mercoledì 29 aprile 2015

MANUALE INAIL PER PROGETTARE LA SICUREZZA IN CANTIERE



Inail ha di recente pubblicato online una nuova guida dal titolo "La progettazione della sicurezza in cantiere" (in allegato).
Oltre ad affrontare le tematiche relative alla pianificazione dei lavori e all’organizzazione del cantiere, la pubblicazione fornisce una guida sull’applicazione della normativa vigente sui cantieri, tentando di proporre una metodologia per la redazione dei piani di sicurezza, incentrata su un’attenta valutazione dei rischi presenti. Il volume si rivolge, pertanto, a quanti debbano ottemperare agli obblighi previsti dal Titolo IV del D.lgs 81/08 e s.m.i. proponendo, anche con l’ausilio di esemplificazioni pratiche, dei possibili schemi per la redazione di PSC e POS.
Il primo capitolo è dedicato completamente agli aspetti generali in merito alla normativa, sui soggetti destinatari, sugli obblighi e i relativi adempimenti, sui coordinatori, sulle sanzioni e sul flow chart (procedure, inerenti la sicurezza, in relazione all'affidamento di lavori da parte di committenti pubblici o privati).
Il secondo capitolo si dedica invece alla pianificazione dei lavori, prendendo in considerazione la sicurezza nel cantiere, le attività lavorative e la rappresentazione del programma dei lavori.
Mentre i primi due capitoli sono soprattutto "teorici", il terzo mostra anche tramite disegni e schemi l'organizzazione del cantiere. Dell'organizzazione fanno parte le diverse tipologie di cantieri, la sistemazione delle aree, la viabilità, gli impianti, gli apparecchi di sollevamento, la logistica, le aree di produzione e deposito e, infine, la documentazione essenziale da tenere in cantiere.
Nel quarto capitolo, dedicato al piano di sicurezza e coordinamento, ne vengono descritte le generalità e la valutazione dei rischi. Inoltre viene proposta una procedura di valutazione dei rischi predisposta da parte del CPT di Torino e INAIL Piemonte. Infine, vengono elencate le misure di prevenzione e protezione, i dispositivi di protezione collettivi e individuali, le misure antincendio e di primo soccorso, oltre che la stima dei costi per la sicurezza.
Infine, nell'ultimo capitolo vengono presentate tramite alcuni esempi delle proposte per l'applicazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del Piano operativo di sicurezza (POS).

venerdì 24 aprile 2015

APPALTI E RESPONSABILITA’ SOLIDALE



Eventuali deroghe alla responsabilità solidale negli appalti sono possibili in presenza di specifiche clausole inserite nel contratto di lavoro applicato al lavoratore, solo con riferimento al trattamento retributivo (non a quello contributivo): è la risposta del Ministero del Lavoro a un interpello del 17 aprile 2015, in cui si specifica che queste eventuali eccezioni previste dai contratti collettivi di lavoro possono riguardare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti adeguati a garantire l’assolvimento degli obblighi da parte dell’appaltatore.

Il quesito (Interpello 9/2015) riguarda in particolare l’interpretazione autentica da dare al comma 2 dell’articolo 29 del Dlgs 276/2003, che stabilisce appunto la responsabilità solidale negli appalti in materia retributiva e contributiva (quella fiscale è stata abrogata dal Dl 223/06) prevedendo deroghe in base ai contratti collettivi nazionali.
A specifica domanda, il ministero risponde che il contratto di lavoro da prendere a riferimento è quello applicato al lavoratore. E ricorda che bisogna rispettare anche l’articolo 9, comma 1, Dl 76/2013, in base al quale le eventuali diverse disposizioni contenute nei contratti nazionali possono avere effetto solo con riferimento alla retribuzione dei lavoratori impiegati nell’appalto o nel subappalto, mentre deve ritenersi escluso «qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi». Quindi, le eventuali deroghe alla responsabilità solidale possono riguardare la retribuzione, non i contributi previdenziali e assicurativi.
In generale, come recita il sopra citato comma 2 dell’articolo 29 della legge 276/2003, le regole particolari dei contratti nazionali di lavoro devono servire per individuare «metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti” che siano adeguate a garantire l’assolvimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi retributivi nei confronti dei lavoratori, senza limitarsi a prevedere l’acquisizione delle relative auto-dichiarazioni rilasciate dai datori di lavoro. (Fonte: Interpello ministero del Lavoro 9/2015).

giovedì 23 aprile 2015

INFORTUNI SUL LAVORO, LA RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE NON ESCLUDE QUELLA DEL COMMITTENTE



La Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 12228/2015 depositata il 24 marzo 2015, ha ribadito che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa.  
Quando sia immediatamente percepibile l'omissione da parte dell'appaltatore delle misure di prevenzione prescritte, il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente verificatosi.
Ciò anche se l'obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore – o tra appaltatore e subappaltatore – ai fini della prevenzione antinfortunistica con informazione reciproca (previsto dall'articolo 7 comma 2° del D.lgs 626/1994) non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell'appaltatore quanto costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte.