sabato 22 maggio 2021

LA RESPONSABILITÀ DELLA BONIFICA DI SITI INQUINATI È IN CAPO AI PROPRIETARI DEI TERRENI

 

Il Consiglio di Stato,con la sentenza 8 aprile 2021 n. 2847, è intervenuto in materia di bonifica di siti inquinati affermando le responsabilità in capo ai proprietari dei terreni. Ha giudicato infatti ammissibile l’ordinanza con cui un Comune, sulla base di accertamenti tecnici effettuati dall'azienda sanitaria locale, intimava al proprietario di un terreno di procedere alla rimozione dei rifiuti. Il proprietario si era giudizialmente opposto. Secondo i giudici l’inquinamento delle acque, seppur riconducibile al mancato ripristino dei luoghi a seguito della dismissione della discarica, non coincide con tale momento poiché l'evento dannoso non è derivato dalla situazione dei terreni all'atto della cessazione dell'affitto. Quindi per gli effetti poi verificatisi la responsabilità ricade sul proprietario del sito, in considerazione del complesso di fattori che a distanza di anni hanno generato l'inquinamento e non sul Comune che anni prima aveva gestito la discarica. L'ordinanza, ha confermato il Consiglio di Stato, è giustamente indirizzabile nei confronti del proprietario rientrato in possesso del terreno, e che ha la disponibilità del sito dal quale il pericolo da eliminare ha avuto origine. L’articolo 192 del Codice ambientale vieta l'abbandono e il deposito incontrollato sui rifiuti nel suolo ponendo in capo al responsabile l'obbligo (intimabile mediante ordinanza del sindaco del Comune) di provvedere alla loro rimozione, avvio a recupero/smaltimento e ripristino. L’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati e ripristino dei luoghi deve essere necessariamente indirizzata al responsabile dell'illecito, e prevede il coinvolgimento (in solido) del proprietario solo nel caso la violazione gli sia imputabile (anche a titolo omissivo) per dolo o colpa. Stesso discorso per quanto concerne l’ordinanza di bonifica (ex articolo 200 del D.Lgs. 152/2006) che può essere indirizzata al solo proprietario responsabile dell'inquinamento. Nel caso in cui il responsabile non sia individuabile oppure non provveda e le misure non siano adottate dal proprietario del sito o da altro soggetto interessato, la pubblica amministrazione deve adottare gli interventi necessari, agendo poi direttamente nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento per recuperare le spese sostenute.

RICERCA DELLE ATTESTAZIONI SOA

 

Con il Comunicato del Presidente in data 5 maggio 2021, l’ANAC rende nota l’entrata in esercizio di una nuova funzionalità di ricerca per individuare le imprese in possesso di attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro.

La nuova versione del servizio fornito, oltre a consentire la consultazione del Casellario delle attestazioni di qualificazione, attraverso le già note chiavi di ricerca (principalmente denominazione e codice fiscale dell’impresa), permette di ricercare le imprese qualificate anche attraverso il codice fiscale dei soggetti incaricati della Direzione Tecnica, rilevandone l’eventuale presenza nelle attestazioni già pubblicate nel Casellario.

Tale nuova funzionalità è disponibile nella nuova pagina di libera consultazione delle attestazioni di qualificazione:

https://servizi.anticorruzione.it/RicercaAttestazioniWebApp/#/

comunque sempre raggiungibile dalla sezione “Servizi” del sito istituzionale ANAC Casellario delle imprese

IMPOSTA DI BOLLO SULLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A GARE CON PROCEDURE APERTE


All'Agenzia delle entrate è stato chiesto di chiarire alcuni dubbi interpretativi in merito alle disposizioni dettate dal d.P.R. n. 642 del 1972 applicabili alle seguenti fattispecie:

1. la domanda di partecipazione a gare con procedure aperte deve essere assoggettata all'imposta di bollo;

2. nelle scritture private assoggettabili all'imposta di bollo deve ricomprendersi sia l'accordo quadro stipulato a valle di una procedura aperta bandita, che i singoli contratti stipulati sulla base dell'accordo quadro medesimo;

3. nelle scritture private assoggettabili all'imposta di bollo deve ricomprendersi anche il contratto di appalto sottoscritto sulla base di una clausola di adesione prevista in un contratto pubblico sottoscritto all'esito di una aggiudicazione effettuata da un'altra Amministrazione;

4. nelle scritture private assoggettabili all'imposta di bollo deve ricomprendersi l'ordine diretto di acquisto stipulato in adesione a convenzioni CONSIP (ad esempio: ordine diretto di acquisto buoni pasto, telefonia mobile, noleggio fotocopiatrici, etc..);

5. relativamente al trattamento tributario riservato alle scritture private di euro 16,00 per ogni foglio, chiede conferma che debba intendersi foglio uso bollo, ossia 4 pagine singole.

Nella Risposta n.347/2021 del 17 maggio, l'Agenzia delle entrate, con riferimento al quesito proposto al punto sub 1), ritiene che nel caso in cui l'adesione alla procedura di gara cosiddetta "aperta", necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, la stessa deve essere assoggettata all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R.

Relativamente all'applicazione dell'imposta di bollo alle fattispecie di cui ai punti sub 2) 3) e 4) l'Agenzia delle entrate ritiene che i contratti stipulati secondo le varie modalità procedurali indicate, sono soggetti al tributo fin dall'origine in forza dell'articolo 2 della tariffa che prevede il pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.

Per quanto concerne, invece, il quesito di cui al punto sub 5) fa presente che l'articolo 5, comma 1, lettera a) del richiamato d.P.R. n. 642 del 1972 precisa che "il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata". Dal chiaro dettato della norma emerge, dunque, che le scritture private devono essere assoggettate all'imposta di bollo per ogni foglio nella misura di euro 16,00.

MODULI EDILIZI UNIFICATI E STANDARDIZZATI

 

Con il D.d.s. 12 maggio 2021 n. 6326, pubblicato sul BURL S.O. n. 20 del 18 maggio 2021, la Regione Lombardia ha approvato l’aggiornamento dei moduli edilizi unificati e standardizzati. Sul sito istituzionale di Regione Lombardia alla pagina «Moduli edilizi unificati e specifiche di interoperabilità», all’indirizzo:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/territorio/moduli-edilizi-unificati

sono pubblicate le descrizioni estese dei contenuti dei moduli edilizi unificati e standardizzati di seguito elencate, quale parte integrante del decreto e le specifiche tecniche relative alla modulistica edilizia unificata e standardizzata regionale (schemi.xsd dei moduli edilizi) per l’interoperabilità e lo scambio dati tra le amministrazioni:

− Allegato 1 - Modulo unico titolare

− Allegato 2 - Relazione tecnica asseverazione unica

− Allegato 3 - Comunicazione inizio lavori – CIL

− Allegato 4 - Comunicazione fine lavori – CFL

− Allegato 5 - Segnalazione certificata agibilità

− Allegato 6 - Relazione tecnica asseverazione agibilità

domenica 2 maggio 2021

IL VERSAMENTO DELL’ANTICIPAZIONE DEL PREZZO ALL’IMPRESA APPALTATRICE, EX ART. 35, COMMA 18 DEL CODICE, È UN OBBLIGO DI PORTATA GENERALE

 

L’ANAC, con la delibera n. 247 del 16 marzo 2021, ha chiarito che il versamento dell’anticipazione del prezzo all’impresa appaltatrice, ex art. 35, comma 18 del Codice, rappresenta un obbligo di portata generale, che non può essere circoscritto ai soli appalti sopra-soglia.

L’art. 35, comma 18, del Codice stabilisce che la stazione appaltante deve corrispondere all’appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo totale previsto nel contratto d’appalto, entro quindici giorni dall’effettivo avvio dell’esecuzione, a condizione che venga preventivamente rilasciata apposita garanzia bancaria o assicurativa.

In linea con i principi affermati nella delibera n. 1050 del 14.11.2018, ha poi ribadito la portata generale della disposizione sopra riportata, la quale risponde alla ratio di assicurare all’affidatario le risorse necessarie per la delicata fase di avvio dei lavori, garantendo così l’interesse pubblico alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto.

Non avrebbe senso precludere tale facoltà di accesso all’anticipazione per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie che spesso vedono protagoniste imprese di dimensioni medio piccole e maggiormente tutelate dal legislatore.

L’articolo 35 deve, quindi, considerarsi una norma di carattere generale e non una norma specifica relativa ai contratti sopra soglia.

Ad ulteriore conferma di tale interpretazione, l’Autorità evidenzia altresì che l’art. 207 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), ha previsto la possibilità di incrementare l’anticipazione fino al 30% dell’importo del contratto, senza operare alcuna distinzione di importo.

L’Autorità ha giudicato illegittimo il diniego di anticipazione del prezzo, operato dalla stazione appaltante, poiché in contrasto con il dispositivo di cui all’art. 35, comma 18 del Codice.

NELLE OPERE SIOS VIGE ANCORA IL LIMITE DEL 30% PER IL SUBAPPALTO

 

Secondo l’Anac le sentenze della Corte di giustizia del 26/09/2019 (causa C-68/18) e del 27/11/2019 (causa C-402/18) non appaiono determinare la disapplicazione del limite percentuale del 30% per le SIOS non risultando in esse alcun riferimento alle opere stesse né tantomeno alla loro natura e al regime normativo speciale che le contraddistingue.

È quanto sostiene il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) nella Delibera n. 704 del 4 agosto 2020.

Le opere superspecialistiche, c.d. SIOS, in quanto opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, sono soggette a un regime normativo in deroga alle norme generali sotto diversi profili, che si giustifica nelle intenzioni del legislatore con l’esigenza di assicurare alla stazione appaltante che l’esecuzione di tali opere sia effettuata soprattutto dall’appaltatore qualificato.

Nel caso sottoposto all'Anac si discuteva della legittimità del disciplinare di gara sotto il profilo della mancata applicazione del divieto di subappalto-avvalimento nella misura superiore al 30% per alcune categorie «superspecialistiche» e dell'eventuale obbligo di costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese.

In particolare, la stazione appaltante, alla luce della giurisprudenza europea, aveva chiarito, in assenza di un intervento del legislatore, di non poter porre alcuna limitazione in termini di subappalto anche con riferimento alla categoria di lavori superspecialistici. Così, al fine di garantire la massima partecipazione e concorrenza alla procedura di gara, la stazione appaltante aveva ammesso la subappaltabilità anche delle cosiddette opere «superspecialistiche».

Sul limite del 30% fissato dal comma 5 dell'art. 105 del codice dei contratti pubblici la stessa Anac, nella segnalazione n. 8 del 2019, aveva affermato che «non è chiaro se la pronuncia europea coinvolga anche il comma 5 che, anche per i casi di cui all'art. 89, comma 11, riguardanti le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico di rilevante complessità tecnica (categorie cosiddette «superspecialistiche»), prevede che l'eventuale subappalto non possa superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso».

Inoltre, l'Autorità ha evidenziato che «anche se in relazione al diverso tema del divieto di frazionamento nel subappalto, il Consiglio di Stato (sez. V, 10/06/2020, n. 3702) ha avuto modo di evidenziare la natura speciale della previsione riferita a tale specifica categoria di lavori, considerando che l'art. 105, comma 5, del codice appalti introduce un espresso divieto di suddivisione del subappalto, peraltro suscettibile di deroga in presenza di «ragioni obiettive», applicabile alle sole opere cosiddette superspecialistiche di importo superiore al 10% dell'intero appalto. Si tratta, con tutta evidenza, di una norma di carattere speciale che, a contrario, consente di inferire l'insussistenza di una restrizione analoga per le opere non Sios e/o che per importo non superino la soglia fissata ex lege».

Per l'Anac quindi «è dubbio che i principi espressi nelle sentenze della Corte di giustizia Ue del 26/09/2019 e del 27/11/2019 in ordine al limite del 30% per il subappalto possano ritenersi estendibili anche alle opere superspecialistiche, soggette a un regime normativo speciale. Dopo avere richiamato anche la sentenza del 9 luglio 2020 che non ha escluso che in casi specifici, con riferimento a determinate tipologie di appalto come quelle riguardanti le opere superspecialistiche, non possa essere giustificato un limite percentuale all'esperibilità del subappalto, l'Anac ha concluso che «i principi espressi dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza del 26 settembre 2019 (causa C-63/18) non comportano la disapplicazione dei limiti in materia di subappalto previsti dal Codice dei contratti pubblici per la categoria di opere superspecialistiche».

La ragione di tale soluzione, secondo l’ANAC va ricercata proprio nella ratio del Codice dei contratti, d.lgs. 50/2016 (art. 89, co. 11) che prevede una disciplina speciale laddove sono «necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali» (ossia SIOS o super-specialistiche).

Infatti, per tali lavorazioni il legislatore ha voluto prevede a un regime normativo speciale, atto a rafforzare l’esigenza di assicurare che l’esecuzione di tali opere sia effettuata da un appaltatore qualificato.

Ciò trova conferma, nel divieto di avvalimento (art. 89, comma 11 cit.) e, specificatamente, nel divieto al superamento del limite percentuale del 30% al subappalto, oltre il quale l’appaltatore deve costituire un raggruppamento con impresa specificatamente qualificata per l’esecuzione di tali categorie (art. 105, comma 5).

Inoltre, nelle citate sentenze della Corte UE neppure viene esplicitata la necessaria disapplicazione di queste ultime disposizioni, non presentando alcun riferimento a tali tipologie di opere né tantomeno alla loro natura e al regime normativo speciale che le contraddistingue.

A fronte di un profilo di oggettiva incertezza applicativa delle norme sul subappalto, l’ANAC richiama:

-       il T.A.R. Lazio, secondo il quale non contrasta con il diritto comunitario la disciplina in vigore sul subappalto dettata dall’art. 1, comma 18, d.l. n. 32/2019 conv. con modifiche con l. n. 55/2019 in quanto «La Corte ha considerato in contrasto con le direttive comunitarie in materia il limite fissato, non escludendo invece che il legislatore nazionale possa individuare comunque, al fine di evitare ostacoli al controllo dei soggetti aggiudicatari, un limite al subappalto proporzionato rispetto a tale obiettivo» (sez. I, sent. 24 aprile 2020, n. 4183);

-       il Consiglio di Stato, che ha evidenziato la natura speciale della previsione riferita a tali categorie di lavori, considerando che «l’art. 105, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 introduce un espresso divieto di suddivisione del subappalto applicabile alle sole opere c.d. super-specialistiche (o SIOS) di importo superiore al 10% dell’intero appalto. Si tratta, con tutta evidenza, di una norma di carattere speciale che, a contrario, consente di inferire l’insussistenza di una restrizione analoga per le opere non SIOS e/o che per importo non superino la soglia fissata ex lege» (sez. III, ord. coll. 10 giugno 2020, n. 3702);

-       il T.A.R. Toscana, secondo cui la sentenza della Corte di Giustizia ha statuito il divieto generalizzato di ricorrere al subappalto, senza escludere « che in casi specifici, con riferimento a determinate tipologie di appalto come quelle riguardanti le opere super-specialistiche, non possa essere giustificato un limite percentuale all’esperibilità del subappalto in relazione alla natura particolare delle prestazioni da svolgere, come prevede l’art. 63, paragrafo 2, della direttiva UE n. 2014/24. Quest’ultimo stabilisce infatti che (anche) nel caso di appalti di lavori le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che alcuni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente» (sez. II, sent. 9 luglio 2020, n. 898).

Tanto evidenziato, secondo l’Autorità, l’incerto quadro normativo non appare giustificare sic et simpliciter la disapplicazione del limite percentuale del 30% per le SIOS, in ragione dei principi espressi dalla Corte di giustizia UE. 

Ad avviso dell’ANCE, la soluzione dell’ANAC presenta elementi di criticità.

Infatti, se da un lato, l’esecuzione di lavorazioni super-specialistiche può rappresentare  senz’altro quelle “prestazioni essenziali” dell’appalto, rispetto alle quali, secondo la normativa comunitaria, la stazione appaltante potrebbe valutare l’esigenza di richiedere l’esecuzione diretta dell’appaltatore; d’altro lato, l’apposizione tout court di un il limite invalicabile del 30% per l’esecuzione delle SIOS non appare però idonea a rispondere alle contestazioni della Corte di giustizia, avversa all’apposizione un limite “generale ed astratto”.

A conclusioni simili è giunto anche il Consiglio di Stato, il quale ha riconosciuto che il limite quantitativo posto al subappalto «deve ritenersi superato per effetto delle sentenze della Corte di giustizia» (Cons. St., sez. V, sent. n. 389 del 2020, da ultimo richiamata da TAR Aosta, Sez. unica, 3 agosto 2020, n. 34, in cui si ritiene che per tale motivazione sia superato anche il limite del 40% al subappalto previsto dalla L. n. 55/2019 di conversione al decreto “sblocca cantieri”).

Giova inoltre ricordare che contro la sentenza del TAR Toscana, citata dall’ANAC, è stato proposto appello (n. 202006544/2020) e che nella stessa pronuncia viene peraltro osservato che il limite del 30% sussiste senza alcune riferimento alla percentuale che le stesse rivestono nell’economia generale del contratto da affidare, anche al di sotto del 10%.

Ciò con l’effetto di determinarne l’applicazione del suddetto limite anche per importi irrisori, laddove appare ancor più difficile identificare tali lavori con i “compiti essenziali” previsti – ai fini di giustificare l’eccezione al generale libertà di subappalto – dalla disciplina europea.

Da notare, infine, che strettamente connessa a tale problematica è quella dell’interpretazione dell’ulteriore limite previsto dall’art. 105, comma 5 del Codice, secondo cui il subappalto «non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso».

Infatti, è stato oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE, da parte della sopracitata ordinanza Consiglio di Stato n. 3702/2020, l’ammissibilità del subappalto “necessario” o “qualificante” nel caso in cui l’appaltatore, in possesso della sola qualificazione per la categoria “prevalente” e non anche di quella scorporabile, ne abbia frazionato i requisiti di partecipazione tra più imprese subappaltatrici cumulando i relativi importi qualificazione (sulla ammissibilità del subappalto qualificante, cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 9 aprile 2020, n. 2330).

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Link esterni

§  Autorità nazionale anticorruzione – delibera n. 704 del 4 agosto 2020

§  Corte di giustizia UE, sentenza del 26 settembre 2019 (causaC-63/18)

§  Corte di giustizia UE, sentenza del 27 novembre 2019 (C-402/18)

§  Consiglio di Stato, sez. V, ord. coll. 10 giugno 2020, n. 3702

§  Consiglio di Stato, sez. V, 9 aprile 2020, n. 2330

§  Consiglio di Stato, sez. V, 16 gennaio 2020, n. 389

§  T.A.R. Val d’Aosta, Sez. unica, 3 agosto 2020, n. 34

§  T.A.R. Toscana, sez. II, 9 luglio 2020, n. 898

§  T.A.R. Lazio, sez. I, 24 aprile 2020, n. 4183

sabato 1 maggio 2021

LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DEL D.L. 76/2020 ART.1 COMMA 2 NON SONO FACOLTATIVE

 

Domanda: A seguito dell'entrata in vigore e successiva conversione in legge del D.L. 16/07/2020, n. 76, si chiede di conoscere: a) se le modalità di affidamento degli appalti in deroga all'art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, previste dall'art. 1, comma 2, del decreto, siano da intendersi come obbligatorie o come facoltative, residuando in quest'ultimo caso la facoltà per la stazione appaltante di fare comunque ricorso alle procedure ordinarie (procedure aperte); b) in caso di possibilità di ricorso alle procedure ordinarie, se a tali procedure siano applicabili le disposizioni derogatorie di cui ai commi 3 e 4 del prefato art. 1.

La Risposta del Ministero delle Infrastrutture Parere n. 735 del 24/09/2020:

“Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1, comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e 'semplificate', introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione. Con riferimento alla seconda domanda, si ritiene che i commi 3 e 4 dell’art. 1 si applichino laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2”.

REQUISITI DEL RUP

 

L'Anac, con la FAQ numero 2, ha aggiornato, nella sezione Contratti pubblici, le FAQ relative all'applicazione delle Linee Guida numero 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».

2. Il soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.2., lettera b), della Linea Guida n. 3 può svolgere anche le funzioni di RUP per gli affidamenti di valore inferiore ai 150.000,00 euro di cui all’art. 4.2., lettera a) della citata Linea guida?

Sì in quanto l’art. 4.2, lettera a), della Linea guida n.3 prescrive esclusivamente i requisiti “minimi” che un soggetto deve avere per svolgere le funzioni di RUP per gli affidamenti ivi previsti di valore inferiore a 150.000,00 euro. La disposizione in esame, infatti, nel disporre che quest’ultimo “deve essere almeno in possesso” dei requisiti ivi fissati non preclude la possibilità di svolgere quelle medesime funzioni a chi sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.2, lettera b) della citata Linea guida, fissati in relazione agli affidamenti di valore gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro.

Si precisa che rimane, invece, preclusa al soggetto in possesso esclusivamente dei requisiti minimi di cui all’articolo 4.2., lettera a), delle Linee Guida n. 3 di svolgere le funzioni di RUP per gli affidamenti di cui all’articolo 4.2., lettera b), delle Linee Guida n. 3.

LEGITTIMO IL RICORSO AL SUBAPPALTO “NECESSARIO”

 

Il Consiglio di Stato - Sezione Quinta, nella sentenza n. 1308/2021 pubblicata il 15 febbraio 2021, ha affermato che: “Va ribadita la possibilità del ricorso al subappalto 'necessario' anche nel vigore del d.lgs. n. 50 del 2016. Sebbene l’istituto non sia espressamente previsto nel Codice dei contratti pubblici, esso è compatibile con l’assetto delineato dall’art. 105 in tema di subappalto, non è smentito dalle norme del Codice concernenti il possesso dei requisiti da parte degli esecutori dei lavori pubblici ed è tuttora praticabile per la confermata vigenza dell’art. 12 (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici), comma 1 e 2, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80”.

L’art. 105, infatti, definisce, al secondo comma, il subappalto come “il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto”; quanto alle condizioni di ammissibilità del subappalto, nei successivi comma quarto e quinto stabilisce che:

-       “I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80” (comma 4);

-       “per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso” (comma 5); al comma 22 è poi precisato che “le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili […]”.

La disposizione non contiene un divieto di subappalto finalizzato a conseguire i requisiti di qualificazione per i lavori appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria. Non appare decisiva la circostanza che la disposizione ponga il limite del subappalto del 30% (peraltro allo stato sospeso dalle disposizioni del d.l. n. 32 del 2019, convertito dalla legge n. 55 del 2019) in riferimento all’importo “complessivo del contratto”, piuttosto che in riferimento all’importo dei lavori di categoria “prevalente”, per inferirne un divieto implicito di così rilevante portata: il testo dell’art. 105 comporta, quindi, solo un limite più stringente, ma non incompatibile con il subappalto “necessario” dei lavori di categoria scorporabile.

Quanto poi al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ed ai requisiti che devono essere posseduti dal concorrente - fermo restando quanto previsto dall’art. 84, che si occupa del sistema di qualificazione e degli organismi di qualificazione (S.O.A.) - sono tuttora vigenti, nei limiti della compatibilità, le disposizioni del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (ai sensi dell’art. 83, comma 1, e 216, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016, che, così come modificati con il d.l. n. 32 del 2019, convertito dalla legge n. 55 del 2019, hanno sancito l’ultrattività del previgente regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. n. 163 del 2006 fino all’adozione di un nuovo regolamento, non ancora intervenuta, ai sensi dell’art. 216, comma 27 octies), che non escludono il subappalto “necessario” per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.

In merito a tale istituto (oltre che in merito all’art. 92 del d.P.R. n. 207 del 2010) dispone il citato art. 12 del d.l. n. 47 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2014, nella parte rimasta in vigore dopo l’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici.

Infatti, l’art. 217, lett. nn), del d.lgs. n. 50 del 2016, nell’abrogare i commi 3, 5, 8, 9 e 11 dell’art. 12 del d.l. n.47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, ha, per quanto qui rileva, lasciato vigente l’art. 12, comma 2, a norma del quale “In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;

b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. […]”.

La fattispecie prevista dalla lettera b) ricorre nel contenzioso oggetto della sentenza, poiché questo concerne un appalto di lavori in cui sono previste opere specialistiche rientranti in categoria scorporabile (OG 12) c.d. a qualificazione obbligatoria (che perciò non possono essere eseguite direttamente dall’aggiudicatario se privo della relativa qualificazione e devono essere necessariamente subappaltate), per le quali la mandataria del raggruppamento aggiudicatario ha dichiarato di voler fare ricorso al subappalto ad impresa qualificata.

ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI

 

Il 25 febbraio 2021 è stata pubblicata la norma UNI 11095:2021 Luce e illuminazione - Illuminazione delle gallerie stradali, che sostituisce la UNI 11095:2019.

La norma, aggiornata in modo sostanziale, specifica i requisiti illuminotecnici dell'impianto di illuminazione di una galleria stradale, al fine di assicurare al conducente di un veicolo, sia di giorno sia di notte, l'entrata, l'attraversamento e l'uscita dal tratto coperto a velocità almeno pari al limite di velocità locale, con un grado di sicurezza non inferiore a quello presente nei tratti di strada di cui fa parte la galleria, in condizioni adeguate di comfort visivo.

I requisiti sono espressi in termini di livello e uniformità di luminanza della carreggiata, delle pareti e di eventuali altre superfici che costituiscono la galleria (per esempio marciapiedi, corsie di emergenza e banchine).

La UNI 11095:2021 si applica agli impianti di illuminazione di gallerie stradali e autostradali, indipendentemente dalla loro forma e lunghezza.

MODALITÀ APPLICATIVE DEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

 

Sul portale Inail nel catalogo delle pubblicazioni, sono consultabili i focus tematici che illustrano e spiegano le caratteristiche principali e le modalità applicative del Codice di prevenzione incendi. Entrato in vigore nel 2015, e modificato in alcuni punti nello scorso biennio, il Codice si presenta come un testo normativo organico, in linea con il progresso tecnologico e gli standard internazionali di protezione e prevenzione. Obiettivo del Codice è quello di offrire aggiornamenti a tecnici e progettisti, senza effettuare rotture nette con il passato e privilegiando l’approccio prestazionale, proponendo un insieme di soluzioni progettuali sia conformi che alternative.

La sezione S individua e analizza le strategie antincendio, in cui rientra la compartimentazione. Dopo aver premesso che la finalità di questa misura è la limitazione della propagazione dell’incendio e dei suoi effetti verso altre attività o all’interno della stessa attività, si spiega che essa viene realizzata in modalità diverse: con compartimenti antincendio, ubicati all’interno della stessa opera da costruzione, oppure interponendo distanze di separazione tra opere da costruzione o altri bersagli combustibili, anche ubicati in spazio a cielo libero. La trattazione descrive i livelli di prestazione, le caratteristiche generali, la progettazione e realizzazione dei singoli compartimenti. Illustra la distanza di separazione utile a limitare gli effetti dell’incendio e i metodi per determinarla.

FIDUCIA E RESPONSABILITA'

 

Il Presidente del Consiglio Draghi, intervenendo all’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti il 19 febbraio 2021, ha detto:

“Due sono le parole chiave: fiducia e responsabilità. Fiducia tra istituzioni e persone che le compongono, responsabilità nei confronti dei cittadini.

È necessario sempre trovare un punto di equilibrio tra fiducia e responsabilità: una ricerca non semplice, ma necessaria. Occorre, infatti, evitare gli effetti paralizzanti di quella che viene chiamata la "fuga dalla firma", ma anche regimi di irresponsabilità a fronte degli illeciti più gravi per l'erario.
Tenendo conto peraltro che, negli ultimi anni, il quadro legislativo che disciplina l’azione dei funzionari pubblici si è “arricchito” di norme complesse, incomplete e contraddittorie e di ulteriori responsabilità anche penali.

Tutto ciò ha finito per scaricare sui funzionari pubblici responsabilità sproporzionate che sono la risultante di colpe e difetti a monte e di carattere ordinamentale; con pesanti ripercussioni concrete, che hanno talvolta pregiudicato l'efficacia dei procedimenti di affidamento e realizzazione di opere pubbliche e investimenti privati, molti dei quali di rilevanza strategica.

Alcuni interventi normativi adottati la scorsa estate hanno affrontato, in maniera però temporanea, queste criticità. Ora bisogna andare oltre le schermaglie normative, verificando gli effetti delle nuove disposizioni, ma soprattutto lavorando per costruire un solido rapporto di collaborazione tra pubblici funzionari e Corte dei Conti.

È mia profonda convinzione che le contrapposizioni tra istituzioni siano un gioco a somma negativa, mentre la collaborazione produce effetti moltiplicatori. È a questo principio di leale e costruttiva collaborazione che penso vada improntata la relazione tra chi agisce e chi controlla: questo principio deve guidare tutti i servitori dello Stato, controllati e controllori. 

Per questa ragione bisogna dare maggiore impulso ai processi che, pur nell’ambito dell’indipendenza che la Corte deve preservare nelle sue tradizionali funzioni di controllo e giurisdizionali, valorizzino il suo ruolo di supporto consulenziale rispetto alle Amministrazioni. Così come sempre più importante dovrà diventare l’attività di indagine di carattere generale.

Allo stesso modo bisogna agire sul versante del rafforzamento della qualità dell’azione amministrativa, a partire dalle competenze delle persone. È un diritto innegabile dei cittadini e le imprese di ricevere servizi puntuali, efficienti e di qualità. È un dovere delle Pubbliche Amministrazioni attrezzarsi perché ciò avvenga.

Il nostro impegno sarà quello di rafforzare la capacità amministrativa anche attraverso un’azione volta a selezionare le migliori competenze, a formare e riqualificare le persone, per realizzare un’amministrazione all’altezza dei compiti che il momento straordinario chiede a tutti noi.”

Oggi, invece, domina la cultura del sospetto e la mistica della corruzione che spinge la pubblica amministrazione lungo la strada dell’opzione zero, del non fare, per non sbagliare, per non rischiare, per non assumersi responsabilità, per vivere tranquilli, che è diventato l’unico modo per evitare, in sequenza, una intercettazione telefonica magari trascritta e interpretata non correttamente, un avviso di garanzia per abuso di ufficio con annesso ‘’sbatti il corrotto in prima pagina’’.

PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI

 

Risposta del Ministero delle Infrastrutture n. 825 del 27/1/2021 a quesito sul principio di rotazione degli inviti.

“Si rappresenta che è l’art. 36 stesso del Codice a prevedere, al primo comma, il rispetto del principio di rotazione “degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. È stato osservato che, la rotazione anche “negli inviti” sia volta a garantire la “distribuzione temporale delle opportunità” agli operatori economici fisiologicamente operanti nel settore di riferimento. La rotazione degli inviti, del resto, è confermata sia dall’ANAC nelle linee guida 4 che dalla giurisprudenza sul punto. (si veda, tra le altre, CONS. STATO, SEZ. VI, 31 AGOSTO 2017, N. 4125, con cui è stata dichiarata manifestatamente infondata la censura di costituzionalità dell’art. 36, d.lgs. n. 50/2016, alla luce dell’art. 41 Cost.). L’applicazione di tale principio, peraltro, non è derogata nemmeno dalla L. 120/2020. Si ricorda che la stazione appaltante, tramite la previa adozione di apposito regolamento, può disciplinare nel dettaglio l’applicazione del principio di rotazione distinguendo l’applicazione del principio per fasce di importo, categorie etc. Si ricorda, altresì, che non si tratta di un principio inderogabile, posto che può essere disatteso previa idonea motivazione legata al caso concreto ovvero laddove la SA “in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (cfr. linee guida n. 4.). Si veda sul punto anche il quesito n. 343.”