Art. 25.
Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle
procedure in materia di patrimonio culturale
1.
Alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
"8-bis.
I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla
osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della
Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento
finale.";
b)
all'articolo
14-quater, al comma 3,
dopo le parole "rimessa dall'amministrazione procedente alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri, che" sono inserite le
seguenti: "ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio
dei Ministri".
2.
All'articolo 12,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo regolamento sono
altresì individuate:
a)
le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è
richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del
medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di
lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146,
comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di
ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;
b)
le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche
tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti
locali, ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono
competenze proprie delle autonomie territoriali».
3.
All'articolo 146,
comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il
terzo periodo è sostituito dal seguente: "Decorsi inutilmente
sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza
che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente
provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.".
4.
Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del
decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo
sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
entro il 31 dicembre 2014.
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