venerdì 28 gennaio 2022

DECRETO LEGGE RISTORI – REVISIONE DEI PREZZI OBBLIGATORIA

 

Il Decreto Legge n. 4 del 27/1/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, all'art. 29 stabilisce che dal 27/1/2022 e fino al 31/12/2023, i bandi di gara devono contenere la clausola di revisione dei prezzi obbligatoria.

I prezzi fissati nel contratto di appalto firmato, dopo l'aggiudicazione, potranno essere rivisti a determinate condizioni.

«La compensazione - stabilisce il decreto - è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto», nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. La compensazione coprirà fino all'80% dell'eccedenza di costo accertata oltre la quota assorbita dalla franchigia.

Tutto il meccanismo ruoterà introno a due provvedimenti chiave affidati all'Istat e al MIMS. Il primo passaggio toccherà all'Istituto di statistica, chiamato a mettere a punto un nuovo meccanismo di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali edili, che dovrà essere pronta entro 90 giorni, dunque entro il prossimo 28 marzo. Toccherà poi al Mims, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, determinare le variazioni effettivamente subite (nel semestre) dai singoli materiali da costruzione più significativi, sulla base delle rilevazioni effettuate da Istat.

«A pena di decadenza - si legge nel decreto - l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta del decreti MIMS con la determinazione delle variazioni subite dai prezzi dei materiali edili. «Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma».

Qui si aprono poi due strade:

-       «Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto - specifica il provvedimento -, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza».

-       Nel caso in cui invece « sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto» «per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza».

-       «Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta».

Per le compensazioni «si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa». Possono essere usate anche le somme derivanti da ribassi d'asta, «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata».

In caso di mancanza di risorse nel quadro economico, per compensare l'aumento di costo delle lavorazioni in cantiere - fino al 31 dicembre 2026 e solo per le opere finanziate dal Pnrr e dal piano complementare - il governo mette in campo il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, inaugurato dal primo decreto Semplificazioni (Dl 76/2020).

Con riferimento alla questione dei prezzari regionali, è prevista l’emanazione di un decreto MIMS da adottare entro il 30 aprile, il compito di definire «apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari». Le linee guida dovranno essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dell'Istat e in Conferenza Stato-Regioni.

«I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».

lunedì 24 gennaio 2022

MODIFICA CODICE DEI CONTRATTI – LEGGE EUROPEA 2019/2020

 

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020" (pubblicata su GURI 17/01/2022, n. 12) modifica 6 articoli del Codice dei contratti.

L'art. 10 (Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273) modifica i seguenti articoli del Codice:

l'art. 31- comma 8: progettisti e attività di consulenza;

l'art. 46 - Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

l'art. 80 - Motivi di esclusione;

l'art. 105 - Subappalto (esecuzione nei settori ordinari);

l'art. 113-bis - Termini di pagamento. Clausole penali;

l'art. 174 - Subappalto (esecuzione contratti di concessione).

Progettisti e attività di consulenza

All’articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

"Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività".

Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria

L'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria dovrà avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta. Tra tali soggetti sono aggiunti i seguenti:

"altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati".

Motivi di esclusione

La condanna del subappaltatore con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, non costituisce più causa da esclusione dell'operatore economico alla gara.

Viene sostituito il quinto periodo, comma 4 dell'art. 80 che adesso prevede:

"Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro".

Il Subappalto nell'esecuzione nei settori ordinari

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

·         il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80;

·         all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

·         Abrogato il comma 6 che prevede l'indicazione della terna di subappaltatori.

Termini di pagamento - Clausole penali

All'art. 113-bis sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 -bis , salvo quanto previsto dal comma 1 -quater.

1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 1 -bis ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.

1-sexies. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

Il Subappalto nell'esecuzione dei contratti di concessione

Anche qui abrogato l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori (art. 174, comma 2, terzo periodo). Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80".

Partecipazione alle gare di servizi di ingegneria e architettura

Ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, il comma 2 prevede la pubblicazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge europea di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che individua i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento:

·         all’obbligo di nomina di un direttore tecnico;

·         alla verifica del contenuto dell’oggetto sociale;

·         agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

·         all’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

Sblocca Cantieri

Abrogato il comma residuale 18 dell'art. 1 del D.L. n. 34/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019 n.55, che prevedeva la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di sospensione degli obblighi previsti:

·         al comma 6, articolo 105 (indicazione terna subappaltatori);

·         del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 (indicazione terna subappaltatori);

·         delle verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 riferite al subappaltatore.

Entrata in vigore

Come previsto espressamente dalla Legge Europea, le modifiche si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, cioè dal 1/2/2022.

mercoledì 19 gennaio 2022

I PONTEGGI DI FACCIATA

 

Nel documento predisposto da Inail, consultabile online sul sito dell’Istituto, si mettono a confronto e si analizzano le differenze tra i requisiti dei ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli delle norme tecniche europee Uni En. Vengono indicati in dettaglio i riferimenti normativi cogenti, presenti nella legislazione italiana, suddivisi in decreti legislativi e ministeriali, circolari, lettere e interpelli, insieme alle norme tecniche di riferimento. Sono riportate le definizioni contenute nelle circolari ministeriali e nelle norme, con un confronto sui relativi requisiti. Per Inail le norme Uni En, in particolare la 12810 e la 12811, rappresentano ad oggi “la massima espressione dell’innovazione tecnologica in materia di ponteggi in ambito europeo” e, rispetto ad esse, il sistema legislativo italiano in questo settore risulta “datato”. Da qui la necessità di un aggiornamento e di un confronto con gli altri Paesi europei.