sabato 17 ottobre 2020

SCONFINAMENTO NELL’ESPROPRIO

 

In caso di «sconfinamento», ovvero quando la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello oggetto della procedura espropriativa, l'occupazione costituisce un comportamento di mero fatto, posto in essere in assenza di un potere pubblico. Di conseguenza, a decidere sulla relativa questione risarcitoria è il giudice ordinario. A precisarlo sono le Sezioni unite della Cassazione con l'ordinanza n. 22193/2020, chiamate in causa dal Tar a esprimersi sul punto. I giudici di legittimità ritengono che a decidere debba essere il giudice ordinario. La Suprema corte individua il punto nodale della questione nello «sconfinamento», ovvero un comportamento materiale che causa il danno e che non è riconducibile all'esercizio di un potere pubblico. Si tratta infatti della fattispecie di «occupazione usurpativa», che determina una «manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità». Questa forma di occupazione costituisce «un illecito permanente in alcun modo ricollegabile all'esercizio dei poteri amministrativi», con la conseguenza che l'azione risarcitoria non può che rientrare nella giurisdizione ordinaria.

venerdì 16 ottobre 2020

LA NORMATIVA ANTISISMICA DELLA REGIONE LOMBARDIA


D. G. R. n. 2129/2014: aggiornamento delle zone sismiche ricadenti nel territorio lombardo (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d).

L. R. n. 33/2015: detta “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”. Aggiorna la normativa sulle costruzioni in zona sismica, adeguandola al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, Testo Unico in materia Edilizia.

D. G. R. n. 5001/2016: indica le linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni assegnate ai Comuni, in forma singola o associata. Le novità introdotte dalla l.r. n. 33 del 2015 e dalla d.g.r. n. 5001 del 2016 sono:

- trasferimento ai comuni delle competenze in materia di opere o costruzioni e vigilanza in zone sismiche, per le opere ricadenti sul loro territorio a partire dal 10 aprile 2016

- per i comuni in zona sismica 2: obbligo dell’autorizzazione preventiva all'avvio dei lavori

- per i comuni in zona 3 e 4: obbligo del deposito della documentazione relativa al progetto prima dell’avvio dei lavori

- attività di controllo sistematico degli interventi relativi a opere o edifici pubblici o, in genere, edifici destinati a servizi pubblici essenziali, ovvero progetti relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività, che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività

- attività di controllo su tutti gli altri tipi di edifici in tutte le zone sismiche.

D. G. R. n. 2584 del 2/12/2019: l'introduzione di 3 nuovi moduli sismici a integrazione di quelli già previsti per la presentazione delle pratiche sismiche sulle piattaforme telematiche (Modulo 14 - Deposito della relazione a struttura ultimata, Modulo 15 - Comunicazione di deposito del certificato di collaudo statico, Modulo 16 - Comunicazione di deposito della dichiarazione di regolare esecuzione). E’ così possibile dare seguito a quanto previsto dagli articoli 65 e 67 del d.p.r. n. 380 del 2001, attraverso il completamento delle procedure attivate in ambito sismico mediante l’utilizzo degli applicativi interoperabili dedicati alla sismica.

L. R. n. 21 del 10 dicembre 2019, entrata in vigore il 14 dicembre, ha modificato la L.R. n. 33 del 2105. In particolare, è stato eliminato l'obbligo di parere tecnico regionale per le opere strategiche o rilevanti realizzate dai Comuni, i quali hanno comunque facoltà di richiederlo ai sensi del comma 4 dell’articolo 8 della L.R. n. 33 del 2015.

LEGGE n. 156 del 12dicembre 2019, di conversione del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, entrata in vigore il 24 dicembre 2019, apporta importanti modifiche alla disciplina delle costruzioni in zone sismiche, modificando l'art. 94-bis del D.P.R. n. 380 del 2001, introdotto dal cosiddetto Decreto Sblocca Cantieri (entrato in vigore il 19 giugno 2019), e determinando rilevanti effetti per i Comuni in zona sismica 2 e 3.

In particolare:

 Non è più necessaria l'autorizzazione sismica per i Comuni in zona 3

 Le riparazioni e gli interventi locali relativi a opere strategiche e rilevanti sono esclusi dall'autorizzazione sismica in qualunque zona.

Rimane invariato il trasferimento delle funzioni in ambito sismico alle amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 33 del 2015.

Circolare n. 1 del 28 gennaio 2020: pubblicata sul BURL n. 5, Serie Ordinaria, del 31 gennaio 2020, sostituisce la circolare n. 9 del 29 luglio 2019. Tratta dei profili applicativi per opere o costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche.

QUADERNO OPERATIVO ANCI SUGLI APPALTI DOPO LA LEGGE 120/2020

 

‘Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture a seguito del Dl Semplificazioni’: questo il titolo del 23° Quaderno Operativo realizzato dall’Anci. Il volume, oltre all’analisi e approfondimento delle norme in materia di appalti contenute nel cd decreto semplificazioni, offre linee d’indirizzo operative, schemi di facile consultazione per orientare gli operatori nelle scelte gestionali, fac simili di determine per affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando.

I Piccoli Comuni possono procedere autonomamente e direttamente agli appalti di lavori, servizi e forniture fino al 31 dicembre 2021.  Il Manuale è arricchito anche con le risposte a quesiti date dall’ANCI ad amministratori ed operatori in questi primi mesi di applicazione del decreto.

Le procedure derogatorie regolate dal decreto Semplificazioni potranno concludersi anche nella prima parte del 2022, se avviate con l'adozione di una determina a contrarre prima del 31 dicembre 2021.

Per gli affidamenti sottosoglia, si precisa che, in merito alla sussistenza o meno dell'obbligo di utilizzare le procedure derogatorie contenute nel decreto rispetto a quelle generali definite dal codice dei contratti pubblici, la lettera della disposizione nonché la ratio della stessa, sembrano far propendere per l'obbligo, rilevando tuttavia che, con adeguata motivazione sul rispetto del principio del non aggravio del procedimento, è possibile ricorrere anche alle procedure ordinarie (come peraltro evidenziato dall'Anac nel proprio documento del 31/7/2020 di analisi del decreto).

Per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie Ue, le amministrazioni hanno un più ampio margine di scelta del criterio di valutazione delle offerte da applicare alle procedure negoziate con confronto comparativo, ma si pone in ogni caso l'obbligo di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 95 del codice dei contratti pubblici.

Per gli affidamenti di appalti di valore pari o superiore alle soglie Ue, si rileva la regola generale dell'utilizzo delle procedure a maggior evidenza pubblica (seppure con la facilitazione dei termini ridotti per ragioni di urgenza), ma anche le più ampie possibilità di ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, grazie al collegamento disposto dal legislatore tra la situazione di estrema urgenza prevista come necessario presupposto dal Dlgs 50/2016 e la pandemia da Covid-19.

Si chiarisce che non potranno essere oggetto di deroga le disposizioni a presidio della concorrenza e, quindi, anche fattispecie come il soccorso istruttorio, i requisiti generali di cui all'articolo 80 che devono sempre essere posseduti e, di conseguenza, anche istituti come l'avvalimento.

giovedì 15 ottobre 2020

PREZZARIO DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 REGIONE LOMBARDIA


A questo link si trova l'edizione 2020 del Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia che, come dispone l’art. 23 del d.lgs. 50/2016 e s.m. e i. (Codice dei Contratti), è lo strumento di riferimento per la quantificazione preventiva, la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche in Lombardia. Il documento è stato approvato con d.g.r. n.2656 del 16 dicembre 2019.

Con delibera Dgr 23.06.20 n. XI/3277 la Regione Lombardia ha approvato l’elenco misure per la sicurezza anti COVID-19 nei cantieri pubblici e l’ Addendum al prezzario opere pubbliche di Regione Lombardia.

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Con delibera di Giunta n. XI/3502 del 5 agosto 2020, la Regione Lombardia ha provveduto ad aggiornare le disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili.

I Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, ai sensi della l.r.26/2003 art. 27, devono effettuare il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici civili, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché effettuare il controllo, l’accertamento delle violazioni, l’irrogazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Per i restanti Comuni, l’autorità competente è la Provincia.

Le nuove disposizioni stabiliscono i tipi di impianto che devono essere tutti oggetto di ispezione da parte degli Enti competenti entro un determinato periodo di tempo e precisano che le ispezioni rimanenti devono essere realizzate secondo i seguenti criteri di priorità: 
impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo in Curit o siano emersi elementi di criticità; impianti a biomassa da 5 kW a 20 kW; 
impianti che risultano avere rendimenti energetici ai livelli minimi di legge; impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.

 Testo della legge 9.1.1991 n.10

 Decreto 27 luglio 2005

 DPR 2/4/1998

 DPR 412/93 integrato DPR 551/99