In
G.U. n. 291 del 14 dicembre 2022 è pubblicato il Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello sviluppo economico: Regolamento
contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze
assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. Il provvedimento entra in
vigore il 29/12/2022.
Orientamenti per programmare, progettare, approvare, appaltare, realizzare, collaudare, manutenere le opere pubbliche - a cura di giuliano lorenzi
giovedì 22 dicembre 2022
GARANZIE FIDEIUSSORIE E POLIZZE ASSICURATIVE - SCHEMI TIPO
domenica 18 dicembre 2022
SCHEMA DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Testo elaborato dal Consiglio di Stato, trasmesso al Governo il 7 dicembre 2022, con le modifiche apportate anche tenendo conto dei lavori del Tavolo Tecnico congiunto tra il Consiglio di Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le altre amministrazioni interessate e rimesso al Governo per le proprie determinazioni.
Allegati
·
Schema del nuovo Codice dei contratti
pubblici
·
Allegati al nuovo Codice dei contratti
pubblici
·
Relazioni al nuovo Codice dei contratti
pubblici
·
Schema del nuovo Codice dei contratti
pubblici (testo a fonte)
martedì 13 settembre 2022
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI SU PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE
È
entrato in vigore il 27 luglio 2022 l’obbligo di comunicare all’Anac i dati
sulle pari opportunità generazionali e di genere previste per gli appalti e le
concessioni, sopra soglia e sotto soglia, che riguardano gli investimenti
pubblici finanziati con le risorse del Pnrr e del Piano nazionale per gli
investimenti complementari.
Con
un Comunicato, l’Autorità ha reso noto che dal 27 luglio sono in linea le
modifiche al sistema Simog (Sistema
informativo monitoraggio gare)
necessarie per l’acquisizione dei dati individuati con la Delibera n. 122
del 16 marzo 2022.
Pari opportunità
Il
primo dato da comunicare è la previsione nel bando di gara, nell’avviso o
nell’invito, dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del
contratto, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per
l’esecuzione del contratto sia all’occupazione giovanile (under 36) sia
all’occupazione femminile.
L’obbligo
è previsto dal Decreto semplificazioni e governance del Pnrr (il decreto 77 del
31 maggio 2021) e dalle successive Linee guida per favorire le pari opportunità
di genere e generazionali adottate con Dpcm il 7 dicembre 2021 e prevede alcune
deroghe motivate che vanno comunicate alla banca dati Anac.
Misure premiali per l'attribuzione del punteggio
Un
altro dato che le stazioni appaltanti dovranno comunicare è la previsione nel
bando di ulteriori misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo al
candidato: ad esempio se vengono utilizzati strumenti di conciliazione delle
esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti o modalità
innovative di organizzazione del lavoro; o se si impegni ad assumere, oltre
alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione,
donne, giovani under 36 e persone con disabilità per l'esecuzione del contratto;
o abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere.
Obblighi per occupazione disabili
Una
ulteriore informazione da trasmettere riguarda il richiamo nel bando della
necessità da parte del concorrente di aver assolto, al momento della
presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone
con disabilità.
venerdì 2 settembre 2022
LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DELLE GALLERIE ESISTENTI SU STRADE STATALI E AUTOSTRADE
Pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23
agosto 2022 del Decreto 1 agosto 2022, n. 247 del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili recante “Approvazione delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali”, entrato in
vigore il 24 agosto 2022.
Il
testo integrale dell’allegato facente parte integrante del decreto stesso è
stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibile, alla pagina dedicata.
L’impostazione
del documento, su un piano formale, è la stessa delle Linee guida per i ponti,
anche se non solo per lo specifico ambito gallerie, ma anche per alcuni
criteri, il testo proposto si differenzia dalle linee guida per i ponti.
Come
per il documento dei ponti, le Linee Guida nascono dal comma 1 dell'art.
49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che
prevedeva:
«Al
fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del
rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie
esistenti lungo la rete stradale e autostradale, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono approvate apposite linee guida in materia di
programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato
di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade
statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali, di
esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione
e di messa in sicurezza delle stesse».
Le
linee guida riguardano 2.179 gallerie
In
Italia abbiamo circa 840.000 km di strade; fra queste 8.006 km di autostrade e
27.259 km strade statali (Anas) con 2.179 gallerie, 21.072 ponti e
viadotti, 6.320 cavalcavia.
Si
tratta quindi di un ambito di applicazione molto vasto.
Il
documento, al pari di quanto previsto dalle analoghe linee guida per i ponti,
richiama l’importanza della strategicità dell’infrastruttura nella rete
stradale, ed è di fondamentale importanza per l'adozione di idonee
misure di manutenzione preventiva per salvaguardare l’esercizio
dell’infrastruttura.
Per
la piena adozione di una strategia di manutenzione preventiva è infatti
necessario poter procedere a una mappatura - non solo tecnica - delle opere, e
per fare ciò è necessario avere a disposizione i criteri di classificazione.
Come
per le Linee Guida riguardanti ponti e viadotti, questo documento dovrà
allinearsi ed essere congruenti all'archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche (Ainop).
Le
Linee guida si applicano alle gallerie stradali esistenti, intese come opere in
sotterraneo in cui una dimensione è prevalente sulle altre due, di
lunghezza, superiore o uguale a 200 m per almeno uno dei fornici quando il
sistema galleria presenta carreggiate separate, comprese le gallerie
artificiali, le gallerie paramassi ed i sottopassi.
Per
i trafori internazionali ricadenti lungo la rete transeuropea, le
modalità e l’applicazione delle Linee Guida sono demandate alle
competenti Commissioni intergovernative che si avvalgono anche dei
comitati di sicurezza già dalle stesse istituiti.
Per
le opere di lunghezza inferiore a 200 m, il gestore valuterà caso per caso una
adozione parziale delle presenti Linee guida, in relazione alle specificità delle
singole situazioni e calibrata sulle criticità della singola galleria.
Per
i sottopassi, con riferimento alle problematiche di natura idraulica, le Linee
guida si applicano anche per lunghezze inferiori ai 200 m.
Le
Linee guida hanno carattere complementare alle altre norme che afferiscono alla
sicurezza stradale di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 e alla
sicurezza antincendio nelle gallerie stradali della rete transeuropea di
cui al Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.
LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO E PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI
Il
23 agosto 2022 sono state pubblicate su GURI n.196 le linee guida del Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, approvate con decreto
ministeriale 1° luglio 2022, relative alla gestione del rischio dei ponti
esistenti ed ai requisiti e indicazioni
per il sistema di monitoraggio dinamico.
Il
decreto del 1° luglio sostituisce l’allegato A al precedente decreto del 17
dicembre 2020, n. 578. Tali linee guida, rese note nel dicembre 2020, erano
inizialmente obbligatorie solo per le infrastrutture di proprietà di ANAS e dei
gestori autostradali ma, in concomitanza con l’attuale revisione, il MIMS ha
disposto la loro estensione anche a ponti e viadotti gestiti da soggetti
diversi da ANAS o da concessionari autostradali.
Per
gestore, deve intendersi il soggetto che esplica i compiti richiamati dall’art.
14 del decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) tra i quali:
•
la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e
arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
•
il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
•
il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni.
Il
gestore è identificabile nell’ente proprietario della strada o, per le strade
in concessione, nel concessionario; di conseguenza, anche i Comuni sono
soggetti all’attuazione del decreto.
Per
ponti e viadotti si intendono le costruzioni, aventi luce complessiva superiore
ai 6.0 m, che permettono di oltrepassare una depressione del terreno o un
ostacolo, sia esso un corso o uno specchio d’acqua, altro canale o via di
comunicazione o una discontinuità naturale o artificiale.
Il
documento definisce le procedure per il censimento e la classificazione del
rischio sui ponti e viadotti esistenti, alla verifica della loro sicurezza e
alla sorveglianza e monitoraggio.
Le
linee guida definiscono vari livelli di analisi:
•
censimento delle opere di competenza e delle loro caratteristiche (livello 0),
•
ispezioni visive e schede di difettosità (livello 1)
•
analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale (livello
2)
•
valutazione preliminare dell’opera da effettuare in presenza di dissesti
(livello 3)
•
verifica accurata (livello 4)
Il
quinto livello è riservato ai ponti di rilievo nazionale ma non è descritto
nelle linee guida.
Il
censimento delle strutture previsto delle linee guida dovrà essere svolto dai
Comuni entro il 30 giugno 2024.
Entro
il 30 giugno 2026 i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
dovranno effettuare l’analisi dei rischi e l’attribuzione della classe di
attenzione; il termine di questo adempimento per i Comuni con meno di 15.000
abitanti è fissato nel 31 dicembre 2026; tale tempistica non è ovviamente
applicabile alle opere per le quali sia già stata accertata la presenza di una
riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura.
Il decreto stabilisce che, per l’applicazione della norma, i Comuni possano stipulare accordi con Regioni e/o Province.
lunedì 11 luglio 2022
NESSUN PUNTEGGIO PER L’OFFERTA DI OPERE AGGIUNTIVE
Le
stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di
opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo a base d’asta, questo per
evitare distorsioni nella valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Né le opere aggiuntive possono servire a colmare lacune o errori
progettuali. È quanto ribadito dall’Anac in un atto del presidente approvato al termine
dell’istruttoria su un appalto per i lavori di adeguamento sismico di un edificio
scolastico.
I
rilievi dell’Autorità riguardano il fatto che il Raggruppamento temporaneo di
imprese (Rti) aggiudicatario abbia incluso numerose offerte aggiuntive nella
propria offerta grazie alle quali avrebbe ottenuto la gara.
Il
codice appalti (articolo 95, comma 14-bis), stabilisce che, in caso di lavori
aggiudicati col criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, le
stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di
opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base della
gara. L’assegnazione di punteggi alle opere aggiuntive conduce a una duplice
valutazione del ribasso e a una inevitabile distorsione. Nel verbale di gara,
sottolinea Anac, non è chiarito se le offerte aggiuntive siano state oggetto di
valutazione.
Inoltre
l’Autorità osserva che, stando alla documentazione presentata dalle imprese
aggiudicatarie, le opere aggiuntive sono state inserite per ovviare a lacune
del progetto posto a base di gara. Secondo Anac, l’inserimento di una paratia
non è una variante tale da stravolgere il progetto ma neanche può essere
derubricata a una mera sistemazione esterna. Si tratta infatti di un’opera di
contenimento che, per quanto non di eccessivo impegno tecnico, necessita di
elaborazioni geologiche, strutturali, grafiche, contabili per le quali le
imprese si sono dovute dichiarare disponibili a richiedere e ottenere le
autorizzazioni necessarie.
ACCELERAZIONE DEI GIUDIZI AMMINISTRATIVI PER IL PNRR
Pubblicato
sulla GURI n.157/2022 il decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85 recante “Disposizioni urgenti in materia di
concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi
amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale
di ripresa e resilienza”, approvato il 7/7/2022 dal Consiglio dei Ministri e
vigente dall’8 luglio.
Il
D.L. contiene all’art.3 una norma per adattare i tempi del processo
amministrativo alle scadenze e agli obiettivi del PNRR, che avranno un rito
speciale. Se vi sarà cautelare l’udienza di merito andrà fissata entro 30
giorni, pena la perdita di efficacia della misura cautelare. La norma prevede
nuove misure di approfondimento: il contraddittorio con il Mef e le altre
amministrazioni centrali coinvolte nei progetti, come parti necessarie nel
processo. Si tratta di una innovazione importante, perché consentirà ai giudici
di definire la misura cautelare in maniera più approfondita, dopo aver
ascoltato le parti coinvolte. Le misure cautelari andranno, quindi, ponderate
per evitare che possano essere bloccati appalti importanti per il
raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Si tratta di misure stringenti che si
applicheranno anche ai procedimenti in corso.
martedì 21 giugno 2022
RESPONSABILI DELL'ABUSO EDILIZIO
«È
"responsabile dell'abuso" non solamente chi ha posto in essere
materialmente la violazione contestata, ma anche colui che è subentrato nella
titolarità del bene, in modo da potersi avvalere nel tempo successivo alla
realizzazione dell'utilità derivante dal bene stesso senza titolo, e che
perciò, avendo la disponibilità materiale di detto bene, non è esentato dal
dovere di ripristino dello stato dei luoghi, pur senza essere l'autore
materiale dell'abuso preesistente».
Adottando
l'orientamento del Consiglio di Stato (sentenza n.3345/2022, pubblicata il
27 aprile 2022), i giudici della Prima Sezione del Tar Puglia (Lecce), con la
pronuncia n.932/2022 del 3 giugno 2022, confermano la linea secondo
cui la responsabilità di un abuso edilizio resta saldamente in capo al
proprietario, anche se quest'ultimo non coincide con l'autore dell'abuso. I
giudici del Tar, peraltro fanno osservare che «basterebbe il passaggio del bene
ad altro soggetto per eludere la regola che impone il ripristino dello stato
dei luoghi, con il risultato paradossale - certamente contrario alla ratio
legis - di consentire l'immunità delle opere da eventuali misure
ripristinatorie (e dunque di fatto sanate) per effetto della mera alienazione
da parte di colui che le ha realizzate».
PNRR - PIATTAFORMA CAPACITY ITALY
È attiva online «Capacity Italy», la piattaforma governativa per dare supporto tecnico alle amministrazioni pubbliche per la gestione e l'attuazione dei progetti del Pnrr.
La
piattaforma, promossa da Presidenza del Consiglio, Mef, Funzione pubblica e Ministero per
gli Affari regionali, sviluppata con il supporto di Cassa depositi e prestiti,
Invitalia e Mediocredito centrale, online all'indirizzo sportellotecnico.capacityitaly.it e
linkabile anche dal sito di Italia Domani, metterà a disposizione dei soggetti
attuatori del Pnrr un network di oltre 550 esperti in tutte le discipline
chiave per sostenere la partecipazione attiva degli enti, dai bandi alla fase
esecutiva, fino alla rendicontazione.
giovedì 12 maggio 2022
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT)
Pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 7 marzo 2022, il Decreto 17 gennaio 2022 n.
12, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili recante “Adozione delle linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico” con relativo Allegato A (Linee
Guida), in applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020 n.
76 convertito nella legge 120/2020.
Il
Collegio Consultivo Tecnico (CCT) non svolge una funzione meramente consultiva
di supporto, a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, ma
assume anche determinazioni direttamente vincolanti per le parti.
Le linee guida prevedono che il ricorso alla costituzione del CCT riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori, sopra la soglia comunitaria ex art. 35 del Codice dei Contratti, diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione straordinaria nonché i contratti misti per la parte dei lavori che supera la soglia comunitaria; i contratti stipulati attraverso accordi quadro con uno o più operatori economici; i lotti di importo pari o superiore alle soglie di comunitarie. Sono esclusi gli affidamenti di forniture e servizi ed i lavori di manutenzione ordinaria. Viene altresì prevista la possibilità di nominare – a discrezione delle stazioni appaltanti – tale organo consultivo già nella fase antecedente l’esecuzione, per acquisire pareri di natura tecnica, sulla scelta dell’iter approvativo, sulla procedura di gara da adottare, sul bando e sullo schema di contratto. Le linee guida raccomandano la costituzione ante operam per le opere finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).
Il decreto 1 febbraio 2022 n. 23 del medesimo Ministero, in attuazione dell’art. 51, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, reca l’“Istituzione dell’osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici”. L’Osservatorio, composto da diverse amministrazioni fra cui 3 rappresentanti della Conferenza Unificata, svolge delle attività di cui al paragrafo 8 delle linee guida di cui al DM n. 12/2022 (fra cui: cura la tenuta di un apposito elenco dei soggetti esperti che possono essere nominati presidenti dei CCT, garantisce l’accesso civico, riceve dati e documentazione da parte dei Presidenti dei CCT).
LINEE GUIDA ANSFISA PER I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI
Sul
sito web di Ansfisa sono pubblicate le “Linee guida per la implementazione, certificazione e valutazione delle prestazioni dei Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS-ISA) per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture stradali e autostradali”, predisposte a seguito di
consultazione e confronto con gli operatori, e sono state adottate con il
decreto direttoriale del 22 aprile 2022.
mercoledì 11 maggio 2022
LA CORTE UE BOCCIA IL COMMA 8 DELL’ART. 83 DEL CODICE
Viola la direttiva 2014/24/UE la norma italiana secondo la
quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici
partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve
possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di
tale appalto in misura maggioritaria.
L’articolo
63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE,
deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa dell'Italia
secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori
economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico
deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le
prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.
Lo
ha dichiarato la quarta sezione della Corte di giustizia europea nella sentenza del 28 aprile 2022, causa C 642/20, avente ad oggetto la domanda
di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza del 14 ottobre 2020.
La
Corte Ue osserva che “imponendo all’impresa mandataria del raggruppamento di
operatori economici di eseguire le prestazioni «in misura maggioritaria»
rispetto a tutti i membri del raggruppamento, vale a dire di eseguire la
maggior parte dell’insieme delle prestazioni contemplate dall’appalto,
l’articolo 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici fissa una condizione
più rigorosa di quella prevista dalla direttiva 2014/24, la quale si limita ad
autorizzare l’amministrazione aggiudicatrice a prevedere, nel bando di gara,
che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente da un partecipante al
raggruppamento di operatori economici.
Secondo il regime istituito da tale direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di esigere che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente dall’offerente stesso o, se l’offerta è presentata da un raggruppamento di operatori economici ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, da un partecipante a detto raggruppamento; per contro, secondo il diritto nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, il legislatore nazionale impone, in modo orizzontale, per tutti gli appalti pubblici in Italia, che il mandatario del raggruppamento di operatori economici esegua la maggior parte delle prestazioni.
È
vero che l’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24
prevede che gli Stati membri possano stabilire clausole standard che specifichino
il modo in cui i raggruppamenti di operatori economici devono soddisfare le
condizioni relative alla capacità economica e finanziaria o alle capacità
tecniche e professionali di cui all’articolo 58 di tale direttiva.
Tuttavia,
quand’anche la capacità di svolgere compiti essenziali rientrasse nella nozione
di «capacità tecnica», ai sensi degli articoli 19 e 58 della direttiva 2014/24,
ciò che consentirebbe al legislatore nazionale di includerla nelle clausole
standard previste dall’articolo 19, paragrafo 2, della stessa, una norma come
quella contenuta nell’articolo 83, comma 8, terzo periodo, del Codice dei
contratti pubblici, che obbliga il mandatario del raggruppamento di operatori
economici ad eseguire direttamente la maggior parte dei compiti, va al di là di
quanto consentito da tale direttiva. Infatti, una norma del genere non si
limita a precisare il modo in cui un raggruppamento di operatori economici deve
garantire di possedere le risorse umane e tecniche necessarie per eseguire
l’appalto, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, di detta direttiva, in
combinato disposto con l’articolo 58, paragrafo 4, della stessa, ma riguarda
l’esecuzione stessa dell’appalto e richiede in proposito che essa sia svolta in
misura maggioritaria dal mandatario del raggruppamento.
Infine,
è vero che l’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 consente alle
amministrazioni aggiudicatrici di esigere, per gli appalti di servizi, che
«taluni compiti essenziali» siano svolti da un partecipante al raggruppamento
di operatori economici.
Nondimeno,
nonostante le lievi differenze sussistenti tra le versioni linguistiche della
direttiva 2014/24, si evince manifestamente dai termini «taluni compiti
essenziali», che la volontà del legislatore dell’Unione, conformemente agli
obiettivi di cui ai considerando 1 e 2 della medesima direttiva, consiste nel
limitare ciò che può essere imposto a un singolo operatore di un
raggruppamento, seguendo un approccio qualitativo e non meramente quantitativo,
al fine di incoraggiare la partecipazione di raggruppamenti come le
associazioni temporanee di piccole e medie imprese alle gare di appalto
pubbliche. Un requisito come quello enunciato all’articolo 83, comma 8, terzo
periodo, del Codice dei contratti pubblici, che si estende alle «prestazioni in
misura maggioritaria», contravviene a siffatto approccio, eccede i termini
mirati impiegati all’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 e
pregiudica così la finalità, perseguita dalla normativa dell’Unione in materia,
di aprire gli appalti pubblici alla concorrenza più ampia possibile e di
facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese (sentenza del 2 giugno 2016,
Pizzo, C 27/15, EU:C:2016:404, punto 27).
Del
resto, mentre l’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 si limita ad
autorizzare le amministrazioni aggiudicatrici ad esigere, per gli appalti di
servizi, che taluni compiti siano svolti dall’uno o dall’altro partecipante al
raggruppamento di operatori economici, l’articolo 83, comma 8, del Codice dei
contratti pubblici impone l’obbligo di esecuzione delle prestazioni in misura
maggioritaria al solo mandatario del raggruppamento, ad esclusione di tutte le
altre imprese che vi partecipano, limitando così indebitamente il senso e la
portata dei termini impiegati all’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva
2014/24”.
Alla
luce di quanto precede, la Corte Ue risponde alla questione sollevata
dichiarando che “l’articolo 63 della direttiva 2014/24 deve essere interpretato
nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa
mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una
procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti
previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura
maggioritaria”.
OEPV - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLE PROPOSTE MIGLIORATIVE
“Ai fini dell’attribuzione del punteggio alle proposte
migliorative, la Commissione giudicatrice valuta preventivamente la loro
ammissibilità (sotto il profilo della portata migliorativa e non innovativa del
progetto), la rispondenza alle previsioni del bando e alla normativa tecnica
vincolante, anche qualora non richiamata dal bando stesso, in forza del
principio della eterointegrazione della lex specialis, nonché la loro efficienza
ed efficacia”.
Questa
la massima contenuta in un parere di precontenzioso (delibera n. 188 del 13
aprile 2022) con il quale l'Anac ha accertato che non è conforme alla
normativa di settore il comportamento di una commissione giudicatrice nella
gara per lavori.
Secondo
la Commissione di gara poiché la richiesta di miglioria poneva l’accento sulla
valenza architettonica delle proposte, una volta valutata la coerenza delle
proposte alle richieste della stazione appaltante, non è entrata nel merito
delle conformità dichiarate né per quanto riguarda le caratteristiche
dell’impianto antincendio né per i parapetti: caratteristiche che secondo la
commissione dovrebbero essere verificate in fase di progetto esecutivo dalle
figure tecniche preposte.
Secondo
Anac, la commissione avrebbe dovuto, invece, valutare la rispondenza delle
proposte migliorative alle previsioni del bando e alla normativa tecnica
vincolante anche se non richiamata dal bando stesso. Questo perché, in primo
luogo, il progetto esecutivo elaborato dall’operatore economico aggiudicatario,
sulla scorta del progetto definitivo e comprensivo delle proposte migliorative,
dovrebbe potere essere cantierabile senza il ricorso a varianti, o dovrebbe
poter essere verificato positivamente prima dell’inizio dei lavori, senza
necessità di modifiche al progetto che causino oneri non previsti a carico
della stazione appaltante; e poi per non rischiare di premiare con un punteggio
elevato offerte che potrebbero rivelarsi inadeguate, a discapito di altre
rispettose delle regole di gara, in violazione del principio di parità di
trattamento.
Anac,
quindi, ha deliberato non conforme alla normativa di settore la mancata
valutazione, da parte della Commissione giudicatrice, della rispondenza delle
offerte migliorative dell’operatore economico aggiudicatario alle previsioni
del bando e alla normativa tecnica vincolante.
martedì 12 aprile 2022
AGGIORNATO IL BANDO DI GARA TIPO 1/2021
Con
Delibera n. 154 del 16 marzo 2022 Anac ha aggiornato il Bando di gara tipo 1/2021
per i contratti pubblici sopra soglia comunitaria introducendo le misure sulle
pari opportunità di genere e generazionali, sull’inclusione lavorativa delle
persone con disabilità e le clausole di revisione dei prezzi.
Delibera
n. 154 del 16.03.2022 – Aggiornamento Bando tipo n. 1 / 2021
Bando tipo n. 1 / 2021 – Integrazione
Bando tipo n. 1 / 2021 – Nota illustrativa
Il Bando di gara tipo riguarda la procedura aperta, svolta totalmente con sistemi telematici, per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Clausole
su persone con disabilità e parità di genere e generazionale
Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati dal Pnrr e dal Pnc (Piano nazionale degli investimenti complementari), è stata inserita la clausola che prevede come causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell’offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità. Inoltre l’operatore economico al momento della presentazione dell’offerta deve assumersi l’obbligo di riservare, in caso di aggiudicazione del contratto, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile, una quota di assunzioni pari almeno al trenta per cento di quelle necessarie per l’esecuzione del contratto. Le stazioni appaltanti possono derogare a tale obbligo o prevederne una quota inferiore dandone adeguata motivazione. Nel caso in cui la deroga riguardasse la sola occupazione femminile, motivata da un tasso di femminilizzazione nel settore di riferimento inferiore al 25%, le stazioni appaltanti devono tendere ad aumentare il tasso di occupazione femminile per una percentuale superiore di 5 punti percentuali.
Clausola
revisione prezzi
Le
stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara anche
la clausola sui prezzi. Il decreto sostegni ter ha introdotto l’obbligo, fino
al 31/12/2023, di inserire nei documenti di gara le clausole di revisione dei
prezzi di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice
dei contratti pubblici, finora soltanto facoltative.
mercoledì 30 marzo 2022
SERVIZI ANAC CON SPID
Dal
28 marzo 2022 è possibile accedere ad alcuni servizi online di Anac anche
tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Con un unico nome utente e una sola password è, quindi, possibile fruire in modo veloce e sicuro di alcuni servizi digitali dall’Autorità Nazionale Anticorruzione già integrati con il nuovo sistema di autenticazione.
I servizi erogati dall’ANAC già integrati con il sistema di autenticazione SPID sono i seguenti:
• Certificati esecuzione lavori
• Attestazioni SOA (nuova versione)
Il
primo servizio è rivolto al Responsabile unico del procedimento (RUP) delle
stazioni appaltanti che rilascia il Certificato all’impresa esecutrice di
lavori pubblici che ne abbia fatto richiesta. Il secondo servizio invece è
dedicato al rilascio delle attestazioni da parte delle Società Organismi di
Attestazione (Soa).
Per
accedervi è necessario:
•
collegarsi al sito web del servizio che interessa
•
autenticarsi alla pagina "Entra con SPID" con l'inserimento
delle credenziali SPID
•
seguire la procedura selezionando l'Identity Provider che ha rilasciato
l'identità digitale.
lunedì 21 marzo 2022
CONTRIBUTO ANAC 2022
Pubblicata
sulla GURI n. 64 del 17.03.2022 la Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830
recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, per l’anno 2022” con aggiornamento dell’importo del contributo
dovuto dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici.
venerdì 11 marzo 2022
PROROGA IMPORTO ANTICIPAZIONE AL 30%
Il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in G.U.R.I. 28/02/2022, n. 49) “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, in relazione alla normativa sui contratti pubblici, prevede:
Art. 3 Proroga di termini in materia economica e
finanziaria.
4. All’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla liquidita’ delle imprese appaltatrici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
Pertanto, per le
procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, fino alla data del
31 dicembre 2022, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo
35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere
incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le
risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della
stazione appaltante. In ordine alle modalità applicative
dell’anticipazione del prezzo vedasi Circolare MIT 11.08.2020.
PROROGA DI ACCORDI QUADRO E CONVENZIONI DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA IN AMBITO DIGITALE
Il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in G.U.R.I. 28/02/2022, n. 49) “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, in relazione alla normativa sui contratti pubblici, prevede:
Art. 1-quinquies – Proroga di
accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale.
1.
Dopo l’articolo 31 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e’ inserito il seguente:
“Art.
31-bis (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza
in ambito digitale). – 1. In conseguenza dell’ampia adesione delle pubbliche
amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all’indizione di nuove
procedure di gara, gli accordi quadro e le convenzioni di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico
“Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”, che
siano in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che
alla medesima data risultino esauriti, sono prorogati, con i medesimi soggetti
aggiudicatari e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale, fino
all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il
territorio nazionale, dell’obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza”.
venerdì 28 gennaio 2022
DECRETO LEGGE RISTORI – REVISIONE DEI PREZZI OBBLIGATORIA
Il
Decreto Legge n. 4 del 27/1/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27
gennaio 2022, all'art. 29 stabilisce che dal 27/1/2022 e fino al 31/12/2023, i bandi di
gara devono contenere la clausola di revisione dei prezzi obbligatoria.
I
prezzi fissati nel contratto di appalto firmato, dopo l'aggiudicazione,
potranno essere rivisti a determinate condizioni.
«La
compensazione - stabilisce il decreto - è determinata applicando la percentuale
di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da
costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi
precedenti al decreto», nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. La
compensazione coprirà fino all'80% dell'eccedenza di costo accertata oltre la
quota assorbita dalla franchigia.
Tutto il meccanismo ruoterà introno a due provvedimenti chiave affidati all'Istat e al MIMS. Il primo passaggio toccherà all'Istituto di statistica, chiamato a mettere a punto un nuovo meccanismo di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali edili, che dovrà essere pronta entro 90 giorni, dunque entro il prossimo 28 marzo. Toccherà poi al Mims, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, determinare le variazioni effettivamente subite (nel semestre) dai singoli materiali da costruzione più significativi, sulla base delle rilevazioni effettuate da Istat.
«A
pena di decadenza - si legge nel decreto - l'appaltatore presenta alla stazione
appaltante l'istanza di compensazione» entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione in Gazzetta del decreti MIMS con la determinazione delle
variazioni subite dai prezzi dei materiali edili. «Il direttore dei lavori
della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità
subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione,
ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei
mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del
prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto
a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il
direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta
nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma».
Qui
si aprono poi due strade:
- «Laddove la maggiore onerosità provata
dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella
riportata nel decreto - specifica il provvedimento -, la compensazione è
riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola
parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta
eccedenza».
- Nel caso in cui invece « sia provata
dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale
superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è
riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto»
«per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per
cento di detta eccedenza».
- «Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta».
Per
le compensazioni «si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro
economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del
totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione
della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione annuale di spesa». Possono essere usate anche le somme derivanti
da ribassi d'asta, «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla
base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano
stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare
esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della
residua spesa autorizzata».
In
caso di mancanza di risorse nel quadro economico, per compensare l'aumento di
costo delle lavorazioni in cantiere - fino al 31 dicembre 2026 e solo per le
opere finanziate dal Pnrr e dal piano complementare - il governo mette in campo
il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, inaugurato dal primo
decreto Semplificazioni (Dl 76/2020).
Con
riferimento alla questione dei prezzari regionali, è prevista l’emanazione di
un decreto MIMS da adottare entro il 30 aprile, il compito di definire
«apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari». Le linee guida
dovranno essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, dell'Istat e in Conferenza Stato-Regioni.
«I
giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente
nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni
complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne
disponga».
lunedì 24 gennaio 2022
MODIFICA CODICE DEI CONTRATTI – LEGGE EUROPEA 2019/2020
La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020" (pubblicata su GURI 17/01/2022, n. 12) modifica 6 articoli del Codice dei contratti.
L'art. 10 (Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273) modifica i seguenti articoli del Codice:
l'art.
31- comma 8: progettisti e attività di consulenza;
l'art.
46 - Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria;
l'art.
80 - Motivi di esclusione;
l'art.
105 - Subappalto (esecuzione nei settori ordinari);
l'art.
113-bis - Termini di pagamento. Clausole penali;
l'art. 174 - Subappalto (esecuzione contratti di concessione).
Progettisti e attività di consulenza
All’articolo
31, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
"Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività".
Operatori economici per l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria
L'affidamento
dei servizi di architettura e di ingegneria dovrà avvenire nel rispetto del
principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma
giuridica assunta. Tra tali soggetti sono aggiunti i seguenti:
"altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati".
Motivi di esclusione
La
condanna del subappaltatore con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, non
costituisce più causa da esclusione dell'operatore economico alla gara.
Viene
sostituito il quinto periodo, comma 4 dell'art. 80 che adesso prevede:
"Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro".
Il Subappalto nell'esecuzione nei settori ordinari
I
soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in
subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
·
il
subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo
carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80;
·
all'atto
dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi
e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
· Abrogato il comma 6 che prevede l'indicazione della terna di subappaltatori.
Termini di pagamento - Clausole penali
All'art.
113-bis sono aggiunti i seguenti commi:
1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori,
l’esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle
condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta
senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato
di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto
accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui
al comma 1 -bis , salvo quanto previsto dal comma 1 -quater.
1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del
direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle
condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo
accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione
della comunicazione di cui al comma 1 -bis ovvero all’adozione dello stato di
avanzamento dei lavori.
1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette
immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi
del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento
contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque,
non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della
regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il
certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al
pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.
1-sexies. L’esecutore può emettere fattura al momento
dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura
da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di
pagamento da parte del RUP.
1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
Il Subappalto nell'esecuzione dei contratti di concessione
Anche
qui abrogato l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori (art. 174, comma
2, terzo periodo). Il comma 3 è sostituito dal seguente:
"L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80".
Partecipazione alle gare di servizi di ingegneria e
architettura
Ai
fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di
affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, il comma 2 prevede la
pubblicazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
europea di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili che individua i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a
dimostrare, in particolare con riferimento:
·
all’obbligo
di nomina di un direttore tecnico;
·
alla
verifica del contenuto dell’oggetto sociale;
·
agli
obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al
casellario dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
· all’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.
Sblocca Cantieri
Abrogato
il comma residuale 18 dell'art. 1 del D.L. n. 34/2019 (Decreto Sblocca
Cantieri) convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019 n.55, che
prevedeva la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di sospensione degli obblighi
previsti:
·
al
comma 6, articolo 105 (indicazione terna subappaltatori);
·
del
terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 (indicazione terna subappaltatori);
· delle verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 riferite al subappaltatore.
Entrata in vigore
Come
previsto espressamente dalla Legge Europea, le modifiche si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, cioè dal
1/2/2022.
mercoledì 19 gennaio 2022
I PONTEGGI DI FACCIATA
Nel
documento predisposto da Inail, consultabile online sul sito dell’Istituto, si
mettono a confronto e si analizzano le differenze tra i requisiti dei ponteggi
di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli delle norme tecniche
europee Uni En. Vengono indicati in dettaglio i riferimenti normativi cogenti,
presenti nella legislazione italiana, suddivisi in decreti legislativi e
ministeriali, circolari, lettere e interpelli, insieme alle norme tecniche di
riferimento. Sono riportate le definizioni contenute nelle circolari
ministeriali e nelle norme, con un confronto sui relativi requisiti. Per Inail
le norme Uni En, in particolare la 12810 e la 12811, rappresentano ad oggi “la
massima espressione dell’innovazione tecnologica in materia di ponteggi in
ambito europeo” e, rispetto ad esse, il sistema legislativo italiano in questo
settore risulta “datato”. Da qui la necessità di un aggiornamento e di un
confronto con gli altri Paesi europei.