Il
decreto conferma il parere espresso dal Consiglio di Stato con la decisione n.3014 del 26/06/2013, dichiarando illegittimi:
- l'articolo 109, comma 2, del D.P.R.
207/2010 (in relazione all’Allegato A, e, in particolare, alla «Tabella
sintetica delle categoria»);
- l'articolo 107, comma 2, del D.P.R.
207/2010;
- l’articolo 85, comma 1, lettera b),
numeri 2) e 3) del medesimo D.P.R. 207/2010.
Nel
ricorso l’AGI ha contestato le disposizioni del Regolamento che impediscono
all’impresa appaltatrice, in possesso di qualificazione in una categoria di
lavorazione generale (OG), di poter eseguire direttamente anche tutte le
lavorazioni delle categorie specialistiche nonché «super specialistiche»
previste nel bando come scorporabili (artt. 107, comma 2, e 109, comma 2 e
Allegato A).
Inoltre,
è stato contestato anche l’articolo 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3 del
Regolamento, nella parte in cui prevede un limite all’utilizzabilità, ai fini
della qualificazione nella categoria scorporabile, dei lavori affidati in
subappalto, se questo ha superato il 30% dell’importo della categoria
scorporabile a qualificazione non obbligatoria, ovvero il 40% nel caso di
categoria a qualificazione obbligatoria.
Con
l'emanazione del D.P.R. 30/10/2013 si hanno, dunque, i seguenti
effetti:
a) nella redazione dei bandi di gara
occorre considerare come categorie a qualificazione obbligatoria quelle
categorie scorporabili non ricomprese nella definizione della categoria di
opere generali; questa individuazione va eseguita, per ora, sul dato testuale
della descrizione delle varie categorie di opere generali fornita dall’Allegato
A del dPR 207/2010;
b) per le categorie specialistiche a
qualificazione non obbligatoria perché rientranti nella descrizione delle
categorie di opere generali, non sussiste l’obbligo di ricorrere al subappalto e potranno essere eseguite direttamente dall’impresa appaltatrice in possesso
di qualificazione nella categoria generale prevalente;
c) per l’esecuzione di opere
impiantistiche ricomprese nella descrizione della categoria di opere generali
potrebbe risultare necessario richiedere le abilitazioni richieste dalla
normativa per l’esecuzione degli impianti la cui produzione non è necessaria ai
fini dell’ottenimento dell’attestazione SOA (es. categoria OG1);
d) per le categorie specialistiche a
qualificazione obbligatoria, non esistendo più le categorie superspecialistiche
(sios), qualora l’importo delle stesse da appaltare superi il 15% dell’importo
totale dell’appalto, deve comunque applicarsi il limite del ricorso al
subappalto del 30%; ciò in quanto la norma dell’art.37 comma 11 del D.Lgs.
163/2006 è norma legislativa e quindi di rango superiore;
e) l’art.92 comma 2 del dPR 207/2010 non
può essere interpretato nel senso di imporre una percentuale minima di
partecipazione all’ATI. Ne deriva che i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti per il 40%
dalla mandataria o da una consorziata e la restante percentuale deve essere
posseduta dalle altre imprese ciascuna nella misura minima del 10%. La
mandataria ha i requisiti in misura superiore a ciascuna delle mandanti. I
lavori sono eseguiti nella percentuale corrispondente alle quote di
partecipazione all’ATI ma i requisiti devono essere sufficienti a coprire tale
quota. Una mandataria, pur in possesso di una qualificazione superiore al 40%
dell’importo dei lavori, può decidere di partecipare all’ATI per una quota
inferiore e una mandante, pur in possesso dei requisiti per il 10%, può decidere
di partecipare per una quota inferiore.
f) con l'annullamento dell'art. 85, comma
1, lettera b), numeri 2 e 3, l’appaltatore potrà utilizzare la quota dei
lavori subappaltati, decurtata della parte eccedente il 30% o il 40%, ripartendola
tra categoria prevalente e scorporabile, senza particolari limitazioni per
quanto concerne la riferibilità alla categoria scorporabile.