lunedì 28 dicembre 2020

CONTRIBUTO DOVUTO AD ANAC

 

A decorrere dal 1 gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all’Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Delibera di autofinanziamento dell’Autorità attualmente in vigore.

sabato 19 dicembre 2020

LINEE GUIDA SULLA SICUREZZA DEI PONTI STRADALI

 Le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, costituiscono una sorta di vademecum per il controllo delle condizioni strutturali di ponti e viadotti, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas o dai concessionari autostradali.

Vengono infatti definite in maniera unitaria e senza discrezionalità le modalità di realizzazione, attuazione, e gestione – in una prima fase sperimentale per un periodo non superiore ai 24 mesi – di un sistema di monitoraggio delle infrastrutture stradali di competenza di Anas o dei concessionari autostradali pubblici.

L’attività di sperimentazione sarà eseguita sotto la supervisione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

lunedì 7 dicembre 2020

ANOMALIA DELL'OFFERTA

 

L’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione, sicché deve negarsi in radice che l’applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l’inammissibilità dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; 9 dicembre 2015, n. 5597); tale assunto vale anche in relazione alla valutazione di anomalia dell’offerta (Consiglio di Stato, sez. V, 1 marzo 2017, n. 932; 12 maggio 2016, n. 1901).

 Non rientra nella discrezionalità dell’amministrazione appaltante quella di imporre o di esigere un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, tanto più qualora una o più tipologie di contratti collettivi possano anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare (Consiglio di Stato sez. V, 23 luglio 2018, n.4443; Consiglio di Stato, Sez. V, 5 ottobre 2016, n. 4109).


Resta fermo che la libertà imprenditoriale non è assoluta, ma incontra il limite logico, ancor prima che giuridico in senso stretto, della necessaria coerenza tra il contratto che in concreto si intende applicare (e in riferimento al quale si formula l'offerta di gara) e l’oggetto dell’appalto; la scelta del contratto collettivo di lavoro applicabile al personale dipendente, che diverge insanabilmente, per coerenza e adeguatezza, da quanto richiesto dalla stazione appaltante in relazione ai profili professionali ritenuti necessari, è idonea di per sé a determinare una ipotesi di anomalia, riflettendosi sulla possibilità di formulare adeguate offerte sotto il profilo economico incoerenti o incompatibili essendo i profili professionali di riferimento. (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 20 ottobre 2020 n. 6336)

L'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta, rientra nella discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica amministrazione. Tar Lazio – Roma, Sez. II - quater, sentenza del 15 ottobre 2020 n. 10533

Nel giudizio di anomalia non può desumersi la scarsa affidabilità complessiva dell'offerta se alcune delle voci di costo è pari a zero. La serietà e l'attendibilità dell'offerta del singolo concorrente devono essere valutate in modo sintetico e globale (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 26 novembre 2018, n. 6689), di modo che anche qualora per qualche voce di costo l'offerta economica risulti pari a zero, questo dato non può essere isolatamente considerato al fine di desumerne la scarsa affidabilità complessiva dell'offerta, dovendo essere considerato l'utile che il concorrente ritrae dalla propria offerta complessivamente valutata” (cfr. Cons. Stato, V, 17 marzo 2016, n. 1090).

È tuttavia anche vero che, per le ipotesi in cui la sola voce offerta a titolo gratuito sia capace di rendere negativo il profitto, già tale anomalia basta ad imporre l’esclusione del concorrente. Tar Lazio – Roma, Sez. II - quater, sentenza del 15 ottobre 2020 n. 10533

L’utile apparentemente modesto non è indicatore di anomalia. Al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicatario e dall’esecuzione di un appalto (cfr. Cons. di Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 270– così, da ultimo anche, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 30/7/2020 n. 4855). Tar Campania  – Napoli - Sez. VII, sentenza del 23 ottobre 2020 n. 4761

La verifica deve riguardare anche le prestazioni dedotte in sub appalto.

La Pa deve valutare anche la congruità dei costi delle prestazioni dedotte in subappalto, non potendo dare per buona la mera affermazione secondo cui le sub-forniture dei materiali e dei dispositivi avverrebbero a prezzi eccezionalmente favorevoli perché garantite da impresa collegata a quella aggiudicataria dell’appalto. A dimostrazione della eccezionalità di tali costi, poiché il riferimento astratto alle condizioni economiche da questi praticate è del tutto inidoneo a comprovare in parte qua la congruità dell’offerta, l’operatore economico deve effettuare allegazione di contratti, preventivi, fatture o altre pezze giustificative.

Per il Consiglio di Stato la circostanza addotta a comprova della suddetta economia di spesa (l’appartenenza delle due società al medesimo gruppo) offre un dato in sé apprezzabile, ma non sufficiente a superare l’assenza di ulteriori elementi di riscontro. D’altra parte, la tempistica di formalizzazione del subappalto, se certamente non ammette una impropria anticipazione del vincolo negoziale, al contempo non osta all’allegazione di preventivi o di offerte provenienti dagli operatori economici destinati all’incarico di subappalto. Quantomeno su questa prima documentazione (in astratto suscettibile di ulteriore e documentata verifica di congruità, mediante riscontro dei giustificativi allegati dal subappaltatore – si veda Cons. Stato, sez. V, n. 4537/2018) è dunque opportuno svolgere la verifica di sostenibilità dei costi, onde scongiurare un effetto di sostanziale trasferimento sul subappaltatore dell'anomalia dell’offerta (Cons. Stato, sez. V, n. 3341/2017 e n. 6329/2014). Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza del 29 ottobre 2020 n. 6618

La decisione di effettuare la verifica dell’anomalia nei casi in cui non è obbligatoria è ampiamente discrezionale.

L'art. 97 comma 3 Dlgs 50/2016, applicabile al caso in esame (procedura di appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa), così dispone: «Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre». Il medesimo articolo, rimanda poi (comma 3, ultima parte), al successivo comma 6, ultimo periodo, il quale, a sua volta, recita: «La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa».
Orbene, dal combinato disposto delle due norme, è evidente che il potere di verifica dell'anomalia dell'offerta di cui all'art. 97 Dlgs n. 50/2016, è esercitabile, oltre che nei casi previsti dalla legge (comma 3), ed a prescindere dallo scostamento dei 4/5, «calcolato quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre», anche nei casi in cui, ad una valutazione propria della stazione appaltante, l'offerta - in un panorama numerico più o meno ampio di offerte - appaia anormalmente bassa, sulla scorta di elementi specifici, concretamente individuati.

Così delimitato l'ampio perimetro nel cui ambito l'Amministrazione può procedere a verificare l'attendibilità delle offerte ritenute ‘non congrue’, la scelta di verifica cd. ‘facoltativa’ (comma 6) si pone come atto di natura spiccatamente ed ampiamente discrezionale, per il quale non è necessaria un'espressa motivazione.

Inoltre, tale scelta è oggetto di un limitato sindacato da parte del Giudice amministrativo, esercitabile soltanto in presenza di una macroscopica irragionevolezza o illogicità, laddove quest’ultima sia sintomatica di un uso della discrezionalità tecnica distorto e contrario ai principi di efficacia, economicità e buon andamento, in presenza del quale, soltanto, è consentito l'intervento caducatorio dell'autorità giurisdizionale (cfr.: in proposito, Cons. Stato, Sez. V, 06/06/2019, n. 3833; III, 3 luglio 2015, n. 3329; id., 01/02/2017, n. 438; id., Sez. V, sentenza n. 3372/2016; id., Sez. IV, sentenza n. 3862/2011).
Su tali premesse il Tar Campania – Napoli – ha stabilito che non appare affatto illogica ovvero irragionevole la scelta della Stazione appaltante di non procedere alla verifica dell'anomalia a prescindere dal ricorso dei presupposti normativamente richiesti dall'art. 97 comma 3, prima parte, non essendo rinvenibili nell’offerta dell’aggiudicataria i prescritti “elementi specifici” da cui desumere il fondato e ragionevole sospetto di anomalia dell'offerta, all’uopo ribadendosi che la determinazione dell'amministrazione di procedere alla verifica di anomalia dell'offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla norma è del tutto facoltativa e di natura spiccatamente discrezionale, non soggetta alla sindacabilità del Giudice amministrativo se non per le ipotesi di manifesta illogicità ed irragionevolezza. Tar Campania  – Napoli - Sez. V, sentenza del 26 ottobre 2020 n. 4831

QUINTO D'OBBLIGO ART. 106

 

Le varianti disposte dalla stazione appaltante nell'ambito del c.d. quinto d'obbligo devono derivare da circostanze imprevedibili e sopravvenute, emerse nel corso dell'esecuzione del contratto. Ne consegue che non può considerarsi legittimo ricorrere a questo istituto per rimediare a errori originari compiuti dall'ente appaltante in sede di determinazione dei propri fabbisogni o al fine di eludere gli obblighi di evidenza pubblica per l'affidamento delle prestazioni. Si è espresso in questi termini il Tar Campania, Sez. V, 27 novembre 2020, n. 5595, con una pronuncia che offre spunti interessanti anche per meglio inquadrare la complessa disciplina sulle varianti in corso d'opera contenuta nell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

Dal punto di vista sostanziale la controversia riguarda l'affidamento di prestazioni ulteriori rispetto a quelle originariamente previste in presunta violazione delle regole sull'evidenza pubblica. 

Non è stata accolta l’eccezione secondo cui l'istituto del quinto d'obbligo attiene allo jus variandi, e quindi sarebbe tipico della fase esecutiva, cioè della fase successiva alla stipulazione del contratto, di conseguenza, in base al tradizionale riparto di giurisdizione secondo cui il giudice amministrativo è competente per tutte le controversie che attengono alla procedura di gara e trova un limite alla sua competenza nell'avvenuta stipulazione del contratto.

Tale istituto, da sempre conosciuto nell'ordinamento dei contratti pubblici, trova oggi regolamentazione nel comma 12 dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016. Questa disposizione consente all'ente appaltante di imporre all'appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni nel limite del quinto dell'importo del contratto originario (appunto il quinto d'obbligo) in relazione a necessità sorte nel corso dell'esecuzione del contratto. Tali prestazioni aggiuntive devono essere eseguite dall'appaltatore alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Si tratta di una particolare forma di jus variandi, che consente all'ente appaltante di aumentare o diminuire le prestazioni nel limite del 20% dell'importo del contratto originario, e che ha la peculiare caratteristica che l'appaltatore, entro il suddetto limite, non può apporre alcun rifiuto, essendo tenuto a eseguire le prestazioni aggiuntive (o a subire una diminuzione delle stesse) alle medesime condizioni previste nel contratto originario.

Il TAR ricorda preliminarmente che lo ius variandi relativo al quinto d'obbligo riconosciuto all'ente appaltante nei termini indicati assume natura derogatoria in primo luogo rispetto alla disposizione di carattere generale di cui all'articolo 1372 codice civile, secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti. In questo caso, infatti, si riconosce a uno dei due contraenti – l'ente appaltante – la facoltà di modificare unilateralmente uno degli elementi essenziali del contratto, e cioè la quantità delle prestazioni da rendere.

La previsione sul quinto d'obbligo si pone anche come eccezione alla regola generale secondo cui i committenti pubblici devono affidare le prestazioni da acquisire tramite procedura a evidenza pubblica. Le prestazioni aggiuntive, nei limiti del quinto dell'importo del contratto originario, vengono infatti affidate all'appaltatore al di fuori di ogni procedura concorrenziale.

La natura derogatoria della previsione in esame, porta a ritenere che quest'ultima debba considerarsi di stretta interpretazione, nel senso che non può trovare applicazione oltre i limiti tassativi individuati dalla stessa, e si afferma pertanto il principio secondo cui l'istituto del quinto d'obbligo può essere legittimamente utilizzato solo a fronte di circostanze imprevedibili e sopravvenute sorte nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Al contrario, è da ritenersi assolutamente precluso il ricorso a questo istituto per rimedire ad errori originari compiuti dall'ente appaltante in sede di valutazione dei propri fabbisogni quantitativi ovvero – in termini ancora più critici – per eludere le norme che impongono il ricorso a procedure a evidenza pubblica per l'affidamento delle prestazioni.

In merito alla disciplina generale delle varianti, di cui all'articolo 106 del D.lgs. 50, occorre considerare che i commi 1 e 2 di tale articolo individuano le ipotesi in cui è consentito introdurre varianti ai contratti in corso di esecuzione, definendo nel dettaglio le specifiche condizioni, in relazione a ognuna delle ipotesi elencate, che devono ricorrere affinché l'introduzione sia legittima.

Nel contempo, il comma 12 consente all'ente appaltante di esercitare lo ius variandi nei limiti del quinto d'obbligo. Si deve ritenere che quest'ultima previsione abbia una valenza autonoma, nel senso che il ricorso alle varianti nell'ambito del quinto d'obbligo prescinde dal ricorso delle condizioni indicate dai commi 1 e 2.

In altri termini, l'ente appaltante potrà disporre le varianti nei limiti del quinto dell'importo del contratto originario a prescindere dall'esistenza delle condizioni cui le disposizioni dell'articolo 106 subordinano, in termini generali, la possibilità di introdurre varianti. Resta tuttavia fermo il principio generale secondo cui anche le varianti disposte nell'ambito del quinto d'obbligo devono trovare giustificazione in eventi sopravvenuti e imprevedibili emersi come tali nella fase di esecuzione del contratto e che non erano conosciuti o conoscibili in fase di predisposizione della documentazione di gara.

lunedì 9 novembre 2020

SEGNALAZIONE AGCM SUL SUBAPPALTO

 

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato chiede al Governo di rimuovere i vincoli sul subappalto. La richiesta è contenuta in una Segnalazione ufficiale inviata il 4/11/2020 a Governo e Parlamento.

La norma generale (articolo 105 del codice appalti) limita i subappalti al 30% dell'importo complessivo dei lavori. Il decreto Sblocca-cantieri (n.32/2019) ha però innalzato questa quota al 40% fino al 31 dicembre 2020. La stessa sospensione temporale vale per l'obbligo di indicare la tema dei subappaltatori in gara (art. 105, comma 6 del codice appalti) e la tema dei subappaltatori in caso di concessioni (art. 174, comma 2, terzo periodo), nonché le verifiche in sede di gara riferite al subappaltatore (art. 80). Un regime ancora diverso riguarda le opere superspecialistiche.

I subaffidamenti sono uno strumento da non trascurare per ampliare le possibilità di accesso delle Pmi al mercato dei lavori pubblici. È questo il motivo per cui «una normativa nazionale come quella italiana, che vieta in modo generale e astratto il ricorso al subappalto oltre una percentuale fissa dell'affidamento, indipendentemente dal settore economico interessato dall'appalto, dalla natura dei lavori o dall'identità dei subappaltatori, non può essere ritenuta compatibile con la Direttiva 2014/24/Ue».

sabato 17 ottobre 2020

SCONFINAMENTO NELL’ESPROPRIO

 

In caso di «sconfinamento», ovvero quando la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello oggetto della procedura espropriativa, l'occupazione costituisce un comportamento di mero fatto, posto in essere in assenza di un potere pubblico. Di conseguenza, a decidere sulla relativa questione risarcitoria è il giudice ordinario. A precisarlo sono le Sezioni unite della Cassazione con l'ordinanza n. 22193/2020, chiamate in causa dal Tar a esprimersi sul punto. I giudici di legittimità ritengono che a decidere debba essere il giudice ordinario. La Suprema corte individua il punto nodale della questione nello «sconfinamento», ovvero un comportamento materiale che causa il danno e che non è riconducibile all'esercizio di un potere pubblico. Si tratta infatti della fattispecie di «occupazione usurpativa», che determina una «manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità». Questa forma di occupazione costituisce «un illecito permanente in alcun modo ricollegabile all'esercizio dei poteri amministrativi», con la conseguenza che l'azione risarcitoria non può che rientrare nella giurisdizione ordinaria.

venerdì 16 ottobre 2020

LA NORMATIVA ANTISISMICA DELLA REGIONE LOMBARDIA


D. G. R. n. 2129/2014: aggiornamento delle zone sismiche ricadenti nel territorio lombardo (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d).

L. R. n. 33/2015: detta “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”. Aggiorna la normativa sulle costruzioni in zona sismica, adeguandola al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, Testo Unico in materia Edilizia.

D. G. R. n. 5001/2016: indica le linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni assegnate ai Comuni, in forma singola o associata. Le novità introdotte dalla l.r. n. 33 del 2015 e dalla d.g.r. n. 5001 del 2016 sono:

- trasferimento ai comuni delle competenze in materia di opere o costruzioni e vigilanza in zone sismiche, per le opere ricadenti sul loro territorio a partire dal 10 aprile 2016

- per i comuni in zona sismica 2: obbligo dell’autorizzazione preventiva all'avvio dei lavori

- per i comuni in zona 3 e 4: obbligo del deposito della documentazione relativa al progetto prima dell’avvio dei lavori

- attività di controllo sistematico degli interventi relativi a opere o edifici pubblici o, in genere, edifici destinati a servizi pubblici essenziali, ovvero progetti relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività, che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività

- attività di controllo su tutti gli altri tipi di edifici in tutte le zone sismiche.

D. G. R. n. 2584 del 2/12/2019: l'introduzione di 3 nuovi moduli sismici a integrazione di quelli già previsti per la presentazione delle pratiche sismiche sulle piattaforme telematiche (Modulo 14 - Deposito della relazione a struttura ultimata, Modulo 15 - Comunicazione di deposito del certificato di collaudo statico, Modulo 16 - Comunicazione di deposito della dichiarazione di regolare esecuzione). E’ così possibile dare seguito a quanto previsto dagli articoli 65 e 67 del d.p.r. n. 380 del 2001, attraverso il completamento delle procedure attivate in ambito sismico mediante l’utilizzo degli applicativi interoperabili dedicati alla sismica.

L. R. n. 21 del 10 dicembre 2019, entrata in vigore il 14 dicembre, ha modificato la L.R. n. 33 del 2105. In particolare, è stato eliminato l'obbligo di parere tecnico regionale per le opere strategiche o rilevanti realizzate dai Comuni, i quali hanno comunque facoltà di richiederlo ai sensi del comma 4 dell’articolo 8 della L.R. n. 33 del 2015.

LEGGE n. 156 del 12dicembre 2019, di conversione del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, entrata in vigore il 24 dicembre 2019, apporta importanti modifiche alla disciplina delle costruzioni in zone sismiche, modificando l'art. 94-bis del D.P.R. n. 380 del 2001, introdotto dal cosiddetto Decreto Sblocca Cantieri (entrato in vigore il 19 giugno 2019), e determinando rilevanti effetti per i Comuni in zona sismica 2 e 3.

In particolare:

 Non è più necessaria l'autorizzazione sismica per i Comuni in zona 3

 Le riparazioni e gli interventi locali relativi a opere strategiche e rilevanti sono esclusi dall'autorizzazione sismica in qualunque zona.

Rimane invariato il trasferimento delle funzioni in ambito sismico alle amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 33 del 2015.

Circolare n. 1 del 28 gennaio 2020: pubblicata sul BURL n. 5, Serie Ordinaria, del 31 gennaio 2020, sostituisce la circolare n. 9 del 29 luglio 2019. Tratta dei profili applicativi per opere o costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche.

QUADERNO OPERATIVO ANCI SUGLI APPALTI DOPO LA LEGGE 120/2020

 

‘Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture a seguito del Dl Semplificazioni’: questo il titolo del 23° Quaderno Operativo realizzato dall’Anci. Il volume, oltre all’analisi e approfondimento delle norme in materia di appalti contenute nel cd decreto semplificazioni, offre linee d’indirizzo operative, schemi di facile consultazione per orientare gli operatori nelle scelte gestionali, fac simili di determine per affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando.

I Piccoli Comuni possono procedere autonomamente e direttamente agli appalti di lavori, servizi e forniture fino al 31 dicembre 2021.  Il Manuale è arricchito anche con le risposte a quesiti date dall’ANCI ad amministratori ed operatori in questi primi mesi di applicazione del decreto.

Le procedure derogatorie regolate dal decreto Semplificazioni potranno concludersi anche nella prima parte del 2022, se avviate con l'adozione di una determina a contrarre prima del 31 dicembre 2021.

Per gli affidamenti sottosoglia, si precisa che, in merito alla sussistenza o meno dell'obbligo di utilizzare le procedure derogatorie contenute nel decreto rispetto a quelle generali definite dal codice dei contratti pubblici, la lettera della disposizione nonché la ratio della stessa, sembrano far propendere per l'obbligo, rilevando tuttavia che, con adeguata motivazione sul rispetto del principio del non aggravio del procedimento, è possibile ricorrere anche alle procedure ordinarie (come peraltro evidenziato dall'Anac nel proprio documento del 31/7/2020 di analisi del decreto).

Per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie Ue, le amministrazioni hanno un più ampio margine di scelta del criterio di valutazione delle offerte da applicare alle procedure negoziate con confronto comparativo, ma si pone in ogni caso l'obbligo di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 95 del codice dei contratti pubblici.

Per gli affidamenti di appalti di valore pari o superiore alle soglie Ue, si rileva la regola generale dell'utilizzo delle procedure a maggior evidenza pubblica (seppure con la facilitazione dei termini ridotti per ragioni di urgenza), ma anche le più ampie possibilità di ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, grazie al collegamento disposto dal legislatore tra la situazione di estrema urgenza prevista come necessario presupposto dal Dlgs 50/2016 e la pandemia da Covid-19.

Si chiarisce che non potranno essere oggetto di deroga le disposizioni a presidio della concorrenza e, quindi, anche fattispecie come il soccorso istruttorio, i requisiti generali di cui all'articolo 80 che devono sempre essere posseduti e, di conseguenza, anche istituti come l'avvalimento.

giovedì 15 ottobre 2020

PREZZARIO DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 REGIONE LOMBARDIA


A questo link si trova l'edizione 2020 del Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia che, come dispone l’art. 23 del d.lgs. 50/2016 e s.m. e i. (Codice dei Contratti), è lo strumento di riferimento per la quantificazione preventiva, la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche in Lombardia. Il documento è stato approvato con d.g.r. n.2656 del 16 dicembre 2019.

Con delibera Dgr 23.06.20 n. XI/3277 la Regione Lombardia ha approvato l’elenco misure per la sicurezza anti COVID-19 nei cantieri pubblici e l’ Addendum al prezzario opere pubbliche di Regione Lombardia.

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Con delibera di Giunta n. XI/3502 del 5 agosto 2020, la Regione Lombardia ha provveduto ad aggiornare le disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili.

I Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, ai sensi della l.r.26/2003 art. 27, devono effettuare il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici civili, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché effettuare il controllo, l’accertamento delle violazioni, l’irrogazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Per i restanti Comuni, l’autorità competente è la Provincia.

Le nuove disposizioni stabiliscono i tipi di impianto che devono essere tutti oggetto di ispezione da parte degli Enti competenti entro un determinato periodo di tempo e precisano che le ispezioni rimanenti devono essere realizzate secondo i seguenti criteri di priorità: 
impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo in Curit o siano emersi elementi di criticità; impianti a biomassa da 5 kW a 20 kW; 
impianti che risultano avere rendimenti energetici ai livelli minimi di legge; impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.

 Testo della legge 9.1.1991 n.10

 Decreto 27 luglio 2005

 DPR 2/4/1998

 DPR 412/93 integrato DPR 551/99

martedì 16 giugno 2020

TAGLIO DELLE ALI – OFFERTE CON EGUALE RIBASSO


Ai fini dell’individuazione delle offerte ricadenti nelle ali ai sensi dell’art. 97, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, le offerte che presentano il medesimo ribasso non devono essere conteggiate singolarmente, ma vanno considerate come se fossero un’unica offerta (criterio relativo o del blocco unitario).
Con delibera Anac n. 210 del 26 febbraio 2020, in merito al parere di precontenzioso richiesto da un Comune, con riferimento alla procedura di gara da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, co. 8 del d. lgs. 50/2016, sono date indicazioni circa le corrette modalità di individuazione della soglia di anomalia di cui all’art. 97, co. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016.
L’art. 97, comma 2 lett a) applicabile al bando in questione, ratione temporis, prevedeva di effettuare il calcolo della soglia di anomalia mediante «media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media», senza fornire precise indicazioni in merito alla regola da usare nel taglio delle ali qualora ci fossero offerte con identico ribasso, ossia senza indicare se si dovesse ricorrere al c.d. criterio relativo o del “blocco unitario” (le offerte di eguale valore sono accorpate e conteggiate come offerta unica) oppure al c.d. criterio assoluto (le offerte di eguale valore sono conteggiate separatamente).
La giurisprudenza nel corso del tempo ha ribadito che, anche nella vigenza del suddetto testo privo di indicazioni, la regola da utilizzare nel taglio delle ali fosse quella del blocco unitario secondo le indicazioni dell’Adunanza plenaria n. 5/2017 e quindi che si dovessero conteggiare una sola volta tutte le offerte di eguale valore (Cons. Stato, V, 21 giugno 2018, n. 3821 e 6 agosto 2018, n. 4821; vedi anche deliberazione ANAC 1080 del 21 novembre 2018).
Quindi il calcolo della soglia di anomalia andava eseguito utilizzando il criterio del “blocco unitario” nell’accantonamento delle offerte che ricadono nelle ali (vale a dire conteggiando come unica le offerte che presentano il medesimo valore di ribasso) e procedendo di conseguenza a calcolare il valore della soglia sulla base delle offerte che residuano dopo la sopra descritta operazione di accantonamento.
Oggi il testo vigente dell’art.97, come modificato dalla legge 55/2019, prevede espressamente che “qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare”.

DISPOSIZIONI ACCELERATORIE E DI SEMPLIFICAZIONE GIA' UTILIZZABILI



SUBAPPALTO E AVVALIMENTO: RASSEGNA RAGIONATA DELLE MASSIME



INTERDITTIVA ANTIMAFIA: RASSEGNA DEGLI ATTI DELL’AUTORITÀ




ATI: RASSEGNA RAGIONATA DELLE MASSIME



VERIFICA DELL’ANOMALIA: RASSEGNA RAGIONATA DELLE MASSIME

Rassegna ragionata dei pareri di precontenzioso in tema di 'verifica dell'anomalia', 2017-2019 - ottobre 2019


mercoledì 10 giugno 2020

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA


Ad opera del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, è intervenuta una significativa modifica della disciplina prevista in tema di verifica dell’anomalia.
Con specifico riferimento alle modalità di individuazione dell’offerta anomala, l’articolo 97 mantiene l’impostazione generale presente anche nella precedente formulazione, in ragione della quale, ai fini della valutazione dell’anomalia, coesistono due distinti modelli:
1. uno, di carattere obbligatorio, che, a seconda del numero delle offerte ammesse e del criterio di aggiudicazione prescelto, impone alla stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte che 3 presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo quanto previsto nell’articolo in esame1 (cfr. in particolare, i commi 2, 2bis, 3 e 3bis dell’art. 97);
2. l’altro, di natura facoltativa, che si configura come espressione delle prerogative tecnico-discrezionali proprie della stazione appaltante e che pertanto è rimesso alle valutazioni in concreto svolte dall’amministrazione (art. 97, comma 6, ultimo periodo).
Proprio valorizzando la natura discrezionale del giudizio, l’Autorità , nel parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 1126 del 5 dicembre 2018, ha ritenuto insindacabile la decisione della stazione appaltante di non procedere all’avvio di un procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia pur in presenza di un ribasso significativo offerto dall’aggiudicatario, in quanto non “di portata tale da ritenere censurabile come macroscopicamente irragionevole l’operato della stazione appaltante”.

Una delle più rilevanti novità introdotte dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 è rappresentata dalla revisione delle modalità di individuazione della soglia di anomalia. Infatti, se nella previgente formulazione il comma 2 dell’art. 97 prevedeva, al ricorrere di determinate condizioni, cinque distinte e alternative modalità di individuazione della soglia di anomalia, nella versione novellata, l’art. 97 enuclea modalità univoche di individuazione delle soglie di anomalia e differenziate a seconda del criterio di aggiudicazione prescelto e del numero di offerte ammesse, specificando, per ciascuna di esse, i singoli passaggi ai quali la stazione appaltante deve attenersi per individuare, di volta in volta, la soglia di anomalia.

In proposito, la questione che ha suscitato maggiori perplessità è stata l’interpretazione del passaggio previsto all’art. 97, comma 2, lett. d), che specifica che “la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)” nella parte in cui non è specificato se il decremento debba, o meno, essere percentuale.
Sul punto, l’Autorità ha specificato che il decremento in questione non deve intendersi come percentuale, “chiarendo che la corretta trasposizione in termini matematici del passaggio indicato alla lettera d) dell’art. 97, comma 2, è la seguente: PS – (SM*P/100) dove: PS è la soglia di cui alla lett. c), calcolata come somma di media aritmetica e scarto medio; SM è lo scarto medio aritmetico di cui alla lett. b); P è il prodotto [di cui alla lettera d)] delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi [di cui alla lett. a)].
Il MIT aveva diffuso in proposito la Circolare del 24/10/2019.
L’ANAC ha recentemente emanato la Rassegna ragionata dei pareri di precontenzioso che riguardano in particolare la verifica dell’anomalia oltre ai requisiti speciali di partecipazione.
Dunque, Il MIT e l’ANAC hanno precisato e confermato l’interpretazione in merito al metodo di calcolo della soglia di anomalia previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, lettera d.

REQUISITI SPECIFICI DEL PERSONALE IMPIEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO


Qualora il capitolato di gara richieda che il personale impiegato per lo svolgimento di un servizio debba essere provvisto di adeguata qualificazione professionale e regolarmente inquadrato nei livelli professionali previsti dal contratto di riferimento, non è ammissibile il ricorso allo strumento dell'apprendistato. Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 12 maggio 2020, n. 2984

GARA CON SUDDIVISIONE IN LOTTI


Un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l'indizione non di un'unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura che si conclude con un'aggiudicazione. Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 18 maggio 2020, n. 3135

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI. DISCREZIONALITÀ NON SINDACABILE


La valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, sicché le censure che riguardano il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica. Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 21 maggio 2020, n. 3211

OFFERTA CONDIZIONATA


Le regole in materia di appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici, la perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla Stazione appaltante e l'offerta presentata dal candidato e tale conformità non sussiste se il concorrente subordini la sua adesione al contratto a condizioni non univoche ed estranee all'oggetto del procedimento o ad elementi non previsti nelle norme di gara o al capitolato. Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 21 maggio 202046,4466 n. 3226

Per una normativa adeguata ai tempi 4) LA TUTELA DEI DIRIGENTI E DEI FUNZIONARI PUBBLICI


Il virus che ha contagiato la pubblica amministrazione si chiama Opzione Zero. Chi deve decidere decide di non decidere. Per non rischiare. Per non assumersi responsabilità. Ignorando il futuro. Se vogliamo che questo paese funzioni e possa crescere, dobbiamo iniziare a decidere. Bisogna quindi modificare tutte le sovrastrutture, i bizantinismi, le invenzioni dei moderni azzeccagarbugli, degli ideologi di turno, che hanno mortificato l’intraprendenza e le competenze degli enti pubblici. Ma per decidere non si può operare in un clima da caccia alle streghe, con il pregiudizio della corruzione nella pubblica amministrazione, con il tarlo delle incriminazioni decise ancora prima di fare le indagini, con il timore degli arresti gratuiti.
Nessun dirigente o funzionario della pubblica amministrazione si sottrae alle verifiche ed ai controlli che si volessero attuare sulle attività svolte nella realizzazione dell’opera pubblica. Ma si pretende rispetto della dignità delle persone e del ruolo che il funzionario pubblico ricopre, richiedendo in primis, con gentilezza, la documentazione necessaria alle verifiche e chiedendo, gentilmente, i chiarimenti ritenuti opportuni.
Oggi, invece, ancor prima di acquisire la documentazione e le prove, si attua in maniera violenta il sequestro dei documenti; il carcere preventivo e le misure di privazione della libertà personale vengono usate in maniera indiscriminata e disinvolta, violando il principio sacrosanto che nessuno possa essere incarcerato prima di un processo in cui venga provata (provata!) la sua colpevolezza, in un pubblico dibattimento fatto con tutte le garanzie. Questo è il primo punto da introdurre nel codice di procedura penale a tutela dei pubblici funzionari.
In secondo luogo devono essere definiti puntualmente i reati. Nella recente lettera al Corriere della sera, il Presidente del Consiglio Conte ha sottolineato l’esigenza che «sui funzionari onesti» non gravi «eccessiva (!) incertezza giuridica», rendendo necessario, «ad esempio», circoscrivere «più puntualmente il reato di abuso d’ufficio e la medesima responsabilità erariale». L’art. 323 c.p., che punisce il funzionario pubblico che procura intenzionalmente a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale ingiusto, oppure un danno ingiusto, violando una norma di legge o di regolamento, è quello sotto accusa. Ma non dimentichiamo nemmeno l’uso disinvolto dell’art.353 c.p. relativo alla turbativa d’asta.
L’azione della pubblica amministrazione, si sostanzia nella cura concreta degli interessi pubblici, selezionati dalla legge ed affidati da questa ad un prefissato centro di potere pubblico. Il soggetto pubblico preposto al perseguimento di un certo interesse pubblico, nell’osservanza della relativa causa attributiva del potere, agisce osservando i contenuti ed i confini stabiliti dalla legge (c. d. principio di legalità) ed opera nel modo ritenuto come migliore possibile alla stregua dei criteri di adeguatezza, di convenienza e di opportunità (c. d. merito amministrativo).
La discrezionalità tecnica si caratterizza per la conoscenza ed applicazione di discipline specialistiche dei più diversi settori del sapere umano (a seconda dei casi) e per l’assenza di scelte (in senso proprio). Mentre la discrezionalità amministrativa è di tipo intuitivo e particolare e confina con la valutazione politica, la discrezionalità tecnica è rigorosa e generale ovvero poggia su assunti teoricamente o sperimentalmente comprovati e generalizzati. D’altra parte, il potere discrezionale ha la funzione di rendere concreto il dettato astratto della legge, in modo tale da declinare, con la necessaria duttilità, l’azione amministrativa alle particolarità del caso singolo, nell’ottica della tutela dell’interesse pubblico inteso anche come interesse della collettività.
La discrezionalità tecnica ed amministrativa non si può sindacare. La discrezionalità tecnica è sindacabile solo in presenza di valutazioni incoerenti o irragionevoli che comportano un vizio della funzione; sono pertanto da considerare solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della funzione non può più ritenersi intrinseco alla stessa valutazione di merito, che evidentemente comporta un grado più o meno alto di opinabilità, ma trasmoda nell’eccesso di potere o comunque nei limiti del travisamento dei fatti, palese illogicità o manifesta irragionevolezza.
Dunque, si deve perseguire penalmente, dopo avere acquisito le prove e non sulla base di astratti pregiudizi, solo il soggetto che ha operato con dolo (consiste nella intenzionalità del comportamento produttivo dell’evento lesivo, vale a dire della consapevole volontà di arrecare un danno ingiusto all’Amministrazione), o con colpa grave (consiste nell’errore professionale inescusabile dipendente da una violazione di legge, da intendersi in senso ampio (c.d. colpa generica), ovvero fondata su negligenza, imprudenza e imperizia, dovendo la stessa sempre essere riferibile ai compiti, mansioni, funzioni e poteri del funzionario, non potendo, invece, essere dedotta dalla mera posizione di vertice).
Ciò vale anche per la responsabilità erariale.
Ma soprattutto, non si possono assumere provvedimenti prima di aver svolto le necessarie verifiche, assumendo tutte le informazioni e controdeduzioni da parte dell’interessato. Il funzionario onesto deve sentirsi protetto dal proprio ente di appartenenza e dallo Stato. Deve essere assistito e supportato legalmente dal proprio ente, fatta salva la possibilità di rivalersi sullo stesso qualora si pervenisse ad un giudizio di colpevolezza.

lunedì 8 giugno 2020

MISURE URGENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA


In particolare’art.7-ter riguarda le misure urgenti per la riqualificazione dell’edilizia scolastica. E ancora una volta ritornano in auge i commissari individuati qui nel sindaco e nel presidente della provincia e della città metropolitana. Naturalmente con la motivazione dell’urgenza. E ancora una volta con la deroga al Codice dei contratti pubblici e con il vincolo del rispetto della sola normativa europea. Poiché ormai diventa la normalità, perché non modificare stabilmente in tale senso le norme del Codice dei contratti vigente?

Art. 7 - ter Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica
1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni: a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.
3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.
4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane: a) vigilano sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto della tempistica programmata; b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato; c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità; d) promuovono l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.


Si riporta l’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2019, n. 92:
2. ……… provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L’autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall’acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l’autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all’ iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresì per le procedure autorizzative per l’impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

domenica 7 giugno 2020

Per una normativa adeguata ai tempi 3) SPEZZARE LA CATENA DELLE AUTORIZZAZIONI


Il tema dei pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque denominate rientra nel più ampio discorso relativo alla competenza e responsabilità dell’ente titolare dell’opera pubblica da realizzare.
Oggi il sistema è organizzato sulla base di numerose disposizioni legislative che assegnano ai vari soggetti operanti nei settori pubblici anche una funzione di verifica e di controllo di rispondenza dei progetti pubblici degli altri enti, alle prescrizioni dei propri strumenti programmatori (es, PGT comunale), per cui il progetto dell’opera di cui è titolare un ente pubblico deve essere valutato da ognuno degli uffici addetti ad un particolare settore o di un altro ente.
In questo modo si crea la catena della burocrazia, tanto vituperata, ma esistente solo perché le leggi statali e regionali la creano e continuamente la potenziano.
Per accelerare le opere pubbliche, oltre alla procedura di appalto, una delle fasi da semplificare è proprio quella relativa alle autorizzazioni. Stiamo discutendo di opere pubbliche, dove l’interesse in gioco è quello pubblico. Non stiamo parlando di opere di privati cittadini ai quali l’interesse pubblico può anche non interessare.
Bisogna partire dal presupposto che la struttura tecnica dell’ente titolare della realizzazione di un’opera pubblica non è composta da minorati psichici o da delinquenti, mentre gli altri sono tutti bravi e immacolati. Dunque si deve assegnare all’ente titolare dell’opera pubblica anche la responsabilità di approvare il progetto nel rispetto della legislazione vigente e degli strumenti di pianificazione approvati dagli enti pubblici interessati all’opera.
Ecco perché è importante la figura del Direttore del Progetto (Project Manager) nominato dall’ente titolare dell’opera, persona qualificata e responsabile in grado di assumere tutte le decisioni in merito anche ad aspetti relativi all’archeologia, al paesaggio, all’ambiente, ecc. sulla base della normativa vigente.
Questo tipo di valutazioni le può fare un magistrato mentre un Direttore del Progetto no? Quale competenza ha in più il magistrato? Perchè le può fare il commissario straordinario?
Nelle situazioni più complesse potrebbe risultare utile la conferenza di servizi da convocare sulla base del progetto preliminare, in cui si può fare una ricognizione di tutti gli aspetti che attengono alle valutazioni di merito sul progetto. Ma, per tutte le fasi di progettazione e approvazione, basta la relazione del Direttore del Progetto (PM) che deve motivare e giustificare le scelte progettuali attuate.
Se si dispone del PGT, del PTCP, del PTR, dei PTC dei Parchi, a che serve che ognuno degli Enti esprima il proprio parere nella catena infinita dei pareri?
Le Soprintendenze hanno il compito di studiare, progettare, scoprire, valorizzare, manutenere il patrimonio storico, culturale, archeologico, paesaggistico, ecc. e non possono essere gravate da continue richieste di pareri burocratici, spesso molto discrezionali.
La struttura dei soggetti pubblici deve essere finalmente considerata maggiorenne e responsabile a tutti i livelli. La competenza e la sensibilità in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica, ecc. è diffusa negli enti pubblici. Stiamo parlando di enti pubblici che devono realizzare opere di interesse pubblico, non di soggetti privati che operano nell’interesse privato.
L’approvazione del progetto da parte dell’ente titolare deve essere resa pubblica con la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Da eliminare la competenza di TAR e Consiglio di Stato. In prima istanza il ricorso può essere presentato all’ente titolare dell’opera. In seconda istanza si può procedere con ricorso al Tribunale, prevedendo però che in caso di soccombenza, il ricorrente è tenuto a corrispondere le spese legali e, ove verificati, anche i danni conseguenti.

venerdì 5 giugno 2020

Per una normativa adeguata ai tempi 2)NORME ESSENZIALI PER LA SEMPLIFICAZIONE


SEMPLIFICAZIONE DELLE GARE

La Direttiva UE 24/2014 stabilisce che le norme da essa dettate, finalizzate a rendere omogeneo il comportamento degli Stati membri per rispettare i principi che le informano, vale per i lavori, le forniture e i servizi di importo pari o superiore alle soglie fissate ogni due anni; dal 1/1/2020 le soglie sono stabilite in € 5.350.000,00 per i lavori e in € 214.000,00 per le forniture e i servizi.
Dunque, per lavori, forniture e servizi sopra soglia il Codice non serve, basta applicare la direttiva UE che è molto dettagliata e articolata e di cui il Codice ne fa un copia incolla, salvo per alcune disposizioni che risultano più restrittive come nel caso del subappalto.
Per lavori, forniture e servizi sotto soglia i governi nazionali hanno invece la facoltà di decidere proprie normative.
E’ su questa normativa che deve essere prevista la massima semplificazione, tenendo altresì conto che la stragrande maggioranza degli appalti pubblici sono di importo inferiore alle soglie UE.
Solo per alcuni grandi Enti pubblici, come Anas, FS, i concessionari autostradali o le grandi aziende pubbliche, si hanno importi a base d’asta superiori alle soglie UE.
Una drastica riduzione dei tempi oggi necessari per l’espletamento delle gare di appalto, si può avere applicando le seguenti procedure, distinguendo ovviamente gli affidamenti sotto soglia da quelli sopra soglia:

1 – Affidamenti sotto soglia

a)    Per i lavori fino a 150.000 € e per le forniture e i servizi fino a 50.000 €: affidamento diretto;
b)    Per importi superiori a quelli del punto a): procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con invito ad almeno 5/10 operatori economici scelti sulla base di informazioni desunte dal mercato o da elenchi istituiti dalla stazione appaltante;
c)    Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso;
d)    Esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;

         e)   Verifica on line del possesso dei requisiti tramite la Banca dati   nazionale.

2 – Affidamenti sopra soglia

a)    Si applica la direttiva UE 24/2014;
b)    Offerta da presentare mediante l’utilizzo del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) senza ulteriori documenti;
c)    Aggiudicazione di norma con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ma ampliamento dei casi per i quali si può usare il criterio del prezzo più basso, soprattutto qualora non siano ammesse varianti in sede di offerta;
d)    No all’indicazione dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza interna da parte dell’offerente. Non servono a nulla, servono solo a complicare l’offerta. E' puro accanimento ideologico. La verifica di tali valori va fatta solo nel caso di verifica dell’offerta anomala;
e)    Verifica on line del possesso dei requisiti tramite la Banca dati nazionale.

SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA
Il processo di realizzazione dell’opera pubblica si suddivide nelle seguenti fasi:

1 – Programmazione triennale.
Non è necessaria. Per le opere pubbliche è sufficiente quanto previsto e approvato con gli strumenti di pianificazione territoriale, a livello comunale (PGT), a livello provinciale (PTCP), a livello regionale (PTR) o con i piani settoriali di livello nazionale.

2 – Progettazione preliminare o di fattibilità tecnica ed economica
E’ il livello di progettazione che deve consentire di acquisire tutti gli elementi necessari alla completa definizione dei vincoli ambientali, tecnici, sociali e istituzionali, comprese le verifiche in ordine all’interesse archeologico, alle condizioni geotecniche, agli espropri, alle interferenze, e l’indicazione di tutte le norme tecniche (UNI, NTC, ecc.) da rispettare nella redazione dei successivi livelli di progettazione.
La Conferenza di servizi si convoca solo nel caso di opera non prevista nel PGT o qualora necessiti di procedura di VIA.
Il progetto è approvato dall’ente committente, titolare dell’opera, sulla base della relazione di congruità predisposta dal Direttore del Progetto in cui viene attestato il rispetto delle norme vigenti e motivate le scelte di progetto.

3 – Affidamento dell’incarico di progettazione
Applicare le norme previste per importi sotto o sopra soglia.

4 – Progettazione definitiva/esecutiva
Nel caso dei lavori di manutenzione è sufficiente la redazione di un progetto definitivo semplificato.
Nel caso di appalto integrato si predispone il progetto definitivo ai fini dell’appalto e l’esecutivo a cura dell’appaltatore.
Negli altri casi si predispone il solo progetto esecutivo.

5 – Approvazione del progetto definitivo/esecutivo
Approvazione da parte dell’ente titolare dell’opera, nel rispetto di quanto previsto con il progetto preliminare.
Non serve la validazione del progetto.

6 – Affidamento dei lavori
Applicare le norme previste per importi sotto o sopra soglia.
Possibile affidamento a concessionario o contraente generale sulla base del progetto definitivo.

7 – Esecuzione dei lavori
Da rivedere il Titolo V della Parte II del Codice per:
Definizione delle garanzie a tutela dell’ente committente.
Nomina del DL e CSE con modalità di scelta in ragione dell’importo delle prestazioni sotto o sopra soglia.
Prevedere il subappalto generalizzato.
Modalità del controllo tecnico e contabile.
Modifica del contratto e varianti fino al 50% dell’importo di contratto.
Sospensioni e riprese lavori.
Pagamenti.
Risoluzione e recesso.

8 – Collaudo
Nomina del Collaudatore con modalità di scelta in ragione dell’importo delle prestazioni sotto o sopra soglia.