
Le attività di vigilanza collaborativa, svolte su richiesta della stazione appaltante, proseguono compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legate all’emergenza sanitaria in atto.
PARERI DI PRECONTENZIOSO
I pareri di precontenzioso sono adottati nel rispetto dei termini fissati dalla legge (30 giorni) applicando la sospensione dei termini fino al 15 aprile. La sospensione varrà anche per la presentazione dell’istanza, la sua integrazione, l’eventuale adesione al parere di altri soggetti, la presentazione di memorie e documenti e per l’adeguamento a quanto stabilito dall’Autorità. In caso di richiesta di integrazioni istruttorie, il termine massimo di sospensione può arrivare fino a 30 giorni. Compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legati all’emergenza sanitaria in atto, il parere potrà essere adottato dall’Anac anche prima della scadenza del termine di sospensione qualora le parti interessate ne facciano espressa richiesta.
PERFEZIONAMENTO CIG
Fino a nuove comunicazioni, il termine per perfezionare il CIG (Codice identificativo gara) è portato da 90 a 150 giorni.
TRASMISSIONE DATI ALL’OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI
Fino a nuove comunicazioni, i termini fissati dalla legge per la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici sono incrementati di 60 giorni.
EMISSIONE CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI
Fino a nuove comunicazioni, l’obbligo per la stazione appaltante di emettere il Certificato esecuzione lavori (attualmente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’operatore economico) è portato a 90 giorni.

COVID-19: LINEE GUIDA SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI


Sul sito del MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti sono pubblicate le linee guida per i Cantieri con le quali vengono fornite indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Si tratta di misure che riguardano i titolari del cantiere, tutti i subappaltatori e i subfornitori presenti in cantiere e che sono coerenti con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da Cgil, Cisl, Uil Confindustria, Rete Imprese Italia, Confapi, Alleanza cooperative.
Le linee guida illustrano: le modalità di comportamento da tenere; le modalità di accesso dei fornitori esterni; la pulizia e sanificazione, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione personale, la gestione degli spazi comuni, l’organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni), la gestione di una persona sintomatica, la sorveglianza sanitaria.
Il documento raccomanda:
• il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
• l’incentivazione di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
• la sospensione di quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
• l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale;
• la massima limitazione degli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;
• l’intesa tra organizzazioni datoriali e sindacali.

linee guida per la logistica

mercoledì 18 marzo 2020

MASCHERINE CHIRURGICHE E DPI


Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17-03-2020, recante le “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, prevede, in particolare, disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) (art. 15) ed ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori (art. 16).
La norma prevede che le mascherine chirurgiche possano essere considerate dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del DLgs 81/08, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro.
In aggiunta gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
Quest’ultima disposizione accoglie la richiesta per fronteggiare all’impossibilità di molte imprese, che operano in strutture sanitarie pubbliche e private nella gestione di impianti tecnologici, di rifornirsi di mascherine filtranti FFP2 e FFP3.
Con l’autorizzazione all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE, anche le mascherine modello N95 sono quindi da ritenersi consone quali dispositivi di protezione individuale.

Si riporta di seguito gli artt. 15 e 16 del Decreto Legge:

Art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.
3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti
4. Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)
1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO ANCHE NEL CASO DI CONSEGNA IN VIA D’URGENZA


Il Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020 “Cura Italia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17/3/2020, ha introdotto all'articolo 91 due disposizioni in tema di appalti.

Art. 91 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)
1. ………………………….
All’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: “L’erogazione dell’anticipazione” inserire le seguenti: “, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice,”.

All’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: “L’erogazione dell’anticipazione” inserire le seguenti: “, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice,” costituisce una previsione sistematica, in quanto non correlata al solo periodo emergenziale, concernendo i soli appalti pubblici, sancendo in effetti, in modifica e precisazione di quanto disposto dal codice, come l’anticipazione del 20% sul prezzo contrattuale debba essere erogata, entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa costituzione di garanzia fideiussoria, anche se in carenza di stipula del contratto, ma con consegna avvenuta “sotto riserve di legge”.

RITARDI O INADEMPIMENTI CONTRATTUALI CONNESSI ALL’EMERGENZA SANITARIA


Il Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020 “Cura Italia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17/3/2020, ha introdotto all'articolo 91 due disposizioni in tema di appalti.

Art. 91 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)
1. All’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.

L’art. 1218 del Codice Civile recita: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” mentre l’art. 1223 dispone “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
Dunque, qualora vi dovessero essere ritardi od omessi adempimenti, relativamente a questo periodo, si potrà sempre invocare l’impossibilità della prestazione per rispetto delle misure di contenimento di cui al DL 6/2020 in tema di “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Anche l’eventuale carenza di mascherine, da considerarsi DPI ex Decreto Legislativo 81/2008, in ambienti di lavoro in cui sia oggettivamente impossibile mantenere la distanza interpersonale di un metro, potrà essere invocata, per contrastare eventuali penali per ritardata ultimazione, chiaramente se afferenti il periodo emergenziale, e quindi anche per domandare ed ottenere la sospensione dei lavori nell’attuale fase.